TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Parte_1 C.F._1
TI e IA AP
Parte opponente
E
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Accorroni
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 34/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 52/2022, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 10.237,00; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opposta agisce in sede monitoria in regresso nei confronti dell'opponente, avendo versato, nell'anno 2015, in favore di Banca dell'Adriatico l'importo di € 10.237,00 in qualità di pagina 1 di 5 fideiussore dell'opponente per il debito derivante dal mutuo contratto dall'opponente con l'istituto di credito.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, che la propria madre avrebbe, per suo conto, parzialmente restituito all'opposta la somma di € 5.700,00; che l'avversa domanda di pagamento sarebbe, quindi, fondata per il minore importo di € 4.537,00.
La parte conclude come segue: “IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO – REVOCARE E
ANNULLARE per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto, il decreto ingiuntivo
n. 34/2023 (n. 52/2023 R.G.) – Tribunale di Spoleto, essendo la pretesa ivi contenuta infondata in fatto
ed in diritto e rideterminare l'avversa pretesa tenendo conto del pagamento degli acconti indicati in
narrativa, documentati dall'opponente e non contabilizzati dall'opposta.
-CONDANNARE, altresì, l'odierna controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art.
96 c.p.c. nella misura che l'Ill.mo Tribunale di Spoleto adito vorrà ritenere di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo che la madre dell'opponente, lungi dall'aver rimborsato all'opposta quanto da lei pagato all'istituto di credito, avrebbe versato l'importo di € 5.400,00, in luogo della maggiore somma di € 5.700,00
indicata dall'opponente, per restituire all'opposta una parte del prestito di € 10.000,00 erogato dall'opposta all'opponente in data 5.11.2014; di avere inteso, con il prestito in questione,
aiutare il proprio figlio e sua moglie, parte opponente, la quale avrebbe lamentato gravissime difficoltà economiche familiari;
che tale ricostruzione troverebbe conferma nel dato temporale, in quanto sia l'opponente che la madre della medesima avrebbero eseguito alcuni versamenti in restituzione del prestito prima che l'opposta pagasse alla banca l'importo per cui ha agito in regresso in questo giudizio.
L'opposta spiega, poi, domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'ulteriore credito vantato nei confronti dell'opponente per la restituzione del citato prestito;
la condanna dell'opponente al relativo pagamento, detratti gli acconti restitutori ricevuti dall'opponente e dalla madre (€ 5.642,00).
pagina 2 di 5 La parte conclude come segue: “-In via preliminare: concedersi ai sensi dell'art.648, comma 1
cpc la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 34/2023 per le ragioni meglio esposte al paragrafo XXI o, in
subordine, delle somme non contestata pari € 4.837,00;
nel merito, per i motivi indicati in narrativa qui integralmente richiamati, rigettare l'opposizione
in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
34/2023;
- in via riconvenzionale: accertare l'ulteriore credito vantato dalla sig.ra Controparte_1
nei confronti della opponente per la mancata restituzione del prestito personale Parte_1
concessole con bonifico del 5/11/2014 di € 10.000,00 e per l'effetto condannare l'opponente alla
restituzione di quanto percepito, detratti gli acconti di € 5.624,00 nelle more versati, il tutto per
complessivi € 4.376,00 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali
maturati dal dovuto e quelli successivi sino al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
3. In primo luogo va ritenuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta per la restituzione delle somme erogate all'opponente a titolo di prestito in data
5.11.2014.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova,
diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n. 32933).
Nella specie la domanda riconvenzionale dell'opposta si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta dall'opponente in giudizio, dipendendo dal titolo che già appartiene alla pagina 3 di 5 causa in corso per effetto della eccezione di parziale pagamento introdotta dalla opponente e assumendo, pertanto, carattere consequenziale rispetto alle difese svolte dall'opponente.
4. Si esaminano, a questo punto, i profili -tra loro interconnessi- del merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale svolta dall'opposta.
4.1. Non può ritenersi che la restituzione delle somme in favore dell'opposta - da parte della madre dell'opponente e per conto di quest'ultima- sia stata eseguita in relazione alle somme versate dall'opposta al menzionato istituto di credito, avendo, piuttosto, la restituzione causa nel diverso prestito di € 10.000,00, erogato dall'opposta in data 5.11.2014
(doc. n. 5, all. comparsa di costituzione e risposta).
Questa conclusione poggia sul dato temporale per cui la restituzione della prima rata del prestito, da parte della madre dell'opponente e in favore dell'opposta, è avvenuta in data antecedente (25.2.2015, pag. 18 estratto conto, doc. n. 2, all. all'atto di citazione in opposizione) alla data del pagamento (27.2.2015, doc. n. 3, all. ricorso monitorio) eseguito dall'opposta in favore dell'istituto di credito in qualità di fideiussore dell'opponente; sulla causale dei bonifici eseguiti in favore dell'opposta dalla madre dell'opponente, in cui si rinviene il costante riferimento alla “restituzione del prestito” o al “prestito” (cfr. doc. n. 18
citato); sulla circostanza, documentalmente provata e non contestata dall'opponente, che quest'ultima abbia in prima persona restituito all'opposta, ante causam, alcune somme in dipendenza del prestito (cfr. n. 2 bonifici di € 112,00, eseguiti dall'opponente in favore dell'opposta in data 4.2.2015 e in data 3.3.2015, doc. n. 5, all. comparsa di costituzione e risposta).
Tale ultimo contegno dell'opponente si sostanzia, a ben vedere, in un comportamento logicamente incompatibile con la successiva negazione -in sede giudiziale- del rapporto negoziale di prestito inter partes, che non può essere posto seriamente in discussione, tanto più ove si consideri che la contestazione della ricezione del prestito da parte dell'opponente si fonda sul dato meramente formale che il prestito sia stato erogato su un conto corrente riferibile unicamente al figlio dell'opposta, che era, però, all'epoca del prestito anche il marito dell'opponente.
pagina 4 di 5 4.2. Riferiti i rimborsi eseguiti dalla madre dell'opponente al menzionato prestito,
l'opposizione non merita accoglimento;
risulta, di contro, fondata la domanda riconvenzionale restitutoria spiegata dall'opposta, essendo dimostrato il prestito di €
10.000,00 in favore dell'opponente e la restituzione soltanto parziale del medesimo da parte dell'opponente, anche tramite la propria madre.
In particolare l'opponente ha restituito all'opposta l'importo complessivo di € 8.624,00,
dato dalla sommatoria tra i due versamenti di € 224,00, eseguiti dall'opponente (doc. n. 5
citato), e i versamenti eseguiti dalla madre dell'opponente tramite bonifico -€ 5.400,00 (doc. n.
2, all. atto di citazione)- e in contanti -€ 3.000,00 (cfr. documento allegato dall'opponente alle note dell'udienza del 4.7.2023, quietanza del 20.10.2015, riferita dall'opposta in sede di interrogatorio formale al prestito controverso)-; ne residua un credito restitutorio dell'opposta pari ad € 1.376,00, oltre a interessi, al pagamento del quale viene condannata l'opponente in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 1.376,00, oltre a interessi;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 26.11.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Parte_1 C.F._1
TI e IA AP
Parte opponente
E
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Accorroni
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 34/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 52/2022, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 10.237,00; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opposta agisce in sede monitoria in regresso nei confronti dell'opponente, avendo versato, nell'anno 2015, in favore di Banca dell'Adriatico l'importo di € 10.237,00 in qualità di pagina 1 di 5 fideiussore dell'opponente per il debito derivante dal mutuo contratto dall'opponente con l'istituto di credito.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, che la propria madre avrebbe, per suo conto, parzialmente restituito all'opposta la somma di € 5.700,00; che l'avversa domanda di pagamento sarebbe, quindi, fondata per il minore importo di € 4.537,00.
La parte conclude come segue: “IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO – REVOCARE E
ANNULLARE per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto, il decreto ingiuntivo
n. 34/2023 (n. 52/2023 R.G.) – Tribunale di Spoleto, essendo la pretesa ivi contenuta infondata in fatto
ed in diritto e rideterminare l'avversa pretesa tenendo conto del pagamento degli acconti indicati in
narrativa, documentati dall'opponente e non contabilizzati dall'opposta.
-CONDANNARE, altresì, l'odierna controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art.
96 c.p.c. nella misura che l'Ill.mo Tribunale di Spoleto adito vorrà ritenere di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo che la madre dell'opponente, lungi dall'aver rimborsato all'opposta quanto da lei pagato all'istituto di credito, avrebbe versato l'importo di € 5.400,00, in luogo della maggiore somma di € 5.700,00
indicata dall'opponente, per restituire all'opposta una parte del prestito di € 10.000,00 erogato dall'opposta all'opponente in data 5.11.2014; di avere inteso, con il prestito in questione,
aiutare il proprio figlio e sua moglie, parte opponente, la quale avrebbe lamentato gravissime difficoltà economiche familiari;
che tale ricostruzione troverebbe conferma nel dato temporale, in quanto sia l'opponente che la madre della medesima avrebbero eseguito alcuni versamenti in restituzione del prestito prima che l'opposta pagasse alla banca l'importo per cui ha agito in regresso in questo giudizio.
L'opposta spiega, poi, domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'ulteriore credito vantato nei confronti dell'opponente per la restituzione del citato prestito;
la condanna dell'opponente al relativo pagamento, detratti gli acconti restitutori ricevuti dall'opponente e dalla madre (€ 5.642,00).
pagina 2 di 5 La parte conclude come segue: “-In via preliminare: concedersi ai sensi dell'art.648, comma 1
cpc la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 34/2023 per le ragioni meglio esposte al paragrafo XXI o, in
subordine, delle somme non contestata pari € 4.837,00;
nel merito, per i motivi indicati in narrativa qui integralmente richiamati, rigettare l'opposizione
in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
34/2023;
- in via riconvenzionale: accertare l'ulteriore credito vantato dalla sig.ra Controparte_1
nei confronti della opponente per la mancata restituzione del prestito personale Parte_1
concessole con bonifico del 5/11/2014 di € 10.000,00 e per l'effetto condannare l'opponente alla
restituzione di quanto percepito, detratti gli acconti di € 5.624,00 nelle more versati, il tutto per
complessivi € 4.376,00 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali
maturati dal dovuto e quelli successivi sino al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
3. In primo luogo va ritenuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta per la restituzione delle somme erogate all'opponente a titolo di prestito in data
5.11.2014.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova,
diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n. 32933).
Nella specie la domanda riconvenzionale dell'opposta si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta dall'opponente in giudizio, dipendendo dal titolo che già appartiene alla pagina 3 di 5 causa in corso per effetto della eccezione di parziale pagamento introdotta dalla opponente e assumendo, pertanto, carattere consequenziale rispetto alle difese svolte dall'opponente.
4. Si esaminano, a questo punto, i profili -tra loro interconnessi- del merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale svolta dall'opposta.
4.1. Non può ritenersi che la restituzione delle somme in favore dell'opposta - da parte della madre dell'opponente e per conto di quest'ultima- sia stata eseguita in relazione alle somme versate dall'opposta al menzionato istituto di credito, avendo, piuttosto, la restituzione causa nel diverso prestito di € 10.000,00, erogato dall'opposta in data 5.11.2014
(doc. n. 5, all. comparsa di costituzione e risposta).
Questa conclusione poggia sul dato temporale per cui la restituzione della prima rata del prestito, da parte della madre dell'opponente e in favore dell'opposta, è avvenuta in data antecedente (25.2.2015, pag. 18 estratto conto, doc. n. 2, all. all'atto di citazione in opposizione) alla data del pagamento (27.2.2015, doc. n. 3, all. ricorso monitorio) eseguito dall'opposta in favore dell'istituto di credito in qualità di fideiussore dell'opponente; sulla causale dei bonifici eseguiti in favore dell'opposta dalla madre dell'opponente, in cui si rinviene il costante riferimento alla “restituzione del prestito” o al “prestito” (cfr. doc. n. 18
citato); sulla circostanza, documentalmente provata e non contestata dall'opponente, che quest'ultima abbia in prima persona restituito all'opposta, ante causam, alcune somme in dipendenza del prestito (cfr. n. 2 bonifici di € 112,00, eseguiti dall'opponente in favore dell'opposta in data 4.2.2015 e in data 3.3.2015, doc. n. 5, all. comparsa di costituzione e risposta).
Tale ultimo contegno dell'opponente si sostanzia, a ben vedere, in un comportamento logicamente incompatibile con la successiva negazione -in sede giudiziale- del rapporto negoziale di prestito inter partes, che non può essere posto seriamente in discussione, tanto più ove si consideri che la contestazione della ricezione del prestito da parte dell'opponente si fonda sul dato meramente formale che il prestito sia stato erogato su un conto corrente riferibile unicamente al figlio dell'opposta, che era, però, all'epoca del prestito anche il marito dell'opponente.
pagina 4 di 5 4.2. Riferiti i rimborsi eseguiti dalla madre dell'opponente al menzionato prestito,
l'opposizione non merita accoglimento;
risulta, di contro, fondata la domanda riconvenzionale restitutoria spiegata dall'opposta, essendo dimostrato il prestito di €
10.000,00 in favore dell'opponente e la restituzione soltanto parziale del medesimo da parte dell'opponente, anche tramite la propria madre.
In particolare l'opponente ha restituito all'opposta l'importo complessivo di € 8.624,00,
dato dalla sommatoria tra i due versamenti di € 224,00, eseguiti dall'opponente (doc. n. 5
citato), e i versamenti eseguiti dalla madre dell'opponente tramite bonifico -€ 5.400,00 (doc. n.
2, all. atto di citazione)- e in contanti -€ 3.000,00 (cfr. documento allegato dall'opponente alle note dell'udienza del 4.7.2023, quietanza del 20.10.2015, riferita dall'opposta in sede di interrogatorio formale al prestito controverso)-; ne residua un credito restitutorio dell'opposta pari ad € 1.376,00, oltre a interessi, al pagamento del quale viene condannata l'opponente in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 1.376,00, oltre a interessi;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 26.11.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 5 di 5