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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1593/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3530/2021 depositato il 14/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2959/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2959/2020 con cui la CTP di Siracusa aveva annullato l'avviso di accertamento n. TY7013F02066/2015 emesso per l'anno d'imposta 2010.
Il giudice di primo grado aveva fondato l'annullamento sulla mancanza della prova dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, ritenendo tale vizio assorbente rispetto agli altri motivi.
2.L'Ufficio ha dedotto l'erroneità della sentenza sostenendo che l'autorizzazione non fosse necessaria per l'invito al contribuente ex art. 32 d.p.r. 600/73.
3.Il contribuente Resistente_1 si è costituito con controdeduzioni e appello incidentale, chiedendo la conferma del rigetto della pretesa tributaria e la riforma parziale in punto di motivi non esaminati e spese.
4.all'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello è infondato e va rigettato.
6.La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito prova della necessaria autorizzazione prescritta dall'art. 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. 600/1973 per l'espletamento delle indagini bancarie. Tale mancanza inficia l'intero procedimento di accertamento, rendendo illegittimo l'atto impositivo basato su dati acquisiti in violazione delle garanzie procedurali previste dalla legge. L'appello incidentale del contribuente deve considerarsi assorbito dalla conferma dell'annullamento totale dell'atto.
6.1.Oltre al già rilevato vizio di natura procedimentale relativo all'assenza di autorizzazione per le indagini finanziarie, il Collegio ritiene di dover integrare la motivazione con riferimento alla pretesa nel merito formulata dall'Agenzia delle Entrate.
6.2.L'atto impositivo traeva origine dalla ripresa a tassazione di un versamento bancario di € 3.000,00, ritenuto non giustificato. Secondo l'Ufficio, tale importo, sommato ai compensi dichiarati, portava il volume d'affari del professionista a € 32.786,00, determinando così il superamento della soglia di € 30.000,00 prevista per l'accesso e la permanenza nel cosiddetto "regime dei minimi" (ex Legge n. 244/2007). Da tale superamento, l'Agenzia faceva derivare la decadenza dal regime agevolato e l'assoggettamento dell'intero ammontare dei compensi (32.786,00 €) al regime IVA ordinario con aliquota al 20%, oltre all'imposizione ai fini IRPEF secondo le modalità ordinarie. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere accolta. In primo luogo, la carenza della prova dell'autorizzazione alle indagini bancarie rende inutilizzabili gli elementi sui quali si fonda il calcolo del maggior compenso di
€ 3.000,00. In secondo luogo, il contribuente ha fornito elementi volti a dimostrare che parte delle somme conteggiate dall'Ufficio (pari a € 1.606,00 tra rimborsi, spese documentate e Cassa Previdenza) non costituivano materia imponibile ai fini delle imposte dirette.
Pertanto, venendo meno la legittimità del recupero del versamento bancario per i vizi procedurali sopra esposti, non sussistono i presupposti per il superamento della soglia dei 30.000,00 euro. Di conseguenza, cade la motivazione relativa al passaggio forzoso dal regime dei minimi al regime ordinario e la correlata pretesa IVA al 20% calcolata sull'intero volume d'affari accertato.
7.L'appello principale deve quindi essere respinto, con conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 19 di Palermo, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate in complessivi € 1.500,00 per il presente grado di giudizio, in favore dei difensori antistatari, Dott.
Difensore_2 e Dott. Difensore_1.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3530/2021 depositato il 14/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2959/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013F02066-2015 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2959/2020 con cui la CTP di Siracusa aveva annullato l'avviso di accertamento n. TY7013F02066/2015 emesso per l'anno d'imposta 2010.
Il giudice di primo grado aveva fondato l'annullamento sulla mancanza della prova dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, ritenendo tale vizio assorbente rispetto agli altri motivi.
2.L'Ufficio ha dedotto l'erroneità della sentenza sostenendo che l'autorizzazione non fosse necessaria per l'invito al contribuente ex art. 32 d.p.r. 600/73.
3.Il contribuente Resistente_1 si è costituito con controdeduzioni e appello incidentale, chiedendo la conferma del rigetto della pretesa tributaria e la riforma parziale in punto di motivi non esaminati e spese.
4.all'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello è infondato e va rigettato.
6.La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito prova della necessaria autorizzazione prescritta dall'art. 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. 600/1973 per l'espletamento delle indagini bancarie. Tale mancanza inficia l'intero procedimento di accertamento, rendendo illegittimo l'atto impositivo basato su dati acquisiti in violazione delle garanzie procedurali previste dalla legge. L'appello incidentale del contribuente deve considerarsi assorbito dalla conferma dell'annullamento totale dell'atto.
6.1.Oltre al già rilevato vizio di natura procedimentale relativo all'assenza di autorizzazione per le indagini finanziarie, il Collegio ritiene di dover integrare la motivazione con riferimento alla pretesa nel merito formulata dall'Agenzia delle Entrate.
6.2.L'atto impositivo traeva origine dalla ripresa a tassazione di un versamento bancario di € 3.000,00, ritenuto non giustificato. Secondo l'Ufficio, tale importo, sommato ai compensi dichiarati, portava il volume d'affari del professionista a € 32.786,00, determinando così il superamento della soglia di € 30.000,00 prevista per l'accesso e la permanenza nel cosiddetto "regime dei minimi" (ex Legge n. 244/2007). Da tale superamento, l'Agenzia faceva derivare la decadenza dal regime agevolato e l'assoggettamento dell'intero ammontare dei compensi (32.786,00 €) al regime IVA ordinario con aliquota al 20%, oltre all'imposizione ai fini IRPEF secondo le modalità ordinarie. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere accolta. In primo luogo, la carenza della prova dell'autorizzazione alle indagini bancarie rende inutilizzabili gli elementi sui quali si fonda il calcolo del maggior compenso di
€ 3.000,00. In secondo luogo, il contribuente ha fornito elementi volti a dimostrare che parte delle somme conteggiate dall'Ufficio (pari a € 1.606,00 tra rimborsi, spese documentate e Cassa Previdenza) non costituivano materia imponibile ai fini delle imposte dirette.
Pertanto, venendo meno la legittimità del recupero del versamento bancario per i vizi procedurali sopra esposti, non sussistono i presupposti per il superamento della soglia dei 30.000,00 euro. Di conseguenza, cade la motivazione relativa al passaggio forzoso dal regime dei minimi al regime ordinario e la correlata pretesa IVA al 20% calcolata sull'intero volume d'affari accertato.
7.L'appello principale deve quindi essere respinto, con conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 19 di Palermo, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate in complessivi € 1.500,00 per il presente grado di giudizio, in favore dei difensori antistatari, Dott.
Difensore_2 e Dott. Difensore_1.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale