Art. 55.
Gli esami hanno luogo in due sessioni.
Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.
Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.
Per la religione si applicano le disposizioni dell' art. 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824 .
Gli esami hanno luogo in due sessioni.
Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.
Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.
Per la religione si applicano le disposizioni dell' art. 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824 .