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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 39140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39140 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da CI NA - Presidente - Sent. n. sez. 1131/2025 IE OR UP - 20/11/2025 MA RU - Relatore - R.G.N. 27274/2025 LI MA RO D'AN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF RA KE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. In difesa del ricorrente FF RA KE è presente l'avvocato Diego Tranchida del foro di Marsala che, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6/7/2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina, con cui FF RA KE, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5 cod. pen., è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del reato ed alla ritenuta recidiva specifica, infraquinquennale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione con Penale Sent. Sez. 4 Num. 39140 Anno 2025 Presidente: NA CI Relatore: RU MA Data Udienza: 20/11/2025 La Corte d’appello, osserva la difesa, ha ritenuto di applicare la recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., concedendo le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza rispetto alle aggravanti, sulla scorta di una valutazione erronea circa la rilevanza della precedente sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale. I giudici di merito hanno rilevato come l’imputato avesse riportato "un unico precedente penale di furto per cui, nonostante sia intervenuta una sentenza di non luogo a provvedere per perdono giudiziale, si è reso responsabile per il delitto della medesima specie". La motivazione della sentenza impugnata ricalca quella della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza dell'imputato, si sostanzia nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna che avrebbe meritato per il reato commesso e ne determina il proscioglimento, sicché non può valere agli effetti della recidiva. Anche il giudizio di bilanciamento operato sarebbe incongruo alla luce dell’errore rilevato. 2. All’odierna udienza, svoltasi alla presenza delle parti, il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito riportati e deve essere accolto. In base a consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, la concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza dell'imputato, si sostanzia nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna che avrebbe meritato per il reato commesso e ne determina il proscioglimento, cosicché non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva (Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 16/10/2015, dep. 2016, Halilovic, Rv. 265709; Sez. 6, n. 41231 del 28/09/2012, Augliera, Rv. 253495). Errano, pertanto, i giudici della sentenza impugnata nel ritenere sussistente la recidiva contestata, osservando in motivazione (par. 1.1) che l’imputato “nonostante sia intervenuta una sentenza di non luogo a provvedere per perdono della presente contestazione”. 2. La questione era stata introdotta nell’atto di appello, seppure in termini non espliciti: la difesa aveva richiesto un’attenuazione del trattamento sanzionatorio segnalando che il ricorrente era gravato soltanto da un perdono giudiziale. La Corte d’appello, dal canto suo, ha fornito la risposta sopra riportata, ritenendosi evidentemente investita della doglianza. Non ignora il collegio che il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato; ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (Sez. 2, Sentenza n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752, in tempi più recenti Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470 – 02). Tuttavia, la peculiarità del caso impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’erroneo riconoscimento della recidiva contestata: per un verso, infatti, la difesa ha introdotto, sia pure latamente, innanzi alla Corte d’appello la questione della rilevanza del perdono giudiziale riferito al tema del trattamento sanzionatorio;
per altro verso la Corte d’appello si è soffermata sulla questione della sussistenza della recidiva, pervenendo ad una soluzione non condivisibile alla luce del consolidato orientamento sopra richiamato. 3. Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva, aggravante che esclude, con rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio alla Corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva, aggravante che esclude, e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RU CI NA
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. In difesa del ricorrente FF RA KE è presente l'avvocato Diego Tranchida del foro di Marsala che, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6/7/2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina, con cui FF RA KE, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5 cod. pen., è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del reato ed alla ritenuta recidiva specifica, infraquinquennale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione con Penale Sent. Sez. 4 Num. 39140 Anno 2025 Presidente: NA CI Relatore: RU MA Data Udienza: 20/11/2025 La Corte d’appello, osserva la difesa, ha ritenuto di applicare la recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., concedendo le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza rispetto alle aggravanti, sulla scorta di una valutazione erronea circa la rilevanza della precedente sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale. I giudici di merito hanno rilevato come l’imputato avesse riportato "un unico precedente penale di furto per cui, nonostante sia intervenuta una sentenza di non luogo a provvedere per perdono giudiziale, si è reso responsabile per il delitto della medesima specie". La motivazione della sentenza impugnata ricalca quella della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza dell'imputato, si sostanzia nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna che avrebbe meritato per il reato commesso e ne determina il proscioglimento, sicché non può valere agli effetti della recidiva. Anche il giudizio di bilanciamento operato sarebbe incongruo alla luce dell’errore rilevato. 2. All’odierna udienza, svoltasi alla presenza delle parti, il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito riportati e deve essere accolto. In base a consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, la concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza dell'imputato, si sostanzia nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna che avrebbe meritato per il reato commesso e ne determina il proscioglimento, cosicché non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva (Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 16/10/2015, dep. 2016, Halilovic, Rv. 265709; Sez. 6, n. 41231 del 28/09/2012, Augliera, Rv. 253495). Errano, pertanto, i giudici della sentenza impugnata nel ritenere sussistente la recidiva contestata, osservando in motivazione (par. 1.1) che l’imputato “nonostante sia intervenuta una sentenza di non luogo a provvedere per perdono della presente contestazione”. 2. La questione era stata introdotta nell’atto di appello, seppure in termini non espliciti: la difesa aveva richiesto un’attenuazione del trattamento sanzionatorio segnalando che il ricorrente era gravato soltanto da un perdono giudiziale. La Corte d’appello, dal canto suo, ha fornito la risposta sopra riportata, ritenendosi evidentemente investita della doglianza. Non ignora il collegio che il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato; ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (Sez. 2, Sentenza n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752, in tempi più recenti Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470 – 02). Tuttavia, la peculiarità del caso impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’erroneo riconoscimento della recidiva contestata: per un verso, infatti, la difesa ha introdotto, sia pure latamente, innanzi alla Corte d’appello la questione della rilevanza del perdono giudiziale riferito al tema del trattamento sanzionatorio;
per altro verso la Corte d’appello si è soffermata sulla questione della sussistenza della recidiva, pervenendo ad una soluzione non condivisibile alla luce del consolidato orientamento sopra richiamato. 3. Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva, aggravante che esclude, con rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio alla Corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva, aggravante che esclude, e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RU CI NA