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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1796/2024 R.G.
promossa da cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE
contro cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti
per parte appellante come da citazione in appello, in assenza di specifiche Pt_1 conclusioni nelle note scritte depositate il 17.4.2025) in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
- previo accertamento dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società appellata per il periodo oggetto di causa, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria carta dei servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, fa quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di euro 150,00, ovvero nella cifra diversa,
Pag. 1 a 11 minore e non maggiore, accertanda a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato pari ad euro 73,80 relativo alla fattura di cui in premessa.
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. per parte appellata (come da note scritte depositate il 10.4.2025) Controparte_1
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n.
842/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 14/12/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione
* oggetto: appello – accertamento negativo: Vodafone Ready – risarcimento danno
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Giudice di Pace di Ivrea allegando di essere stato cliente di Parte_1
(utenza 0383933358; cod. cliente 1.8402302) e di avere ricevuto, al Controparte_1 termine del rapporto, fattura di chiusura con indebiti addebiti e costi non dovuti. A sostegno della propria posizione richiamava l'art. 1 d.l. 7/2007 conv. l. 40/2007 Pt_2 ed evidenziava che l'AGCOM con delibera 682/20/CONS aveva sanzionato CP_1 proprio con riferimento al caso di richiesta di restituzione da parte dell'operatore
[...] telefonico delle rate residue “Vodafone Ready” in caso di recesso anticipato.
Inoltre, lamentava che dal mese di maggio sino al mese di agosto 2022, il Pt_1 collegamento a internet fornito era risultato lento ovvero scadente e/o intermittente e che i reclami presentati erano risultati inevasi. chiedeva, quindi, al Giudice di Pace di Ivrea l'accoglimento delle conclusioni di Pt_1 seguito riportate, come precisate con note scritte datate 2.10.2023, limitando la richiesta di accertamento negativo a € 78,80 ossia all'importo richiesto quale corrispettivo per recesso/disattivazione afferente al Servizio Ready (doc. fascicolo di I grado Pt_1 pagg. 14-15):
Pag. 2 a 11 «– accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 150,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace;
- accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 73,80 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa;
- condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande di parte attrice, allegando, in particolare, che:
i) non aveva mai ricevuto segnalazione e/o reclami in ordine a malfunzionamenti relativamente alla linea internet da parte di Pt_1
ii) la “Carta del cliente ”, per quanto riguarda il tempo di riparazione dei CP_1 malfunzionamenti, prevede l'impegno di all'eliminazione di eventuali CP_1 irregolarità entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00);
iii) la richiesta di indennizzo sulla base della “Carta del cliente ” era, CP_1 comunque, tardiva in quanto doveva essere presentata entro 30 giorni dall'eventuale inadempimento di;
CP_1
iv) le condizioni generali di contratto (art. 14) prevedono che il cliente debba contestare la fattura entro 45 giorni dal suo ricevimento e che, in assenza di contestazione entro tale termine (come avvenuto nella specie), la fattura si intende accettata.
3. Con sentenza n. 842/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G. 391/2023) il Giudice di Pace di Ivrea rigettava la domanda di e lo condannava alle spese del grado in forza Pt_1 della seguente motivazione:
«La somma richiesta da parte attorea non è conseguente alla chiusura del rapporto nei termini di penale per la disdetta, ma corrisponde al numero di rate ancora da pagare da parte dell'attore per la fornitura iniziale del servizio.
Pag. 3 a 11 In ordine a funzionamento lento della linea internet, a parte il fatto che effettivamente non vi è una clausola contrattuale che preveda una particolare velocità del servizio, in ogni caso in punto richiesta di risarcimento danni si osserva quanto segue.
L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono , quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale» (in termini cfr. la recentissima Cass. 26.7.2021, n. 21398)”.
Anche volendo seguire l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione (Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nr. 26972), il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile -sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.- anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., poichè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita ed alla felicità.
Ebbene, nel caso di sospensione del servizio telefonico per fatto del gestore, oltre a non sussistere né un fatto-reato né una determinata fattispecie normativa che consenta il risarcimento del danno non patrimoniale, pare altresì difficilmente individuabile in capo all'utente uno specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.
In linea generale, quindi, e salvi sempre ovviamente casi peculiari, il mero disagio o fastidio conseguente alla temporanea interruzione del servizio telefonico non lede alcun valore inviolabile della persona (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.1.2014, n. 1766 in tema di interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica). Peraltro, ove pure nella fattispecie in questione si volesse intravedere la sussistenza di un contra ius costituzionale, la relativa lesione deve avere un grado di offensività per accedere al risarcimento del danno non patrimoniale, che non può, trovare ingresso per ogni tipo di disappunto, fastidio o ansia avvertiti giacché occorre la gravità della lesione e la non futilità del danno oltre che la prova di un danno subito.
Pag. 4 a 11 Nel caso in esame i disagi lamentati dall'attore non sono tali da assurgere ad una offensività tale da dare diritto ad un risarcimento.
La domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza».
4. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace, proponeva tempestivo appello Pt_1 lamentando che il Giudice di prime cure non avesse valutato correttamente le prove documentali offerte (considerato che dalla fattura in atti risulterebbe che l'importo per cui è richiesto l'accertamento della non debenza è espressamente indicato quale corrispettivo per il recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready) e non avesse rilevato che non aveva fornito prova del titolo in forza del quale Controparte_1 aveva richiesto la somma, anche tenuto conto del disposto dell'art. 1 d.l. 7/2007.
Inoltre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della lentezza del servizio internet, lamentava che il Giudice di Pace avesse Pt_1 invertito l'onere probatorio e non valutato le prove documentali offerte, evidenziando altresì di non avere mai proposto una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
5. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
6. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.4.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281sexies c.p.c., riassegnata – in data 17.2.2025 – la controversia allo scrivente, preso atto del deposito delle note scritte da parte dell'appellante in data 17.4.2025 e da parte dell'appellata in data 10.4.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, veniva pronunciata la presente sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 149/2022).
*
7. L'appello risulta ammissibile in quanto i motivi di appello risultano articolati conformemente al disposto dell'art. 342 c.p.c. risultando evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante.
Preliminare all'esame dell'impugnazione è la constatazione che nell'atto di Pt_1 citazione in appello, si riferisce a documenti che asserisce come prodotti in primo grado
(ad esempio, la fattura di € 148,07 indicata come prodotta sub doc. 2 in primo grado) e che, tuttavia, non sono stati prodotti nel giudizio di appello in quanto non presenti nel documento denominato “Fascicolo di I grado” prodotto dall'appellante. Nessuna ragione è stata adotta dall'appellante a giustificazione dell'omessa produzione in appello di documenti che riferisce aver prodotto in primo grado.
Pag. 5 a 11 L'impugnazione, pertanto, non può che essere decisa sulla base di quanto in atti nel giudizio di secondo grado. Infatti, la Corte di legittimità ha affermato il qui condiviso principio secondo cui «qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale» (Cass. III, 13 marzo 2024, n. 6645, Rv. 670590 - 01).
8. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno in ragione della lentezza del servizio internet nel periodo maggio-agosto 2022 si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che il rapporto sia cessato a seguito di disdetta dell'utente. In tale contesto, è chiaro che l'appellante nel presente grado non richiede la risoluzione del contratto per inadempimento (e, in realtà, nemmeno aveva richiesto la risoluzione in primo grado): ciò risulta dall'inequivoco tenore testuale delle conclusioni sopra riportate (ove non è presente la domanda di risoluzione) e, d'altronde, è del tutto coerente con il tenore complessivo dell'atto di citazione in appello ove, significativamente, non vi è alcuna argomentazione circa la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto.
Pertanto, l'accertamento dell'inadempimento dell'appellata nel presente Controparte_1 giudizio è funzionale esclusivamente alla richiesta di condanna al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento (cfr. di seguito, par. 9) o, comunque, condanna all'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” (cfr. di seguito, par. 10).
In tale contesto, deve rilevarsi che, quand'anche si ritenesse provato che nel periodo maggio-agosto 2022 la linea internet dell'appellante non avesse funzionato regolarmente, le domande di devono comunque essere rigettate, in ragione di Pt_1 quanto di seguito argomentato.
9. La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che parte appellante non ha nemmeno assolto l'onere di allegare di aver patito un danno quale conseguenza dell'inadempimento di Controparte_1
Infatti, le sole allegazioni in fatto presenti nell'atto di citazione in primo grado sono le seguenti (doc. fascicolo di I grado pag. 1, nonché doc. 3 fascicolo di Pt_1 CP_1 primo grado pag. 50):
«1. Che parte attrice aveva in essere contratto di cui all'utenza 0383933358, c.cliente 1.8402302 in carico all'operatore convenuto per la fornitura di servizi di telefonia fissa.
Pag. 6 a 11
2. Che parte attrice dal mese di maggio sino al mese di agosto 2022, al contrario delle qualità promesse e contrattualizzate, il collegamento ad internet fornito è risultato sin dall'inizio estremamente lento, ovvero scadente e/o intermittente.
3. Che pertanto parte attrice si vedeva costretta a trasmettere regolare disdetta.
4. Che parte attrice riceveva dalla convenuta fattura di chiusura del contratto con indebiti addebiti e costi non dovuti.
5. Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta.»
Il difetto allegazione dell'odierna appellante su quali siano state le conseguenze dannose patite dall'eventuale inadempimento di non potendo esse Controparte_1 ritenersi in re ipsa, comporta inevitabilmente l'assenza di prova dell'an del danno posto a fondamento della domanda risarcitoria.
In altri termini, l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova sia della sussistenza dell'inadempimento di sia del danno conseguenza (ossia, Controparte_1 le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato eziologicamente collegate all'inadempimento). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del primo giudizio di primo grado non è stato allegato alcun danno conseguenza: ciò consente, di per sé, il rigetto della domanda.
A tale carenza non è possibile supplire in alcun modo con la richiesta di valutazione equitativa del danno posto che l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. da parte del giudice postula la prova, nella specie mancante, dell'an del danno. Ciò in conformità al costante (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità: «in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza (v. tra le tante, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2024, n. 6116; Cass. civ., Sez. II, 11 ottobre 2022, n.
29621; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810). La ratio è da ricercarsi nel fatto che il potere di liquidare il danno in via equitativa ha natura discrezionale ed è conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., il quale “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. Né un tale giudizio di diritto esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (così, tra le tante, Cass. civ., Sez.
Pag. 7 a 11 III, Ord., 1° marzo 2024, n. 5601; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33863;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 agosto 2023, n. 25230; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 luglio
2023, n. 18722)» (Cass. III, 22 luglio 2024, n. 20079, in motivazione par. 5).
10. La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” non è meritevole di accoglimento.
In assenza di controversia sul punto tra le parti, deve ritenersi che il richiamo alla “Carta dei Servizi” ricorrente negli atti dell'appellante debba essere inteso come richiamo alla
“Carta del cliente ” prodotta dall'appellata sin dal primo grado (doc. 3 CP_1
fascicolo primo grado pagg. 57-76). CP_1
Ciò posto, deve osservarsi che la “Carta del cliente ” prevede l'impegno di CP_1
all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti entro il quarto giorno lavorativo CP_1 successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00: cfr. doc. 3 fascicolo primo grado pagg. 71-72). CP_1
Come eccepito da sin dalla memoria di costituzione in primo grado, il Controparte_1 riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente ” (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado pag. 71: «L'indennizzo CP_1 CP_1 può essere richiesto inviando a una lettera raccomandata oppure mediante CP_1 segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area
“Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»).
Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta, circostanza, invece fondamentale considerato che solo l'inerzia dell'appellata per quattro giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento comporta il mancato rispetto dello standard garantito dalla “Carta del cliente ”. Ciò rende inammissibile, per genericità del capo, qualsivoglia istanza CP_1 istruttoria rispetto al capo 5) dell'atto di citazione in primo grado (avente il seguente tenore: “Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta”).
Inoltre, in atti, nel presente giudizio di appello, non è presente alcuna segnalazione di malfunzionamenti a . CP_1
Pertanto, in assenza della prova del fatto costitutivo dell'indennizzo, ossia la previa segnalazione del malfunzionamento a , la domanda non può che essere CP_1 rigettata. Deve altresì rilevarsi che, comunque, non vi è nemmeno prova che successivamente della segnalazione (non provata) del malfunzionamento a CP_1 sia seguita la richiesta di indennizzo nel termine di 30 giorni, considerato che non Pt_1 ha nemmeno allegato (come era suo onere, trattandosi di elemento costitutivo della sua pretesa) di aver effettuato siffatta richiesta di indennizzo.
Pag. 8 a 11 11. Con riferimento alla domanda di accertamento negativo relativo all'importo indicato nella fattura di chiusura del rapporto in € 73,80, si evidenzia quanto segue.
La fattura non è presente negli atti di cui causa del grado di appello, deve tuttavia ritenersi pacifico – alla luce della condotta processuale di che nulla ha Controparte_1 contestato sul punto sia in primo grado che nel presente giudizio – che nella fattura di chiusura del rapporto sia presente la richiesta dell'importo di € 73,80 per recesso/disattivazione afferente al Servizio Ready.
A fondamento della propria pretesa, l'appellante richiama il disposto del d.l. 7/2007 e quanto osservato dall'AGCOM con specifico riferimento al pagamento delle rate residue del servizio Vodafone Ready a seguito di recesso da parte del cliente (delibera AGCOM
n. 682/20/CONS).
Occorre richiamare quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 3ter, d.l. 7/2007:
«3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. […]
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.»
Ebbene, a fronte di tale disposizione era onere di fornire la prova della Controparte_1 debenza del credito richiesto con la fattura di chiusura.
Infatti, deve richiamarsi il qui condiviso principio secondo cui «la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di
Pag. 9 a 11 accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto» (Cass. III,
10 aprile 2024, n. 9706, Rv. 670772 – 01).
Non ritiene questo giudice che l'appellata abbia fornito tale prova poiché a CP_1 fronte della contestazione del credito da parte di nel primo Pt_1 Controparte_1 grado di giudizio non ha fornito alcuna indicazione circa come l'importo per il servizio
Vodafone Ready sia stato quantificato e in forza di quali previsioni contrattuali.
Pertanto, effettivamente l'affermazione del Giudice di prime secondo cui «La somma richiesta da parte attorea … corrisponde al numero di rate ancora da pagare da parte dell'attore per la fornitura iniziale del servizio» appare non coerente con le risultanze processuali, con conseguente inversione dell'onere della prova. Infatti, l'appellata non ha allegato (né tantomeno provato) quale fosse il costo complessivo del CP_1 servizio, quante eventualmente fossero le rate ancora da pagare e quale ne fosse l'importo.
11.1. La tesi dell'appellata secondo cui il cliente, decorsi 45 giorni dalla CP_1 ricezione del conto telefonico, non potrebbe più contestare quanto risultante dalla fattura conformemente a quanto previsto dalle condizioni generali non può essere accolta. A tal fine è sufficiente evidenziare che si tratta di una clausola che sancisce decadenza a carico del cliente e che, pertanto, non è efficace nei suoi confronti se non è specificatamente sottoscritta (art. 1341 c.c.). Ebbene, in nessuna delle produzioni effettuate da è presente la sottoscrizione dell'appellante; ne consegue che CP_1 ben può contestare la debenza degli importi indicati nella fattura di chiusura Pt_1 anche successivamente al quarantacinquesimo giorno dal suo ricevimento.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la tesi di non potrebbe essere Controparte_1 accolta in quanto non ha allegato (e non risulta dagli atti) quando avrebbe Pt_1 ricevuto la fattura e, pertanto, è impossibile stabilire il dies a quo di decorrenza del termine invocato dall'appellata.
12. In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato non dovuto da l'importo di € 73,80 di Parte_1 cui alla fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza 0383933358 (cod. cliente
1.8402302) per recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready.
13. All'accoglimento parziale dell'appello consegue la nuova regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
L'esito del giudizio comporta una soccombenza reciproca delle parti in quanto l'odierno appellante ha proposto due distinte domande (quella risarcitoria e quella di accertamento negativo) di cui una è stata integralmente respinta. Inoltre, non può non evidenziarsi che il valore originario (ossia, prima della precisazione di cui alle note scritte del 2.10.2023 effettuata in primo grado) complessivo in primo grado delle due
Pag. 10 a 11 domande era pari € 948,07 e l'esito del giudizio comporta un riconoscimento della pretesa di importo inferiore a oltre 1/10 di tale valore (€ 73,80). Pt_1
In tale contesto, ritiene questo giudice di compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado.
Le spese del secondo grado vengono invece compensate nella misura del 50% tra le parti, ad eccezione degli esposti che dovranno gravare integralmente sull'appellata soccombente.
Le spese del giudizio di appello, quindi, sono poste a carico di esse si Controparte_1 liquidano (già operata la compensazione del 50%) sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 116,00 (€ 33,00 per la fase di studio;
€ 33,00 per la fase introduttiva;
€ 50,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 842/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G. 391/2023),
1) dichiara non dovuto da a 'importo di € Parte_1 Controparte_1
73,80 di cui alla fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza 0383933358 (cod. cliente 1.8402302) per recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready;
2) compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 116,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 23/04/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1796/2024 R.G.
promossa da cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE
contro cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti
per parte appellante come da citazione in appello, in assenza di specifiche Pt_1 conclusioni nelle note scritte depositate il 17.4.2025) in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
- previo accertamento dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società appellata per il periodo oggetto di causa, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria carta dei servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, fa quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di euro 150,00, ovvero nella cifra diversa,
Pag. 1 a 11 minore e non maggiore, accertanda a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato pari ad euro 73,80 relativo alla fattura di cui in premessa.
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. per parte appellata (come da note scritte depositate il 10.4.2025) Controparte_1
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n.
842/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 14/12/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione
* oggetto: appello – accertamento negativo: Vodafone Ready – risarcimento danno
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Giudice di Pace di Ivrea allegando di essere stato cliente di Parte_1
(utenza 0383933358; cod. cliente 1.8402302) e di avere ricevuto, al Controparte_1 termine del rapporto, fattura di chiusura con indebiti addebiti e costi non dovuti. A sostegno della propria posizione richiamava l'art. 1 d.l. 7/2007 conv. l. 40/2007 Pt_2 ed evidenziava che l'AGCOM con delibera 682/20/CONS aveva sanzionato CP_1 proprio con riferimento al caso di richiesta di restituzione da parte dell'operatore
[...] telefonico delle rate residue “Vodafone Ready” in caso di recesso anticipato.
Inoltre, lamentava che dal mese di maggio sino al mese di agosto 2022, il Pt_1 collegamento a internet fornito era risultato lento ovvero scadente e/o intermittente e che i reclami presentati erano risultati inevasi. chiedeva, quindi, al Giudice di Pace di Ivrea l'accoglimento delle conclusioni di Pt_1 seguito riportate, come precisate con note scritte datate 2.10.2023, limitando la richiesta di accertamento negativo a € 78,80 ossia all'importo richiesto quale corrispettivo per recesso/disattivazione afferente al Servizio Ready (doc. fascicolo di I grado Pt_1 pagg. 14-15):
Pag. 2 a 11 «– accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 150,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace;
- accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 73,80 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa;
- condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande di parte attrice, allegando, in particolare, che:
i) non aveva mai ricevuto segnalazione e/o reclami in ordine a malfunzionamenti relativamente alla linea internet da parte di Pt_1
ii) la “Carta del cliente ”, per quanto riguarda il tempo di riparazione dei CP_1 malfunzionamenti, prevede l'impegno di all'eliminazione di eventuali CP_1 irregolarità entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00);
iii) la richiesta di indennizzo sulla base della “Carta del cliente ” era, CP_1 comunque, tardiva in quanto doveva essere presentata entro 30 giorni dall'eventuale inadempimento di;
CP_1
iv) le condizioni generali di contratto (art. 14) prevedono che il cliente debba contestare la fattura entro 45 giorni dal suo ricevimento e che, in assenza di contestazione entro tale termine (come avvenuto nella specie), la fattura si intende accettata.
3. Con sentenza n. 842/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G. 391/2023) il Giudice di Pace di Ivrea rigettava la domanda di e lo condannava alle spese del grado in forza Pt_1 della seguente motivazione:
«La somma richiesta da parte attorea non è conseguente alla chiusura del rapporto nei termini di penale per la disdetta, ma corrisponde al numero di rate ancora da pagare da parte dell'attore per la fornitura iniziale del servizio.
Pag. 3 a 11 In ordine a funzionamento lento della linea internet, a parte il fatto che effettivamente non vi è una clausola contrattuale che preveda una particolare velocità del servizio, in ogni caso in punto richiesta di risarcimento danni si osserva quanto segue.
L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono , quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale» (in termini cfr. la recentissima Cass. 26.7.2021, n. 21398)”.
Anche volendo seguire l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione (Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nr. 26972), il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile -sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.- anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., poichè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita ed alla felicità.
Ebbene, nel caso di sospensione del servizio telefonico per fatto del gestore, oltre a non sussistere né un fatto-reato né una determinata fattispecie normativa che consenta il risarcimento del danno non patrimoniale, pare altresì difficilmente individuabile in capo all'utente uno specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.
In linea generale, quindi, e salvi sempre ovviamente casi peculiari, il mero disagio o fastidio conseguente alla temporanea interruzione del servizio telefonico non lede alcun valore inviolabile della persona (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.1.2014, n. 1766 in tema di interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica). Peraltro, ove pure nella fattispecie in questione si volesse intravedere la sussistenza di un contra ius costituzionale, la relativa lesione deve avere un grado di offensività per accedere al risarcimento del danno non patrimoniale, che non può, trovare ingresso per ogni tipo di disappunto, fastidio o ansia avvertiti giacché occorre la gravità della lesione e la non futilità del danno oltre che la prova di un danno subito.
Pag. 4 a 11 Nel caso in esame i disagi lamentati dall'attore non sono tali da assurgere ad una offensività tale da dare diritto ad un risarcimento.
La domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza».
4. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace, proponeva tempestivo appello Pt_1 lamentando che il Giudice di prime cure non avesse valutato correttamente le prove documentali offerte (considerato che dalla fattura in atti risulterebbe che l'importo per cui è richiesto l'accertamento della non debenza è espressamente indicato quale corrispettivo per il recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready) e non avesse rilevato che non aveva fornito prova del titolo in forza del quale Controparte_1 aveva richiesto la somma, anche tenuto conto del disposto dell'art. 1 d.l. 7/2007.
Inoltre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della lentezza del servizio internet, lamentava che il Giudice di Pace avesse Pt_1 invertito l'onere probatorio e non valutato le prove documentali offerte, evidenziando altresì di non avere mai proposto una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
5. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
6. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.4.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281sexies c.p.c., riassegnata – in data 17.2.2025 – la controversia allo scrivente, preso atto del deposito delle note scritte da parte dell'appellante in data 17.4.2025 e da parte dell'appellata in data 10.4.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, veniva pronunciata la presente sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 149/2022).
*
7. L'appello risulta ammissibile in quanto i motivi di appello risultano articolati conformemente al disposto dell'art. 342 c.p.c. risultando evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante.
Preliminare all'esame dell'impugnazione è la constatazione che nell'atto di Pt_1 citazione in appello, si riferisce a documenti che asserisce come prodotti in primo grado
(ad esempio, la fattura di € 148,07 indicata come prodotta sub doc. 2 in primo grado) e che, tuttavia, non sono stati prodotti nel giudizio di appello in quanto non presenti nel documento denominato “Fascicolo di I grado” prodotto dall'appellante. Nessuna ragione è stata adotta dall'appellante a giustificazione dell'omessa produzione in appello di documenti che riferisce aver prodotto in primo grado.
Pag. 5 a 11 L'impugnazione, pertanto, non può che essere decisa sulla base di quanto in atti nel giudizio di secondo grado. Infatti, la Corte di legittimità ha affermato il qui condiviso principio secondo cui «qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale» (Cass. III, 13 marzo 2024, n. 6645, Rv. 670590 - 01).
8. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno in ragione della lentezza del servizio internet nel periodo maggio-agosto 2022 si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che il rapporto sia cessato a seguito di disdetta dell'utente. In tale contesto, è chiaro che l'appellante nel presente grado non richiede la risoluzione del contratto per inadempimento (e, in realtà, nemmeno aveva richiesto la risoluzione in primo grado): ciò risulta dall'inequivoco tenore testuale delle conclusioni sopra riportate (ove non è presente la domanda di risoluzione) e, d'altronde, è del tutto coerente con il tenore complessivo dell'atto di citazione in appello ove, significativamente, non vi è alcuna argomentazione circa la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto.
Pertanto, l'accertamento dell'inadempimento dell'appellata nel presente Controparte_1 giudizio è funzionale esclusivamente alla richiesta di condanna al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento (cfr. di seguito, par. 9) o, comunque, condanna all'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” (cfr. di seguito, par. 10).
In tale contesto, deve rilevarsi che, quand'anche si ritenesse provato che nel periodo maggio-agosto 2022 la linea internet dell'appellante non avesse funzionato regolarmente, le domande di devono comunque essere rigettate, in ragione di Pt_1 quanto di seguito argomentato.
9. La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che parte appellante non ha nemmeno assolto l'onere di allegare di aver patito un danno quale conseguenza dell'inadempimento di Controparte_1
Infatti, le sole allegazioni in fatto presenti nell'atto di citazione in primo grado sono le seguenti (doc. fascicolo di I grado pag. 1, nonché doc. 3 fascicolo di Pt_1 CP_1 primo grado pag. 50):
«1. Che parte attrice aveva in essere contratto di cui all'utenza 0383933358, c.cliente 1.8402302 in carico all'operatore convenuto per la fornitura di servizi di telefonia fissa.
Pag. 6 a 11
2. Che parte attrice dal mese di maggio sino al mese di agosto 2022, al contrario delle qualità promesse e contrattualizzate, il collegamento ad internet fornito è risultato sin dall'inizio estremamente lento, ovvero scadente e/o intermittente.
3. Che pertanto parte attrice si vedeva costretta a trasmettere regolare disdetta.
4. Che parte attrice riceveva dalla convenuta fattura di chiusura del contratto con indebiti addebiti e costi non dovuti.
5. Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta.»
Il difetto allegazione dell'odierna appellante su quali siano state le conseguenze dannose patite dall'eventuale inadempimento di non potendo esse Controparte_1 ritenersi in re ipsa, comporta inevitabilmente l'assenza di prova dell'an del danno posto a fondamento della domanda risarcitoria.
In altri termini, l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova sia della sussistenza dell'inadempimento di sia del danno conseguenza (ossia, Controparte_1 le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato eziologicamente collegate all'inadempimento). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del primo giudizio di primo grado non è stato allegato alcun danno conseguenza: ciò consente, di per sé, il rigetto della domanda.
A tale carenza non è possibile supplire in alcun modo con la richiesta di valutazione equitativa del danno posto che l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. da parte del giudice postula la prova, nella specie mancante, dell'an del danno. Ciò in conformità al costante (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità: «in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza (v. tra le tante, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2024, n. 6116; Cass. civ., Sez. II, 11 ottobre 2022, n.
29621; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810). La ratio è da ricercarsi nel fatto che il potere di liquidare il danno in via equitativa ha natura discrezionale ed è conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., il quale “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. Né un tale giudizio di diritto esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (così, tra le tante, Cass. civ., Sez.
Pag. 7 a 11 III, Ord., 1° marzo 2024, n. 5601; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33863;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 agosto 2023, n. 25230; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 luglio
2023, n. 18722)» (Cass. III, 22 luglio 2024, n. 20079, in motivazione par. 5).
10. La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi” non è meritevole di accoglimento.
In assenza di controversia sul punto tra le parti, deve ritenersi che il richiamo alla “Carta dei Servizi” ricorrente negli atti dell'appellante debba essere inteso come richiamo alla
“Carta del cliente ” prodotta dall'appellata sin dal primo grado (doc. 3 CP_1
fascicolo primo grado pagg. 57-76). CP_1
Ciò posto, deve osservarsi che la “Carta del cliente ” prevede l'impegno di CP_1
all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti entro il quarto giorno lavorativo CP_1 successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di € 150,00: cfr. doc. 3 fascicolo primo grado pagg. 71-72). CP_1
Come eccepito da sin dalla memoria di costituzione in primo grado, il Controparte_1 riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente ” (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado pag. 71: «L'indennizzo CP_1 CP_1 può essere richiesto inviando a una lettera raccomandata oppure mediante CP_1 segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area
“Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»).
Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta, circostanza, invece fondamentale considerato che solo l'inerzia dell'appellata per quattro giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento comporta il mancato rispetto dello standard garantito dalla “Carta del cliente ”. Ciò rende inammissibile, per genericità del capo, qualsivoglia istanza CP_1 istruttoria rispetto al capo 5) dell'atto di citazione in primo grado (avente il seguente tenore: “Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta”).
Inoltre, in atti, nel presente giudizio di appello, non è presente alcuna segnalazione di malfunzionamenti a . CP_1
Pertanto, in assenza della prova del fatto costitutivo dell'indennizzo, ossia la previa segnalazione del malfunzionamento a , la domanda non può che essere CP_1 rigettata. Deve altresì rilevarsi che, comunque, non vi è nemmeno prova che successivamente della segnalazione (non provata) del malfunzionamento a CP_1 sia seguita la richiesta di indennizzo nel termine di 30 giorni, considerato che non Pt_1 ha nemmeno allegato (come era suo onere, trattandosi di elemento costitutivo della sua pretesa) di aver effettuato siffatta richiesta di indennizzo.
Pag. 8 a 11 11. Con riferimento alla domanda di accertamento negativo relativo all'importo indicato nella fattura di chiusura del rapporto in € 73,80, si evidenzia quanto segue.
La fattura non è presente negli atti di cui causa del grado di appello, deve tuttavia ritenersi pacifico – alla luce della condotta processuale di che nulla ha Controparte_1 contestato sul punto sia in primo grado che nel presente giudizio – che nella fattura di chiusura del rapporto sia presente la richiesta dell'importo di € 73,80 per recesso/disattivazione afferente al Servizio Ready.
A fondamento della propria pretesa, l'appellante richiama il disposto del d.l. 7/2007 e quanto osservato dall'AGCOM con specifico riferimento al pagamento delle rate residue del servizio Vodafone Ready a seguito di recesso da parte del cliente (delibera AGCOM
n. 682/20/CONS).
Occorre richiamare quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 3ter, d.l. 7/2007:
«3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. […]
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.»
Ebbene, a fronte di tale disposizione era onere di fornire la prova della Controparte_1 debenza del credito richiesto con la fattura di chiusura.
Infatti, deve richiamarsi il qui condiviso principio secondo cui «la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di
Pag. 9 a 11 accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto» (Cass. III,
10 aprile 2024, n. 9706, Rv. 670772 – 01).
Non ritiene questo giudice che l'appellata abbia fornito tale prova poiché a CP_1 fronte della contestazione del credito da parte di nel primo Pt_1 Controparte_1 grado di giudizio non ha fornito alcuna indicazione circa come l'importo per il servizio
Vodafone Ready sia stato quantificato e in forza di quali previsioni contrattuali.
Pertanto, effettivamente l'affermazione del Giudice di prime secondo cui «La somma richiesta da parte attorea … corrisponde al numero di rate ancora da pagare da parte dell'attore per la fornitura iniziale del servizio» appare non coerente con le risultanze processuali, con conseguente inversione dell'onere della prova. Infatti, l'appellata non ha allegato (né tantomeno provato) quale fosse il costo complessivo del CP_1 servizio, quante eventualmente fossero le rate ancora da pagare e quale ne fosse l'importo.
11.1. La tesi dell'appellata secondo cui il cliente, decorsi 45 giorni dalla CP_1 ricezione del conto telefonico, non potrebbe più contestare quanto risultante dalla fattura conformemente a quanto previsto dalle condizioni generali non può essere accolta. A tal fine è sufficiente evidenziare che si tratta di una clausola che sancisce decadenza a carico del cliente e che, pertanto, non è efficace nei suoi confronti se non è specificatamente sottoscritta (art. 1341 c.c.). Ebbene, in nessuna delle produzioni effettuate da è presente la sottoscrizione dell'appellante; ne consegue che CP_1 ben può contestare la debenza degli importi indicati nella fattura di chiusura Pt_1 anche successivamente al quarantacinquesimo giorno dal suo ricevimento.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la tesi di non potrebbe essere Controparte_1 accolta in quanto non ha allegato (e non risulta dagli atti) quando avrebbe Pt_1 ricevuto la fattura e, pertanto, è impossibile stabilire il dies a quo di decorrenza del termine invocato dall'appellata.
12. In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato non dovuto da l'importo di € 73,80 di Parte_1 cui alla fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza 0383933358 (cod. cliente
1.8402302) per recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready.
13. All'accoglimento parziale dell'appello consegue la nuova regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
L'esito del giudizio comporta una soccombenza reciproca delle parti in quanto l'odierno appellante ha proposto due distinte domande (quella risarcitoria e quella di accertamento negativo) di cui una è stata integralmente respinta. Inoltre, non può non evidenziarsi che il valore originario (ossia, prima della precisazione di cui alle note scritte del 2.10.2023 effettuata in primo grado) complessivo in primo grado delle due
Pag. 10 a 11 domande era pari € 948,07 e l'esito del giudizio comporta un riconoscimento della pretesa di importo inferiore a oltre 1/10 di tale valore (€ 73,80). Pt_1
In tale contesto, ritiene questo giudice di compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado.
Le spese del secondo grado vengono invece compensate nella misura del 50% tra le parti, ad eccezione degli esposti che dovranno gravare integralmente sull'appellata soccombente.
Le spese del giudizio di appello, quindi, sono poste a carico di esse si Controparte_1 liquidano (già operata la compensazione del 50%) sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 116,00 (€ 33,00 per la fase di studio;
€ 33,00 per la fase introduttiva;
€ 50,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 842/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G. 391/2023),
1) dichiara non dovuto da a 'importo di € Parte_1 Controparte_1
73,80 di cui alla fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza 0383933358 (cod. cliente 1.8402302) per recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready;
2) compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 116,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 23/04/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
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