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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3682/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - Via Igualada, 8 23900 Lecco LC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCO sez. 1 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013F00703/2023 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2386/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone appello per la riforma della sentenza 66/2024, pronunciata in data 15/05/2024, e depositata in data 22/05/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecco, Sezione 1 che ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento con il quale è stato accertato per l'anno 2017 una maggiore imposta ai fini IRPEF di euro 17.100,000 oltre sanzioni e interessi derivante dalla decadenza del beneficio collegato all'investimento in “ start up” di cui all'art. 29, comma 1, del d.l. 179/2012 stante la messa in Società_1liquidazione, nell'anno 2017, della società “ s.r.l. “ prima del decorso dei tre anni dalla data dell'investimento con conseguente recupero della suddetta somma detratta nell'anno di imposta 2015.
Assume l'appellante l'erroneità della sentenza per errata interpretazione sistematica dei motivi di decadenza, tra i quali non figura la estinzione/ cancellazione della società e mancata documentazione della perdita dei requisiti soggettivi, non avendo l'Ufficio provato che vi sia stato un flusso finanziario di ritorno a favore dei soci.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si è costituita la DP di Lecco che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese stante l'infondatezza dei motivi dedotti nell'impugnazione.
Ricorda che la società Società_1 s.r.l. ha beneficiato, nell'anno 2015 ,degli incentivi fiscali collegati all'investimento in start-up innovative di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, secondo cui “…all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative…” con detrazione dell'importo di euro 17.100,000 e che nel 2017 è stata messa in liquidazione con successiva cancellazione in data 21.12.2017 senza restituire l'importo detratto. Controdeduce che, nel caso in esame, si sono verificati i presupposti per la decadenza del beneficio indicati nelle lettere b) e d) dell'art. 29 del d.l. 179/2012 ovvero la riduzione del capitale con conseguente venir meno dell'investimento per almeno tre anni e la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del citato d.l.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa a confutazione delle controdeduzioni rese dall'Ufficio; osserva che lo scioglimento della società non può equivalere alla perdita dei requisiti previsti per il beneficio fiscale. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dai giudici di primo grado. Gli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179/2012 per le start-up innovative e il decreto legge n. 3/2015, all'articolo 4, per le Pmi innovative hanno previste che per fruire delle detrazioni è necessario che l'investimento sia mantenuto per almeno un triennio e che l'eventuale cessione, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'importo detratto unitamente agli interessi legali. La normativa non prevede esplicitamente l'ipotesi di liquidazione tra le cause di esclusione del beneficio, tuttavia, essendo previsto un termine minimo di sopravvivenza dell'investimento di tre anni, va da sé che se la startup, come nel caso in esame, viene sciolta per volontà dell'investitore per sopravvenuta impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, e non per cause esterne inevitabili, prima che siano passati i tre anni dall'investimento non vengono più soddisfatti i requisiti per mantenere l'agevolazione con obbligo di restituzione delle detrazioni fruite. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore della DP di Lecco, nell'importo di euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza. Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3682/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - Via Igualada, 8 23900 Lecco LC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCO sez. 1 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013F00703/2023 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2386/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone appello per la riforma della sentenza 66/2024, pronunciata in data 15/05/2024, e depositata in data 22/05/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecco, Sezione 1 che ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento con il quale è stato accertato per l'anno 2017 una maggiore imposta ai fini IRPEF di euro 17.100,000 oltre sanzioni e interessi derivante dalla decadenza del beneficio collegato all'investimento in “ start up” di cui all'art. 29, comma 1, del d.l. 179/2012 stante la messa in Società_1liquidazione, nell'anno 2017, della società “ s.r.l. “ prima del decorso dei tre anni dalla data dell'investimento con conseguente recupero della suddetta somma detratta nell'anno di imposta 2015.
Assume l'appellante l'erroneità della sentenza per errata interpretazione sistematica dei motivi di decadenza, tra i quali non figura la estinzione/ cancellazione della società e mancata documentazione della perdita dei requisiti soggettivi, non avendo l'Ufficio provato che vi sia stato un flusso finanziario di ritorno a favore dei soci.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si è costituita la DP di Lecco che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese stante l'infondatezza dei motivi dedotti nell'impugnazione.
Ricorda che la società Società_1 s.r.l. ha beneficiato, nell'anno 2015 ,degli incentivi fiscali collegati all'investimento in start-up innovative di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, secondo cui “…all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative…” con detrazione dell'importo di euro 17.100,000 e che nel 2017 è stata messa in liquidazione con successiva cancellazione in data 21.12.2017 senza restituire l'importo detratto. Controdeduce che, nel caso in esame, si sono verificati i presupposti per la decadenza del beneficio indicati nelle lettere b) e d) dell'art. 29 del d.l. 179/2012 ovvero la riduzione del capitale con conseguente venir meno dell'investimento per almeno tre anni e la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del citato d.l.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa a confutazione delle controdeduzioni rese dall'Ufficio; osserva che lo scioglimento della società non può equivalere alla perdita dei requisiti previsti per il beneficio fiscale. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dai giudici di primo grado. Gli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179/2012 per le start-up innovative e il decreto legge n. 3/2015, all'articolo 4, per le Pmi innovative hanno previste che per fruire delle detrazioni è necessario che l'investimento sia mantenuto per almeno un triennio e che l'eventuale cessione, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'importo detratto unitamente agli interessi legali. La normativa non prevede esplicitamente l'ipotesi di liquidazione tra le cause di esclusione del beneficio, tuttavia, essendo previsto un termine minimo di sopravvivenza dell'investimento di tre anni, va da sé che se la startup, come nel caso in esame, viene sciolta per volontà dell'investitore per sopravvenuta impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, e non per cause esterne inevitabili, prima che siano passati i tre anni dall'investimento non vengono più soddisfatti i requisiti per mantenere l'agevolazione con obbligo di restituzione delle detrazioni fruite. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore della DP di Lecco, nell'importo di euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza. Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi