Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2026, proposto da
“Ortsan S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Marrosu e Mario Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 619/2025 del 29 settembre 2025, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 14 novembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. LV SP.
Con il ricorso in esame, notificato mediante PEC in data 2 febbraio 2026, la Società “Ortsan S.r.l.” ha chiesto che sia data esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Sassari ha ingiunto all’Azienda Socio-Sanitaria locale n. 1 di Sassari di corrispondere in favore della stessa “Ortsan S.r.l.”, la somma di Euro 19.732,40, oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in Euro 567,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva, cnpa, oltre oneri di legge.
La stessa ricorrente ha domandato, altresì, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Pur a fronte di regolare notifica del ricorso, l’Azienda Sanitaria intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del giorno 8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Merita accoglimento la domanda di condanna all’esecuzione del giudicato, non avendo l’Azienda intimata provveduto al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo sopra descritto, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Pertanto, la stessa Azienda deve essere condannata al pagamento delle relative somme entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre può prescindersi, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, avvertendo la parte intimata che, in caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine sopra descritto, potranno essere adottate le misure conseguenti, i cui costi le sarebbero, ovviamente, addebitati.
Ritenuto che la reiterata inerzia dell’amministrazione, già riscontrata da questo Tribunale in analoghi ricorsi proposti da “Ortsan S.r.l.”, evidenzi possibili profili di responsabilità erariale, si ritiene opportuno disporre la trasmissione del fascicolo processuale, in copia conforme, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Sardegna per le valutazioni di competenza.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, ordina all’Azienda Socio-Sanitaria locale n. 1 di Sassari di corrispondere in favore della Società “Ortsan S,r.l.”, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la somma di Euro 19.732,40, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 (sino alla data dell’effettivo soddisfo) e alle spese del relativo procedimento (ivi liquidate in euro 567,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva, cnpa, oltre oneri di legge)
Condanna l’Azienda soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato (se versato).
Dispone la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Sardegna, unitamente a copia del fascicolo di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario
LV SP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV SP | TO RU |
IL SEGRETARIO