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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. SC AR, al termine dell'udienza del 19/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. RIZZO FABRIZIO e CONSENTINO MARIANO ANTONIO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' convenuto sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo CP_1 determinato;
ha lamentato la violazione della direttiva UE n. 1999/70, evidenziando che il rapporto di lavoro “è stato continuamente reiterato sino al 2024 in assenza di forma scritta e, cosa più grave, senza una causale o ragioni obiettive idonei a giustificare i rinnovi”; ha rappresentato, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.
2. L'Assessorato indicato in epigrafe ha contestato variamente la fondatezza delle domande risarcitorie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente scrutinata, e rigettata per le seguenti assorbenti considerazioni, la domanda volta alla condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni per
1 violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Tale norma, come noto, nel perseguire l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, prevede testualmente che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che “l'esistenza di una
«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto
51)” (p. 103).
Nel caso di specie, va ritenuta sussistente una ragione obiettiva nelle diverse assunzioni dei lavoratori.
Invero - come già sostenuto da questo Tribunale in analoghe controversie - la L.R.
Siciliana n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il Dipartimento regionale delle foreste e dell' demaniali di avvalersi “per le Controparte_2 esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate
2 lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio
e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3).
Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. Le superiori circostanze rivelano che le prestazioni richieste ai lavoratori corrispondono ad una mera esigenza temporanea legata alla campagna antincendio e conclamano l'assenza di una stabile necessità di impiego alla quale l'ente potrebbe far fronte mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tale forza lavoro.
Tanto basta - anche in ragione delle condivisibili motivazioni esposte dalla locale Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 343/2025 e dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3454/2025 in odine alla non applicabilità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2015, come interpretato dall'art. 11 della L. n. 203/2024, delle garanzie dettate dalla normativa sulla tutela dei lavoratori alle attività stagionale di prevenzione degli incendi
– per rigettare le domande attoree.
In ogni caso si osserva che, nella specie, appare difettare anche il requisito imprescindibile della successione dei contratti a tempo determinato previsto dall'art. 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70 e ciò per le ragioni espresse dalla Commissione Europea nel documento allegato da parte resistente.
La Commissione, infatti, ha ritenuto che i rapporti di lavoro di lavoro di cui è causa non possano essere qualificati come “successivi” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori, atteso che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che ogni contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo (Cause riunite C- 362/13, C- 363/13 e C-
407/13, Fiamingo). La Commissione ha inoltre precisato che “Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a
3 tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
Circostanza, quest'ultima, idonea ad assorbire ogni ulteriore doglianza attorea, anche quella relativa all'eccepito difetto di forma scritta.
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese, le complessive ragioni della decisione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nella giurisprudenza di merito, suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tutte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
spese compensate.
Così deciso in Marsala, il 19/11/2025
IL GIUDICE
SC AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SC
AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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