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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5741/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. SOLLI VINCENZO;
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. SOLLI VINCENZO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 15.12.2025.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare dell'1.04.2025;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 512/2025 pubblicata il 12/04/2025 ;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2) i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
3) con note di trattazione scritta depositate il 9.12.2025 le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
4) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato nelle predette note di trattazione scritta del 9.12.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separati, ognuno nell' immobile in cui sono residenti e il figlio maggiorenne ( ) vivrà con la madre sino a quando non Persona_1 contrarrà matrimonio.
2. i ricorrenti si impegneranno al dovere di reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza, domicilio o dimora.
3. Tutte le utenze, i tributi degli immobili in cui i coniugi sono residenti, saranno imputati direttamente agli stessi titolari del diritto;
4. La sig.ra , riceverà € 500,00 (cinquecentoeuro/00) mensili, Controparte_1
a titolo di mantenimento, in contanti, con decorrenza a far data dalla presentazione del presente ricorso;
5. In ragione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito tutti i loro rapporti economici operando i relativi conguagli e di non avere più alcuna pretesa da avanzare”.
5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 1.08.1994, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 15/06/1968, e da , nata a [...] Controparte_1 in data 08/07/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 83, parte II, serie A, anno 1994, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5741/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. SOLLI VINCENZO;
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. SOLLI VINCENZO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 15.12.2025.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare dell'1.04.2025;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 512/2025 pubblicata il 12/04/2025 ;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2) i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
3) con note di trattazione scritta depositate il 9.12.2025 le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
4) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato nelle predette note di trattazione scritta del 9.12.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separati, ognuno nell' immobile in cui sono residenti e il figlio maggiorenne ( ) vivrà con la madre sino a quando non Persona_1 contrarrà matrimonio.
2. i ricorrenti si impegneranno al dovere di reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza, domicilio o dimora.
3. Tutte le utenze, i tributi degli immobili in cui i coniugi sono residenti, saranno imputati direttamente agli stessi titolari del diritto;
4. La sig.ra , riceverà € 500,00 (cinquecentoeuro/00) mensili, Controparte_1
a titolo di mantenimento, in contanti, con decorrenza a far data dalla presentazione del presente ricorso;
5. In ragione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito tutti i loro rapporti economici operando i relativi conguagli e di non avere più alcuna pretesa da avanzare”.
5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 1.08.1994, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 15/06/1968, e da , nata a [...] Controparte_1 in data 08/07/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 83, parte II, serie A, anno 1994, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente e dal Giudice relatore.