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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/02/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1407 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
PANI in data 10/04/1940, ed ivi elettivamente domiciliato in Vico Levante
n. 3, presso lo studio dell'Avv. GENOVESE DARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore opponente–
CONTRO
(p.iva. con sede legale in Corsico (MI), CP_1 P.IVA_1
Via Antonio Meucci 16/22, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Ruggero di Lauria n. 4,
presso lo studio degli Avv.ti GALEANO NICOLA e SAVASTANO FLORA,
che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– convenuto opposto–
OGGETTO: Fidejussione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del giorno 8.11.23 le parti conclu-
devano come da verbale, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
Con atto di citazione regolarmente notificato, propo- Parte_1
neva opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2020, emesso da questo
Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.750,94 oltre accessori, in favore di , quale CP_1
“garante a prima richiesta” del debito contratto da titolare Parte_2
dell'omonima ditta individuale “ ”, nell'ambito di un rapporto Org_1
di somministrazione della durata di anni 5, con vincolo di acquisto a cari-
co della garantita di Kg. 108 di caffè al mese, per il prezzo di € 16,00 per
Kg., e con la previsione di una clausola penale pari ad € 5,00 per ogni chilogrammo di merce non acquistata.
A tal fine, parte opponente deduceva l'infondatezza della pretesa credi-
toria azionata in via monitoria dall'opposta, per le seguenti ragioni:
- nullità della garanzia prestata;
- escussione della garanzia con dolo, malafede ed abuso del diritto;
- infondatezza della pretesa per inadempimento della fornitura di merce da parte della somministrante e, comunque, per difetto di prova del credito;
- nullità della clausola penale sottoscritta dalla somministrata;
- parziarietà dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opponente.
Resisteva , contestando tutte le eccezioni e le domande CP_1
di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Così compendiate le posizioni delle parti, va osservato che la controver-
sia in esame origina dal vincolo assunto con la scrittura privata del
24/06/2016, in seno alla quale l'opponente si costituiva garante a prima richiesta, fino alla concorrenza di € 35.640,00, in relazione a tutte le ob-
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
bligazioni nascenti a carico di in forza della medesima Parte_2
scrittura (cfr. all. “f” deposito di parte opposta del 7/06/2021).
Sulla validità ed efficacia del suddetto vincolo si sono incentrate le ec-
cezioni e le difese delle parti.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare come la presenza di una clausola che impegna il garante a pagare a semplice richiesta scritta non è sufficiente a far ritenere sussistente un contratto autonomo di ga-
. Ciò perché astrattamente tale previsione è compatibile sia con una Pt_3
garanzia fideiussoria con caratteristiche di accessorietà (assumendo una valenza meramente processuale e risolvendosi in una clausola di solve et
repete, ai sensi dell'art. 1462 c.c.), sia con una garanzia svincolata dal rapporto principale. In definitiva, per potersi configurare un contratto au-
tonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente ma anche di non sollevare in modo asso-
luto (anche in un secondo momento) eccezioni (cfr. Cass. 28 febbraio
2007 n. 4661; Cass. 3 marzo 2009 n. 5044; Cass. 17 giugno 2013 n.
15108; Cass. 9 agosto 2016 n. 16825).
Nel caso di specie, deve escludersi che, con la sottoscrizione della scrit-
tura privata del 24/06/2016, si sia voluto vincolare nei Parte_1
confronti dell'opposta secondo lo schema del contratto autonomo di ga-
ranzia, dovendosi, piuttosto, interpretare la dichiarazione negoziale del contraente alla stregua della volontà di volersi costituire semplice fideius-
sore di per l'esatto adempimento delle obbligazioni conte- Parte_2
stualmente assunte dalla garantita.
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
Ed, infatti, non assume decisivo rilievo l'utilizzo del termine “garanti a
prima richiesta fino alla concorrenza dell'importo di € 35.640,00”, in as-
senza di una esplicitazione della volontà di obbligarsi ad eseguire la pre-
stazione della debitrice, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità
ed efficacia del rapporto di base e senza sollevare eccezioni al riguardo
(cfr. all. “f” della nota di deposito di parte opposta del 7/06/2021).
La garanzia fideiussoria prestata dall'opponente deve, quindi, ritenersi valida ed efficace nei limiti dell'importo massimo garantito, non essendo stato provato che la stessa sia stata escussa dall'opposta con dolo, mala-
fede o abuso manifesto, come invece lamentato da parte opponente.
A tale ultimo riguardo, è rimasta priva di riscontro l'affermazione di secondo la quale “il creditore, senza speciale autorizzazione del Pt_2
fideiussore, avrebbe fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più diffi-
cile il soddisfacimento del credito” (cfr. a pag. 16 atto di citazione).
E, d'altro canto, non può farsi a meno di rilevare come, dell'importo complessivo di € 18.750,94 richiesto in via monitoria dall'opposta, soltan-
to € 698,54 siano stati richiesti a saldo di insoluti per acquisto merce,
mentre il rimanente importo è stato richiesto a titolo di danno da lucro cessante forfettariamente determinato sulla base della penale pattuita.
Ciò premesso, in relazione al mancato pagamento delle forniture di cui alle fatture n. 43.918 del 20/09/2019 e n. 43.977 del 1/10/2019, di €
349,27 ciascuna, ha prodotto, oltre all'estratto autentico delle CP_1
proprie scritture contabili (cfr. all. “m” nota deposito di parte opposta del
7/06/2021), copia delle fatture, recanti in calce la sottoscrizione del tra-
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
sportatore e del destinatario della merce (cfr. all. “l” deposito di parte op-
posta del 7/06/2021); la consegna della merce portata dalle fatture non è
stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Per quanto attiene all'ulteriore importo di € 18.051,00, la sommini-
strata si era impegnata ad acquistare dall'opposta, mensilmente e per la durata di anni 5, un quantitativo minimo di caffè (Kg 108) al prezzo di €
16,00 al Kg, e, in difetto, a versare alla somministrante, a titolo “di man-
cato utile lordo”, la somma di € 5,50 per ogni Kg di prodotto acquistato in meno rispetto al minimo pattuito.
Sul punto risultano corretti i conteggi effettuati dall'opposta:
- 6.480 kg caffè previsti in contratto in 5 anni (108 kg x 60 mensilità);
- 3.198 kg caffè consumati (cfr. all. “g” deposito di parte opposta del
7/06/2021);
- 6.480 – 3198 = 3.282 kg caffè non consumati;
- 3.2832 x 5.50 = 18.051,00 (totale della penale in €).
In merito ai quantitativi di prodotto non consumato ed alla relativa ap-
plicazione della penale, parte opponente ha lamentato la nullità della clausola per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non approva-
ta specificamente per iscritto.
La censura è infondata, dal momento che la norma invocata dall'opponente non contempla, tra le clausole che devono essere specifi-
camente approvate per iscritto, la clausola penale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 30/06/2021, n. 18550 “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessato-
ria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano,
pertanto, di specifica approvazione”). Né, d'altro canto può applicarsi alla fattispecie l'art. 32, comma 2, lett. f, D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Con-
sumo), non rivestendo l'obbligato principale la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs cit.
Quanto alla pretesa manifesta eccessività della penale, la clausola con-
trattuale in esame fissa in € 5,50 la penale dovuta dalla somministrata
“per ogni Kg di prodotto non ritirato” rispetto al quantitativo minimo pat-
tuito; ciò, per un verso, consente di fissare in via convenzionale l'ammontare del danno da lucro cessante eventualmente sofferto dalla somministrante, sollevandola dal relativo onere probatorio e, per l'altro,
consente alla medesima contraente la corretta programmazione dei propri volumi di produzione e la riduzione del rischio dell'invenduto. In conside-
razione della struttura dell'operazione e dell'assetto di interessi delle par-
ti, la clausola in questione non può, quindi, dirsi manifestamente eccessi-
va.
ha, inoltre, eccepito l'inoperatività della clausola, in Parte_1
considerazione dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempi-
mento della somministrante, la quale, a detta dell'opponente, avrebbe unilateralmente ed immotivatamente sospeso la fornitura della merce, co-
stringendo la somministrata a procurarsi presso altro fornitore il caffè ne-
cessario alla propria attività commerciale.
A tale riguardo, l'opposta ha confermato di aver risolto il contratto, ma in ragione del mancato pagamento delle due fatture e del mancato rispet-
Tribunale di Trapani
- 6 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
to “dell'acquisto minimo di caffè previsto, per un periodo protratto di tre
mesi, ha ridotto gli acquisti di caffè e prodotti per una misura su- CP_1
periore al 30%” (vedi pag. 6 comparsa di risposta;
cfr. doc. 7 fascicolo mo-
nitorio - All. D deposito parte opposta del 3/03/2021).
Sul punto, in assenza di prova del pagamento delle fatture indicate e di ulteriori riscontri sulla pretesa interruzione immotivata della fornitura di merce da parte del va ritenuto l'inadempimento della sommini- Pt_2
strata legittimante la risoluzione del contratto da parte di . CP_1
Va, ancora, esaminata l'ulteriore eccezione di parte opponente, secondo la quale l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe natura parziaria, stante la presenza di altro garante, nella persona di . Parte_4
Anche tale assunto, in assenza di specifica previsione del beneficio del-
la divisione, si rivela infondato alla luce del chiaro disposto dell'art. 1946
c.c., che prevede espressamente la solidarietà passiva tra più fideiussori del medesimo debitore, che abbiano prestato garanzia per il pagamento del medesimo debito.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in disposi-
tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio soste-
nute dall'opposta, liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre spese genera-
Tribunale di Trapani
- 7 - Sezione Civile li, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani in data 7.2.24
- 8 -
R.G. n. 1407/2020
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1407 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
PANI in data 10/04/1940, ed ivi elettivamente domiciliato in Vico Levante
n. 3, presso lo studio dell'Avv. GENOVESE DARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore opponente–
CONTRO
(p.iva. con sede legale in Corsico (MI), CP_1 P.IVA_1
Via Antonio Meucci 16/22, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Ruggero di Lauria n. 4,
presso lo studio degli Avv.ti GALEANO NICOLA e SAVASTANO FLORA,
che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– convenuto opposto–
OGGETTO: Fidejussione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del giorno 8.11.23 le parti conclu-
devano come da verbale, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
Con atto di citazione regolarmente notificato, propo- Parte_1
neva opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2020, emesso da questo
Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.750,94 oltre accessori, in favore di , quale CP_1
“garante a prima richiesta” del debito contratto da titolare Parte_2
dell'omonima ditta individuale “ ”, nell'ambito di un rapporto Org_1
di somministrazione della durata di anni 5, con vincolo di acquisto a cari-
co della garantita di Kg. 108 di caffè al mese, per il prezzo di € 16,00 per
Kg., e con la previsione di una clausola penale pari ad € 5,00 per ogni chilogrammo di merce non acquistata.
A tal fine, parte opponente deduceva l'infondatezza della pretesa credi-
toria azionata in via monitoria dall'opposta, per le seguenti ragioni:
- nullità della garanzia prestata;
- escussione della garanzia con dolo, malafede ed abuso del diritto;
- infondatezza della pretesa per inadempimento della fornitura di merce da parte della somministrante e, comunque, per difetto di prova del credito;
- nullità della clausola penale sottoscritta dalla somministrata;
- parziarietà dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opponente.
Resisteva , contestando tutte le eccezioni e le domande CP_1
di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Così compendiate le posizioni delle parti, va osservato che la controver-
sia in esame origina dal vincolo assunto con la scrittura privata del
24/06/2016, in seno alla quale l'opponente si costituiva garante a prima richiesta, fino alla concorrenza di € 35.640,00, in relazione a tutte le ob-
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
bligazioni nascenti a carico di in forza della medesima Parte_2
scrittura (cfr. all. “f” deposito di parte opposta del 7/06/2021).
Sulla validità ed efficacia del suddetto vincolo si sono incentrate le ec-
cezioni e le difese delle parti.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare come la presenza di una clausola che impegna il garante a pagare a semplice richiesta scritta non è sufficiente a far ritenere sussistente un contratto autonomo di ga-
. Ciò perché astrattamente tale previsione è compatibile sia con una Pt_3
garanzia fideiussoria con caratteristiche di accessorietà (assumendo una valenza meramente processuale e risolvendosi in una clausola di solve et
repete, ai sensi dell'art. 1462 c.c.), sia con una garanzia svincolata dal rapporto principale. In definitiva, per potersi configurare un contratto au-
tonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente ma anche di non sollevare in modo asso-
luto (anche in un secondo momento) eccezioni (cfr. Cass. 28 febbraio
2007 n. 4661; Cass. 3 marzo 2009 n. 5044; Cass. 17 giugno 2013 n.
15108; Cass. 9 agosto 2016 n. 16825).
Nel caso di specie, deve escludersi che, con la sottoscrizione della scrit-
tura privata del 24/06/2016, si sia voluto vincolare nei Parte_1
confronti dell'opposta secondo lo schema del contratto autonomo di ga-
ranzia, dovendosi, piuttosto, interpretare la dichiarazione negoziale del contraente alla stregua della volontà di volersi costituire semplice fideius-
sore di per l'esatto adempimento delle obbligazioni conte- Parte_2
stualmente assunte dalla garantita.
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
Ed, infatti, non assume decisivo rilievo l'utilizzo del termine “garanti a
prima richiesta fino alla concorrenza dell'importo di € 35.640,00”, in as-
senza di una esplicitazione della volontà di obbligarsi ad eseguire la pre-
stazione della debitrice, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità
ed efficacia del rapporto di base e senza sollevare eccezioni al riguardo
(cfr. all. “f” della nota di deposito di parte opposta del 7/06/2021).
La garanzia fideiussoria prestata dall'opponente deve, quindi, ritenersi valida ed efficace nei limiti dell'importo massimo garantito, non essendo stato provato che la stessa sia stata escussa dall'opposta con dolo, mala-
fede o abuso manifesto, come invece lamentato da parte opponente.
A tale ultimo riguardo, è rimasta priva di riscontro l'affermazione di secondo la quale “il creditore, senza speciale autorizzazione del Pt_2
fideiussore, avrebbe fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più diffi-
cile il soddisfacimento del credito” (cfr. a pag. 16 atto di citazione).
E, d'altro canto, non può farsi a meno di rilevare come, dell'importo complessivo di € 18.750,94 richiesto in via monitoria dall'opposta, soltan-
to € 698,54 siano stati richiesti a saldo di insoluti per acquisto merce,
mentre il rimanente importo è stato richiesto a titolo di danno da lucro cessante forfettariamente determinato sulla base della penale pattuita.
Ciò premesso, in relazione al mancato pagamento delle forniture di cui alle fatture n. 43.918 del 20/09/2019 e n. 43.977 del 1/10/2019, di €
349,27 ciascuna, ha prodotto, oltre all'estratto autentico delle CP_1
proprie scritture contabili (cfr. all. “m” nota deposito di parte opposta del
7/06/2021), copia delle fatture, recanti in calce la sottoscrizione del tra-
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
sportatore e del destinatario della merce (cfr. all. “l” deposito di parte op-
posta del 7/06/2021); la consegna della merce portata dalle fatture non è
stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Per quanto attiene all'ulteriore importo di € 18.051,00, la sommini-
strata si era impegnata ad acquistare dall'opposta, mensilmente e per la durata di anni 5, un quantitativo minimo di caffè (Kg 108) al prezzo di €
16,00 al Kg, e, in difetto, a versare alla somministrante, a titolo “di man-
cato utile lordo”, la somma di € 5,50 per ogni Kg di prodotto acquistato in meno rispetto al minimo pattuito.
Sul punto risultano corretti i conteggi effettuati dall'opposta:
- 6.480 kg caffè previsti in contratto in 5 anni (108 kg x 60 mensilità);
- 3.198 kg caffè consumati (cfr. all. “g” deposito di parte opposta del
7/06/2021);
- 6.480 – 3198 = 3.282 kg caffè non consumati;
- 3.2832 x 5.50 = 18.051,00 (totale della penale in €).
In merito ai quantitativi di prodotto non consumato ed alla relativa ap-
plicazione della penale, parte opponente ha lamentato la nullità della clausola per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non approva-
ta specificamente per iscritto.
La censura è infondata, dal momento che la norma invocata dall'opponente non contempla, tra le clausole che devono essere specifi-
camente approvate per iscritto, la clausola penale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 30/06/2021, n. 18550 “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessato-
ria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano,
pertanto, di specifica approvazione”). Né, d'altro canto può applicarsi alla fattispecie l'art. 32, comma 2, lett. f, D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Con-
sumo), non rivestendo l'obbligato principale la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs cit.
Quanto alla pretesa manifesta eccessività della penale, la clausola con-
trattuale in esame fissa in € 5,50 la penale dovuta dalla somministrata
“per ogni Kg di prodotto non ritirato” rispetto al quantitativo minimo pat-
tuito; ciò, per un verso, consente di fissare in via convenzionale l'ammontare del danno da lucro cessante eventualmente sofferto dalla somministrante, sollevandola dal relativo onere probatorio e, per l'altro,
consente alla medesima contraente la corretta programmazione dei propri volumi di produzione e la riduzione del rischio dell'invenduto. In conside-
razione della struttura dell'operazione e dell'assetto di interessi delle par-
ti, la clausola in questione non può, quindi, dirsi manifestamente eccessi-
va.
ha, inoltre, eccepito l'inoperatività della clausola, in Parte_1
considerazione dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempi-
mento della somministrante, la quale, a detta dell'opponente, avrebbe unilateralmente ed immotivatamente sospeso la fornitura della merce, co-
stringendo la somministrata a procurarsi presso altro fornitore il caffè ne-
cessario alla propria attività commerciale.
A tale riguardo, l'opposta ha confermato di aver risolto il contratto, ma in ragione del mancato pagamento delle due fatture e del mancato rispet-
Tribunale di Trapani
- 6 - Sezione Civile R.G. n. 1407/2020
to “dell'acquisto minimo di caffè previsto, per un periodo protratto di tre
mesi, ha ridotto gli acquisti di caffè e prodotti per una misura su- CP_1
periore al 30%” (vedi pag. 6 comparsa di risposta;
cfr. doc. 7 fascicolo mo-
nitorio - All. D deposito parte opposta del 3/03/2021).
Sul punto, in assenza di prova del pagamento delle fatture indicate e di ulteriori riscontri sulla pretesa interruzione immotivata della fornitura di merce da parte del va ritenuto l'inadempimento della sommini- Pt_2
strata legittimante la risoluzione del contratto da parte di . CP_1
Va, ancora, esaminata l'ulteriore eccezione di parte opponente, secondo la quale l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe natura parziaria, stante la presenza di altro garante, nella persona di . Parte_4
Anche tale assunto, in assenza di specifica previsione del beneficio del-
la divisione, si rivela infondato alla luce del chiaro disposto dell'art. 1946
c.c., che prevede espressamente la solidarietà passiva tra più fideiussori del medesimo debitore, che abbiano prestato garanzia per il pagamento del medesimo debito.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in disposi-
tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio soste-
nute dall'opposta, liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre spese genera-
Tribunale di Trapani
- 7 - Sezione Civile li, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani in data 7.2.24
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Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
Sezione Civile