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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1494/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2794/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550769 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 980/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti Pag. 1 di 3 Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401550769, datato 28 ottobre
2024 e riferito come notificato l'8 novembre 2024, con il quale Roma Capitale gli aveva contestato omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. per le annualità dal 2018 al 2023 in riferimento ad un immobile sito in Indirizzo_1, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 4.335,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
Con un primo motivo deduceva l'illegittimità dell'atto per non essere mai stato nel periodo in
Indirizzo_2questione possessore dell'immobile: egli, infatti, era residente in e apparteneva al medesimo nucleo familiare dei genitori, i quali versavano l'imposta dovuta in ragione del numero di 3 occupanti;
era, inoltre, mero proprietario e non possessore dell'immobile sito in Indirizzo_1 in
Nominativo_1forza di due contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti prima con e quindi, dal 2020, con Nominativo_2 , come da documentazione prodotta;
che dunque queste ultime erano da considerarsi quali unici soggetti passivi dell'imposta, senza considerare che era errata anche l'individuazione del numero degli occupanti dell'immobile, incomprensibilmente indicato in 3 persone.
Con un secondo motivo si doleva per la violazione dell'art. 12 del d.lgs n. 472/1997 non essendo stato applicato il cumulo giuridico delle sanzioni, come stabilito da recente giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata.
Ricordato di avere invano richiesto al Comune l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, concludeva richiedendo l'annullamento dell'atto gravato, vinte le spese, con loro distrazione.
Notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio, Roma Capitale è restata contumace.
Motivi della decisione Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Dagli atti emerge che l'immobile oggetto del giudizio è stato in effetti concesso in locazione con contratti regolarmente registrati una prima volta a decorrere dalla data del 1° marzo 2019 (a tale
Nominativo_1) e successivamente a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 30 maggio 2024 (a tale Nominativo_2), ciò che si ricava anche dalla lettura del certificato di residenza di quest'ultima, datato 22 dicembre 2024, che la colloca per l'appunto in Indirizzo_1.
Tuttavia, osserva la Corte che l'accertamento impugnato riguarda il periodo decorrente dal 1° gennaio
2018, ma sull'arco temporale fino al 28 febbraio 2019 a ben vedere parte ricorrente non ha prodotto Pag. 2 di 3 alcuna documentazione, limitandosi a dedurre di essere in effetti domiciliato presso i propri genitori in Indirizzo_2.
Atteso, tuttavia, che presupposto soggettivo sufficiente per l'assoggettamento all'imposta in questione
Ricorrente_1è la disponibilità del bene immobile, che deve ascriversi al almeno fino al momento della sua prima locazione, parte ricorrente è tenuta al pagamento della Ta.Ri. dal 1° gennaio 2018 fino al 28 febbraio 2019.
Ad ogni modo, l'avviso impugnato risulta illegittimo anche nel punto in cui indica nel numero di 4 gli
Ricorrente_1occupanti nel periodo in questione, se solo si considera che il non risulta coniugato e non emerge un utilizzo da parte di altri soggetti dell'appartamento del quale si discute, ciò che si riverbera anche sul calcolo delle sanzioni.
In conclusione, rilevato che parte ricorrente non censura la superficie calcolata, né eccepisce la prescrizione, il ricorso va in parte accolto, ma solo in riferimento al periodo decorrente dal 1° marzo
2019, dovendo essere la pretesa comunale corrispondentemente ridotta sia quanto al tributo, sia quanto agli accessori, sanzioni comprese. La parziale fondatezza delle doglianze consente di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui alla motivazione;
compensa le spese.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
CO IG LA
Pag. 3 di 3
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2794/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550769 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 980/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti Pag. 1 di 3 Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401550769, datato 28 ottobre
2024 e riferito come notificato l'8 novembre 2024, con il quale Roma Capitale gli aveva contestato omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. per le annualità dal 2018 al 2023 in riferimento ad un immobile sito in Indirizzo_1, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 4.335,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
Con un primo motivo deduceva l'illegittimità dell'atto per non essere mai stato nel periodo in
Indirizzo_2questione possessore dell'immobile: egli, infatti, era residente in e apparteneva al medesimo nucleo familiare dei genitori, i quali versavano l'imposta dovuta in ragione del numero di 3 occupanti;
era, inoltre, mero proprietario e non possessore dell'immobile sito in Indirizzo_1 in
Nominativo_1forza di due contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti prima con e quindi, dal 2020, con Nominativo_2 , come da documentazione prodotta;
che dunque queste ultime erano da considerarsi quali unici soggetti passivi dell'imposta, senza considerare che era errata anche l'individuazione del numero degli occupanti dell'immobile, incomprensibilmente indicato in 3 persone.
Con un secondo motivo si doleva per la violazione dell'art. 12 del d.lgs n. 472/1997 non essendo stato applicato il cumulo giuridico delle sanzioni, come stabilito da recente giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata.
Ricordato di avere invano richiesto al Comune l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, concludeva richiedendo l'annullamento dell'atto gravato, vinte le spese, con loro distrazione.
Notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio, Roma Capitale è restata contumace.
Motivi della decisione Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Dagli atti emerge che l'immobile oggetto del giudizio è stato in effetti concesso in locazione con contratti regolarmente registrati una prima volta a decorrere dalla data del 1° marzo 2019 (a tale
Nominativo_1) e successivamente a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 30 maggio 2024 (a tale Nominativo_2), ciò che si ricava anche dalla lettura del certificato di residenza di quest'ultima, datato 22 dicembre 2024, che la colloca per l'appunto in Indirizzo_1.
Tuttavia, osserva la Corte che l'accertamento impugnato riguarda il periodo decorrente dal 1° gennaio
2018, ma sull'arco temporale fino al 28 febbraio 2019 a ben vedere parte ricorrente non ha prodotto Pag. 2 di 3 alcuna documentazione, limitandosi a dedurre di essere in effetti domiciliato presso i propri genitori in Indirizzo_2.
Atteso, tuttavia, che presupposto soggettivo sufficiente per l'assoggettamento all'imposta in questione
Ricorrente_1è la disponibilità del bene immobile, che deve ascriversi al almeno fino al momento della sua prima locazione, parte ricorrente è tenuta al pagamento della Ta.Ri. dal 1° gennaio 2018 fino al 28 febbraio 2019.
Ad ogni modo, l'avviso impugnato risulta illegittimo anche nel punto in cui indica nel numero di 4 gli
Ricorrente_1occupanti nel periodo in questione, se solo si considera che il non risulta coniugato e non emerge un utilizzo da parte di altri soggetti dell'appartamento del quale si discute, ciò che si riverbera anche sul calcolo delle sanzioni.
In conclusione, rilevato che parte ricorrente non censura la superficie calcolata, né eccepisce la prescrizione, il ricorso va in parte accolto, ma solo in riferimento al periodo decorrente dal 1° marzo
2019, dovendo essere la pretesa comunale corrispondentemente ridotta sia quanto al tributo, sia quanto agli accessori, sanzioni comprese. La parziale fondatezza delle doglianze consente di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui alla motivazione;
compensa le spese.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
CO IG LA
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