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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
ER DA, RE
NA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1379/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
M.d.a. S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 RITENUTE D'IMP. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1529/2025 depositato il 26/03/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 RITENUTE D'IMP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5467/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso.
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società M.D.A. s.r.l.s. e la Signora Nominativo_1, quale socia della “Ricorrente_1 s.r.l.s , rapp.te e difese dall'Avv. Difensore_1, con separati ricorsi, rispettivamente rubricati al ruolo generale n.1379/25 e n. 1529/2025, impugnano l'avviso di accertamento n. TF7030201994/2024, notificato a mezzo pec in data 19.12.24, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato:
a) il mancato versamento dell'IRES per € 17.311,00, oltre interessi per € 3.336,52, per un totale di € 20.647,52;
b) il mancato versamento dell'IRAP per € 3.585,00, oltre interessi per € 690,97, per un totale di € 4.275,97;
c) il mancato versamento delle ritenute per € 18.753,00, oltre interessi per € 3.614,45, per un totale di
€ 22.367,45;
d) il mancato versamento dell'IVA per € 35.649,00, oltre interessi per € 7.229,91, per un totale di € 42.878,91.
Le parti ricorrenti eccepiscono : 1) la decadenza per intempestiva notifica dell'avviso di accertamento;
2)
l'inapplicabilità dell'IVA agli aggi derivanti dalle AWP;
3) la violazione dell'art. 74 DPR 633/72, per duplicazione
IVA; 4) l'napplicabilità delle sanzioni;
5) il difetto di motivazione e la mancanza di prove a sostegno dei recuperi eseguiti;
6) la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Con provvedimento Presidenziale, reso all'udienza di discussione del 17.12.2025, i ricorsi sono stati riuniti e, all'esito della Camera di Consiglio, sono stati decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società Ricorrente_1 esercita l'attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina”. Per l'anno d'imposta 2018, la società ha presentato la dichiarazione mod. Unico SC 2019, n. 11320714143-0000002 del 15/01/2020, con la quale ha dichiarato, nel quadro RF, componenti positivi annotati nelle scritture contabili per complessivi
€ 204.885,00 (rigo RF2) e un reddito d'impresa pari a € 155.835,00 (rigo RF63). Nella dichiarazione mod.
IVA 2019, prot. dichiarazione n. 12100059877-0000026 del 30/04/2019, è stato dichiarato un volume d'affari pari a € 211.843,00, di cui € 23.725,00 quali operazioni non imponibili ed € 188.118,00 relativi a operazioni imponibili con aliquota del 10%. Dall'esame dei dati dichiarati è emerso che la società ha indicato, per l'anno d'imposta 2018, ricavi imponibili IVA pari a € 188.118,00, a fronte di un costo del venduto relativo a merci
(diverse da quelle soggette ad aggio fisso) pari a € 130.123,00, con un ricarico del 44,56%. L'Ufficio ha ritenuto il ricarico applicato in contrasto con i principi di logica economica, in quanto nettamente inferiore a quello medio praticato da aziende similari operanti nel medesimo settore e nello stesso territorio. Ciò posto, contestata l'antieconomicità della ricorrente, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), ha ricostruito i ricavi conseguiti con metodo analitico-induttivo, assumendo come riferimento i dati dichiarati dalla società stessa per l'anno d'imposta 2017, nel quale era stata dichiarata una percentuale di ricarico pari al 297%, come emergente dallo studio di settore YG37U presentato, a fronte di un ricarico minimo del 126% e di un ricarico massimo del 300%. Considerata la percentuale di ricarico applicata dalla società nell'anno d'imposta precedente (297%), a fronte di quella del 44,56% dichiarata per l'anno 2018, nonché la percentuale minima di ricarico del 126% prevista dallo studio di settore per l'attività esercitata, l'Ufficio ha applicato un ricarico sulla merce venduta pari al 100% (più favorevole alla parte rispetto alla percentuale minima prevista) e ha accertato maggiori ricavi per € 72.128,00. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che i compensi AWP (apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro), pari a € 129.253,00, dovessero essere considerati, ai fini IVA, quali operazioni imponibili con aliquota del 22%, ha rideterminato le pretese impositive, quantificandole ai fini
IRES, IRAP, ritenute e IVA per un totale di imposte pari a € 75.298,00, oltre interessi e sanzioni.
2. La società contribuente, in via preliminare, eccepisce la decadenza del potere di accertamento in relazione all'anno d'imposta 2018, per violazione dell'art. 43 del DPR n. 600/1973. Il motivo di doglianza è infondato.
L'art. 43 del DPR n. 600/1973, al primo comma, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, prevede quale termine di decadenza il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e non il quarto anno. In particolare: «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione». Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno d'imposta 2018 (mod. Unico SC 2019 n.
11320714143-0000002 del 15/01/2020), è stato tempestivamente notificato in data 19/12/2024, ossia entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per quanto esposto, il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. Passando al merito della vicenda processuale, le parti ricorrenti, con il secondo e il terzo motivo di ricorso, eccepiscono l'inapplicabilità della disciplina IVA ai ricavi derivanti dagli aggi per l'installazione delle AWP, nonché la violazione dell'art. 74 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. I motivi di doglianza sono infondati. Osserva la Corte. In tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, la gestione della rete telematica del gioco, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), viene affidata in concessione a soggetti terzi individuati mediante procedure ad evidenza pubblica. Ai concessionari così individuati è affidata la complessa gestione dell'attività telematica del gioco lecito, che comprende, tra l'altro, la raccolta e il trasferimento dei dati registrati dagli apparecchi all'Amministrazione centrale, i controlli sul corretto funzionamento degli stessi, la raccolta e la contabilizzazione delle somme giocate e delle vincite, il
PREU, il riversamento delle somme nelle casse dello Stato, nonché il censimento degli apparecchi e dei locali in cui essi vengono installati. Stante la complessità dell'attività, la legge consente ai concessionari di stipulare rapporti contrattuali con soggetti terzi, individuati il più delle volte nel cosiddetto “gestore” o possessore degli apparecchi e nell'“esercente”, ossia il soggetto che svolge l'attività finale (bar, sala giochi, rivendita di tabacchi, ecc.) presso cui gli apparecchi da gioco sono materialmente installati e dove si reca il pubblico. A tali soggetti i concessionari, su base contrattuale, affidano specifici compiti, tra cui in particolare quelli di raccolta delle giocate. In materia di IVA, l'art. 10, comma 1, n. 6), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce espressamente che sono esenti dall'imposta «le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato […] nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse […], ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate». A sua volta, l'art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) prevede che l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 6), del citato DPR si applichi anche alla raccolta delle giocate effettuata mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, anche con riferimento ai rapporti tra i concessionari della rete telematica e i terzi incaricati della raccolta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esenzione IVA si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate mediante apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, tale norma deve essere interpretata in senso restrittivo.
Deve pertanto escludersi l'esenzione IVA per le operazioni aventi ad oggetto l'attività svolta dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella mera messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, trattandosi di un'attività ausiliaria che non incide nella fase di raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore (cfr. Cass., ord. n. 3029 del 1° febbraio 2023; Cass., ord. nn. 16951,
16952, 16953, 16954 e 16955 del 16 giugno 2021). È dunque necessario verificare, alla luce degli atti di causa, se la società ricorrente, in qualità di esercente, sia stata contrattualmente incaricata direttamente dai concessionari della raccolta delle giocate ovvero se le attività dalla stessa svolte rientrino, come sostenuto dall'Agenzia resistente, in prestazioni di servizi riconducibili esclusivamente al rapporto tra gestore ed esercente, con conseguente esclusione di un rapporto diretto con il concessionario. In tale ultima ipotesi, il corrispettivo percepito dall'esercente sarebbe assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, in quanto riferibile esclusivamente al rapporto con il c.d. gestore. Nel caso di specie, risulta che la ricorrente abbia percepito compensi complessivi pari a € 129.253,00, al netto delle percentuali per vincite, PREU, ADM, quota concessionari e quota gestore. La società contribuente, tuttavia, si è limitata ad affermare, in via meramente argomentativa, che in tema di esenzione IVA «sia il gestore che l'esercente possono svolgere una parte della raccolta delle giocate, per incarico del concessionario», senza fornire alcuna prova concreta dell'attività svolta riconducibile a quella esente da IVA e senza depositare alcun contratto regolante i rapporti tra gestore ed esercente. Dalla documentazione agli atti non emerge, pertanto, alcun elemento idoneo a dimostrare che il compenso percepito dalla ricorrente derivi da un rapporto diretto con il concessionario, risultando invece riconducibile a prestazioni di servizi intercorrenti esclusivamente tra esercente e gestore degli apparecchi da gioco lecito. Né è ravvisabile, come erroneamente sostenuto dalla contribuente, una duplicazione dell'IVA richiesta in pagamento. Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato si rileva, infatti, che la società ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2018, ricavi imponibili IVA per € 188.118,00, a fronte di un costo del venduto relativo a merci (diverse da quelle soggette ad aggio fisso) pari a € 130.123,00, con un ricarico del 44,56%. L'Ufficio ha ritenuto tale ricarico in contrasto con i principi di logica economica, in quanto nettamente inferiore a quello medio praticato da aziende similari operanti nel medesimo settore e nello stesso territorio. Contestata l'antieconomicità della ricorrente, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), ha correttamente ricostruito, con metodo analitico-induttivo, i ricavi conseguiti, assumendo come riferimento i dati dichiarati dalla società per l'anno d'imposta 2017, nel quale era stata dichiarata una percentuale di ricarico pari al 297%, come risultante dallo studio di settore YG37U, a fronte di un ricarico minimo del 126% e massimo del 300%. Tenuto conto della percentuale di ricarico del 297% applicata nell'anno precedente, a fronte del 44,56% dichiarato per il 2018, nonché della percentuale minima del 126% prevista dallo studio di settore, l'Ufficio ha applicato un ricarico pari al 100% sulla merce venduta, più favorevole alla parte rispetto alla percentuale minima prevista, accertando maggiori ricavi per € 72.128,00. Su tale importo
(diverso da quello soggetto ad aggio fisso) è stata applicata l'IVA con aliquota del 10%, per un recupero pari a € 7.212,80, mentre sui compensi da PREU, pari a € 129.253,00, è stata correttamente applicata l'IVA con aliquota del 22%, per un importo pari a € 28.435,66. Per tutto quanto precede, i motivi di doglianza sono infondati e devono essere respinti.
4. Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente eccepisce l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in relazione alle ritenute alla fonte di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 322/1998, non essendovi alcuna prova di movimentazioni in favore della sostituta d'imposta. Il motivo di doglianza è infondato. I soci di una società
a ristretta base partecipativa, come nella fattispecie in esame, sono beneficiari del “reddito occulto” conseguito dalla società medesima. Tale reddito deve essere assoggettato a imposizione sia a livello societario sia a livello dei singoli soci. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte,
l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi occulti, mentre il contribuente deve provare tutti gli elementi di fatto idonei a ridurre o a escludere l'obbligazione tributaria. Nel caso di specie, l'Ufficio ha correttamente ricostruito il reddito societario. Invero, dall'esame dei dati dichiarati è emerso che la società ha indicato, per l'anno d'imposta 2018, componenti positivi costituiti da ricavi imponibili IVA pari a euro 188.118,00, a fronte di un costo del venduto relativo a merci (diverse da quelle soggette ad aggio fisso) pari a euro 130.123,00, con un ricarico del 44,56%. L'Ufficio ha ritenuto tale ricarico contrastante con qualsiasi principio di logica economica, risultando nettamente inferiore a quello medio praticato da aziende similari operanti nel medesimo settore e nello stesso ambito territoriale. Ciò posto, una volta contestata l'antieconomicità della gestione, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ha correttamente ricostruito i ricavi conseguiti mediante il metodo analitico-induttivo, assumendo come parametro di riferimento i dati dichiarati dalla stessa società per l'anno d'imposta 2017, nel quale era stata dichiarata una percentuale di ricarico pari al 297%, come risultante dallo studio di settore YG37U presentato,
a fronte di un ricarico minimo del 126% e di un ricarico massimo del 300%. La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito (Cass. nn. 28789/2008, 13485/2008, 21415/2007, 25688/2006, 7564/2003) che, in assenza di una regolare delibera assembleare, gli utili della società si presumono distribuiti nello stesso esercizio in cui avrebbero dovuto essere contabilizzati. La presunzione di distribuzione degli utili ai soci rientra pertanto tra le “presunzioni semplici” di cui all'art. 2727 c.c., secondo cui: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato». L'applicazione di tale presunzione
è ammissibile in quanto, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare, pur non sussistendo, a differenza delle società di persone, una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può ritenersi illogica, avuto riguardo alla “complicità” che normalmente caratterizza un gruppo societario così composto, la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili (Cass., ord. n.
3041/2024; Cass. nn. 3896/2008 e 10982/2007). Nel caso di specie, la società è partecipata da un socio unico, la sig.ra Nominativo_1; ricorre pertanto la tipica fattispecie di società a ristretta base partecipativa, per la quale è consentita, salvo prova contraria, la presunzione di distribuzione degli utili occulti. Alla ricostruzione operata dall'Ufficio non è seguita alcuna prova contraria idonea a una diversa imputazione degli utili extracontabili;
né la ricorrente ha dimostrato che tali utili siano rimasti nel patrimonio sociale ovvero siano stati impiegati diversamente nell'attività d'impresa. Ne consegue che correttamente sono state irrogate le sanzioni previste dalla legge per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte.
5. Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'art. 7 della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), così come modificato ad opera del D.Lgs. n. 219/2023, prevede che gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate, autonomamente impugnabili, debbano essere motivati e che, qualora la motivazione faccia riferimento a un altro atto non conosciuto dal contribuente, quest'ultimo debba essere allegato, salvo che ne venga riportato il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengano sussistenti e fondati. L'avviso di accertamento deve cioè fornire al suo destinatario tutte le ragioni giuridiche e di fatto che ne sono a fondamento. La Corte osserva che, secondo l'insegnamento della Cassazione, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogniqualvolta il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della maggiore pretesa fiscale (Cass., Sez. V, n. 1817 del 28/01/2010; Cass., Sez. V, n. 20535 del 01/10/2010). Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente (Cass. civ., Sez. V, n. 9601 del 13/06/2012). Nel caso di specie, l'avviso di accertamento contiene tutti i requisiti sostanziali necessari e sufficienti a consentire alla contribuente di comprendere chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa tributaria. Nello specifico, risultano riportati gli elementi identificativi del petitum e della causa petendi, l'esito degli accertamenti effettuati e le ragioni dei recuperi operati in applicazione delle richiamate norme di legge. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente argomenta circa un diverso calcolo che l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare, si evidenzia che gli importi PREU utilizzati non sono stati arbitrariamente determinati dall'Ufficio, bensì sono stati trasmessi, quali compensi per l'anno 2018, all'Anagrafe tributaria direttamente dai soggetti che li hanno corrisposti e non sono riconducibili all'ambito dell'attività di raccolta.
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna delle parti ricorrenti al pagamento alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate per la somma che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi come riuniti. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
ER DA, RE
NA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1379/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
M.d.a. S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 RITENUTE D'IMP. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1529/2025 depositato il 26/03/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 RITENUTE D'IMP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030201994-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5467/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso.
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società M.D.A. s.r.l.s. e la Signora Nominativo_1, quale socia della “Ricorrente_1 s.r.l.s , rapp.te e difese dall'Avv. Difensore_1, con separati ricorsi, rispettivamente rubricati al ruolo generale n.1379/25 e n. 1529/2025, impugnano l'avviso di accertamento n. TF7030201994/2024, notificato a mezzo pec in data 19.12.24, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato:
a) il mancato versamento dell'IRES per € 17.311,00, oltre interessi per € 3.336,52, per un totale di € 20.647,52;
b) il mancato versamento dell'IRAP per € 3.585,00, oltre interessi per € 690,97, per un totale di € 4.275,97;
c) il mancato versamento delle ritenute per € 18.753,00, oltre interessi per € 3.614,45, per un totale di
€ 22.367,45;
d) il mancato versamento dell'IVA per € 35.649,00, oltre interessi per € 7.229,91, per un totale di € 42.878,91.
Le parti ricorrenti eccepiscono : 1) la decadenza per intempestiva notifica dell'avviso di accertamento;
2)
l'inapplicabilità dell'IVA agli aggi derivanti dalle AWP;
3) la violazione dell'art. 74 DPR 633/72, per duplicazione
IVA; 4) l'napplicabilità delle sanzioni;
5) il difetto di motivazione e la mancanza di prove a sostegno dei recuperi eseguiti;
6) la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Con provvedimento Presidenziale, reso all'udienza di discussione del 17.12.2025, i ricorsi sono stati riuniti e, all'esito della Camera di Consiglio, sono stati decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società Ricorrente_1 esercita l'attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina”. Per l'anno d'imposta 2018, la società ha presentato la dichiarazione mod. Unico SC 2019, n. 11320714143-0000002 del 15/01/2020, con la quale ha dichiarato, nel quadro RF, componenti positivi annotati nelle scritture contabili per complessivi
€ 204.885,00 (rigo RF2) e un reddito d'impresa pari a € 155.835,00 (rigo RF63). Nella dichiarazione mod.
IVA 2019, prot. dichiarazione n. 12100059877-0000026 del 30/04/2019, è stato dichiarato un volume d'affari pari a € 211.843,00, di cui € 23.725,00 quali operazioni non imponibili ed € 188.118,00 relativi a operazioni imponibili con aliquota del 10%. Dall'esame dei dati dichiarati è emerso che la società ha indicato, per l'anno d'imposta 2018, ricavi imponibili IVA pari a € 188.118,00, a fronte di un costo del venduto relativo a merci
(diverse da quelle soggette ad aggio fisso) pari a € 130.123,00, con un ricarico del 44,56%. L'Ufficio ha ritenuto il ricarico applicato in contrasto con i principi di logica economica, in quanto nettamente inferiore a quello medio praticato da aziende similari operanti nel medesimo settore e nello stesso territorio. Ciò posto, contestata l'antieconomicità della ricorrente, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), ha ricostruito i ricavi conseguiti con metodo analitico-induttivo, assumendo come riferimento i dati dichiarati dalla società stessa per l'anno d'imposta 2017, nel quale era stata dichiarata una percentuale di ricarico pari al 297%, come emergente dallo studio di settore YG37U presentato, a fronte di un ricarico minimo del 126% e di un ricarico massimo del 300%. Considerata la percentuale di ricarico applicata dalla società nell'anno d'imposta precedente (297%), a fronte di quella del 44,56% dichiarata per l'anno 2018, nonché la percentuale minima di ricarico del 126% prevista dallo studio di settore per l'attività esercitata, l'Ufficio ha applicato un ricarico sulla merce venduta pari al 100% (più favorevole alla parte rispetto alla percentuale minima prevista) e ha accertato maggiori ricavi per € 72.128,00. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che i compensi AWP (apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro), pari a € 129.253,00, dovessero essere considerati, ai fini IVA, quali operazioni imponibili con aliquota del 22%, ha rideterminato le pretese impositive, quantificandole ai fini
IRES, IRAP, ritenute e IVA per un totale di imposte pari a € 75.298,00, oltre interessi e sanzioni.
