CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16178 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’8/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT CA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 1.12.2023, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente ai fatti di bancarotta documentale, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 21.3.2023, che aveva condannato AU NI, in qualità di amministratore unico della Divani NI Divani s.r.l., per il reato di cui all’art. 216 l. fallim. L’annullamento ha riguardato il dolo specifico del reato in questione, non avendo i giudici di merito specificato a quale prova fosse ancorata l’affermazione dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, che deve essere dimostrato sulla base di specifici indici di fraudolenza. Essendo stata accertata la responsabilità dell’imputato per una sola condotta Penale Sent. Sez. 1 Num. 16178 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 distrattiva, i giudici di merito – rileva la sentenza rescindente – hanno affermato la ricorrenza del dolo specifico in virtù del fatto che le scritture contabili erano state tenute ma non consegnate, in tal modo argomentando l’elemento oggettivo del reato, ma non quello soggettivo. 2. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8.4.2025 ha confermato la condanna di primo grado anche per il reato di bancarotta documentale e ha rideterminato la pena nei confronti di NI previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello ha richiamato la circostanza che la società, costituita nel 2004, era sempre stata amministrata da NI e che, pur risultando perdite per circa 225.000 euro dall’ultimo bilancio relativo all’esercizio 2009, approvato nel 2010, non era stato effettuato un conferimento di capitale da parte dei soci e la società aveva continuare ad operare sul mercato negli anni successivi fino alla dichiarazione di fallimento del 2014, compiendo operazioni quale parte cedente, come risultava dalla banca dati “spesometro integrato”. Di conseguenza, i giudici del rinvio hanno ritenuto provata la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori attraverso l’omesso deposito della documentazione societaria, attesa la prosecuzione dell'attività commerciale per quattro anni nonostante le perdite e l'assenza di qualsiasi iniziativa al riguardo da parte dell'amministratore, a fronte di uno stato passivo quasi interamente costituito da debiti erariali per oltre 300.000 euro nella totale assenza di cespiti attivi. 3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AU NI, articolando due motivi.
3.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico della bancarotta documentale. Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata affermi la ricorrenza del dolo specifico in maniera apodittica e tautologica, facendo riferimento alla circostanza oggettiva dell'omesso deposito della documentazione. Tenuto conto che l'unica responsabilità accertata dell'imputato era per la distrazione di un solo bene, a maggior ragione i giudici di merito avrebbero dovuto motivare in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale, non potendo far derivare dalla mancata consegna delle scritture contabili l'integrazione dell'elemento psicologico del reato nella forma specifica. Tuttavia, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla mancata consegna della documentazione, richiamando la deposizione del teste della Guardia di finanza e la circostanza che la società avesse continuato a operare anche dopo il 2009, ma senza argomentare specificamente sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 216 legge fallim.
3.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in 2 relazione alla mancata sussunzione della condotta della fattispecie di cui all’art. 217 legge fallim. La Corte d’appello non ha chiarito sulla base di quali elementi ha ritenuto che l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari anziché aver più semplicemente trascurato la regolare tenuta delle scritture contabili, ciò che avrebbe integrato il reato di cui all'art. 217 legge fallim. 3. Con requisitoria scritta del 9.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che la sentenza, sia pure in modo scarno, ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico sulla base di specifici indici probatori, quali la esistenza dell’ultimo bilancio certo del 2009, la circostanza che negli anni successivi la società ha continuato a operare sul mercato fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2014 nonostante la perdita dell’intero capitale sociale e l’assenza di iniziativa ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e compiendo operazioni quale parte cedente per importi non irrisori, il fatto che l’amministratore non ha risposto alla convocazione del curatore fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, la motivazione della pronuncia oggi impugnata è da ritenersi adeguata, in quanto desume il dolo specifico da una complessiva ricostruzione della vicenda, nel contesto della quale sono stati valorizzati in modo congruo una serie di elementi e di circostanze suscettibili di comprovare la valenza fraudolenta dell’occultamento delle scritture contabili, e cioè: l’omesso deposito delle scritture contabili;
la irreperibilità dell’amministratore che non ha risposto alla convocazione del curatore fallimentare;
la prosecuzione dell’attività societaria per quattro anni nonostante le perdite;
