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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13803 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
72870 2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa RA MAZZARO
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa RA AR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 72870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 11.10.2022 e vertente
T R A
La in persona del elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Pt_1
Via Raffaele Cadorna n°13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Goracci, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in foglio separato
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Ferrari n° 35, presso Controparte_1 Pt_1 lo studio dell'Avv. Leandro Fugnitto, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in foglio separato
APPELLATO
premesso in fatto:
- Con atto di citazione conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1 [...] dinanzi al Giudice di Pace di Roma esponendo che: Pt_1 - In data 20.05.2016, acquistava dalla società Controparte_1 Parte_1 un'autovettura usata, immatricolata il 26/11/2014, con 8.500 km di percorrenza, al prezzo
[...] pari ad € 10.500,00, superiore alla quotazione di mercato, in ragione del perfetto stato di manutenzione;
- Il veicolo, consegnato il 31.05.2016, avendo presentato già dopo pochi giorni delle anomalie veniva portato al centro assistenza della ER EN Roma S.p.a. il 21.06.2016, su indicazione della stessa società venditrice contattata da a seguito delle anomalie Controparte_1 riscontrate nei giorni successivi all'utilizzo;
- La concessionaria, successivamente a diversi accertamenti effettuati provvedeva alla sostituzione degli pneumatici ed alla regolazione dell'attuatore della frizione, riconsegnando il veicolo al proprietario in data 28.06.2016;
- Alla fine del settembre 2016, si presentava nuovamente il problema di selezione delle marce e, in data in data 06.10.2016, l'attore notava la presenza di evidenti macchie d'olio sulla pavimentazione della propria autorimessa in corrispondenza dell'area in cui il veicolo veniva abitualmente parcheggiato;
- In data 14.10.2016, dopo aver notato che l'attuatore della frizione Controparte_1 aveva come anno di fabbricazione il 2007, dunque, prima della data di immatricolazione dell'autovettura, riportava la stessa al centro assistenza affinché potesse essere risolta tale problema;
- Il meccanico del suddetto centro della ER EN Roma S.p.a., constatata la fondatezza delle doglianze espresse dal proprietario, lo rassicurava in ordine alla circostanza che si sarebbe fatto tutto quanto possibile per la pronta soluzione della problematica;
- In data 18.10.2016, il veicolo veniva riconsegnato a senza che però Controparte_1 venisse sostituito l'attuatore della frizione, in quanto non ricompreso nella poiché risalente all'anno 2007;
- dunque, per il tramite il proprio difensore, con missiva del Controparte_1
11.11.2016, invitava formalmente la ER EN Roma S.p.a. al ripristino a sua cura e spese della conformità dell'autovettura, mediante sostituzione delle componenti difettose e, in particolare, dell'attuatore della frizione;
- A seguito di siffatta richiesta con fax del 22.12.2016, la a mezzo Parte_1 del proprio legale, si rifiutava di procedere alla sostituzione del particolare in quanto "la circostanza dell'eventuale sostituzione da parte del precedente proprietario del veicolo di un particolare, non può in alcun modo rappresentare fonte di responsabilità" per la medesima società venditrice;
- Con missiva del 19.01.2017, l'attore contestava le affermazioni di controparte e reiterava quanto prospettato con precedente lettera;
- Successivamente siffatto scambio di missive seguendo quanto Controparte_1 riportato all'art. 10 del contratto di compravendita, promuoveva procedimento di mediazione presso l'organismo Arbitra Camera della CCIAA di nei confronti della Pt_1 Parte_1 la quale, tuttavia, ancorché ritualmente invitata, non compariva dinanzi a suddetto
[...] organismo;
- Per quanto sin qui dedotto, l'attore introduceva il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma avente R.G. n. 46856/2017, chiedendo di accertare “che il veicolo Smart, mod. Fourtwo cabrio mhd, tg. EX225GP, non è conforme al contratto di compravendita intercorso tra le parti per vizio e/ o obsolescenza dell'attuatore della frizione dello stesso, disporre, l'adeguata riduzione del prezzo e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore del sig. Controparte_1 dell'importo di € 1.000,00 o di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa e/ o a mezzo di CTU;
in ogni caso, accertata e ritenuta la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della società convenuta, condannare la stessa al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore importo di € 500,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in vita equitativa.”;
- In via istruttoria, chiedeva che venisse ammessa la CTU “per l'accertamento tecnico della difformità descritta in narrativa e la determinazione dei costi di riparazione/sostituzione del componente difettoso”.
^^^^^
- Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale delle Parte_1 domande proposte dall'attore in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto.
^^^^^
- Con provvedimento di accoglimento n. 33330 del 28.09.18 il Giudice di Pace disponeva la condanna della “convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'attore a titolo risarcitorio della Controparte_1 somma di euro 569.47” nonché la condanna, altresì, “della predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del predetto attore, che liquida nella somma di euro 330,00, a titolo di compensi professionali oltre ad euro 125.00 a titolo di esborsi oltre oneri di legge”;
Avverso tale sentenza la proponeva appello, deducendo Parte_1
l'erroneità del provvedimento emesso in quanto:
- Il Giudice di prime cure aveva errato in punto di fatto poiché il contratto di compravendita del 07.08.2014, richiamato nella decisione, non era mai intercorso tra le parti del processo bensì tra la concessionaria ed il precedente acquirente,
- Pertanto, la sentenza, essendo fondata su un presupposto di fatto erroneo e non facendo riferimento alcuno al contratto, invece, stipulato tra l'appellato e l'appellante, aveva accertato un inadempimento insussistente nei confronti della cessionaria, in quanto quest'ultima, come documentalmente provato nel giudizio di primo grado, aveva sempre e solo garantito la funzionalità ed il perfetto stato del veicolo e non la datazione coeva dell'attuatore della frizione rispetto all'autovettura così come per tutti gli altri particolari della stessa;
- Inoltre, per quel che concerne la condanna al risarcimento danni, la Parte_1 sosteneva come fosse ingiusta siffatta liquidazione del danno, in quanto, non solo, l'attuatore
[...] era ancora del tutto funzionante e, pertanto, non necessitava di alcuna sostituzione, ma anche perché il deprezzamento effettuato dal Giudice di prime era stato quantificato non in base al valore dell'attuatore al momento dell'acquisto dell'autovettura, ma in base al prezzo di un nuovo attuatore, riconoscendo, immotivatamente, all'appellato il diritto ad un pezzo di ricambio avente datazione successiva a quella di immatricolazione della suddetta autovettura.
^^^^^
Con comparsa di costituzione in appello deduceva la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata, chiedendo l'integrale rigetto dell'atto di appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della decisione di primo grado.
Osserva in diritto:
1 – Sull'erronea interpretazione degli artt. 128 e 129 del codice del consumo
Il primo motivo di gravame rilevato dall'appellante non è meritevole di accoglimento.
Orbene, ai fini della soluzione della controversia è necessario premettere come il thema decidendum rientri nell'ambito della disciplina prevista dal D.lgs. 206/2005 concernente la tutela dei consumatori ex artt. 128 e ss., pertanto dovrà essere applicata tale norma speciale, piuttosto che quella prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Alla luce del dato normativo del T.U. Consumo, si deve quindi ribadire che, ricorrendone i presupposti - ossia contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo -, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel T.U. Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi: ogni ulteriore approfondimento viene rinviato a dopo.
In particolare, l'art. 128 del T.U. Consumo prescrive come “il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore, fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni”.
Il 5° comma, del richiamato articolo precisa che “le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. Questo significa che tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità- e che l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (Trib. di Roma n. 5298/2015). Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, che "il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita" (Cass. n. 5251/2004; Cass. n. 23346/2009).
Il concetto di difetto di conformità, semplicemente richiamato dall'art. 128 del T.U. Consumo, è ricavabile a contrario dall'art. 129, che, al 2° comma, prevede che si presumono "conformi" al contratto i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (Trib. di Roma n. 22960/2014; Trib. di Roma n. 2383/2015; Trib. di Roma n. 13771/2017).
Inoltre, il difetto di conformità ben può non essere evidente al momento della consegna, ma manifestarsi in un momento successivo, restando il venditore responsabile, a norma dell'art. 132, quando esso si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il legislatore nazionale, dunque, nel recepire la direttiva comunitaria, ha introdotto una presunzione relativa di preesistenza del difetto di conformità al momento della consegna del bene, se il difetto si è manifestato entro sei mesi dalla consegna stessa, con conseguente inversione dell'onere della prova, dovendo infatti in quest'ultimo caso essere il venditore a dover provare l'inesistenza del vizio ovvero che lo stesso era sorto dopo la consegna del bene.
In altri termini, se il difetto di conformità si verifica entro sei mesi dalla consegna del bene, opera la presunzione di legge ed è onere del venditore superare detta presunzione relativa con idonea allegazione e prova sulla sopravvenienza del difetto, p.es. per il non corretto uso del bene stesso;
viceversa, per i fatti avvenuti oltre detto periodo, l'onere della prova, in base a conferente allegazione, della preesistenza alla vendita del difetto accertato grava sul consumatore, in base alle regole ordinarie di cui all'art. 2697 c.c. (Trib. di Roma n. 5298/2015).
È innegabile che la presunzione di esistenza di difetto originario trova un'espressa deroga nell'inciso del citato art. 132 “a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene”, tant'è che la garanzia sull'usato si applica “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” ex art. 128, 5° comma, T.U. Consumo.
^^^^^
Orbene, alla luce di tali premesse, è necessario verificare nel caso di specie la sussistenza o meno della non conformità del bene venduto, con la precisazione che si trattava di una autovettura Smart Fortwo usata e che, pertanto, tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha affermato come l'attuatore della frizione non sia conforme alla vettura compravenduta, non solo sulla base delle risultanze di CTU, dalle quali è emerso come suddetto particolare fosse stato immatricolato ben sette anni prima dell'immatricolazione della stessa automobile, ma anche sul presupposto secondo cui il bene non fosse conforme a quanto descritto nel contratto di compravendita del 07.08.2014.
Preliminarmente, si deve affermare come a nulla valgono le argomentazioni dell'appellante secondo cui la sentenza impugnata si fondi sull'erroneo presupposto di fatto secondo cui l'autovettura oggetto di controversia non sia conforme al contratto originario non intercorrente tra le parti del processo.
Invero, pur ammettendo che il giudice di prime istanze faccia riferimento al contratto risalente al 2014 stipulato dall'odierna appellante e dall'originario acquirente, deve comunque rilevarsi come la vettura venduta da ER EN non sia conforme al contratto di compravendita Parte_1
20.05.2016, stipulato con odierno appellato. Controparte_1
La Smart Fortwo venduta dalla ER EN Roma S.p.a., infatti, presenta un attuatore della frizione non conforme alle caratteristiche del veicolo oggetto di controversia, proprio in ragione del fatto che siffatto particolare ha una datazione di immatricolazione differente ed antecedente rispetto a quella della Smart.
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti le superiori condizioni, di talché va affermata la non corrispondenza delle qualità e dei requisiti previsti dal contratto in questione e, dunque, il difetto di conformità del bene compravenduto.
Invero, l'art. 129 codice del Consumo prevede una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, tra cui anche la presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
In tal senso, si deve evidenziare come la circostanza di una differente datazione tra l'autovettura ed il suo attuatore, immatricolato ben sette anni prima della stessa vettura non può che costituire un difetto di conformità, come affermato anche dallo stesso CTU, il quale sebbene abbia rilevato il funzionamento del bene ha anche sottolineato come esso non sia conforme alle caratteristiche costruttive del veicolo.
Pertanto, non è rilevante ai fini della risoluzione della controversia che l'attuatore sia perfettamente funzionante, in quanto, non solo, esso non presenta le caratteristiche conformi al modello della vettura venduta, ma anche perché tale particolarità non era stata nemmeno portata all'attenzione del consumatore al momento della conclusione del contratto.
1 – Sull'ingiusta quantificazione della somma liquidata in sentenza
Il secondo motivo di gravame non è suscettibile di accoglimento. Invero, la responsabilità risarcitoria del venditore, nell'ambito di un contratto con consumatore, deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva, prescindendo dall'accertamento della colpa del venditore, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall'art. 130 D.lgs. n. 206/2005.
Siffatto articolo, al 7° comma, prescrive come il consumatore abbia diritto al pristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione del bene, oppure alla riduzione del prezzo nel caso in cui il venditore si sia rifiutato di sostituire l'elemento difettoso, ex art. 130, 5° comma codice del Consumo.
In tal senso, l'obbligo risarcitorio a carico del venditore sussiste indipendentemente da ogni considerazione circa il criterio di imputazione della responsabilità e circa la conoscenza o conoscibilità dei vizi e/o difetti accertati ed è, quindi, sufficiente che il consumatore provi, in base a conferente allegazione, l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (Trib. di Roma n. 2383/2015; Trib. di Roma n. 14133/2016; Trib. di Roma n. 13771/2017; Trib. di Roma n. 2008/2018).
Va ricordato, inoltre, che il creditore danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del patrimonio e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento (Cass. n. 5960/2005) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento.
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Acclarato quanto sopra, deve, dunque, verificarsi se il vizio riscontrato pochi giorni dalla compravendita dell'autovettura possa qualificarsi come difetto del mezzo e se, quindi, possa rientrare nella garanzia del venditore o se, piuttosto, si tratti di un guasto derivante dalla normale usura dell'auto e, pertanto, non suscettibile di garanzia.
Nel caso di specie, la circostanza la circostanza di una diversa data immatricolazione dell'attuatore della frizione rispetto a quella della stessa automobile costituisce un difetto non riconducibile ad un vizio derivante dalla normale usura dell'auto, per il quale è esclusa la garanzia.
Dalle valutazioni della CTU è emerso come tale differente data di immatricolazione comporti un difetto di conformità del bene, infatti, sebbene l'attuatore sia funzionante, esso comunque non risulta del tutto compatibile con le caratteristiche dell'automobile oggetto di controversia, essendo detto particolare immatricolato ben sette anni prima rispetto all'automobile nel suo complesso.
La sentenza impugnata non ha errato in punto di diritto nell'accogliere la domanda risarcitoria, non solo seguendo l'iter argomentativo della CTU, ma rifacendosi anche alle stesse relazioni tecniche dalle quali è stato definito il quantum debeatur, parametrato secondo un preventivo presentato dalla stessa odierna appellante.
Pertanto, la somma liquidata è del tutto conforme a quanto dovuto essendo state pienamente accertate dal consulente d'ufficio sia le cause del difetto dell'attuatore, taciute dall'odierno appellante, che il quantum avendo valutato il prezzo del bene di cui si necessita la sostituzione, non solo secondo parametri di mercato ma anche secondo dati forniti dalla stessa controparte.
In tal senso, il Giudice di Pace ha correttamente accolto e liquidato la domanda risarcitoria formulata da dovendosi ritenere che la spesa per la sostituzione Controparte_1 dell'attuatore della si sia resa necessaria in considerazione del fatto che il veicolo in Pt_2 contestazione, al momento della vendita, presentava difetti ed anomalie taciuti ed occultati dalla venditrice.
P.Q.M.
1) RIGETTA l'appello principale e conferma la sentenza appellata del Giudice di Pace di n. 33330/2018, avente R.G. n. 46856/2017, in ordine alla condanna dell'odierna Pt_1 appellante ER EN al pagamento della somma di € xxxx Parte_1
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa RA AR
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa RA MAZZARO
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Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa RA AR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 72870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 11.10.2022 e vertente
T R A
La in persona del elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Pt_1
Via Raffaele Cadorna n°13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Goracci, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in foglio separato
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Ferrari n° 35, presso Controparte_1 Pt_1 lo studio dell'Avv. Leandro Fugnitto, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in foglio separato
APPELLATO
premesso in fatto:
- Con atto di citazione conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1 [...] dinanzi al Giudice di Pace di Roma esponendo che: Pt_1 - In data 20.05.2016, acquistava dalla società Controparte_1 Parte_1 un'autovettura usata, immatricolata il 26/11/2014, con 8.500 km di percorrenza, al prezzo
[...] pari ad € 10.500,00, superiore alla quotazione di mercato, in ragione del perfetto stato di manutenzione;
- Il veicolo, consegnato il 31.05.2016, avendo presentato già dopo pochi giorni delle anomalie veniva portato al centro assistenza della ER EN Roma S.p.a. il 21.06.2016, su indicazione della stessa società venditrice contattata da a seguito delle anomalie Controparte_1 riscontrate nei giorni successivi all'utilizzo;
- La concessionaria, successivamente a diversi accertamenti effettuati provvedeva alla sostituzione degli pneumatici ed alla regolazione dell'attuatore della frizione, riconsegnando il veicolo al proprietario in data 28.06.2016;
- Alla fine del settembre 2016, si presentava nuovamente il problema di selezione delle marce e, in data in data 06.10.2016, l'attore notava la presenza di evidenti macchie d'olio sulla pavimentazione della propria autorimessa in corrispondenza dell'area in cui il veicolo veniva abitualmente parcheggiato;
- In data 14.10.2016, dopo aver notato che l'attuatore della frizione Controparte_1 aveva come anno di fabbricazione il 2007, dunque, prima della data di immatricolazione dell'autovettura, riportava la stessa al centro assistenza affinché potesse essere risolta tale problema;
- Il meccanico del suddetto centro della ER EN Roma S.p.a., constatata la fondatezza delle doglianze espresse dal proprietario, lo rassicurava in ordine alla circostanza che si sarebbe fatto tutto quanto possibile per la pronta soluzione della problematica;
- In data 18.10.2016, il veicolo veniva riconsegnato a senza che però Controparte_1 venisse sostituito l'attuatore della frizione, in quanto non ricompreso nella poiché risalente all'anno 2007;
- dunque, per il tramite il proprio difensore, con missiva del Controparte_1
11.11.2016, invitava formalmente la ER EN Roma S.p.a. al ripristino a sua cura e spese della conformità dell'autovettura, mediante sostituzione delle componenti difettose e, in particolare, dell'attuatore della frizione;
- A seguito di siffatta richiesta con fax del 22.12.2016, la a mezzo Parte_1 del proprio legale, si rifiutava di procedere alla sostituzione del particolare in quanto "la circostanza dell'eventuale sostituzione da parte del precedente proprietario del veicolo di un particolare, non può in alcun modo rappresentare fonte di responsabilità" per la medesima società venditrice;
- Con missiva del 19.01.2017, l'attore contestava le affermazioni di controparte e reiterava quanto prospettato con precedente lettera;
- Successivamente siffatto scambio di missive seguendo quanto Controparte_1 riportato all'art. 10 del contratto di compravendita, promuoveva procedimento di mediazione presso l'organismo Arbitra Camera della CCIAA di nei confronti della Pt_1 Parte_1 la quale, tuttavia, ancorché ritualmente invitata, non compariva dinanzi a suddetto
[...] organismo;
- Per quanto sin qui dedotto, l'attore introduceva il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma avente R.G. n. 46856/2017, chiedendo di accertare “che il veicolo Smart, mod. Fourtwo cabrio mhd, tg. EX225GP, non è conforme al contratto di compravendita intercorso tra le parti per vizio e/ o obsolescenza dell'attuatore della frizione dello stesso, disporre, l'adeguata riduzione del prezzo e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore del sig. Controparte_1 dell'importo di € 1.000,00 o di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa e/ o a mezzo di CTU;
in ogni caso, accertata e ritenuta la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della società convenuta, condannare la stessa al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore importo di € 500,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in vita equitativa.”;
- In via istruttoria, chiedeva che venisse ammessa la CTU “per l'accertamento tecnico della difformità descritta in narrativa e la determinazione dei costi di riparazione/sostituzione del componente difettoso”.
