Ordinanza 19 marzo 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/03/2018, n. 12509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12509 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IO IO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto NT Di AN avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 18 ottobre 2016 di rigetto della sua istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata speciale in relazione ai semestri di espiazione di pena detentiva, compresi tra il 20/9/2012 al 20/9/2015 a causa della espiazione di pena per reati ostativi.
2. Ricorre per cassazione l'interessato personalmente, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento per manifesta illogicità ed incoerenza della motivazione del provvedimento che si è posto in contrasto con numerose decisioni adottate da altri uffici e non ha tenuto conto del fatto che nel cumulo delle pene in esecuzione è compreso reato non ostativo perché tentato. Ha quindi dedotto la violazione di legge in riferimento al principio di eguaglianza a fronte dell'omogeneità dei casi, poiché egli ha subito una decisione diversa da quella adottata per situazioni identiche.
3. Con successiva memoria il ricorrente ha indicato alcune ordinanze emesse dall'ufficio di sorveglianza di Roma in cui era stato accordato il beneficio della liberazione anticipata speciale a detenuti che stavano espiando pena per reati ostativi nella vigenza della legge n. 10 del 2014. Considerato in diritto Il ricorso, che si duole del rigetto del reclamo proposto in riferimento alla liberazione anticipata speciale è basato su motivo generico e manifestamente infondato.
1.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato in modo congruo ed aderente alle emergenze istruttorie la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento alla natura ostativa dei reati per i quali il ricorrente sta espiando pena detentiva e ha ritenuto irrilevante che in diversi provvedimenti il medesimo beneficio fosse stato concesso ad altri detenuti nell'assenza della precisa dimostrazione di identità di situazioni fattuali e comunque nella non reiterabilità di eventuali errori giuridici, commessi da altri giudici. 1 /7if/v 1.1 Le deduzioni contenute nel ricorso oppongono circostanze indimostrate sull'inclusione nel cumulo in esecuzione di un imprecisato reato non ostativo, che non è stato specificato nel titolo esecutivo, nella natura giuridica e nell'entità della pena, se già espiata oppure no;
inoltre, ripropone l'argomento della disparità di trattamento, indicando alcuni specifici provvedimenti non allegati e comunque non rilevanti, posto che la diversità di decisioni non rientra nel novero dei vizi deducibili col ricorso per cassazione e rientranti nella tassativa elencazione dell'art. 606 cod. proc.pen., comma 1. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così dec