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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5263/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5263/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 24.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
RL CA LA CONSILINA, presso lo studio dell'Avv. VITA VINCENZO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Trieste, 202 null 84018 Scafati, presso lo studio dell'Avv. VERDOLIVA
CA CA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito
Pagina 1 di 3 dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto commerciale con la società opposta ed ha riconosciuto di aver effettuato gli ordini di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio, salvo eccepire, da un lato, il pagamento di una parte delle merci, e dall'altro, l'esistenza di vizi che renderebbero la merce medesima inidonea all'uso pattuito.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di estinzione parziale del credito sia priva di supporto probatorio e vada rigettata.
Invero, l'assegno di € 7.700,00, versato il 13.7.17 è rimasto insoluto (cfr. estratto conto),
l'assegno di € 3.107,37 non è mai stato versato, mentre l'assegno di 3.897,37 è rimasto impagato per mancanza di fondi (cfr. estratto conto versato in atti dall'opposta).
Per quanto concerne, l'eccezione relativa ai presunti vizi della merce, si osserva quanto segue.
Pagina 2 di 3 La S.C. è pacifica nell'affermare che è il compratore ad essere gravato dell'onere della prova dell'esistenza dei vizi oltre che del nesso causale fra questi ultimi e le eventuali conseguente dannose (SU 11748/2019).
Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato, né fornito alcuna prova adeguata circa i genericamente dedotti presunti vizi della merce, decadendo, peraltro, dalla facoltà di escutere i testi ammessi per non averli citati.
Pertanto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1539/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 31.07.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso, oltre Controparte_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5263/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 24.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
RL CA LA CONSILINA, presso lo studio dell'Avv. VITA VINCENZO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Trieste, 202 null 84018 Scafati, presso lo studio dell'Avv. VERDOLIVA
CA CA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito
Pagina 1 di 3 dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto commerciale con la società opposta ed ha riconosciuto di aver effettuato gli ordini di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio, salvo eccepire, da un lato, il pagamento di una parte delle merci, e dall'altro, l'esistenza di vizi che renderebbero la merce medesima inidonea all'uso pattuito.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di estinzione parziale del credito sia priva di supporto probatorio e vada rigettata.
Invero, l'assegno di € 7.700,00, versato il 13.7.17 è rimasto insoluto (cfr. estratto conto),
l'assegno di € 3.107,37 non è mai stato versato, mentre l'assegno di 3.897,37 è rimasto impagato per mancanza di fondi (cfr. estratto conto versato in atti dall'opposta).
Per quanto concerne, l'eccezione relativa ai presunti vizi della merce, si osserva quanto segue.
Pagina 2 di 3 La S.C. è pacifica nell'affermare che è il compratore ad essere gravato dell'onere della prova dell'esistenza dei vizi oltre che del nesso causale fra questi ultimi e le eventuali conseguente dannose (SU 11748/2019).
Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato, né fornito alcuna prova adeguata circa i genericamente dedotti presunti vizi della merce, decadendo, peraltro, dalla facoltà di escutere i testi ammessi per non averli citati.
Pertanto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1539/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 31.07.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso, oltre Controparte_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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