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- Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale delle Parte_1 domande proposte dall'attore in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto.
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- Con provvedimento di accoglimento n. 33330 del 28.09.18 il Giudice di Pace disponeva la condanna della “convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'attore a titolo risarcitorio della Controparte_1 somma di euro 569.47” nonché la condanna, altresì, “della predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del predetto attore, che liquida nella somma di euro 330,00, a titolo di compensi professionali oltre ad euro 125.00 a titolo di esborsi oltre oneri di legge”;
Avverso tale sentenza la proponeva appello, deducendo Parte_1
l'erroneità del provvedimento emesso in quanto:
- Il Giudice di prime cure aveva errato in punto di fatto poiché il contratto di compravendita del 07.08.2014, richiamato nella decisione, non era mai intercorso tra le parti del processo bensì tra la concessionaria ed il precedente acquirente,
- Pertanto, la sentenza, essendo fondata su un presupposto di fatto erroneo e non facendo riferimento alcuno al contratto, invece, stipulato tra l'appellato e l'appellante, aveva accertato un inadempimento insussistente nei confronti della cessionaria, in quanto quest'ultima, come documentalmente provato nel giudizio di primo grado, aveva sempre e solo garantito la funzionalità ed il perfetto stato del veicolo e non la datazione coeva dell'attuatore della frizione rispetto all'autovettura così come per tutti gli altri particolari della stessa;
- Inoltre, per quel che concerne la condanna al risarcimento danni, la Parte_1 sosteneva come fosse ingiusta siffatta liquidazione del danno, in quanto, non solo, l'attuatore
[...] era ancora del tutto funzionante e, pertanto, non necessitava di alcuna sostituzione, ma anche perché il deprezzamento effettuato dal Giudice di prime era stato quantificato non in base al valore dell'attuatore al momento dell'acquisto dell'autovettura, ma in base al prezzo di un nuovo attuatore, riconoscendo, immotivatamente, all'appellato il diritto ad un pezzo di ricambio avente datazione successiva a quella di immatricolazione della suddetta autovettura.
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Con comparsa di costituzione in appello deduceva la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata, chiedendo l'integrale rigetto dell'atto di appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della decisione di primo grado.
Osserva in diritto:
1 – Sull'erronea interpretazione degli artt. 128 e 129 del codice del consumo
Il primo motivo di gravame rilevato dall'appellante non è meritevole di accoglimento.
Orbene, ai fini della soluzione della controversia è necessario premettere come il thema decidendum rientri nell'ambito della disciplina prevista dal D.lgs. 206/2005 concernente la tutela dei consumatori ex artt. 128 e ss., pertanto dovrà essere applicata tale norma speciale, piuttosto che quella prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Alla luce del dato normativo del T.U. Consumo, si deve quindi ribadire che, ricorrendone i presupposti - ossia contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo -, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel T.U. Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi: ogni ulteriore approfondimento viene rinviato a dopo.
In particolare, l'art. 128 del T.U. Consumo prescrive come “il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore, fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni”.
Il 5° comma, del richiamato articolo precisa che “le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. Questo significa che tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità- e che l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (Trib. di Roma n. 5298/2015). Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, che "il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita" (Cass. n. 5251/2004; Cass. n. 23346/2009).