l’assenza di qualsiasi iniziativa per ripianare le perdite stesse. Da questi elementi, è stata ragionevolmente tratta la conseguenza che, se NI ha continuato ad operare a dispetto del passivo, il successivo occultamento delle scritture, unito alla sua sostanziale irreperibilità, è la conferma della fraudolenza della condotta del ricorrente, tesa a dissimulare che i guadagni realizzati in una situazione di già evidente difficoltà della società fossero stati incamerati per fini di profitto e sottratti alle ragioni creditorie dei terzi. Peraltro, si deve aggiungere il dato che non è stato rinvenuto dalla curatela un furgone che risultava nella disponibilità della società (come emerso dalla consultazione della banca dati del PRA) e il dato che comunque, in mancanza delle scritture della società, non sono stati rinvenuti altri beni aziendali. 3 Dunque, la sottrazione dei libri contabili, di fatto, ha nascosto gli introiti societari conseguiti in uno stato di crisi e ha impedito di individuare i beni aziendali che, infine, non sono stati reperiti presso la sede legale o presso l’amministratore irreperibile, il tutto evidentemente in pregiudizio dei creditori. In questo modo, la Corte di Appello di Roma ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). Peraltro, è stato specificamente affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 4/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01). Il ricorso oppone genericamente una doglianza di motivazione carente e apodittica della sentenza impugnata, ma senza affatto individuare quale sarebbe la fallacia argomentativa del ragionamento dei giudici di secondo grado, i quali invece hanno appropriatamente enumerato una pluralità di indici di fraudolenza, su cui hanno in modo coerente fondato la prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Le censure difensive, di contro, non arrivano ad inficiare la tenuta del percorso logico- inferenziale seguito dai giudici del rinvio e, pertanto, devono essere disattese. 2. Consegue, da quanto appena considerato, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. La prospettazione difensiva è evidentemente incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta dell'imputato – di cui s’è sopra detto – come finalizzata ad occultare le consistenti operazioni distrattive e a precludere la possibilità di riordinare l’andamento dell’attività societaria, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Integra, infatti, il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'occultamento e l’omessa consegna della documentazione contabile quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (v. Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01). È l’elemento della frode che traccia la linea di confine tra la bancarotta documentale di cui all'art. 216 legge fall., dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui comma 2 incrimina l'omessa o irregolare tenuta dei libri 4 contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (v. Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01). Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile. 3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT CA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 1.12.2023, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente ai fatti di bancarotta documentale, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 21.3.2023, che aveva condannato AU NI, in qualità di amministratore unico della Divani NI Divani s.r.l., per il reato di cui all’art. 216 l. fallim. L’annullamento ha riguardato il dolo specifico del reato in questione, non avendo i giudici di merito specificato a quale prova fosse ancorata l’affermazione dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, che deve essere dimostrato sulla base di specifici indici di fraudolenza. Essendo stata accertata la responsabilità dell’imputato per una sola condotta Penale Sent. Sez. 1 Num. 16178 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 distrattiva, i giudici di merito – rileva la sentenza rescindente – hanno affermato la ricorrenza del dolo specifico in virtù del fatto che le scritture contabili erano state tenute ma non consegnate, in tal modo argomentando l’elemento oggettivo del reato, ma non quello soggettivo. 2. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8.4.2025 ha confermato la condanna di primo grado anche per il reato di bancarotta documentale e ha rideterminato la pena nei confronti di NI previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello ha richiamato la circostanza che la società, costituita nel 2004, era sempre stata amministrata da NI e che, pur risultando perdite per circa 225.000 euro dall’ultimo bilancio relativo all’esercizio 2009, approvato nel 2010, non era stato effettuato un conferimento di capitale da parte dei soci e la società aveva continuare ad operare sul mercato negli anni successivi fino alla dichiarazione di fallimento del 2014, compiendo operazioni quale parte cedente, come risultava dalla banca dati “spesometro integrato”. Di conseguenza, i giudici del rinvio hanno ritenuto provata la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori attraverso l’omesso deposito della documentazione societaria, attesa la prosecuzione dell'attività commerciale per quattro anni nonostante le perdite e l'assenza di qualsiasi iniziativa al riguardo da parte dell'amministratore, a fronte di uno stato passivo quasi interamente costituito da debiti erariali per oltre 300.000 euro nella totale assenza di cespiti attivi. 3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AU NI, articolando due motivi.
3.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico della bancarotta documentale. Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata affermi la ricorrenza del dolo specifico in maniera apodittica e tautologica, facendo riferimento alla circostanza oggettiva dell'omesso deposito della documentazione. Tenuto conto che l'unica responsabilità accertata dell'imputato era per la distrazione di un solo bene, a maggior ragione i giudici di merito avrebbero dovuto motivare in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale, non potendo far derivare dalla mancata consegna delle scritture contabili l'integrazione dell'elemento psicologico del reato nella forma specifica. Tuttavia, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla mancata consegna della documentazione, richiamando la deposizione del teste della Guardia di finanza e la circostanza che la società avesse continuato a operare anche dopo il 2009, ma senza argomentare specificamente sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 216 legge fallim.
3.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in 2 relazione alla mancata sussunzione della condotta della fattispecie di cui all’art. 217 legge fallim. La Corte d’appello non ha chiarito sulla base di quali elementi ha ritenuto che l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari anziché aver più semplicemente trascurato la regolare tenuta delle scritture contabili, ciò che avrebbe integrato il reato di cui all'art. 217 legge fallim. 3. Con requisitoria scritta del 9.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che la sentenza, sia pure in modo scarno, ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico sulla base di specifici indici probatori, quali la esistenza dell’ultimo bilancio certo del 2009, la circostanza che negli anni successivi la società ha continuato a operare sul mercato fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2014 nonostante la perdita dell’intero capitale sociale e l’assenza di iniziativa ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e compiendo operazioni quale parte cedente per importi non irrisori, il fatto che l’amministratore non ha risposto alla convocazione del curatore fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, la motivazione della pronuncia oggi impugnata è da ritenersi adeguata, in quanto desume il dolo specifico da una complessiva ricostruzione della vicenda, nel contesto della quale sono stati valorizzati in modo congruo una serie di elementi e di circostanze suscettibili di comprovare la valenza fraudolenta dell’occultamento delle scritture contabili, e cioè: l’omesso deposito delle scritture contabili;
la irreperibilità dell’amministratore che non ha risposto alla convocazione del curatore fallimentare;
la prosecuzione dell’attività societaria per quattro anni nonostante le perdite;
l’assenza di qualsiasi iniziativa per ripianare le perdite stesse. Da questi elementi, è stata ragionevolmente tratta la conseguenza che, se NI ha continuato ad operare a dispetto del passivo, il successivo occultamento delle scritture, unito alla sua sostanziale irreperibilità, è la conferma della fraudolenza della condotta del ricorrente, tesa a dissimulare che i guadagni realizzati in una situazione di già evidente difficoltà della società fossero stati incamerati per fini di profitto e sottratti alle ragioni creditorie dei terzi. Peraltro, si deve aggiungere il dato che non è stato rinvenuto dalla curatela un furgone che risultava nella disponibilità della società (come emerso dalla consultazione della banca dati del PRA) e il dato che comunque, in mancanza delle scritture della società, non sono stati rinvenuti altri beni aziendali. 3 Dunque, la sottrazione dei libri contabili, di fatto, ha nascosto gli introiti societari conseguiti in uno stato di crisi e ha impedito di individuare i beni aziendali che, infine, non sono stati reperiti presso la sede legale o presso l’amministratore irreperibile, il tutto evidentemente in pregiudizio dei creditori. In questo modo, la Corte di Appello di Roma ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). Peraltro, è stato specificamente affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 4/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01). Il ricorso oppone genericamente una doglianza di motivazione carente e apodittica della sentenza impugnata, ma senza affatto individuare quale sarebbe la fallacia argomentativa del ragionamento dei giudici di secondo grado, i quali invece hanno appropriatamente enumerato una pluralità di indici di fraudolenza, su cui hanno in modo coerente fondato la prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Le censure difensive, di contro, non arrivano ad inficiare la tenuta del percorso logico- inferenziale seguito dai giudici del rinvio e, pertanto, devono essere disattese. 2. Consegue, da quanto appena considerato, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. La prospettazione difensiva è evidentemente incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta dell'imputato – di cui s’è sopra detto – come finalizzata ad occultare le consistenti operazioni distrattive e a precludere la possibilità di riordinare l’andamento dell’attività societaria, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Integra, infatti, il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'occultamento e l’omessa consegna della documentazione contabile quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (v. Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01). È l’elemento della frode che traccia la linea di confine tra la bancarotta documentale di cui all'art. 216 legge fall., dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui comma 2 incrimina l'omessa o irregolare tenuta dei libri 4 contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (v. Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01). Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile. 3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5