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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10383 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 27232 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' LOREDANA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. BERNARDI ROBERTO
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.7.2024, la ricorrente, dipendente del CP_1
convenuto sin dal 17.2.2006, inquadrata nell'Area funzionale III, Fascia retributiva 5, assegnata all'Archivio di Stato di Catania, ha dedotto: che a seguito di procedura di interpello, con decreto del del 18.10.2021 n. 735 le era stato Controparte_1 conferito l'incarico di durata triennale di direzione della Soprintendenza
[...]
di Palermo, nell'ambito della direzione generale archivi, ai sensi Controparte_2
dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001; che malgrado la durata triennale e la valutazione sempre positiva, in data 3.5.2024, la direzione Generale le comunicava la cessazione anticipata dall'incarico con decorrenza 6.5.2024; che pertanto la ricorrente era costretta a rientrare presso la sede di servizio di Catania.
1 Assumendo l'illegittimità della revoca anticipata, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, consistenti: a) nella perdita del trattamento economico legato all'incarico; b) nell'inutile esborso, nel periodo dal 6.5.24 sino alla naturale scadenza dell'incarico, del canone di locazione dell'appartamento di Palermo, affittato dalla ricorrente per l'espletamento dell'incarico dirigenziale assegnato;
c) nella perdita di chance conseguente all'impossibilità di presentare nell'ambito di futuri interpelli per il conferimento di incarichi dirigenziali, la scheda di valutazione dirigenziale relativa all'ultimo triennio.
La ricorrente ha pertanto concluso chiedendo la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi € 37.755,69 (di cui € 34.397,69 per il trattamento economico, € 3.000,00 a titolo di canone di locazione, € 243,00 a titolo di premio assicurativo, € 115,00 a titolo di ulteriore premio assicurativo), oltre il danno alla professionalità, quantificato, equitativamente in € 15.000,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato l'avversa domanda CP_1
deducendo, nella sostanza, che l'incarico alla ricorrente era stato assegnato nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale volta ad individuare personale tecnico- dirigenziale di seconda fascia e che la revoca anticipata dell'incarico era connessa proprio all'inquadramento in ruolo dei vincitori di tale procedura, conclusasi con decreto direttoriale n. 658 del 29 aprile 2024.
Invocata pertanto l'applicazione dell'art. 24 comma 3 DL 104/2020 (come convertito e ratione temporis vigente) ed in ogni caso le motivate ragioni organizzative e gestionali di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005, costituite appunto dall'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei vincitori del corso-concorso indetto dall'amministrazione per la copertura, fra l'altro, del posto assegnato “ad interim” alla ricorrente, il ha dedotto la CP_1
legittimità della revoca anticipata ed il conseguente rigetto della domanda attorea.
1.E' documentato che l'incarico per cui è causa è cessato, in data 6.5.2024
(anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del 18.10.2024) “a seguito dell'inquadramento nei ruoli del personale dirigenziale di seconda fascia, dei vincitori del corso-concorso per dirigenti tecnici”, ai sensi dell'art. 24 comma 3 DL 104/2020.
2 Tale norma prevede che: “Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per il la misura Controparte_3
massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo
, già in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui CP_1
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione
Controparte_3
beni e culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, CP_3 previo espletamento del corso di cui al comma 9.”
La ricorrente, tuttavia, contesta la legittimità della revoca anticipata, deducendo che il contratto di incarico dirigenziale non contemplava alcuna clausola risolutiva espressa, né la stessa era contenuta nel DM 18.10.2021 n. 735 con cui le era stato attribuito il suddetto incarico di durata triennale.
L'Amministrazione, dal canto suo, deduce invece che il disposto dell'art. 24 comma
3 DL 104/2020 era chiaramente richiamato nel contratto individuale e negli atti presupposti.
Il contratto individuale avente ad oggetto l'incarico per cui è causa non contiene alcuna clausola risolutiva espressa, limitandosi a demandare, quanto alla durata, al periodo indicato nel decreto di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale, di livello non generale (doc. 5 di parte ricorrente).
Neppure tale decreto di conferimento dell'incarico datato 18.10.2021 contiene alcuna clausola risolutiva espressa e, quanto alla durata, stabilisce la durata triennale, “salvo i casi di revoca anticipata previsti dalla normativa vigente e quella relativa al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici” (doc. 4 di parte ricorrente).
3 E' vero che detto decreto di conferimento dell'incarico richiama il D.M. 1.10.2021
“avente ad oggetto l'assegnazione di n. 5 risorse dirigenziali di livello non generale, ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle Circolari della DGO n. 228 del 6.8.2021, in relazione all'Archivio di Stato di Palermo e n. 238 del 25.8.2021, nell'ambito della
; e che, nel contempo, detto DM 1.10.2021, dispone Controparte_1
l'assegnazione delle citate 5 risorse, anche richiamando l'art. 24 comma 3 DL 104/2020.
Ma è altresì chiaro che tale indiretto rimando non può certo equivalere alla clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 cit., deve essere contenuta nel contratto individuale ai fini della legittimità della risoluzione anticipata del contratto.
Né, in assenza di clausola risolutiva espressa, l'effetto risolutivo può discendere direttamente dal verificarsi della condizione costituita dall'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del attività culturali , dei vincitori del CP_3 CP_3 Controparte_3
concorso di cui al comma 5…, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 24 comma 3 che, appunto, prevede l'obbligo di inserire la clausola risolutiva espressa.
E del resto tale tesi risulta vieppiù confermata dallo stesso comportamento dell'Amministrazione convenuta che, nel decreto di conferimento di analogo e coevo incarico di direzione (dell'Archivio di Stato di Venezia), nel prevedere la durata triennale, fa espressamente salvi gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 cit. prevedendo che “cesserà all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero della cultura dei vincitori del concorso di cui al comma 5”. (si veda il DM 1248/2021, allegato alle note attoree del 10.4.2025).
Alla luce delle considerazioni esposte non può dunque ritenersi la legittimità della revoca anticipata dall'incarico ai sensi dell'art. 24 comma 3 DL 104/2020 (come convertito).
2. L'Amministrazione deduce inoltre la legittimità della revoca anticipata dell'incarico in forza delle “motivate ragioni organizzative e gestionali di cui all'art. 20 del
CCNL 2002/2005”, costituite appunto dall'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei vincitori del corso-concorso indetto dall'amministrazione per la copertura, fra l'altro, del posto assegnato “ad interim” alla ricorrente.
4 Che l'incarico dirigenziale assegnato alla ricorrente, (pacificamente) funzionaria amministrativa inquadrata nell'Area funzionale III, Fascia retributiva 5, (e dunque non nei ruoli dirigenziali) sia stato conferito ad interim e sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 24 DL 104/2020 è circostanza pacifica fra le parti e comunque chiaramente desumibile dal
DM 336/2021 del 1.10.2021 con il quale è stata autorizzata l'assegnazione (fra l'altro) dell'incarico di direzione dell'Archivio di Stato di Palermo, poi conferito alla ricorrente con il DM 18.10.2021, al quale è acceduto il relativo contratto individuale.
E' documentato che con decreto direttoriale del 29 aprile 2024, rep. n. 658 della
Direzione generale Organizzazione, si è provveduto all'assunzione nei ruoli del personale dirigenziale di seconda fascia del di n. 49 candidati vincitori Controparte_1
utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito - approvate con decreto direttoriale del
15 marzo 2024, rep. n. 392, e successivo decreto direttoriale 24 aprile 2024, rep. n. 617, emanato a parziale rettifica - concernenti le aree professionali A- Archivi e biblioteche, B -
e C - Musei relative alla conclusione del I Controparte_4
Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale c.d. tecnica del . Controparte_1
E' altresì documentato che con decreto del 16.5.2024, la convenuta ha conferito alla neo assunta l'incarico assegnato ad interim alla odierna ricorrente, Parte_2
di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo, della Direzione generale Archivi;
e che, nel contempo, tale neo dirigente, in pari data, ha accettato il suddetto incarico, pur riservandosi di verificare la propria posizione in considerazione dei vantati benefici di cui alla L. 104/92 per l'assistenza prestata alla propria madre.
In tale contesto, la documentata assunzione nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione dei vincitori dell'apposito concorso;
la necessità di attribuire quanto prima l'incarico dirigenziale ai neo assunti in ruolo;
la vacanza dell'incarico dirigenziale per cui è causa - conferito ad interim alla ricorrente, funzionaria amministrativa;
il documentato conferimento del suddetto incarico dirigenziale alla costituiscono tutti Parte_2 elementi che comprovano l'esistenza delle oggettive ragioni organizzative che legittimano la revoca anticipata di cui si discute, ai sensi dell'art. 20 comma 6 CCNL.
5 La circostanza che, a seguito del ricorso cautelare proposto dalla per Parte_2
invocare i benefici della L. 104/92, l'incarico per cui è causa risulti allo stato vacante, costituisce una mera sopravvenienza di fatto, inidonea ad incidere sulla legittimità della revoca anticipata.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente non può essere accolta.
3. Le spese di lite si compensano in ragione della metà, tenuto conto dell'infondatezza di uno dei due motivi di difesa dell'amministrazione, nonché della attuale vacanza dell'incarico di cui si discute che, se pure frutto di una mera sopravvenienza, può avere indotto la ricorrente a confidare nell'illegittimità della revoca anticipata.
La residua metà delle spese di lite si pone invece a carico della ricorrente soccombente e si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite in favore del CP_1
convenuto, liquidata (la metà) in € 2.951,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, se dovuta.
Si comunichi
Roma 17.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 27232 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' LOREDANA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. BERNARDI ROBERTO
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.7.2024, la ricorrente, dipendente del CP_1
convenuto sin dal 17.2.2006, inquadrata nell'Area funzionale III, Fascia retributiva 5, assegnata all'Archivio di Stato di Catania, ha dedotto: che a seguito di procedura di interpello, con decreto del del 18.10.2021 n. 735 le era stato Controparte_1 conferito l'incarico di durata triennale di direzione della Soprintendenza
[...]
di Palermo, nell'ambito della direzione generale archivi, ai sensi Controparte_2
dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001; che malgrado la durata triennale e la valutazione sempre positiva, in data 3.5.2024, la direzione Generale le comunicava la cessazione anticipata dall'incarico con decorrenza 6.5.2024; che pertanto la ricorrente era costretta a rientrare presso la sede di servizio di Catania.
1 Assumendo l'illegittimità della revoca anticipata, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, consistenti: a) nella perdita del trattamento economico legato all'incarico; b) nell'inutile esborso, nel periodo dal 6.5.24 sino alla naturale scadenza dell'incarico, del canone di locazione dell'appartamento di Palermo, affittato dalla ricorrente per l'espletamento dell'incarico dirigenziale assegnato;
c) nella perdita di chance conseguente all'impossibilità di presentare nell'ambito di futuri interpelli per il conferimento di incarichi dirigenziali, la scheda di valutazione dirigenziale relativa all'ultimo triennio.
La ricorrente ha pertanto concluso chiedendo la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi € 37.755,69 (di cui € 34.397,69 per il trattamento economico, € 3.000,00 a titolo di canone di locazione, € 243,00 a titolo di premio assicurativo, € 115,00 a titolo di ulteriore premio assicurativo), oltre il danno alla professionalità, quantificato, equitativamente in € 15.000,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato l'avversa domanda CP_1
deducendo, nella sostanza, che l'incarico alla ricorrente era stato assegnato nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale volta ad individuare personale tecnico- dirigenziale di seconda fascia e che la revoca anticipata dell'incarico era connessa proprio all'inquadramento in ruolo dei vincitori di tale procedura, conclusasi con decreto direttoriale n. 658 del 29 aprile 2024.
Invocata pertanto l'applicazione dell'art. 24 comma 3 DL 104/2020 (come convertito e ratione temporis vigente) ed in ogni caso le motivate ragioni organizzative e gestionali di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005, costituite appunto dall'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei vincitori del corso-concorso indetto dall'amministrazione per la copertura, fra l'altro, del posto assegnato “ad interim” alla ricorrente, il ha dedotto la CP_1
legittimità della revoca anticipata ed il conseguente rigetto della domanda attorea.
1.E' documentato che l'incarico per cui è causa è cessato, in data 6.5.2024
(anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del 18.10.2024) “a seguito dell'inquadramento nei ruoli del personale dirigenziale di seconda fascia, dei vincitori del corso-concorso per dirigenti tecnici”, ai sensi dell'art. 24 comma 3 DL 104/2020.
2 Tale norma prevede che: “Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per il la misura Controparte_3
massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo
, già in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui CP_1
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione
Controparte_3
beni e culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, CP_3 previo espletamento del corso di cui al comma 9.”
La ricorrente, tuttavia, contesta la legittimità della revoca anticipata, deducendo che il contratto di incarico dirigenziale non contemplava alcuna clausola risolutiva espressa, né la stessa era contenuta nel DM 18.10.2021 n. 735 con cui le era stato attribuito il suddetto incarico di durata triennale.
L'Amministrazione, dal canto suo, deduce invece che il disposto dell'art. 24 comma
3 DL 104/2020 era chiaramente richiamato nel contratto individuale e negli atti presupposti.
Il contratto individuale avente ad oggetto l'incarico per cui è causa non contiene alcuna clausola risolutiva espressa, limitandosi a demandare, quanto alla durata, al periodo indicato nel decreto di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale, di livello non generale (doc. 5 di parte ricorrente).
Neppure tale decreto di conferimento dell'incarico datato 18.10.2021 contiene alcuna clausola risolutiva espressa e, quanto alla durata, stabilisce la durata triennale, “salvo i casi di revoca anticipata previsti dalla normativa vigente e quella relativa al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici” (doc. 4 di parte ricorrente).
3 E' vero che detto decreto di conferimento dell'incarico richiama il D.M. 1.10.2021
“avente ad oggetto l'assegnazione di n. 5 risorse dirigenziali di livello non generale, ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle Circolari della DGO n. 228 del 6.8.2021, in relazione all'Archivio di Stato di Palermo e n. 238 del 25.8.2021, nell'ambito della
; e che, nel contempo, detto DM 1.10.2021, dispone Controparte_1
l'assegnazione delle citate 5 risorse, anche richiamando l'art. 24 comma 3 DL 104/2020.
Ma è altresì chiaro che tale indiretto rimando non può certo equivalere alla clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 cit., deve essere contenuta nel contratto individuale ai fini della legittimità della risoluzione anticipata del contratto.
Né, in assenza di clausola risolutiva espressa, l'effetto risolutivo può discendere direttamente dal verificarsi della condizione costituita dall'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del attività culturali , dei vincitori del CP_3 CP_3 Controparte_3
concorso di cui al comma 5…, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 24 comma 3 che, appunto, prevede l'obbligo di inserire la clausola risolutiva espressa.
E del resto tale tesi risulta vieppiù confermata dallo stesso comportamento dell'Amministrazione convenuta che, nel decreto di conferimento di analogo e coevo incarico di direzione (dell'Archivio di Stato di Venezia), nel prevedere la durata triennale, fa espressamente salvi gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 cit. prevedendo che “cesserà all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero della cultura dei vincitori del concorso di cui al comma 5”. (si veda il DM 1248/2021, allegato alle note attoree del 10.4.2025).
Alla luce delle considerazioni esposte non può dunque ritenersi la legittimità della revoca anticipata dall'incarico ai sensi dell'art. 24 comma 3 DL 104/2020 (come convertito).
2. L'Amministrazione deduce inoltre la legittimità della revoca anticipata dell'incarico in forza delle “motivate ragioni organizzative e gestionali di cui all'art. 20 del
CCNL 2002/2005”, costituite appunto dall'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei vincitori del corso-concorso indetto dall'amministrazione per la copertura, fra l'altro, del posto assegnato “ad interim” alla ricorrente.
4 Che l'incarico dirigenziale assegnato alla ricorrente, (pacificamente) funzionaria amministrativa inquadrata nell'Area funzionale III, Fascia retributiva 5, (e dunque non nei ruoli dirigenziali) sia stato conferito ad interim e sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 24 DL 104/2020 è circostanza pacifica fra le parti e comunque chiaramente desumibile dal
DM 336/2021 del 1.10.2021 con il quale è stata autorizzata l'assegnazione (fra l'altro) dell'incarico di direzione dell'Archivio di Stato di Palermo, poi conferito alla ricorrente con il DM 18.10.2021, al quale è acceduto il relativo contratto individuale.
E' documentato che con decreto direttoriale del 29 aprile 2024, rep. n. 658 della
Direzione generale Organizzazione, si è provveduto all'assunzione nei ruoli del personale dirigenziale di seconda fascia del di n. 49 candidati vincitori Controparte_1
utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito - approvate con decreto direttoriale del
15 marzo 2024, rep. n. 392, e successivo decreto direttoriale 24 aprile 2024, rep. n. 617, emanato a parziale rettifica - concernenti le aree professionali A- Archivi e biblioteche, B -
e C - Musei relative alla conclusione del I Controparte_4
Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale c.d. tecnica del . Controparte_1
E' altresì documentato che con decreto del 16.5.2024, la convenuta ha conferito alla neo assunta l'incarico assegnato ad interim alla odierna ricorrente, Parte_2
di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo, della Direzione generale Archivi;
e che, nel contempo, tale neo dirigente, in pari data, ha accettato il suddetto incarico, pur riservandosi di verificare la propria posizione in considerazione dei vantati benefici di cui alla L. 104/92 per l'assistenza prestata alla propria madre.
In tale contesto, la documentata assunzione nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione dei vincitori dell'apposito concorso;
la necessità di attribuire quanto prima l'incarico dirigenziale ai neo assunti in ruolo;
la vacanza dell'incarico dirigenziale per cui è causa - conferito ad interim alla ricorrente, funzionaria amministrativa;
il documentato conferimento del suddetto incarico dirigenziale alla costituiscono tutti Parte_2 elementi che comprovano l'esistenza delle oggettive ragioni organizzative che legittimano la revoca anticipata di cui si discute, ai sensi dell'art. 20 comma 6 CCNL.
5 La circostanza che, a seguito del ricorso cautelare proposto dalla per Parte_2
invocare i benefici della L. 104/92, l'incarico per cui è causa risulti allo stato vacante, costituisce una mera sopravvenienza di fatto, inidonea ad incidere sulla legittimità della revoca anticipata.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente non può essere accolta.
3. Le spese di lite si compensano in ragione della metà, tenuto conto dell'infondatezza di uno dei due motivi di difesa dell'amministrazione, nonché della attuale vacanza dell'incarico di cui si discute che, se pure frutto di una mera sopravvenienza, può avere indotto la ricorrente a confidare nell'illegittimità della revoca anticipata.
La residua metà delle spese di lite si pone invece a carico della ricorrente soccombente e si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite in favore del CP_1
convenuto, liquidata (la metà) in € 2.951,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, se dovuta.
Si comunichi
Roma 17.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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