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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16403/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 20/08/1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CHIOFFI SABRINA;
(ROMA (RM), 10/07/1969), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CHIOFFI SABRINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/10/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg.ri Parte_1
e ; CP_1
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio contratto in Roma (RM) il 13.10.2001,
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma atto n.
01102, P 2, Serie A04 dell'anno 2001.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita in Roma (RM) Via Crescenzio n. 103, è stata
da tempo venduta a terzi;
2) A titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , il Parte_1
IG. verserà alla stessa la somma di € 1.600,00, già versata a CP_1
far data dal mese di gennaio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, somma che
sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16403/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 20/08/1966) e (ROMA (RM), CP_1
10/07/1969) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
13/10/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1102, Parte II, Serie A02, Anno 2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16403/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 20/08/1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CHIOFFI SABRINA;
(ROMA (RM), 10/07/1969), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CHIOFFI SABRINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/10/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg.ri Parte_1
e ; CP_1
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio contratto in Roma (RM) il 13.10.2001,
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma atto n.
01102, P 2, Serie A04 dell'anno 2001.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita in Roma (RM) Via Crescenzio n. 103, è stata
da tempo venduta a terzi;
2) A titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , il Parte_1
IG. verserà alla stessa la somma di € 1.600,00, già versata a CP_1
far data dal mese di gennaio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, somma che
sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16403/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 20/08/1966) e (ROMA (RM), CP_1
10/07/1969) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
13/10/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1102, Parte II, Serie A02, Anno 2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi