Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di LZ
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in LZ, via Alto Adige, 40;
contro
Azienda Servizi Sociali di LZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Comune di LZ, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1. del provvedimento di riduzione del reddito minimo di inserimento dell’Azienda servizi sociali di LZ, Sede distrettuale -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e pervenuto alla sig.ra -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nella parte in cui dispone la riduzione del reddito minimo di inserimento nella misura del 40% della quota base da settembre a novembre 2025;
2. nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Servizi Sociali di LZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il consigliere AN ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 12 novembre 2025, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il provvedimento di riduzione del reddito minimo di inserimento dell’Azienda servizi sociali di LZ (di seguito anche: “A.S.S.B.”), Sede distrettuale -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e alla stessa pervenuto in data -OMISSIS-, nella parte in cui disponeva la riduzione del reddito minimo di inserimento nella misura del 40% della quota base da settembre a novembre 2025.
La ricorrente premetteva di essere cittadina -OMISSIS-, titolare dello status di rifugiata politica e di avere autonomamente reperito e svolto numerosi lavori, sino al sopraggiungere di diversi problemi di salute implicanti anche difficoltà motoria. A seguito dell’ottenimento, nel mese di settembre dell’anno 2021, del reddito minimo di inserimento la stessa trovava varie occupazioni di natura precaria, che la inducevano a richiedere all’A.S.S.B., nel luglio dell’anno 2024, il medesimo contributo per il periodo giugno – agosto 2024, decurtato tuttavia del 20% a causa della mancata presentazione a un appuntamento presso il Centro Mediazione Lavoro (di seguito anche: “C.M.L.”).
In data -OMISSIS- l’A.S.S.B., all’esito di apposita domanda, rinnovava alla ricorrente il reddito minimo di inserimento per il periodo settembre – novembre 2024, apportandovi tuttavia una decurtazione del 40% della quota base, giustificando tale riduzione sulla scorta del rifiuto di due proposte di lavoro che, da una lettura del cd. “piano di Azione” del -OMISSIS-, la stessa non aveva per contro accettato a causa dei sopra menzionati problemi di salute.
L’Amministrazione resistente, in data -OMISSIS-, rinnovava il contributo per il periodo 2024 – 2025, riducendo nei medesimi termini di cui ai periodi precedenti l’importo ritenendo che la ricorrente, oltre ad avere rifiutato due proposte di lavoro, non si fosse attivata sufficientemente nella ricerca di un’occupazione, reiterando la medesima decurtazione per i periodi marzo – maggio 2025 e giugno - agosto 2025, senza riportare alcuna motivazione.
A seguito di ulteriore istanza presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS- l’A.S.S.B. operava nuovamente una decurtazione del 40%, motivata sulla base di una insufficiente attivazione della stessa per la ricerca di un impiego, ancorché dal “Piano di Azione” del -OMISSIS- emergesse una effettiva ricerca di occupazione lavorativa, non ottenuta in quanto non ricontattata dal datore di lavoro ovvero non selezionata. La stessa relazione trasmessa dalla coordinatrice del C.M.L confermava l’attività di ricerca di attività lavorativa da parte della ricorrente, nonostante i problemi di salute dalla stessa sofferti, così come l’impegno profuso nella frequentazione di corsi di lingua tedesca al fine di conseguire il certificato di bilinguismo e ampliare le proprie opportunità occupazionali.
La ricorrente evidenziava quindi di avere presentato apposita istanza di accesso agli atti, finalizzata alla comprensione delle motivazioni di tale ultima riduzione, ottenendo tuttavia esclusivamente la propria domanda e il provvedimento impugnato nella presente sede. A seguito di apposita istanza di integrazione della documentazione ostesa, finalizzata all’ottenimento di copia del verbale relativo all’incontro in cui il comitato tecnico decideva la riduzione del reddito minimo di inserimento, l’Amministrazione rispondeva di essere impossibilitata a evadere la richiesta, non essendo asseritamente prevista la redazione di un verbale.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione per errata applicazione dell’art. 7 della L.P. n. 17/1993 e dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione apparente e tautologica, nonché carente ed illogica ”.
Ad avviso della ricorrente la motivazione adottata dall’A.S.S.B. al fine di apportare la contestata decurtazione risultava sorretta da una motivazione meramente tautologica e, per ciò stesso, apparente, tale dovendosi qualificare il concetto di “insufficiente attivazione”, privo in realtà di un effettivo contenuto e non comprovato da rigorosa istruttoria.
Il provvedimento impugnato ometteva invero di indicare quali comportamenti omissivi o attivi integrassero l’“insufficiente attivazione”, non essendo esplicitate le ragioni sopravvenute rispetto all’ultima erogazione caratterizzata da un’effettiva motivazione, risalente al -OMISSIS-.
Anche volendo ritenere la motivazione come ancorata ai precedenti provvedimenti, in ogni caso difettavano nuove valutazioni e bilanciamenti rispetto alla diversa e attuale situazione di fatto, risultando conseguentemente carente e illogica.
La previsione di una riduzione “progressiva” contemplata dall’art. 19, comma 7 del D.P.G.P. n. 30/2000 non esonerava comunque l’Amministrazione dall’effettuazione di una nuova puntuale valutazione in occasione di ciascuna successiva domanda presentata dal cittadino, non potendo la decurtazione essere ancorata a una mera condotta pregressa ormai cristallizzatasi. L’art. 19, commi 7 e 7- quater , così come l’art. 8, comma 6, del D.P.G.P. n. 30/2000, riconducevano la riduzione del contributo a una valutazione discrezionale del comitato tecnico, il quale risultava tenuto a operare una nuova valutazione in relazione a ogni domanda di assistenza economica, da imperniarsi sulla condotta tenuta dal richiedente nel trimestre antecedete alla domanda e, in caso di esito positivo, con incremento progressivo rispetto alla decurtazione precedentemente già disposta.
L’attività discrezionale demandata all’Amministrazione implicava un necessario e imprescindibile bilanciamento di interessi alla luce del trimestre precedente e della relativa istruttoria, da estrinsecare attraverso un’adeguata motivazione.
2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione di legge per errata applicazione dell’art. 19, comma 7-quater e dell'art. 8, comma 6, DPGP 30/2000, emanato in attuazione degli articoli 7 e 7 bis della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche ”.
La ricorrente censurava inoltre l’omessa verbalizzazione della decisione adottata dal comitato tecnico, come desumibile dalla risposta all’integrazione documentale avanzata dalla stessa, in cui l’A.S.S.B. evidenziava l’impossibilità a evadere la richiesta non essendo asseritamente prevista la redazione di un verbale dell’incontro.
Tale risposta si poneva tuttavia in contrasto con l’art. 8, comma 6, del D.P.G.P. n. 30/2000, che prevedeva per contro testualmente l’espletamento di detto incombente. Tale omissione inficiava l’impugnato provvedimento anche in relazione a tale profilo, non essendo possibile comprendere le ragioni poste a fondamento della disposta decurtazione.
2.3. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”.
Ad avviso della ricorrente l’Amministrazione ometteva radicalmente di indagare sull’asserita mancata attivazione per il reperimento di idonea occupazione lavorativa, essendosi affidata esclusivamente sulle risultanze istruttorie emerse in passato.
Tale carenza si risolveva pertanto in un difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, vizio confermato altresì dall’assenza del verbale della seduta.
Nel disporre la censurata decurtazione, inoltre, l’Amministrazione incorreva in ogni caso in un manifesto travisamento dei fatti, avendo omesso di considerare quanto desumibile dal cd. “piano di azione” allegato alla domanda di reddito presentata dalla ricorrente, dal quale emergeva un’attività di ricerca di occupazione da parte della ricorrente anche in autonomia, tanto da risultare in attesa di conoscere gli esiti di una procedura di selezione in corso.
2.4. “ Violazione e/o falsa applicazione di legge per errata applicazione dell’art. 19, comma 7, DPGP 30/2000 emanato in attuazione degli articoli 7 e 7 bis della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche ”.
Il provvedimento impugnato si poneva in contrasto con l’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30/2000 per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo l’Amministrazione ometteva di indagare la sussistenza o meno dei giustificati motivi richiamati dalla norma al fine di legittimare la decurtazione del contributo, non considerando quanto desumibile dalla documentazione prodotta in relazione alle cause che determinavano l’assenza della ricorrente al colloquio del -OMISSIS- presso il C.M.L. e il rifiuto di due proposte occupazionali nel mese di agosto 2024.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, anche volendo ritenere le giustificazioni addotte non condivisibili, in ogni caso sull’Amministrazione incombeva l’onere di motivare le ragioni poste a fondamento di tale convinzione, nel caso di specie non esternate.
L’A.S.S.B. ometteva altresì di inoltrare alla ricorrente la comunicazione preventiva rispetto alla disposta decurtazione, nonostante la normativa sopra richiamata prevedesse espressamente l’espletamento di tale incombente, che veniva del tutto pretermesso.
2.5. “ Eccesso di potere per irragionevolezza. Eccesso di potere per arbitrarietà assoluta. Violazione del principio di proporzionalità ”.
L’Amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa demandato dall’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30/2000, ometteva di attenersi al principio di proporzionalità, non disponendo gli adeguati approfondimenti istruttori e obliterando la situazione di debolezza economica e fisica della ricorrente, la quale disponeva esclusivamente del reddito minimo di inserimento, così come il notevole impegno profuso nella ricerca di un’occupazione e nell’attività di formazione necessaria ad agevolare il processo occupazionale.
3. In data 15 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando in data 21 febbraio 2026 memoria difensiva attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.
4. All’udienza del 25 marzo 2026, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è fondato e merita accoglimento, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. Il Collegio, in adesione all’eccezione formulata dalla difesa della ricorrente in sede di memoria di replica di data 4 marzo 2026, rileva preliminarmente la tardività della memoria difensiva depositata dall’Amministrazione resistente in data 21 febbraio 2026.
L’art. 73 c.p.a. prevede infatti la facoltà per le parti di presentare memorie sino a 30 giorni liberi prima dell’udienza di discussione, nel caso di specie fissata per il giorno 25 marzo 2026.
Trattandosi di termine recante l’indicazione di giorni liberi e non dovendo di conseguenza essere computati né il dies a quo , né tantomeno il dies ad quem , il termine ultimo per il deposito coincideva con il 22 febbraio 2026, con conseguente anticipazione dello stesso ex art. 52, comma 4, c.p.a. al 21 febbraio 2026 in considerazione della sua natura festiva (sulla non estensibilità ai termini a ritroso della proroga prevista per i termini che scadono nella giornata di sabato dall’art. 52, comma 5, c.p.a., cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 18 marzo 2024, n. 2614 e giurisprudenza ivi richiamata).
La memoria dell’Amministrazione è stata tuttavia depositata alle ore 21:53:33 del 21 febbraio 2026, dunque ampiamente oltre il termine orario delle ore 12:00. Sotto questo profilo, come ribadito da consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non intende discostarsi, il deposito telematico delle memorie che scadono l’ultimo giorno “ va effettuato, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00, ai sensi dell’art.4, co.4, terzo periodo dell’allegato 2 (disposizioni di attuazione) al codice del processo amministrativo (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 4.3.2021, n.1841; Tar Salerno, 27.12.2022, n.3664) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 aprile 2024, n. 7938; negli stessi termini T.R.G.A. LZ, 17 febbraio 2025, n. 48; idem , 21 ottobre 2024, n. 243; 27 luglio 2023, n. 265; 6 maggio 2022, n. 134; 26 gennaio 2022, n. 21, con ampi richiami; 22 dicembre 2021, n. 356 e 27 maggio 2021, n. 158).
Di conseguenza detta memoria deve considerarsi tamquam non esset (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537; altresì T.R.G.A. LZ, 9 dicembre 2025, n. 325; idem 1 ottobre 2024, n. 223, 12 ottobre 2023, n. 302 e 24 luglio 2023, n. 258), non essendone prevista la formale espunzione dal fascicolo telematico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 582).
Nel caso di specie deve inoltre escludersi la sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui all’art. 54 c.p.a. per l’autorizzazione alla produzione tardiva di memorie e documenti, peraltro nemmeno richiesta, non ravvisandosi una situazione di estrema difficoltà per il deposito nel termine di legge.
3. Ciò posto, i cinque motivi di ricorso, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse tra di loro afferenti le dedotte carenze istruttorie e motivazionali caratterizzanti il provvedimento impugnato, sono suscettibili di trattazione congiunta e meritano accoglimento.
In relazione al prospettato difetto motivazionale, in particolare, il Collegio osserva come da una disamina del provvedimento impugnato emerga un impianto argomentativo di natura senz’altro tautologica, in quanto caratterizzato da un mero enunciato, ossia la non sufficiente attivazione per la ricerca di un impiego, non accompagnato dall’ostensione delle ragioni poste a suo fondamento.
Ciò in quanto il concetto di “insufficiente attivazione”, in assenza di una effettiva e puntuale indicazione di fatti e comportamenti specifici, assume valenza di mera frase di stile, non consentendo di desumere quali fossero gli obblighi specifici posti a carico della ricorrente concordati nel piano di azione e le modalità attraverso le quali la stessa non vi avrebbe ottemperato. Né dal provvedimento gravato possono altresì evincersi le prove documentali sulle quali si fonderebbero gli accertamenti posti a fondamento dell’impugnata decurtazione, tenuto conto anche dell’omessa condivisione di ulteriori atti a fronte della presentazione di apposita istanza di accesso, a seguito della quale l’Amministrazione risulta essersi limitata a ritrasmettere la domanda previamente inoltrata dalla ricorrente.
Ad avviso del Collegio, dunque, l’ iter argomentativo adottato dall’Amministrazione resistente nell’operare la decurtazione censurata nella presente sede si risolve in una motivazione cd. “tautologica”, tale dovendosi riconoscere “ quella che si limita ad un certo enunciato, senza però che vengano in alcun modo ostese le ragioni poste a suo fondamento. Ciò fa sì che la motivazione sia soltanto apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall’essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi fattuali idonei a confermarne le conclusioni ” (cfr. ex plurimis , T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 1060; idem , 25 luglio 2024, n. 957).
Né può ritenersi che la mancata esplicazione delle ragioni sottese alla contestata decurtazione sia frutto di una implicita motivazione per relationem ai precedenti provvedimenti o comunque agli adempimenti istruttori posti a fondamento degli stessi, non risultando assolutamente richiamati e resi disponibili gli atti dai quali desumere le ragioni dell’impugnata decisione, così come previsto dall’art. 7, comma 3 della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 nonché dall’art. 3, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, nell’escludere la natura eccezionale di tale modalità motivazionale, richiede infatti lo specifico richiamo degli atti posti a fondamento della determinazione, ritenendo che: “ La motivazione per relationem è legittima se l’atto richiamato, come nella fattispecie, è specifico e conosciuto dall’interessato ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2026, n. 847).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato difetta radicalmente di un qualsivoglia richiamo a eventuali atti, non menzionando nemmeno i precedenti provvedimenti di decurtazione che, in ogni caso, non sarebbero di per sé sufficienti a legittimare una ulteriore riduzione, richiedendosi invero a tal fine un accertamento effettuato di volta in volta dal comitato tecnico. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.G.P. 30 del 2000, la prestazione è concessa per un periodo minimo di tre mesi e, ai sensi del successivo comma 6, è ripetibile a seguito di nuova domanda, con ciò dovendosi ritenere che un eventuale diniego non sia ostativo a una successiva elargizione, a fronte della sussistenza dei requisiti.
In altri termini, la riduzione non può essere considerata quale conseguenza di una pregressa condotta già posta a fondamento di un provvedimento negativo e, per ciò stesso, cristallizzatasi in maniera tale da assumere portata ostativa anche in relazione alle domande future. Un’interpretazione sistematica del dettato normativo induce invero a ritenere che debba per contro procedersi a una valutazione della condotta tenuta dal soggetto richiedente nel periodo intercorrente tra l’elargizione precedente e la nuova domanda, con conseguente irrilevanza delle condotte tenute in epoche antecedenti.
