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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
NRG. 26996 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Rosetta e S. Rosa
e
EVENTI ESCLUSIVI srl in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alle udienze del 4.2.25 e del 25.3.25 nessuno è comparso.
Alla luce degli artt. 309, 181 e 307, c.p.c., deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Non si dispone sulle spese di lite alla luce della contumacia della parte convenuta).
Roma, 25 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Rosetta e S. Rosa
e
EVENTI ESCLUSIVI srl in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alle udienze del 4.2.25 e del 25.3.25 nessuno è comparso.
Alla luce degli artt. 309, 181 e 307, c.p.c., deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Non si dispone sulle spese di lite alla luce della contumacia della parte convenuta).
Roma, 25 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro