Sentenza 23 novembre 2022
Massime • 1
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. solo se dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, configurandosi, in assenza, la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., che può concorrere con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo, cod. pen., posto che la clausola residuale opera solo in rapporto ad altra fattispecie incriminatrice concorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 12672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12672 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
Testo completo
12672 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1501/2022 MONICA BONI - Presidente - -UP 23/11/2022 DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 16952/2022 LUIGI RI US US LO MAGI FRANCESCO ALIFFI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE TO IA nata a [...] il [...] DE AO LA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Cosenza ha dichiarato IA De TO e MA De AO colpevoli del reato di cui all'art. 650, cod. pen. per non avere osservato l'ordinanza contingibile e urgente n. 32 del 2019 con cui il Sindaco del comune di Cosenza aveva imposto, per ragioni di sicurezza pubblica, l'immediata messa in sicurezza di un fabbricato di cui erano proprietarie e, per l'effetto, le ha condannate alla pena di euro 100,00 di ammenda, ciascuna. السعداء 2. IA De TO e MA De AO ricorrono per cassazione, con atto a firma dell'avv. Fiorina Maria Bozzanello, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 650 e 677, terzo comma, cod. pen. Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata, discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto configurabile la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 650 cod. pen. nonostante la condotta di inottemperanza alle ordinanze sindacali in materia di crolli di edifici siano sanzionate esclusivamente dalla diversa norma prevista dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., applicabile qualora ricorra l'ulteriore elemento costituito dal concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità, che, nel caso di specie risulta sussistente, anche se l'ordinanza non indica le precise modalità dell'intervento imposto per neutralizzarlo.
2.2. Con il secondo motivo denunziano violazione di legge in relazione all'art. 650 cod. pen. e manifesta ed illogicità della motivazione in tema di elemento soggettivo. Il Tribunale ha trascurato che le ricorrenti, lungi dal dimostrare trascuratezza ed inerzia, avevano intrapreso le azioni civili necessarie per ottenere la messa in sicurezza dell'edificio dal proprietario dell'immobile da cui era partito l'incendio che aveva causato il crollo. CONSIDERATO IN DIRIRITTO Ritiene il Collegio che i ricorsi debbano essere rigettati.
1. Le censure relative ai rapporti tra le norme incriminatrici previste dall'art. 650 e 677, comma 3, cod. proc. pen., dedotte nel primo motivo non sono fondate. Il fatto dell'inottemperanza all'ordinanza sindacale di esecuzione dei lavori su un immobile pericolante integra il reato di cui all'articolo 677, comma terzo, c.p. se ricorre un concreto pericolo per le persone, altrimenti è correttamente sussumibile nella previsione residuale di cui all'articolo 650 cod. pen. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che "la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., nell'ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all'ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all'art. 677, comma terzo cod. pen., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo cod. pen., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni 2 папр citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale" (Sez. I, 25 novembre 2014, n. 51186, Penitente, Rv. n. 261267). In precedenza, il principio di diritto è stato fissato, con altrettanta chiarezza da Sez. I, 17 gennaio 2008, n, 6596, Corona e altri, Rv. n. 239127, secondo cui "ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., occorre che il proprietario, o chi per lui obbligato alla conservazione del bene, non abbia provveduto ai lavori necessari e indispensabili per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità che sussiste anche in relazione- -all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo in cui quest'ultimo versa, né una preventiva diffida a provvedere da parte della pubblica autorità". E', tuttavia, sempre necessario che l'insorgenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità sia oggetto di specifico accertamento da parte del giudice, non potendo ritenersi implicito nella emissione dell'ordinanza sindacale che prescriva l'esecuzione dei lavori per rimuoverne le cause (Sez., n. 34549 del 19/05/2022, Traina, Rv. 283450-01). Dalla lettura dell'imputazione e della sentenza non emerge alcun dato di fatto rilevante nella prospettiva delle ricorrenti, dal momento che si fa riferimento ad un'ordinanza emessa per ragioni di sicurezza pubblica, definita contingibile e urgente per l'incolumità pubblica. Si tratta di formule che definiscono solo in astratto il provvedimento rimasto inosservato, ma che nulla dicono di specifico sulla natura del pericolo determinatosi. Le ricorrenti nulla dicono sull'elemento discretivo tra le due fattispecie e quindi sulla ricorrenza, nella specifica vicenda, di quel pericolo concreto ed attuale per le persone che imponendo una diversa e più grave qualificazione del fatto escluderebbe, in virtù della clausola di riserva, l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 650 cod. pen.
2. Il secondo motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità a causa della genericità delle deduzioni Le ricorrenti ritengono sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo l'essersi attivate in sede civile promuovendo cause contro terzi ritenuti responsabili del crollo. L'assunto è erroneo posto che, ai fini dell'esclusione dell'atteggiamento soggettivo della colpa, sufficiente a configurare il reato previsto dall'art. 650 cod. pen., assume rilievo non l'eventuale responsabilità o corresponsabilità di altri obbligati a vario titolo, ma la sussistenza di situazioni oggettive in grado di incidere, rendendo in concreto ineseguibile, sull'obbligo delle ricorrenti, scaturente 3 dal provvedimento amministrativo, di mettere in sicurezza il fabbricato (cfr. Sez. 1, n. 11187 del 06/07/1994, P.G. in proc. Hochberger ed altri, Rv. 199611 - 01).
3. La reiezione dei ricorsi importa, a norma dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 23 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Гленасо Cliff. Francesco Aliffi Monica Boni Дил CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 27-03-2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Signi Marina 4