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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1758/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica - Via Garibaldi 14 89042 Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1242 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1242 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1242 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Gioiosa Jonica per l'annullamento dell'intimazione di pagamento e Preavviso di Pignoramento in epigrafe indicati, per IMU 2013, 2014 e 2018.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta estinzione per prescrizione ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gioiosa Jonica che ha chiesto il rigetto del ricorso assumendo che prima degli atti impugnati erano stati notificati al ricorrente altri solleciti di pagamento che avevano interrotto il termine di prescrizione.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie a mezzo le quali ha dedotto che dalla visione della documentazione allegata alla comparsa di costituzione, si evinceva che:
- in ordine all'Avviso di Accertamento d'Ufficio IMU 2013, era illeggibile la data di notifica dello stesso.
Pertanto, in assenza di prova certa sulla data di notifica, l'avviso di accertamento d'ufficio non poteva essere considerato atto interruttivo. Inoltre, non risultava alcun collegamento tra la ricevuta di ritorno e l'Avviso di
Accertamento d'Ufficio IMU 2013 tale da poter ritenere che l'una si riferisse all'altro;
- in ordine all'Avviso di Accertamento d'Ufficio IMU 2014, era del pari illeggibile la data di notifica dell'avviso di ricevimento e dunque, in assenza di prova certa sulla data di notifica, lo stesso non poteva essere considerato atto interruttivo. Oltre a ciò, la consegna risultava effettuata a tale Nominativo_1 e, in assenza di invio della raccomandata informativa, la notifica era nulla;
- in ordine all'Ingiunzione di Pagamento n. 10297, la stessa risultava essere stata consegnata a tale Nominativo_2
e, in assenza di invio della raccomandata informativa, la notifica era nulla;
- in ordine all'Accertamento Esecutivo IMU 2018, lo stesso risultava consegnato a tale Nominativo_2 e, in assenza di invio della raccomandata informativa, la notifica era nulla;
- in ordine a tutte le restanti lettere, mancava la prova della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Riguardo l'avviso di accertamento IMU 2013 la data di notificazione è necessariamente quella del 5.2.2018
e la ricevuta di ritorno indica stampigliato il numero dell'atto notificato che è quello (14176) dell'avviso di accertamento.
Riguardo l'avviso di accertamento IMU 2014 lo stesso è stato notificato il 9.12.2019 a mani della moglie. Vi è poi il sollecito di pagamento dell'ingiunzione IMU 2013 validamente notificata il 20.12.2023.
L'accertamento esecutivo IMU 2018 è stato validamente notificato anche se la notificazione è avvenuta a mani di Nominativo_2 in data 27.12.2023, poiché la notificazione è avvenuta a mezzo il servizio postale ordinario, all'indirizzo del destinatario, non applicandosi in tali casi le norme della Legge 890/1982.
E' evidente che l'avvenuta notificazione degli atti sopra indicati nelle date sopra indicate, considerando il termine quinquennale di prescrizione ed il periodo di sospensione ex art. 68, D.L. 18/2020, non ha comportato il decorso del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Gioiosa Jonica convenuto, liquidate in euro 200, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'Ente.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1758/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica - Via Garibaldi 14 89042 Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1242 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1242 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1242 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Gioiosa Jonica per l'annullamento dell'intimazione di pagamento e Preavviso di Pignoramento in epigrafe indicati, per IMU 2013, 2014 e 2018.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta estinzione per prescrizione ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gioiosa Jonica che ha chiesto il rigetto del ricorso assumendo che prima degli atti impugnati erano stati notificati al ricorrente altri solleciti di pagamento che avevano interrotto il termine di prescrizione.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie a mezzo le quali ha dedotto che dalla visione della documentazione allegata alla comparsa di costituzione, si evinceva che:
- in ordine all'Avviso di Accertamento d'Ufficio IMU 2013, era illeggibile la data di notifica dello stesso.
Pertanto, in assenza di prova certa sulla data di notifica, l'avviso di accertamento d'ufficio non poteva essere considerato atto interruttivo. Inoltre, non risultava alcun collegamento tra la ricevuta di ritorno e l'Avviso di
Accertamento d'Ufficio IMU 2013 tale da poter ritenere che l'una si riferisse all'altro;
- in ordine all'Avviso di Accertamento d'Ufficio IMU 2014, era del pari illeggibile la data di notifica dell'avviso di ricevimento e dunque, in assenza di prova certa sulla data di notifica, lo stesso non poteva essere considerato atto interruttivo. Oltre a ciò, la consegna risultava effettuata a tale Nominativo_1 e, in assenza di invio della raccomandata informativa, la notifica era nulla;
- in ordine all'Ingiunzione di Pagamento n. 10297, la stessa risultava essere stata consegnata a tale Nominativo_2
e, in assenza di invio della raccomandata informativa, la notifica era nulla;
- in ordine all'Accertamento Esecutivo IMU 2018, lo stesso risultava consegnato a tale Nominativo_2 e, in assenza di invio della raccomandata informativa, la notifica era nulla;
- in ordine a tutte le restanti lettere, mancava la prova della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Riguardo l'avviso di accertamento IMU 2013 la data di notificazione è necessariamente quella del 5.2.2018
e la ricevuta di ritorno indica stampigliato il numero dell'atto notificato che è quello (14176) dell'avviso di accertamento.
Riguardo l'avviso di accertamento IMU 2014 lo stesso è stato notificato il 9.12.2019 a mani della moglie. Vi è poi il sollecito di pagamento dell'ingiunzione IMU 2013 validamente notificata il 20.12.2023.
L'accertamento esecutivo IMU 2018 è stato validamente notificato anche se la notificazione è avvenuta a mani di Nominativo_2 in data 27.12.2023, poiché la notificazione è avvenuta a mezzo il servizio postale ordinario, all'indirizzo del destinatario, non applicandosi in tali casi le norme della Legge 890/1982.
E' evidente che l'avvenuta notificazione degli atti sopra indicati nelle date sopra indicate, considerando il termine quinquennale di prescrizione ed il periodo di sospensione ex art. 68, D.L. 18/2020, non ha comportato il decorso del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Gioiosa Jonica convenuto, liquidate in euro 200, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'Ente.
Reggio Calabria, 23.1.2026