Il concetto di difetto di conformità, semplicemente richiamato dall'art. 128 del T.U. Consumo, è ricavabile a contrario dall'art. 129, che, al 2° comma, prevede che si presumono "conformi" al contratto i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (Trib. di Roma n. 22960/2014; Trib. di Roma n. 2383/2015; Trib. di Roma n. 13771/2017).
Inoltre, il difetto di conformità ben può non essere evidente al momento della consegna, ma manifestarsi in un momento successivo, restando il venditore responsabile, a norma dell'art. 132, quando esso si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il legislatore nazionale, dunque, nel recepire la direttiva comunitaria, ha introdotto una presunzione relativa di preesistenza del difetto di conformità al momento della consegna del bene, se il difetto si è manifestato entro sei mesi dalla consegna stessa, con conseguente inversione dell'onere della prova, dovendo infatti in quest'ultimo caso essere il venditore a dover provare l'inesistenza del vizio ovvero che lo stesso era sorto dopo la consegna del bene.
In altri termini, se il difetto di conformità si verifica entro sei mesi dalla consegna del bene, opera la presunzione di legge ed è onere del venditore superare detta presunzione relativa con idonea allegazione e prova sulla sopravvenienza del difetto, p.es. per il non corretto uso del bene stesso;
viceversa, per i fatti avvenuti oltre detto periodo, l'onere della prova, in base a conferente allegazione, della preesistenza alla vendita del difetto accertato grava sul consumatore, in base alle regole ordinarie di cui all'art. 2697 c.c. (Trib. di Roma n. 5298/2015).
È innegabile che la presunzione di esistenza di difetto originario trova un'espressa deroga nell'inciso del citato art. 132 “a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene”, tant'è che la garanzia sull'usato si applica “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” ex art. 128, 5° comma, T.U. Consumo.
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Orbene, alla luce di tali premesse, è necessario verificare nel caso di specie la sussistenza o meno della non conformità del bene venduto, con la precisazione che si trattava di una autovettura Smart Fortwo usata e che, pertanto, tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall'usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha affermato come l'attuatore della frizione non sia conforme alla vettura compravenduta, non solo sulla base delle risultanze di CTU, dalle quali è emerso come suddetto particolare fosse stato immatricolato ben sette anni prima dell'immatricolazione della stessa automobile, ma anche sul presupposto secondo cui il bene non fosse conforme a quanto descritto nel contratto di compravendita del 07.08.2014.
Preliminarmente, si deve affermare come a nulla valgono le argomentazioni dell'appellante secondo cui la sentenza impugnata si fondi sull'erroneo presupposto di fatto secondo cui l'autovettura oggetto di controversia non sia conforme al contratto originario non intercorrente tra le parti del processo.
Invero, pur ammettendo che il giudice di prime istanze faccia riferimento al contratto risalente al 2014 stipulato dall'odierna appellante e dall'originario acquirente, deve comunque rilevarsi come la vettura venduta da ER EN non sia conforme al contratto di compravendita Parte_1
20.05.2016, stipulato con odierno appellato. Controparte_1
La Smart Fortwo venduta dalla ER EN Roma S.p.a., infatti, presenta un attuatore della frizione non conforme alle caratteristiche del veicolo oggetto di controversia, proprio in ragione del fatto che siffatto particolare ha una datazione di immatricolazione differente ed antecedente rispetto a quella della Smart.
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti le superiori condizioni, di talché va affermata la non corrispondenza delle qualità e dei requisiti previsti dal contratto in questione e, dunque, il difetto di conformità del bene compravenduto.
Invero, l'art. 129 codice del Consumo prevede una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, tra cui anche la presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
In tal senso, si deve evidenziare come la circostanza di una differente datazione tra l'autovettura ed il suo attuatore, immatricolato ben sette anni prima della stessa vettura non può che costituire un difetto di conformità, come affermato anche dallo stesso CTU, il quale sebbene abbia rilevato il funzionamento del bene ha anche sottolineato come esso non sia conforme alle caratteristiche costruttive del veicolo.
Pertanto, non è rilevante ai fini della risoluzione della controversia che l'attuatore sia perfettamente funzionante, in quanto, non solo, esso non presenta le caratteristiche conformi al modello della vettura venduta, ma anche perché tale particolarità non era stata nemmeno portata all'attenzione del consumatore al momento della conclusione del contratto.
1 – Sull'ingiusta quantificazione della somma liquidata in sentenza
Il secondo motivo di gravame non è suscettibile di accoglimento. Invero, la responsabilità risarcitoria del venditore, nell'ambito di un contratto con consumatore, deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva, prescindendo dall'accertamento della colpa del venditore, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall'art. 130 D.lgs. n. 206/2005.
Siffatto articolo, al 7° comma, prescrive come il consumatore abbia diritto al pristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione del bene, oppure alla riduzione del prezzo nel caso in cui il venditore si sia rifiutato di sostituire l'elemento difettoso, ex art. 130, 5° comma codice del Consumo.
In tal senso, l'obbligo risarcitorio a carico del venditore sussiste indipendentemente da ogni considerazione circa il criterio di imputazione della responsabilità e circa la conoscenza o conoscibilità dei vizi e/o difetti accertati ed è, quindi, sufficiente che il consumatore provi, in base a conferente allegazione, l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (Trib. di Roma n. 2383/2015; Trib. di Roma n. 14133/2016; Trib. di Roma n. 13771/2017; Trib. di Roma n. 2008/2018).
Va ricordato, inoltre, che il creditore danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del patrimonio e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento (Cass. n. 5960/2005) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento.
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Acclarato quanto sopra, deve, dunque, verificarsi se il vizio riscontrato pochi giorni dalla compravendita dell'autovettura possa qualificarsi come difetto del mezzo e se, quindi, possa rientrare nella garanzia del venditore o se, piuttosto, si tratti di un guasto derivante dalla normale usura dell'auto e, pertanto, non suscettibile di garanzia.
Nel caso di specie, la circostanza la circostanza di una diversa data immatricolazione dell'attuatore della frizione rispetto a quella della stessa automobile costituisce un difetto non riconducibile ad un vizio derivante dalla normale usura dell'auto, per il quale è esclusa la garanzia.
Dalle valutazioni della CTU è emerso come tale differente data di immatricolazione comporti un difetto di conformità del bene, infatti, sebbene l'attuatore sia funzionante, esso comunque non risulta del tutto compatibile con le caratteristiche dell'automobile oggetto di controversia, essendo detto particolare immatricolato ben sette anni prima rispetto all'automobile nel suo complesso.
La sentenza impugnata non ha errato in punto di diritto nell'accogliere la domanda risarcitoria, non solo seguendo l'iter argomentativo della CTU, ma rifacendosi anche alle stesse relazioni tecniche dalle quali è stato definito il quantum debeatur, parametrato secondo un preventivo presentato dalla stessa odierna appellante.
Pertanto, la somma liquidata è del tutto conforme a quanto dovuto essendo state pienamente accertate dal consulente d'ufficio sia le cause del difetto dell'attuatore, taciute dall'odierno appellante, che il quantum avendo valutato il prezzo del bene di cui si necessita la sostituzione, non solo secondo parametri di mercato ma anche secondo dati forniti dalla stessa controparte.
In tal senso, il Giudice di Pace ha correttamente accolto e liquidato la domanda risarcitoria formulata da dovendosi ritenere che la spesa per la sostituzione Controparte_1 dell'attuatore della si sia resa necessaria in considerazione del fatto che il veicolo in Pt_2 contestazione, al momento della vendita, presentava difetti ed anomalie taciuti ed occultati dalla venditrice.
P.Q.M.
1) RIGETTA l'appello principale e conferma la sentenza appellata del Giudice di Pace di n. 33330/2018, avente R.G. n. 46856/2017, in ordine alla condanna dell'odierna Pt_1 appellante ER EN al pagamento della somma di € xxxx Parte_1
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa RA AR