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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6399 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Roberto DI TUCCI (C.F. Pt_1 P.IVA_1
) e dell'avv. Paolo SPIGA (C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Sonnino, 96, Cagliari, presso il difensore
attore contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
(C.F. ), rapporto processuale non costituito;
CP_2 C.F._4 omessa notifica;
l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio nei suoi confronti
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 07.10.2022, l' , agendo in Pt_1 surrogazione del danneggiato ex art. 1916 c.c., ha convenuto in giudizio CP_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento della rendita capitalizzata – quantificata in
84.728,83 euro (importo “aggiornato ad agosto 2022”) oltre interessi fino al saldo e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 rivalutazione e “salve le variazioni disposte ex lege sulla rendita” – erogata dall'ente previdenziale a in ragione dell'infortunio in itinere avvenuto il Parte_2
05.06.2020, alle ore 2:50, a Villacidro (SU) sulla SS 196. Sul punto ha esposto e sostenuto quanto segue:
a. nelle circostanze di tempo e di luogo citate, operaio dipendente Parte_2 della GRANELLA CARNI SPA di Villamassargia, si stava recando a lavoro alla guida della propria auto (marca FIAT mod. Panda - tg. EM162TT) quando, giunto alla progressiva chilometrica 28+450 della SS 196, investì una coppia di cavalli che stazionavano sulla carreggiata subendo numerosi danni fisici;
b. la dinamica del sinistro fu puntualmente ricostruita dai Carabinieri della
Compagnia di Villacidro, intervenuti sul luogo per i rilievi di rito, i quali, nella propria relazione (doc. “b”), dichiararono che “[…]il conducente del veicolo FIAT
Panda […] percorreva la S.S. 196 con direzione di marcia GONNOSFANADIGA-
VILLASOR, quando giunto all'altezza della progressiva chilometrica 28+450 investiva due equini che si trovavano all'interno della carreggiata stradale e, verosimilmente, all'interno della sua corsia di utenza. A causa dell'urto il conducente perdeva il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla carreggiata stradale
[…]”;
c. in conseguenza dell'incidente, riportò “un politrauma cranico con Pt_2 ematoma dei tessuti molli, frattura delle ossa proprie del naso, focolai contusivi intraparenchimali polmonari, frattura scomposta arco medio anteriore della III e
IV costola dx e sx, frattura scomposta dello sterno, fratture vertebrali (D2), frattura del trapezio del carpo”;
d. l' , indennizzò il proprio assicurato “con complessivi di indennità di Pt_1 CP_3 temporanea assoluta con postumi permanenti (rendita) nella misura del 20%, per un costo totale di € 84.728,83 come da certificazione del 8/8/2022 che si produce”;
(doc. “f”);
e. dai citati accertamenti dei Carabinieri di Villacidro risultò che gli animali coinvolti nel sinistro erano un “cavallo femmina mantello sauro” (chip n°
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 977121001798032), di proprietà di , e un “cavallo pony mantello CP_2 sauro”, (chip n° 941000013196756), di proprietà di CP_1
f. di conseguenza, i proprietari dei cavalli coinvolti erano solidalmente responsabili, ex art. 2052 c.c., del danno causato a terzi dagli animali di loro proprietà;
g. l' aveva inviato ai proprietari diversi solleciti nonché un invito alla Pt_1 negoziazione assistita al fine di ottenere, in via di surroga, il risarcimento delle somme versate all'assicurato, senza però ottenere alcun riscontro.
2. Nel medesimo atto di citazione l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che l'incidente in premessa si è verificato per fatto e colpa degli animali di proprietà dei Sigg.ri e;
CP_2 CP_1
2) per l'effetto, condannare i Sigg.ri e , in solido tra loro, CP_2 CP_1 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1916 e 2052 c.civ., a pagare all' la Pt_1 somma di € 84.728,83, ovvero quell'altra, maggiorata di interessi fino al saldo e rivalutazione, e salve le variazioni disposte ex lege sulla rendita, che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
3) con vittoria di spese e onorari di causa”.
3. L'attore ha tentato di notificare l'atto di citazione anche ad , ma la CP_2 notifica non è andata a buon fine e il giudice ne ha ordinato la rinnovazione nell'udienza del 08.02.2023; l'attore ha quindi effettuato un secondo tentativo, anch'esso non andato a buon fine, e, nell'udienza del 29.06.2023, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei suoi confronti.
4. Nella citata udienza del 08.02.2023 il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_1 al quale l'atto di citazione era stato regolarmente notificato e che non si era mai
[...] costituito.
5. La causa è stata istruita mediante prove documentali e CTU (depositata il 12.10.2025) sul seguente quesito: “accertare se le conseguenze lesive (invalidità temporanea e permanente sulla base delle tabelle ) del sinistro occorso il 05/06/2020, poste a Pt_1 base dei provvedimenti , corrispondono a quelle effettivamente subite dal Pt_1 danneggiato ; su richiesta del giudice, la CTU è stata poi integrata in data Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 01.12.2025 con la risposta al seguente quesito: “accertare durata e entità dell'invalidità temporanea e entità della riduzione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico) secondo criteri civilistici, subite dal periziato nel sinistro oggetto di causa”.
6. Con ordinanza resa in data 11.12.2025, il giudice ha invitato l'attore a specificare “gli importi del danno non patrimoniale biologico da invalidità temporanea, del danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente e del danno patrimoniale da incapacità lavorativa che concorrono a comporre l'importo complessivo di 84.728,83 euro, erogato in favore del danneggiato (di cui al doc. “f” – attestazione del Parte_2
08.08.2022)”.
7. Nell'udienza del 17.12.2025 l' ha depositato l'attestazione sulle prestazioni erogate Pt_1 aggiornata al 17.12.2025.
8. Nella medesima udienza l'attore, stante la rinuncia agli atti nei confronti di CP_2
(mai costituito) e la contumacia di ha confermato le
[...] CP_1 conclusioni già rassegnate, ha rinunciato alla discussione orale e il giudice si è riservato di depositare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
****
9. In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di CP_2
, stante il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei suoi
[...] confronti e la successiva rinuncia agli atti effettuata dall'attore nell'udienza del
29.06.2023.
10. La domanda di risarcimento del danno, formulata dall' in surrogazione del Pt_1 danneggiato ex art. 1916 c.c., è fondata e va accolta nei termini e per le Parte_2 ragioni che seguono.
10.1 In tema di diritto di surroga dell'assicuratore:
− l'art. 1916 c.c. stabilisce che l'assicuratore (e quindi l' , per analogia) che ha Pt_1 pagato l'indennità è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'ammontare pagato;
− l'art. 142 Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) disciplina specificamente la surroga dell' nei casi di sinistri stradali, confermando che l'azione è limitata al Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 risarcimento spettante alla vittima;
− la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che la surroga è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento;
quindi, tale istituto non amplia né riduce il diritto originario della vittima;
− di conseguenza, l' non può pretendere più di quanto il responsabile civile Pt_1 sarebbe tenuto a pagare alla vittima;
− se l' ha erogato prestazioni superiori al danno civilistico riconosciuto, la Pt_1 differenza resta a carico dell'ente e non può essere recuperata;
− il giudice deve quindi accertare l'entità dei due importi (totale prestazioni erogate dall'assicuratore e danno risarcibile dal responsabile civile), confrontarli utilizzando il cd. criterio “per partite omogenee” e, infine, liquidare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'assicuratore sociale la “minor somma” tra i due.
10.2 Per quanto attiene all'an debeatur, non vi è ragione di dubitare della dinamica esposta dall'attore, che risulta confermata dai documenti prodotti insieme all'atto di citazione
(cfr. doc. “b” – relazione di incidente stradale dei Carabinieri di Villacidro e relativa documentazione fotografica).
Pertanto, si deve ritenere che il sinistro sia stato cagionato dall'investimento di due equini – uno di proprietà di e l'altro di proprietà di – CP_1 CP_2 che si trovavano illegittimamente all'interno della carreggiata stradale e quindi, secondo quanto previsto dall'art. 2052 c.c. (rubricato “danno cagionato da animali”) e dall'art. 2055 c.c. (responsabilità solidale) i rispettivi proprietari sono solidalmente responsabili dei danni causati a mentre si recava sul posto di lavoro. Parte_2
10.3 Ciò che invece non è stato chiarito – né dall'esposizione dell'attore, né dai documenti prodotti – è l'esatto apporto causale, del cavallo di proprietà di rispetto CP_1
a quello di proprietà di , nel causare il sinistro;
circostanza che tuttavia CP_2 non rileva nella presente causa perché l , quale creditore solidale di entrambi i Pt_1 responsabili civili del danno, può ottenere l'intero da ciascuno di essi.
