Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il giudice, preso atto della dichiarazione delle parti a verbale, aveva applicato direttamente la pena finale già ridotta per il rito, da aggiungersi, quale aumento per la continuazione, alla pena già irrogata con altra sentenza di condanna irrevocabile. (Conf., Sez. 2, n. 9 del 22/09/1992, Rv. 192924).
Commentario • 1
- 1. Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022
In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
388-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -- Presidente - Sent. n. sez. 1913/2019 NI DIOTALLEVI CC 29/11/2019 LUIGI AGOSTINACCHIO R.G.N. 34078/2019 STEFANO FILIPPINI -- Relatore Motivazione Semplificata VI PA NI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ME nato il [...] avverso la sentenza del 29/03/2018 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG dr.ssa M.G.FODARONI RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. II GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA, con sentenza in data 29.3.2018, applicava nei confronti di SE EL la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc.pen. in relazione ai reati di ricettazione di una bicicletta, porto di coltello e detenzione a fine di spendita di una banconota da € 50 contraffatta.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla illegalità della pena, determinata senza l'applicazione della riduzione fino ad un terzo imposta dalla legge.
3. Con nota depositata in data 22.11.2019 il PG presso questa Corte, ravvisando la carenza della individuazione della riduzione di pena prevista per il rito, ha chiesto l'accoglimento del ricorso trattandosi di applicazione di pena illegale.
3. L'udienza camerale si è svolta in data 28.11.2019, ma a causa della protrazione della camera di consiglio, la sentenza è stata pronunciata in data 29.11.2019. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente all'entrata in vigore (avvenuta il 3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la recente legge n. 103 del 2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Infatti, ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc.pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc.pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".
4.1. Ad avviso del Collegio, nessuna delle ipotesi di perdurante ricorribilità sussiste nella fattispecie, neppure quella ipotizzata dal ricorrente di illegalità della pena. E' ben vero che nel rito del patteggiamento la riduzione sino ad un terzo della pena costituisce requisito di legalità della stessa. Ma nella fattispecie, dalla semplice lettura del verbale dell'udienza tenutasi in data 29.3.2019 dinanzi al GIP del Tribunale di Bologna, è possibile evincere nitidamente il percorso che ha portato alla pronuncia della sentenza di specie e alla determinazione della relativa pena concordata;
in particolare, da tale atto emerge che il difensore, avv. Luciano Bertoluzza, ha in quella sede prodotto una precedente sentenza di condanna relativa all'imputato, nonché un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti;
sulla base di tale presupposto, l'imputato personalmente, "attraverso il difensore", ha poi chiesto l'applicazione di un ben determinato aumento di pena da aggiungere ("...I'ulteriore pena...") a quella già applicata con il precedente titolo di condanna di cui si è detto (in particolare, ulteriori mesi 2 per la ricettazione, 1 mese per la detenzione di banconota falsa e 15 giorni per il porto di coltello). Il PM presente ha prestato il consenso rispetto a tale patteggiamento e il giudice ha poi deciso in conformità. Appare dunque evidente, sia per il tenore letterale del verbale (dove si fa espresso riferimento all'applicazione di quelle "ulteriori" pene), sia per la contenuta entità dei tre aumenti те singolarmente menzionati, sia per la piena partecipazione all'accordo di tutti i soggetti coinvolti (e, in particolare, di quelli dotati di elevate competenze tecniche, quali il difensore e il PM), che i tre piccoli aumenti indicati a verbale, lungi dal costituire il frutto della mancata applicazione della riduzione per il rito ex art. 444 cod. proc.pen., rappresentino invece direttamen te la misura finale da applicare per ogni reato posto in continuazione, e che i precedenti calcoli, evidentemente operati, non abbiano trovato opportuna esplicitazione di dettaglio o completa trasposizione nel verbale d'udienza. Ma tale vizio, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9 del 22/09/1992, Rv. 192924), non è causa di nullità della sentenza, essendosi affermato, proprio in tema di patteggiamento, che l'omessa indicazione dell'iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena costituisce una mera irregolarità della sentenza.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 29.11.2019. NI Consigliere Estensore STEFANO FILIPPINI Presidente NI DIOTALLEVI FC SELLERIA DEPO SECON PEKALE - 9 GEN 2020 IL CANCELLING Claudia Planet