Sotto questo profilo, assume rilievo sintomatico la prassi al riguardo adottata dalla stessa Amministrazione resistente, come desumibile dal precedente provvedimento di riduzione della prestazione emesso nei confronti della ricorrente, fondato su fatti sopravvenuti nel lasso temporale trimestrale antecedente la disposta decurtazione (cfr. il provvedimento n. 38-CPR prodotto dalla ricorrente sub doc. 12, a tenore del quale la stessa: “ negli ultimi tre mesi non ha dimostrato di essersi attivata sufficientemente nella ricerca di un nuovo lavoro, anche in autonomia ”).
Alla radicale assenza di un sufficiente impianto motivazionale si accompagna altresì l’omesso espletamento di un’adeguata istruttoria e, soprattutto, l’omesso adempimento dell’incombente contemplato dall’art. 8, comma 6 del D.P.G.P. n. 30/2000, riguardante l’onere di verbalizzazione della decisione adottata dal comitato tecnico.
A fronte di una specifica richiesta di copia del verbale previsto dalla citata disposizione, invero, l’Amministrazione ha dato riscontro negativo evidenziando che: “ Non è previsto che vanga redatto un verbale dell’incontro ” (cfr. doc. 18 prodotto dalla ricorrente). Tale omissione non può che riverberarsi sulla motivazione del provvedimento, avvalorando ulteriormente la non intellegibilità del percorso argomentativo seguito nell’operare la decurtazione censurata nella presente sede. Del resto, le stesse considerazioni svolte dalla difesa erariale in sede di discussione orale circa l’effettiva redazione del verbale e la sua corrispondenza con quanto contenuto nel provvedimento, oltre a non essere state debitamente documentate attraverso la sua produzione in giudizio e a porsi comunque in contrasto con quanto desumibile dalla corrispondenza intercorsa con la ricorrente, non potrebbero comunque superare le carenze motivazionali già rilevate.
Il Collegio non può inoltre esimersi dal rilevare come, quale fisiologica conseguenza della tardività della memoria difensiva rilevata al § 2, nel costituirsi in giudizio mediante memoria di mero stile l’Amministrazione resistente abbia radicalmente omesso di contestare specificamente le deduzioni della ricorrente in ordine all’effettiva attivazione nella ricerca di occupazione lavorativa anche in autonomia, così come le giustificazioni desumibili dalla documentazione prodotta in relazione alle cause determinanti la sua assenza al colloquio tenutosi in data -OMISSIS- presso il CM.L. nonché al rifiuto delle due proposte occupazionali alla stessa offerte nel mese di agosto 2024. Ne consegue pertanto che, in applicazione del cd. “ principio di non contestazione ” di cui agli artt. 115 c.p.c. e 64, comma 2 c.p.a., tali prospettazioni possono essere poste a fondamento della decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti di natura probatoria. È appena il caso di evidenziare come la giurisprudenza amministrativa sia pacifica nel ritenere che: “ Nel processo amministrativo, giusta il principio di non contestazione, di cui all’art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), si possono dare per acquisiti i fatti non contestati ” (Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 4877; T.R.G.A. LZ, 28.11.2023, n. 364; idem 8 maggio 2025, n. 135; 2 febbraio 2026, n. 21).
Né a tale carenza possono sopperire le considerazioni svolte dalla difesa erariale in sede di discussione orale, tenuto conto della genericità degli elementi dedotti e della non attinenza rispetto all’effettiva attivazione nella ricerca di occupazione lavorativa anche in autonomia, alle giustificazioni desumibili dalla documentazione prodotta in relazione alle cause determinanti la sua assenza al colloquio tenutosi in data -OMISSIS- presso il CM.L. nonché al rifiuto delle due proposte occupazionali alla stessa offerte nel mese di agosto 2024. Invero, la difesa si è limitata a evocare delle non meglio precisate condotte asseritamente implicanti la decurtazione operata dall’Amministrazione resistente, senza specificarne la portata e, soprattutto, omettendo di attribuirvi una specifica collocazione temporale. Parimenti generico – e comunque inconferente rispetto all’insufficiente attivazione nel reperimento di un’attività lavorativa indicata nel provvedimento – si profila il riferimento al tenore di vita asseritamente tenuto dalla ricorrente, non essendo stato specificato in maniera precisa in quale modo avrebbe potuto incidere sugli aspetti posti a fondamento del ricorso e contribuire a fornire una parvenza di legittimità all’operata decurtazione. Non meno generico deve ritenersi l’ulteriore riferimento all’idoneità della ricorrente a svolgere “lavori amministrativi”, non essendo stato specificato in relazione a quali proposte di incombenze di tale ordine la ricorrente abbia ingiustificatamente opposto il diniego nell’ambito del periodo da considerare, ossia i tre mesi antecedenti la presentazione della domanda.
A ben vedere, quanto dedotto in sede di udienza di discussione si risolve, di tutta evidenza, in un inammissibile ipotesi di integrazione postuma della motivazione del provvedimento gravato, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni ivi riportate (sulla non ammissibilità della motivazione postuma mediante integrazione in sede giudiziale a mezzo di atti difensivi, da parte dell’Amministrazione, cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2025, n. 3918; idem , sez. V, 30 giugno 2023, n. 6392 nonché sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1096, secondo cui: “ come noto, la costante giurisprudenza limita l’ammissibilità dell’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo al caso in cui questa sia stata effettuata mediante gli atti del procedimento oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448) ”).
A fronte dell’inequivoco divieto di integrazione delle carenze motivazionali in sede processuale, come sancito dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nel caso di specie è emerso in modo particolarmente significativo come l’A.S.S.B. abbia tentato, nell’ambito dell’udienza di discussione, di integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato, allegando, per la prima volta, i fatti sopra richiamati.
Gli elementi prospettati dalla ricorrente e non specificamente contestati dall’Amministrazione resistente si profilano pertanto di per sé idonei a ritenere integrati i vizi di difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti di cui al terzo motivo, così come il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. di cui al quarto motivo di gravame.
Quanto al difetto di istruttoria e al travisamento fattuale, inoltre, dal piano di azione individuale allegato alla domanda di reddito e prodotto dalla ricorrente sub doc. 14) emerge in ogni caso effettivamente una positiva attivazione della stessa nella ricerca di un’occupazione lavorativa, il cui mancato reperimento è stato determinato esclusivamente dall’omessa risposta fornita dal datore di lavoro. Sotto questo profilo, assumono rilievo i colloqui effettuati presso “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, effettuati in un lasso temporale immediatamente antecedente la predisposizione del piano di azione individuale, così come la frequentazione a partire dal mese di gennaio 2025 di un corso di lingue finanziato con fondi propri presso l’ente “-OMISSIS-”.
Dal medesimo documento emerge altresì un’autonoma attivazione finalizzata all’ottenimento di una posizione lavorativa, essendo ivi evidenziato che: “ La signora sta cercando da tempo un’occupazione e nel corso dell’ultimo mese e mezzo ha già fatto in autonomia una serie di colloqui. È in attesa di conoscere gli esiti di una procedura di selezione in corso ”.
In merito all’assenza dei “giustificati motivi” richiamati dall’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30 del 2000 al fine di ritualmente operare la decurtazione dell’erogazione, inoltre, il Collegio non può che evidenziare come sarebbe stato onere dell’Amministrazione esplicitare le ragioni a sostegno di tale convincimento, adempimento tuttavia radicalmente disatteso in considerazione delle già riscontrate criticità caratterizzanti il carente impianto motivazionale del provvedimento impugnato, certo non integrabile in sede di discussione orale della presente causa.
Parimenti fondate si profilano le censure dedotte in merito al mancato inoltro, nei confronti della ricorrente, della “previa comunicazione scritta” contemplata dall’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30 del 2000. A fronte di una specifica doglianza rivolta in tal senso dalla ricorrente, l’Amministrazione nulla ha concretamente replicato, nonostante ne fosse onerata ai sensi dell’art. 64 c.p.a., non trovando alcuna corrispondenza nella documentazione versata in atti il generico riferimento, prospettato in sede di discussione, alla rinvenibilità di tale preavviso nella corrispondenza intercorsa tra la ricorrente e l’Amministrazione.
Da ultimo, la rilevata carenza motivazionale si risolve altresì in una violazione del principio di proporzionalità, non risultando concretamente intellegibili le ragioni poste a fondamento dell’entità della decurtazione operata nei confronti della ricorrente, ciò a maggior ragione laddove si considerino gli impegni da quest’ultima effettivamente profusi nel reperimento di un’occupazione lavorativa, così come desumibili dal sopra menzionato piano di azione.
In considerazione delle suesposte criticità inficianti il provvedimento impugnato innanzi a questo T.R.G.A., deve pertanto accogliersi il gravame interposto.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con pagamento da eseguire a favore dello Stato come disposto dall’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stata la ricorrente provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto del -OMISSIS- della preposta Commissione.
5. In merito alla richiesta di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, accolta da parte della competente Commissione con decreto n. -OMISSIS-, sussistono i presupposti per la sua conferma, stante la fondatezza del ricorso.
In relazione all’indicazione, nell’ambito della procura alle liti sottoscritta dalla ricorrente, di due difensori, si rileva come la stessa rappresenti evidentemente un mero errore materiale, considerato che tutti gli atti processuali contengono esclusivamente l’indicazione dell’avv. Alexander Bauer, unico firmatario sia del ricorso introduttivo, sia delle memorie presentate nel corso del giudizio. Appare quindi evidente che l’attività difensiva sia stata svolta da un solo difensore, circostanza peraltro ulteriormente confermata dall’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, parimenti sottoscritta dal solo difensore indicato negli atti processuali.
Per economia processuale, il Collegio ritiene opportuno procedere alla liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nella presente sede, con la precisazione che la relativa statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui peraltro la liquidazione degli onorari deve avvenire “ in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti ” e tenuto conto “ della natura dell’impegno professionale ”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “ in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all’art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime ” (Cass. civ. n. 31404/2019, ord.).
Alla luce di tali coordinate i compensi liquidabili sulla base della tabella n. 21 allegata al D.M. 55/2014 devono tenere conto sia del valore della controversia, determinato ai sensi dell’art. 5, comma 3 del medesimo D.M., sia della corrispondenza degli importi ivi indicati ai valori medi, che per quanto ut supra esposto costituiscono la tariffa massima in sede di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. Tali valori, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato D.M. “ possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento ” in ragione anche della difficoltà e del valore dell’affare o del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con la precisazione che il giudice non deve quantificare in misura uguale le somme dovute, ai sensi dell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soccombente allo Stato e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato stesso al difensore del non abbiente (Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 2024; sulla non necessaria coincidenza tra i due importi cfr. inoltre Corte di Cassazione, sez. II civ., 16 novembre 2023, n. 31928; idem , sez. lav., 20 dicembre 2019, n. 34190; sez. I civ., ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; sez. II civ., ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sez. VI civ., ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688).
Nel caso di specie l’entità economica dell’interesse sostanziale tutelato attraverso la decisione, in quanto corrispondente a una riduzione mensile del contributo pari a € 164,00 per tre mensilità, è inferiore a € 1.100,00. In considerazione delle questioni giuridiche trattate e della piena fondatezza di tutti e cinque i motivi di ricorso presentati, questo Collegio ritiene applicabile un aumento dei valori tabellari del 50 per cento.
Tanto doverosamente precisato, i compensi spettanti possono essere determinati come segue:
- fase di studio della controversia Euro 179,00 (+50%) = Euro 358,00;
- fase introduttiva del giudizio Euro 214,00 (+50%) = Euro 428,00;
- fase decisionale Euro 284,00 (+50%) = Euro 568,00.
L’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, prevede inoltre la dimidiazione dei compensi spettanti ai difensori, dovendosi conseguentemente rideterminare l’importo complessivo di cui sopra in Euro 677,00.
In conclusione, il Collegio ritiene pertanto congruo liquidare, a titolo di compenso per l’opera prestata nel presente grado di giudizio, l’importo complessivo di Euro 677,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 e a previdenza e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di LZ definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Azienda Servizi Sociali di LZ a rifondere le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti), con pagamento in favore dello Stato.
Ammette in via definitiva la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a favore del difensore della stessa gli importi come determinati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la ricorrente.
Così deciso in LZ nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TE ER, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
AN ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ET | TE ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.