2. La società contribuente, in via preliminare, eccepisce la decadenza del potere di accertamento in relazione all'anno d'imposta 2018, per violazione dell'art. 43 del DPR n. 600/1973. Il motivo di doglianza è infondato.
L'art. 43 del DPR n. 600/1973, al primo comma, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, prevede quale termine di decadenza il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e non il quarto anno. In particolare: «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione». Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno d'imposta 2018 (mod. Unico SC 2019 n.
11320714143-0000002 del 15/01/2020), è stato tempestivamente notificato in data 19/12/2024, ossia entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per quanto esposto, il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. Passando al merito della vicenda processuale, le parti ricorrenti, con il secondo e il terzo motivo di ricorso, eccepiscono l'inapplicabilità della disciplina IVA ai ricavi derivanti dagli aggi per l'installazione delle AWP, nonché la violazione dell'art. 74 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. I motivi di doglianza sono infondati. Osserva la Corte. In tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, la gestione della rete telematica del gioco, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), viene affidata in concessione a soggetti terzi individuati mediante procedure ad evidenza pubblica. Ai concessionari così individuati è affidata la complessa gestione dell'attività telematica del gioco lecito, che comprende, tra l'altro, la raccolta e il trasferimento dei dati registrati dagli apparecchi all'Amministrazione centrale, i controlli sul corretto funzionamento degli stessi, la raccolta e la contabilizzazione delle somme giocate e delle vincite, il
PREU, il riversamento delle somme nelle casse dello Stato, nonché il censimento degli apparecchi e dei locali in cui essi vengono installati. Stante la complessità dell'attività, la legge consente ai concessionari di stipulare rapporti contrattuali con soggetti terzi, individuati il più delle volte nel cosiddetto “gestore” o possessore degli apparecchi e nell'“esercente”, ossia il soggetto che svolge l'attività finale (bar, sala giochi, rivendita di tabacchi, ecc.) presso cui gli apparecchi da gioco sono materialmente installati e dove si reca il pubblico. A tali soggetti i concessionari, su base contrattuale, affidano specifici compiti, tra cui in particolare quelli di raccolta delle giocate. In materia di IVA, l'art. 10, comma 1, n. 6), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce espressamente che sono esenti dall'imposta «le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato […] nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse […], ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate». A sua volta, l'art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) prevede che l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 6), del citato DPR si applichi anche alla raccolta delle giocate effettuata mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, anche con riferimento ai rapporti tra i concessionari della rete telematica e i terzi incaricati della raccolta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esenzione IVA si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate mediante apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, tale norma deve essere interpretata in senso restrittivo.
Deve pertanto escludersi l'esenzione IVA per le operazioni aventi ad oggetto l'attività svolta dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella mera messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, trattandosi di un'attività ausiliaria che non incide nella fase di raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore (cfr. Cass., ord. n. 3029 del 1° febbraio 2023; Cass., ord. nn. 16951,
16952, 16953, 16954 e 16955 del 16 giugno 2021). È dunque necessario verificare, alla luce degli atti di causa, se la società ricorrente, in qualità di esercente, sia stata contrattualmente incaricata direttamente dai concessionari della raccolta delle giocate ovvero se le attività dalla stessa svolte rientrino, come sostenuto dall'Agenzia resistente, in prestazioni di servizi riconducibili esclusivamente al rapporto tra gestore ed esercente, con conseguente esclusione di un rapporto diretto con il concessionario. In tale ultima ipotesi, il corrispettivo percepito dall'esercente sarebbe assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, in quanto riferibile esclusivamente al rapporto con il c.d. gestore. Nel caso di specie, risulta che la ricorrente abbia percepito compensi complessivi pari a € 129.253,00, al netto delle percentuali per vincite, PREU, ADM, quota concessionari e quota gestore. La società contribuente, tuttavia, si è limitata ad affermare, in via meramente argomentativa, che in tema di esenzione IVA «sia il gestore che l'esercente possono svolgere una parte della raccolta delle giocate, per incarico del concessionario», senza fornire alcuna prova concreta dell'attività svolta riconducibile a quella esente da IVA e senza depositare alcun contratto regolante i rapporti tra gestore ed esercente. Dalla documentazione agli atti non emerge, pertanto, alcun elemento idoneo a dimostrare che il compenso percepito dalla ricorrente derivi da un rapporto diretto con il concessionario, risultando invece riconducibile a prestazioni di servizi intercorrenti esclusivamente tra esercente e gestore degli apparecchi da gioco lecito. Né è ravvisabile, come erroneamente sostenuto dalla contribuente, una duplicazione dell'IVA richiesta in pagamento. Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato si rileva, infatti, che la società ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2018, ricavi imponibili IVA per € 188.118,00, a fronte di un costo del venduto relativo a merci (diverse da quelle soggette ad aggio fisso) pari a € 130.123,00, con un ricarico del 44,56%. L'Ufficio ha ritenuto tale ricarico in contrasto con i principi di logica economica, in quanto nettamente inferiore a quello medio praticato da aziende similari operanti nel medesimo settore e nello stesso territorio. Contestata l'antieconomicità della ricorrente, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), ha correttamente ricostruito, con metodo analitico-induttivo, i ricavi conseguiti, assumendo come riferimento i dati dichiarati dalla società per l'anno d'imposta 2017, nel quale era stata dichiarata una percentuale di ricarico pari al 297%, come risultante dallo studio di settore YG37U, a fronte di un ricarico minimo del 126% e massimo del 300%. Tenuto conto della percentuale di ricarico del 297% applicata nell'anno precedente, a fronte del 44,56% dichiarato per il 2018, nonché della percentuale minima del 126% prevista dallo studio di settore, l'Ufficio ha applicato un ricarico pari al 100% sulla merce venduta, più favorevole alla parte rispetto alla percentuale minima prevista, accertando maggiori ricavi per € 72.128,00. Su tale importo
(diverso da quello soggetto ad aggio fisso) è stata applicata l'IVA con aliquota del 10%, per un recupero pari a € 7.212,80, mentre sui compensi da PREU, pari a € 129.253,00, è stata correttamente applicata l'IVA con aliquota del 22%, per un importo pari a € 28.435,66. Per tutto quanto precede, i motivi di doglianza sono infondati e devono essere respinti.
4. Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente eccepisce l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in relazione alle ritenute alla fonte di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 322/1998, non essendovi alcuna prova di movimentazioni in favore della sostituta d'imposta. Il motivo di doglianza è infondato. I soci di una società
a ristretta base partecipativa, come nella fattispecie in esame, sono beneficiari del “reddito occulto” conseguito dalla società medesima. Tale reddito deve essere assoggettato a imposizione sia a livello societario sia a livello dei singoli soci. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte,
l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi occulti, mentre il contribuente deve provare tutti gli elementi di fatto idonei a ridurre o a escludere l'obbligazione tributaria. Nel caso di specie, l'Ufficio ha correttamente ricostruito il reddito societario. Invero, dall'esame dei dati dichiarati è emerso che la società ha indicato, per l'anno d'imposta 2018, componenti positivi costituiti da ricavi imponibili IVA pari a euro 188.118,00, a fronte di un costo del venduto relativo a merci (diverse da quelle soggette ad aggio fisso) pari a euro 130.123,00, con un ricarico del 44,56%. L'Ufficio ha ritenuto tale ricarico contrastante con qualsiasi principio di logica economica, risultando nettamente inferiore a quello medio praticato da aziende similari operanti nel medesimo settore e nello stesso ambito territoriale. Ciò posto, una volta contestata l'antieconomicità della gestione, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ha correttamente ricostruito i ricavi conseguiti mediante il metodo analitico-induttivo, assumendo come parametro di riferimento i dati dichiarati dalla stessa società per l'anno d'imposta 2017, nel quale era stata dichiarata una percentuale di ricarico pari al 297%, come risultante dallo studio di settore YG37U presentato,
a fronte di un ricarico minimo del 126% e di un ricarico massimo del 300%. La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito (Cass. nn. 28789/2008, 13485/2008, 21415/2007, 25688/2006, 7564/2003) che, in assenza di una regolare delibera assembleare, gli utili della società si presumono distribuiti nello stesso esercizio in cui avrebbero dovuto essere contabilizzati. La presunzione di distribuzione degli utili ai soci rientra pertanto tra le “presunzioni semplici” di cui all'art. 2727 c.c., secondo cui: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato». L'applicazione di tale presunzione
è ammissibile in quanto, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare, pur non sussistendo, a differenza delle società di persone, una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può ritenersi illogica, avuto riguardo alla “complicità” che normalmente caratterizza un gruppo societario così composto, la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili (Cass., ord. n.
3041/2024; Cass. nn. 3896/2008 e 10982/2007). Nel caso di specie, la società è partecipata da un socio unico, la sig.ra Nominativo_1; ricorre pertanto la tipica fattispecie di società a ristretta base partecipativa, per la quale è consentita, salvo prova contraria, la presunzione di distribuzione degli utili occulti. Alla ricostruzione operata dall'Ufficio non è seguita alcuna prova contraria idonea a una diversa imputazione degli utili extracontabili;
né la ricorrente ha dimostrato che tali utili siano rimasti nel patrimonio sociale ovvero siano stati impiegati diversamente nell'attività d'impresa. Ne consegue che correttamente sono state irrogate le sanzioni previste dalla legge per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte.
5. Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'art. 7 della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), così come modificato ad opera del D.Lgs. n. 219/2023, prevede che gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate, autonomamente impugnabili, debbano essere motivati e che, qualora la motivazione faccia riferimento a un altro atto non conosciuto dal contribuente, quest'ultimo debba essere allegato, salvo che ne venga riportato il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengano sussistenti e fondati. L'avviso di accertamento deve cioè fornire al suo destinatario tutte le ragioni giuridiche e di fatto che ne sono a fondamento. La Corte osserva che, secondo l'insegnamento della Cassazione, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogniqualvolta il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della maggiore pretesa fiscale (Cass., Sez. V, n. 1817 del 28/01/2010; Cass., Sez. V, n. 20535 del 01/10/2010). Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente (Cass. civ., Sez. V, n. 9601 del 13/06/2012). Nel caso di specie, l'avviso di accertamento contiene tutti i requisiti sostanziali necessari e sufficienti a consentire alla contribuente di comprendere chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa tributaria. Nello specifico, risultano riportati gli elementi identificativi del petitum e della causa petendi, l'esito degli accertamenti effettuati e le ragioni dei recuperi operati in applicazione delle richiamate norme di legge. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente argomenta circa un diverso calcolo che l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare, si evidenzia che gli importi PREU utilizzati non sono stati arbitrariamente determinati dall'Ufficio, bensì sono stati trasmessi, quali compensi per l'anno 2018, all'Anagrafe tributaria direttamente dai soggetti che li hanno corrisposti e non sono riconducibili all'ambito dell'attività di raccolta.
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna delle parti ricorrenti al pagamento alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate per la somma che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi come riuniti. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini