Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 388
CASS
Sentenza 29 novembre 2019

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Massime1

In tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il giudice, preso atto della dichiarazione delle parti a verbale, aveva applicato direttamente la pena finale già ridotta per il rito, da aggiungersi, quale aumento per la continuazione, alla pena già irrogata con altra sentenza di condanna irrevocabile. (Conf., Sez. 2, n. 9 del 22/09/1992, Rv. 192924).

Commentario1

  • 1Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fatto
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022

    In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 388
Data del deposito : 29 novembre 2019

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