Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1956, n. 1535
Articolo 1
Versione
5 febbraio 1957
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 febbraio 1957