10.4 Sempre per quanto attiene all'an debeatur, è provato (cfr. doc. “f” – attestazione del
08.08.2022) che l' abbia erogato al danneggiato una rendita Pt_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 dell'importo complessivo capitalizzato pari a 84.728,83 euro, ragion per cui ha diritto a surrogarsi a quest'ultimo per ottenere la condanna dei responsabili civili al risarcimento del danno.
10.5 L'importo di 84.728,83 euro e indicato nel documento f) prodotto con l'atto di citazione, nel quale sono indicate le seguenti voci: indennità temporanea 29/07/2020 € 2.511,67 acconti e ratei già pagati fino al 21/06/2021 € 1.953,59 valore capitale della rendita calcolato dal 21/06/2021 € 80.232,58 visite accertamento postumi del 23/10/2020 € 30,99 totale € 84.728,83
Alla luce di questo documento, elaborato in data 08/08/2022, non è dato sapere quale sia l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico permanente e quale l'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
10.6 Dal documento g) prodotto con l'atto di citazione, intitolato “prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità/menomazione permanente”, ed elaborato in data
05/08/2022, sono indicate le partite seguenti:
A) danno biologico – valore capitale € 43.526,98
B) danno patrimoniale – valore capitale € 35.985,72 totale valore capitale (A+B) € 79.512,70
10.7 Alla luce dei documenti in esame possono enuclearsi le seguenti partite: danno da inabilità temporanea € 2.511,67 danno biologico permanente (43.526,98 – 2.511,67 =) € 41.015,31 danno patrimoniale € 35.985,72
10.8 Non è invece dato comprendere come si giustifichi la differenza di 5.216,13 euro che corre tra 84.728,80 euro e 79.512,70 euro, considerato che i due documenti sono elaborati a 3 giorni di distanza l'uno dall'altro, né quale quota di detta differenza sia riferibile alle singole partite (inabilità temporanea - danno biologico permanente - danno patrimoniale).
10.9 La domanda di risarcimento surrogatoria non può essere accolta con riguardo al danno patrimoniale, in quanto l' non ha esposto né provato quale attività lavorativa Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 svolgesse l , né quali redditi abbia percepito negli ultimi tre anni precedenti il Pt_3 sinistro, senza conoscere i quali non è possibile liquidare il danno patrimoniale civilistico da mettere in relazione con l'importo indicato nel doc. “g” citato.
Ed infatti, se l avesse esposto e provato gli elementi mancanti, il giudice avrebbe Pt_1 potuto procedere come segue:
− avrebbe incaricato il CTU di accertare se la riduzione permanente dell'integrità psicofisica subita dal lavoratore nel sinistro oggetto di causa abbia inciso, e in caso positivo in quale misura, sulla sua capacità lavorativa specifica o se abbia comportato unicamente una cenestesi lavorativa, che non costituisce un danno patrimoniale ma una componente del danno biologico;
− nel caso in cui il CTU avesse accertato che il danno biologico ha ridotto la capacità lavorativa specifica del danneggiato e la relativa misura, il giudice avrebbe liquidato il risarcimento del danno patrimoniale (lo stesso che la vittima avrebbe potuto ottenere dal responsabile civile) per poterlo confrontare con l'importo erogato dall' a suo Pt_1 favore e quindi riconoscere all'Ente previdenziale la minor somma tra le due;
− per accertare la perdita economica complessivamente subita dal lavoratore, il Giudice avrebbe operato moltiplicando il reddito annuo più elevato degli ultimi tre anni per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica e per il coefficiente di attualizzazione, quest'ultimo calcolato in funzione degli anni di lavoro residui e del rendimento dei titoli di Stato, con la formula seguente:
1− (1 + i)^(-n)) / i dove n è il numero di anni residui di attività lavorativa e i è il tasso annuo (es. rendimento BTP della durata corrispondente).
10.10 La domanda di risarcimento deve, invece, essere accolta con riguardo al danno non patrimoniale, comprensivo sia di quello temporaneo che di quello permanente, per le ragioni che seguono.
10.10.1 Per quanto attiene al danno civilisticamente risarcibile, il CTU ha accertato che
“il Sig. ha sofferto per un periodo di inabilità temporanea totale di Parte_2 complessivi di 43 (quarantatre) giorni corrispondenti alla degenza presso il P.O. San
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 mentre il periodo di inabilità temporanea parziale è stato di Controparte_4 complessivi 105 (centocinque) giorni di cui 50 (cinquanta) al 75% e 55
(cinquantacinque) al 50%.
I postumi delle lesioni patite dal Sig. in seguito al sinistro, avvenuto in Parte_2 data 05.06.20, hanno determinato un danno biologico permanente che deve esser equamente valutato nella misura complessiva del 20% (venti per cento) sulla base degli attuali barémes medico legali e norme di riferimento. I postumi risultano stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi”.
Di conseguenza, il danno in questione deve essere liquidato in complessivi
69.947,00 euro, importo calcolato applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, comunemente utilizzate anche dal Tribunale di Cagliari. Seguono calcoli: tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni percentuale di invalidità permanente 20% punto danno biologico € 3.809,75 incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) non riconosciuto punto base I.T.T. € 115,00
giorni di invalidità temporanea totale 43
giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 55
giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 danno non patrimoniale risarcibile € 57.527,00 con personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 79.963,00 invalidità temporanea totale € 4.945,00 invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50 invalidità temporanea parziale al 50% € 3.162,50 totale danno biologico temporaneo € 12.420,00 totale generale: € 69.947,00
10.10.2 Essendo le partite erogate dall per l'invalidità temporanea e per quella Pt_1 permanente di importi ampiamente inferiori a quelli liquidabili secondo i parametri civilistici, l ha senz'altro diritto di ottenere il risarcimento in via surrogatoria Pt_1 nei limiti di quanto pagato al danneggiato, oltre interessi dal dovuto al saldo.
10.10.3 Pertanto, responsabile civile del sinistro occorso ai danni di CP_1
è tenuto a pagare all' la somma di 43.526,98 euro, oltre agli Parte_2 Pt_1 interessi legali dalla decisione al saldo.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 11. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di non CP_1 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
12. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 26.001 euro a 52.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale il difensore si è limitato a confermare le conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna a pagare all' la somma di 43.526,98 euro, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
b. condanna a rifondere l' delle spese processuali, così CP_1 Pt_1 liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.261,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 13,05 per notifica;
€ 6.060,05 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari, 19/12/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6399 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Roberto DI TUCCI (C.F. Pt_1 P.IVA_1
) e dell'avv. Paolo SPIGA (C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Sonnino, 96, Cagliari, presso il difensore
attore contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
(C.F. ), rapporto processuale non costituito;
CP_2 C.F._4 omessa notifica;
l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio nei suoi confronti
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 07.10.2022, l' , agendo in Pt_1 surrogazione del danneggiato ex art. 1916 c.c., ha convenuto in giudizio CP_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento della rendita capitalizzata – quantificata in
84.728,83 euro (importo “aggiornato ad agosto 2022”) oltre interessi fino al saldo e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 rivalutazione e “salve le variazioni disposte ex lege sulla rendita” – erogata dall'ente previdenziale a in ragione dell'infortunio in itinere avvenuto il Parte_2
05.06.2020, alle ore 2:50, a Villacidro (SU) sulla SS 196. Sul punto ha esposto e sostenuto quanto segue:
a. nelle circostanze di tempo e di luogo citate, operaio dipendente Parte_2 della GRANELLA CARNI SPA di Villamassargia, si stava recando a lavoro alla guida della propria auto (marca FIAT mod. Panda - tg. EM162TT) quando, giunto alla progressiva chilometrica 28+450 della SS 196, investì una coppia di cavalli che stazionavano sulla carreggiata subendo numerosi danni fisici;
b. la dinamica del sinistro fu puntualmente ricostruita dai Carabinieri della
Compagnia di Villacidro, intervenuti sul luogo per i rilievi di rito, i quali, nella propria relazione (doc. “b”), dichiararono che “[…]il conducente del veicolo FIAT
Panda […] percorreva la S.S. 196 con direzione di marcia GONNOSFANADIGA-
VILLASOR, quando giunto all'altezza della progressiva chilometrica 28+450 investiva due equini che si trovavano all'interno della carreggiata stradale e, verosimilmente, all'interno della sua corsia di utenza. A causa dell'urto il conducente perdeva il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla carreggiata stradale
[…]”;
c. in conseguenza dell'incidente, riportò “un politrauma cranico con Pt_2 ematoma dei tessuti molli, frattura delle ossa proprie del naso, focolai contusivi intraparenchimali polmonari, frattura scomposta arco medio anteriore della III e
IV costola dx e sx, frattura scomposta dello sterno, fratture vertebrali (D2), frattura del trapezio del carpo”;
d. l' , indennizzò il proprio assicurato “con complessivi di indennità di Pt_1 CP_3 temporanea assoluta con postumi permanenti (rendita) nella misura del 20%, per un costo totale di € 84.728,83 come da certificazione del 8/8/2022 che si produce”;
(doc. “f”);
e. dai citati accertamenti dei Carabinieri di Villacidro risultò che gli animali coinvolti nel sinistro erano un “cavallo femmina mantello sauro” (chip n°
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 977121001798032), di proprietà di , e un “cavallo pony mantello CP_2 sauro”, (chip n° 941000013196756), di proprietà di CP_1
f. di conseguenza, i proprietari dei cavalli coinvolti erano solidalmente responsabili, ex art. 2052 c.c., del danno causato a terzi dagli animali di loro proprietà;
g. l' aveva inviato ai proprietari diversi solleciti nonché un invito alla Pt_1 negoziazione assistita al fine di ottenere, in via di surroga, il risarcimento delle somme versate all'assicurato, senza però ottenere alcun riscontro.
2. Nel medesimo atto di citazione l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che l'incidente in premessa si è verificato per fatto e colpa degli animali di proprietà dei Sigg.ri e;
CP_2 CP_1
2) per l'effetto, condannare i Sigg.ri e , in solido tra loro, CP_2 CP_1 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1916 e 2052 c.civ., a pagare all' la Pt_1 somma di € 84.728,83, ovvero quell'altra, maggiorata di interessi fino al saldo e rivalutazione, e salve le variazioni disposte ex lege sulla rendita, che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
3) con vittoria di spese e onorari di causa”.
3. L'attore ha tentato di notificare l'atto di citazione anche ad , ma la CP_2 notifica non è andata a buon fine e il giudice ne ha ordinato la rinnovazione nell'udienza del 08.02.2023; l'attore ha quindi effettuato un secondo tentativo, anch'esso non andato a buon fine, e, nell'udienza del 29.06.2023, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei suoi confronti.
4. Nella citata udienza del 08.02.2023 il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_1 al quale l'atto di citazione era stato regolarmente notificato e che non si era mai
[...] costituito.
5. La causa è stata istruita mediante prove documentali e CTU (depositata il 12.10.2025) sul seguente quesito: “accertare se le conseguenze lesive (invalidità temporanea e permanente sulla base delle tabelle ) del sinistro occorso il 05/06/2020, poste a Pt_1 base dei provvedimenti , corrispondono a quelle effettivamente subite dal Pt_1 danneggiato ; su richiesta del giudice, la CTU è stata poi integrata in data Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 01.12.2025 con la risposta al seguente quesito: “accertare durata e entità dell'invalidità temporanea e entità della riduzione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico) secondo criteri civilistici, subite dal periziato nel sinistro oggetto di causa”.
6. Con ordinanza resa in data 11.12.2025, il giudice ha invitato l'attore a specificare “gli importi del danno non patrimoniale biologico da invalidità temporanea, del danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente e del danno patrimoniale da incapacità lavorativa che concorrono a comporre l'importo complessivo di 84.728,83 euro, erogato in favore del danneggiato (di cui al doc. “f” – attestazione del Parte_2
08.08.2022)”.
7. Nell'udienza del 17.12.2025 l' ha depositato l'attestazione sulle prestazioni erogate Pt_1 aggiornata al 17.12.2025.
8. Nella medesima udienza l'attore, stante la rinuncia agli atti nei confronti di CP_2
(mai costituito) e la contumacia di ha confermato le
[...] CP_1 conclusioni già rassegnate, ha rinunciato alla discussione orale e il giudice si è riservato di depositare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
****
9. In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di CP_2
, stante il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei suoi
[...] confronti e la successiva rinuncia agli atti effettuata dall'attore nell'udienza del
29.06.2023.
10. La domanda di risarcimento del danno, formulata dall' in surrogazione del Pt_1 danneggiato ex art. 1916 c.c., è fondata e va accolta nei termini e per le Parte_2 ragioni che seguono.
10.1 In tema di diritto di surroga dell'assicuratore:
− l'art. 1916 c.c. stabilisce che l'assicuratore (e quindi l' , per analogia) che ha Pt_1 pagato l'indennità è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'ammontare pagato;
− l'art. 142 Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) disciplina specificamente la surroga dell' nei casi di sinistri stradali, confermando che l'azione è limitata al Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 risarcimento spettante alla vittima;
− la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che la surroga è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento;
quindi, tale istituto non amplia né riduce il diritto originario della vittima;
− di conseguenza, l' non può pretendere più di quanto il responsabile civile Pt_1 sarebbe tenuto a pagare alla vittima;
− se l' ha erogato prestazioni superiori al danno civilistico riconosciuto, la Pt_1 differenza resta a carico dell'ente e non può essere recuperata;
− il giudice deve quindi accertare l'entità dei due importi (totale prestazioni erogate dall'assicuratore e danno risarcibile dal responsabile civile), confrontarli utilizzando il cd. criterio “per partite omogenee” e, infine, liquidare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'assicuratore sociale la “minor somma” tra i due.
10.2 Per quanto attiene all'an debeatur, non vi è ragione di dubitare della dinamica esposta dall'attore, che risulta confermata dai documenti prodotti insieme all'atto di citazione
(cfr. doc. “b” – relazione di incidente stradale dei Carabinieri di Villacidro e relativa documentazione fotografica).
Pertanto, si deve ritenere che il sinistro sia stato cagionato dall'investimento di due equini – uno di proprietà di e l'altro di proprietà di – CP_1 CP_2 che si trovavano illegittimamente all'interno della carreggiata stradale e quindi, secondo quanto previsto dall'art. 2052 c.c. (rubricato “danno cagionato da animali”) e dall'art. 2055 c.c. (responsabilità solidale) i rispettivi proprietari sono solidalmente responsabili dei danni causati a mentre si recava sul posto di lavoro. Parte_2
10.3 Ciò che invece non è stato chiarito – né dall'esposizione dell'attore, né dai documenti prodotti – è l'esatto apporto causale, del cavallo di proprietà di rispetto CP_1
a quello di proprietà di , nel causare il sinistro;
circostanza che tuttavia CP_2 non rileva nella presente causa perché l , quale creditore solidale di entrambi i Pt_1 responsabili civili del danno, può ottenere l'intero da ciascuno di essi.
10.4 Sempre per quanto attiene all'an debeatur, è provato (cfr. doc. “f” – attestazione del
08.08.2022) che l' abbia erogato al danneggiato una rendita Pt_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 dell'importo complessivo capitalizzato pari a 84.728,83 euro, ragion per cui ha diritto a surrogarsi a quest'ultimo per ottenere la condanna dei responsabili civili al risarcimento del danno.
10.5 L'importo di 84.728,83 euro e indicato nel documento f) prodotto con l'atto di citazione, nel quale sono indicate le seguenti voci: indennità temporanea 29/07/2020 € 2.511,67 acconti e ratei già pagati fino al 21/06/2021 € 1.953,59 valore capitale della rendita calcolato dal 21/06/2021 € 80.232,58 visite accertamento postumi del 23/10/2020 € 30,99 totale € 84.728,83
Alla luce di questo documento, elaborato in data 08/08/2022, non è dato sapere quale sia l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico permanente e quale l'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
10.6 Dal documento g) prodotto con l'atto di citazione, intitolato “prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità/menomazione permanente”, ed elaborato in data
05/08/2022, sono indicate le partite seguenti:
A) danno biologico – valore capitale € 43.526,98
B) danno patrimoniale – valore capitale € 35.985,72 totale valore capitale (A+B) € 79.512,70
10.7 Alla luce dei documenti in esame possono enuclearsi le seguenti partite: danno da inabilità temporanea € 2.511,67 danno biologico permanente (43.526,98 – 2.511,67 =) € 41.015,31 danno patrimoniale € 35.985,72
10.8 Non è invece dato comprendere come si giustifichi la differenza di 5.216,13 euro che corre tra 84.728,80 euro e 79.512,70 euro, considerato che i due documenti sono elaborati a 3 giorni di distanza l'uno dall'altro, né quale quota di detta differenza sia riferibile alle singole partite (inabilità temporanea - danno biologico permanente - danno patrimoniale).
10.9 La domanda di risarcimento surrogatoria non può essere accolta con riguardo al danno patrimoniale, in quanto l' non ha esposto né provato quale attività lavorativa Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 svolgesse l , né quali redditi abbia percepito negli ultimi tre anni precedenti il Pt_3 sinistro, senza conoscere i quali non è possibile liquidare il danno patrimoniale civilistico da mettere in relazione con l'importo indicato nel doc. “g” citato.
Ed infatti, se l avesse esposto e provato gli elementi mancanti, il giudice avrebbe Pt_1 potuto procedere come segue:
− avrebbe incaricato il CTU di accertare se la riduzione permanente dell'integrità psicofisica subita dal lavoratore nel sinistro oggetto di causa abbia inciso, e in caso positivo in quale misura, sulla sua capacità lavorativa specifica o se abbia comportato unicamente una cenestesi lavorativa, che non costituisce un danno patrimoniale ma una componente del danno biologico;
− nel caso in cui il CTU avesse accertato che il danno biologico ha ridotto la capacità lavorativa specifica del danneggiato e la relativa misura, il giudice avrebbe liquidato il risarcimento del danno patrimoniale (lo stesso che la vittima avrebbe potuto ottenere dal responsabile civile) per poterlo confrontare con l'importo erogato dall' a suo Pt_1 favore e quindi riconoscere all'Ente previdenziale la minor somma tra le due;
− per accertare la perdita economica complessivamente subita dal lavoratore, il Giudice avrebbe operato moltiplicando il reddito annuo più elevato degli ultimi tre anni per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica e per il coefficiente di attualizzazione, quest'ultimo calcolato in funzione degli anni di lavoro residui e del rendimento dei titoli di Stato, con la formula seguente:
1− (1 + i)^(-n)) / i dove n è il numero di anni residui di attività lavorativa e i è il tasso annuo (es. rendimento BTP della durata corrispondente).
10.10 La domanda di risarcimento deve, invece, essere accolta con riguardo al danno non patrimoniale, comprensivo sia di quello temporaneo che di quello permanente, per le ragioni che seguono.
10.10.1 Per quanto attiene al danno civilisticamente risarcibile, il CTU ha accertato che
“il Sig. ha sofferto per un periodo di inabilità temporanea totale di Parte_2 complessivi di 43 (quarantatre) giorni corrispondenti alla degenza presso il P.O. San
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 mentre il periodo di inabilità temporanea parziale è stato di Controparte_4 complessivi 105 (centocinque) giorni di cui 50 (cinquanta) al 75% e 55
(cinquantacinque) al 50%.
I postumi delle lesioni patite dal Sig. in seguito al sinistro, avvenuto in Parte_2 data 05.06.20, hanno determinato un danno biologico permanente che deve esser equamente valutato nella misura complessiva del 20% (venti per cento) sulla base degli attuali barémes medico legali e norme di riferimento. I postumi risultano stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi”.
Di conseguenza, il danno in questione deve essere liquidato in complessivi
69.947,00 euro, importo calcolato applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, comunemente utilizzate anche dal Tribunale di Cagliari. Seguono calcoli: tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni percentuale di invalidità permanente 20% punto danno biologico € 3.809,75 incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) non riconosciuto punto base I.T.T. € 115,00
giorni di invalidità temporanea totale 43
giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 55
giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 danno non patrimoniale risarcibile € 57.527,00 con personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 79.963,00 invalidità temporanea totale € 4.945,00 invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50 invalidità temporanea parziale al 50% € 3.162,50 totale danno biologico temporaneo € 12.420,00 totale generale: € 69.947,00
10.10.2 Essendo le partite erogate dall per l'invalidità temporanea e per quella Pt_1 permanente di importi ampiamente inferiori a quelli liquidabili secondo i parametri civilistici, l ha senz'altro diritto di ottenere il risarcimento in via surrogatoria Pt_1 nei limiti di quanto pagato al danneggiato, oltre interessi dal dovuto al saldo.
10.10.3 Pertanto, responsabile civile del sinistro occorso ai danni di CP_1
è tenuto a pagare all' la somma di 43.526,98 euro, oltre agli Parte_2 Pt_1 interessi legali dalla decisione al saldo.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 11. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di non CP_1 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
12. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 26.001 euro a 52.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale il difensore si è limitato a confermare le conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna a pagare all' la somma di 43.526,98 euro, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
b. condanna a rifondere l' delle spese processuali, così CP_1 Pt_1 liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.261,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 13,05 per notifica;
€ 6.060,05 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari, 19/12/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6399/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9