CASS
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Detenzione di stupefacenti, confisca del denaro annullata (Cass. 32283/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2025
La confisca semplice ex at 240 c.p del denaro è ammissibile solo se sussiste un nesso causale-funzionale tra la somma e il profitto del reato contestato. In caso di condanna per mera detenzione a fini di cessione (art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990) senza contestazione di vendita, è illegittima la confisca del denaro rinvenuto, non potendo questa riferirsi a proventi di pregresse e diverse cessioni estranee all'imputazione. In caso di confisca allargata (art. 240-bis c.p.) è necessaria una richiede motivazione specifica sui presupposti: qualità di condannato per reato “spia”, sproporzione tra beni/disponibilità e redditi/attività economica, e mancata giustificazione della provenienza. Tali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2025, n. 32283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32283 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO EN AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di SA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di SA applicava - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - nei confronti di EN AN BO la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309 e disponeva la confisca ai sensi li artt. 240 e 240-bis cod. pen. delle somme di danaro dallo stesso detenute. h Penale Sent. Sez. 6 Num. 32283 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 09/07/2025 2. EN AN BO, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo: . - violazione di legge,in relazione all'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione non essendovi prova che il danaro fosse provento e/o profitto del reato, peraltro contestato sotto forma di detenzione e non di cessione di sostanza stupefacente;
- vizio di motivazione per omissione quanto alla sproporzione tra il danaro confiscato e la effettiva capacità reddituale in relazione alla confisca allargata ex art. 240 - bis cod. pen. 3. Alla odierna udienza - svolta in forma scritta - il P.G. ha inviato conclusioni come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio disponendo la restituzione delle somme all'avente diritto. 2. Il Giudice del merito ha disposto la confisca ai sensi degli artt. 240 e 240 - bis cod. pen. del danaro rivenuto nella disponibilità dell'imputato nei confronti del quale veniva applicata la pena concordata in relazione a condotte di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. 2.1. L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (cfnSez. Un. n 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707). Pertanto, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. 2.2. Nondimeno, nel caso in esame, all'imputato è stata contestata solo la condotta di mera detenzione a fini di spaccio e non anche la condotta di cessione a terzi e a titolo oneroso di sostanze stupefacenti. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Il danaro confiscato non costituisce, allora, il profitto del reato in contestazione, potendo al più essere l'introito del corrispettivo di diverse e pregresse condotte illecite di cessione di droga, che sono tuttavia fuori dal fuoco della contestazione. Mancando il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, la confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è illegittima, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. 2.3. Quanto alla confisca allargata, l'art. 240 - bis cod. pen. (già art. 12 - sexies, d.l. 8 giugno 1992) prevede una misura di sicurezza patrimoniale per un catalogo di reati "spia", tra cui rientra anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, .comma 5, d.P.R. n.. 309 cit. ai sensi dell'art. 85 - bis nella versione successiva alla novella del 13 novembre 2023 p n,129, ratione temporis applicabile p essendo i fatti - reato in contestazione successivi alla riforma. Detta misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o di cui risulta avere - a qualsiasi titolo - la disponibilità in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica. E' giustificata dalla particolare gravità dei delitti ed è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa in quanto fondata su tre elementi: a) la qualità di condannato per determinati reati;
b) la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica;
c) la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. Dunque, in presenza di dette condizioni, si presume che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01). Pur non realizzando un'inversione dell'onere della prova, è comunque onere del soggetto interessato l'allegazione di fatti di segno contrario (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01) e, h142 anche caso di patteggiannento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere di congrua motivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro. Va, infatti, al tal riguardo richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02) secondo cui «se la sentenza dispone una misura di sicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione [...]- è impugnabile [...] con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.». 2.4. Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure non ha assolto all'onere motivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca allargata della somma di danaro, caduta in sequestro, senza la disamina dei presupposti giustificativi e senza null'altro specificare in punto di sproporzione tra il reddito posseduto e il danaro rinvenuto nella disponibilità del BO. 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con restituzione delle somme di danaro in favore dell'avente diritto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca, che elimina, disponendo la restituzione delle somme di denaro in favore dell'avente diritto. 3 Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione a rocuratore generale in sede per dits quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. . Così deciso, 09/07/2025
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di SA applicava - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - nei confronti di EN AN BO la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309 e disponeva la confisca ai sensi li artt. 240 e 240-bis cod. pen. delle somme di danaro dallo stesso detenute. h Penale Sent. Sez. 6 Num. 32283 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 09/07/2025 2. EN AN BO, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo: . - violazione di legge,in relazione all'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione non essendovi prova che il danaro fosse provento e/o profitto del reato, peraltro contestato sotto forma di detenzione e non di cessione di sostanza stupefacente;
- vizio di motivazione per omissione quanto alla sproporzione tra il danaro confiscato e la effettiva capacità reddituale in relazione alla confisca allargata ex art. 240 - bis cod. pen. 3. Alla odierna udienza - svolta in forma scritta - il P.G. ha inviato conclusioni come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio disponendo la restituzione delle somme all'avente diritto. 2. Il Giudice del merito ha disposto la confisca ai sensi degli artt. 240 e 240 - bis cod. pen. del danaro rivenuto nella disponibilità dell'imputato nei confronti del quale veniva applicata la pena concordata in relazione a condotte di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. 2.1. L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (cfnSez. Un. n 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707). Pertanto, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. 2.2. Nondimeno, nel caso in esame, all'imputato è stata contestata solo la condotta di mera detenzione a fini di spaccio e non anche la condotta di cessione a terzi e a titolo oneroso di sostanze stupefacenti. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Il danaro confiscato non costituisce, allora, il profitto del reato in contestazione, potendo al più essere l'introito del corrispettivo di diverse e pregresse condotte illecite di cessione di droga, che sono tuttavia fuori dal fuoco della contestazione. Mancando il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, la confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è illegittima, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. 2.3. Quanto alla confisca allargata, l'art. 240 - bis cod. pen. (già art. 12 - sexies, d.l. 8 giugno 1992) prevede una misura di sicurezza patrimoniale per un catalogo di reati "spia", tra cui rientra anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, .comma 5, d.P.R. n.. 309 cit. ai sensi dell'art. 85 - bis nella versione successiva alla novella del 13 novembre 2023 p n,129, ratione temporis applicabile p essendo i fatti - reato in contestazione successivi alla riforma. Detta misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o di cui risulta avere - a qualsiasi titolo - la disponibilità in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica. E' giustificata dalla particolare gravità dei delitti ed è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa in quanto fondata su tre elementi: a) la qualità di condannato per determinati reati;
b) la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica;
c) la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. Dunque, in presenza di dette condizioni, si presume che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01). Pur non realizzando un'inversione dell'onere della prova, è comunque onere del soggetto interessato l'allegazione di fatti di segno contrario (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01) e, h142 anche caso di patteggiannento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere di congrua motivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro. Va, infatti, al tal riguardo richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02) secondo cui «se la sentenza dispone una misura di sicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione [...]- è impugnabile [...] con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.». 2.4. Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure non ha assolto all'onere motivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca allargata della somma di danaro, caduta in sequestro, senza la disamina dei presupposti giustificativi e senza null'altro specificare in punto di sproporzione tra il reddito posseduto e il danaro rinvenuto nella disponibilità del BO. 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con restituzione delle somme di danaro in favore dell'avente diritto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca, che elimina, disponendo la restituzione delle somme di denaro in favore dell'avente diritto. 3 Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione a rocuratore generale in sede per dits quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. . Così deciso, 09/07/2025