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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/08/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
RG VG 173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 173 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Verdi n. 11
e
AR DO, , nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Verdi C.F._2
n. 11
entrambi elettivamente domiciliati in Tortolì, nella Via Campidano n. 7, presso lo studio e la persona dell'Avv. Daniela Poloni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione personale dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso depositato in data 14.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì in data 14.04.1997, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1997 (estratto del matrimonio prodotto), optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione erano nate (il 30.09.1997) e (il 7.12.2006), la prima maggiorenne Per_1 Per_2
ed economicamente autonoma, ma convivente con la madre e la seconda – al momento della presentazione del ricorso – ancora minorenne;
- i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Tortolì nella Via Verdi n. 11, identificato al
NCEU al F. 9, mapp. 1258, sub. 27, piano S 1 T, Cat. A/3, classe 7, vani 6,5, R.C. 352,48 e di un posto auto scoperto al piano terra di mq. 19 riportato al NCEU al F. 9, mapp. 1258 sub. 84, piano T,
Cat. C/6, classe 1 mq. 19, R.C. 28,46 per averli acquistati in forza di atto pubblico a rogito Dott.
del 24.09.2004, rep. 77234, racc. 10200; sull'immobile è gravata una ipoteca a Persona_3
garanzia del mutuo estinto per pagamento integrale del piano di ammortamento del mutuo.
L'ipoteca è in attesa di cancellazione.
In seguito a ricorso per separazione proposto congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra AR, Pt_1 all'udienza presidenziale tenutasi a trattazione scritta, gli stessi confermavano le condizioni del seguente tenore:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia resta affidata in via condivisa ad ambedue i genitori, che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta al momento della decisione con obbligo di avvisarsi reciprocamente sulla decisione assunta;
i genitori si impegnano a collaborare al fine di garantire a serenità Per_2
e perseguimento delle proprie inclinazioni personali.
3. resterà collocata anagraficamente presso la casa coniugale di cui alla premessa (sita Per_2
in Tortolì, nella Via Verdi n.11) convivendo congiuntamente alla madre e alla germana;
il Per_1
padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà previo assenso di e, Per_2
comunque almeno secondo il seguente calendario di visita: infrasettimanalmente per due giorni la settimana comprensivi di pranzo e cena da concordare con la figlia un fine settimana Per_2
alternato con pernottamento dal sabato alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze natalizie;
per 15 giorni durante il periodo estivo in un periodo concordato tra i coniugi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Il Sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario di e in favore Pt_1 Per_2 della Sig.ra AR DO l'importo mensile di euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico al conto corrente della Sig.ra AR (IBAN: [...]); il suddetto importo sarà sottoposto all'adeguamento ISTAT come per legge a decorrere dal 1.1.2025. Il Sig. inoltre verserà alla Sig.ra AR il 50% delle spese straordinarie secondo modalità e termini Pt_1
previsti dal protocollo CNF del 29.11.2017 che costituisce parte integrante delle presenti condizioni, sottoscritto ed allegato al ricorso dalle parti;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra AR quale componente del mantenimento ordinario;
atteso che l'assegno unico viene versato dall'Inps al conto corrente del Sig. n. 70844634 Parte_1 quest'ultimo si obbliga a versare immediatamente entro il giorno successivo alla percezione l'intero importo mensilmente percepito a titolo di assegno unico direttamente al conto corrente personale della Sig.ra AR. Le parti danno atto che in data 23 aprile il Sig. ha Parte_1 versato l'importo di euro 648,20 d cui euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento ed il resto quale importo dell'assegno unico e che per mero errore il mantenimento è stato imputato alla mensilità di maggio 2024 in luogo di quella corretta di aprile 2024 ciò derivandone che entro il 5 maggio 2024 il Sig. dovrà versare il mantenimento afferente la mensilità di maggio Parte_1
2024 e così di seguito.
5. La casa coniugale sita in Tortolì nella Via Verdi n. 11, identificata al NCEU al F. 9, mapp. 1258, sub. 27, piano S 1 T, CAt. A/3, classe 7, vani 6,5, R.C. 352,48 e di un posto auto scoperto al piano terra di mq. 19 riportato al NCEU al F. 9, mapp. 1258 sub. 84, piano T, Cate C/6, classe 1 mq. 19,
R.C. 28,46, viene assegnata alla Sig.ra AR quale genitore convivente della figlia Per_2
6. Il conto corrente cointestato n. 65008273 verrà dai coniugi estinto alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
i coniugi pertanto si obbligano a sottoscrivere la dichiarazione di estinzione del conto corrente e ad autorizzare reciprocamente il bonifico della quota del 50%, se esistente, ai propri rispettivi conti personali entro la data di deposito del presente ricorso.
7. I coniugi si dichiarano reciprocamente autonomi e dichiarano di aver provveduto a suddividere i beni mobili registrati come sopra indicati.
8.Le presenti condizioni avranno decorrenza dalla data di deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Lanusei.
9. Le spese legali verranno suddivise in pari quota tra i coniugi.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Devono invece ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle condizioni di affidamento della figlia essendo la stessa divenuta maggiorenne nelle more del Per_2
procedimento.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse delle figlie.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e AR DO, come sopra identificati, i quali Parte_1
contraevano matrimonio in Tortolì in data 14.04.1997, trascritto nel registro degli atti del medesimo
Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1997;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate, ad eccezione della condizione sull'affidamento di divenuta oramai maggiorenne. Per_2
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 173 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Verdi n. 11
e
AR DO, , nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Verdi C.F._2
n. 11
entrambi elettivamente domiciliati in Tortolì, nella Via Campidano n. 7, presso lo studio e la persona dell'Avv. Daniela Poloni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione personale dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso depositato in data 14.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì in data 14.04.1997, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1997 (estratto del matrimonio prodotto), optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione erano nate (il 30.09.1997) e (il 7.12.2006), la prima maggiorenne Per_1 Per_2
ed economicamente autonoma, ma convivente con la madre e la seconda – al momento della presentazione del ricorso – ancora minorenne;
- i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Tortolì nella Via Verdi n. 11, identificato al
NCEU al F. 9, mapp. 1258, sub. 27, piano S 1 T, Cat. A/3, classe 7, vani 6,5, R.C. 352,48 e di un posto auto scoperto al piano terra di mq. 19 riportato al NCEU al F. 9, mapp. 1258 sub. 84, piano T,
Cat. C/6, classe 1 mq. 19, R.C. 28,46 per averli acquistati in forza di atto pubblico a rogito Dott.
del 24.09.2004, rep. 77234, racc. 10200; sull'immobile è gravata una ipoteca a Persona_3
garanzia del mutuo estinto per pagamento integrale del piano di ammortamento del mutuo.
L'ipoteca è in attesa di cancellazione.
In seguito a ricorso per separazione proposto congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra AR, Pt_1 all'udienza presidenziale tenutasi a trattazione scritta, gli stessi confermavano le condizioni del seguente tenore:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia resta affidata in via condivisa ad ambedue i genitori, che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta al momento della decisione con obbligo di avvisarsi reciprocamente sulla decisione assunta;
i genitori si impegnano a collaborare al fine di garantire a serenità Per_2
e perseguimento delle proprie inclinazioni personali.
3. resterà collocata anagraficamente presso la casa coniugale di cui alla premessa (sita Per_2
in Tortolì, nella Via Verdi n.11) convivendo congiuntamente alla madre e alla germana;
il Per_1
padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà previo assenso di e, Per_2
comunque almeno secondo il seguente calendario di visita: infrasettimanalmente per due giorni la settimana comprensivi di pranzo e cena da concordare con la figlia un fine settimana Per_2
alternato con pernottamento dal sabato alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze natalizie;
per 15 giorni durante il periodo estivo in un periodo concordato tra i coniugi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Il Sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario di e in favore Pt_1 Per_2 della Sig.ra AR DO l'importo mensile di euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico al conto corrente della Sig.ra AR (IBAN: [...]); il suddetto importo sarà sottoposto all'adeguamento ISTAT come per legge a decorrere dal 1.1.2025. Il Sig. inoltre verserà alla Sig.ra AR il 50% delle spese straordinarie secondo modalità e termini Pt_1
previsti dal protocollo CNF del 29.11.2017 che costituisce parte integrante delle presenti condizioni, sottoscritto ed allegato al ricorso dalle parti;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra AR quale componente del mantenimento ordinario;
atteso che l'assegno unico viene versato dall'Inps al conto corrente del Sig. n. 70844634 Parte_1 quest'ultimo si obbliga a versare immediatamente entro il giorno successivo alla percezione l'intero importo mensilmente percepito a titolo di assegno unico direttamente al conto corrente personale della Sig.ra AR. Le parti danno atto che in data 23 aprile il Sig. ha Parte_1 versato l'importo di euro 648,20 d cui euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento ed il resto quale importo dell'assegno unico e che per mero errore il mantenimento è stato imputato alla mensilità di maggio 2024 in luogo di quella corretta di aprile 2024 ciò derivandone che entro il 5 maggio 2024 il Sig. dovrà versare il mantenimento afferente la mensilità di maggio Parte_1
2024 e così di seguito.
5. La casa coniugale sita in Tortolì nella Via Verdi n. 11, identificata al NCEU al F. 9, mapp. 1258, sub. 27, piano S 1 T, CAt. A/3, classe 7, vani 6,5, R.C. 352,48 e di un posto auto scoperto al piano terra di mq. 19 riportato al NCEU al F. 9, mapp. 1258 sub. 84, piano T, Cate C/6, classe 1 mq. 19,
R.C. 28,46, viene assegnata alla Sig.ra AR quale genitore convivente della figlia Per_2
6. Il conto corrente cointestato n. 65008273 verrà dai coniugi estinto alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
i coniugi pertanto si obbligano a sottoscrivere la dichiarazione di estinzione del conto corrente e ad autorizzare reciprocamente il bonifico della quota del 50%, se esistente, ai propri rispettivi conti personali entro la data di deposito del presente ricorso.
7. I coniugi si dichiarano reciprocamente autonomi e dichiarano di aver provveduto a suddividere i beni mobili registrati come sopra indicati.
8.Le presenti condizioni avranno decorrenza dalla data di deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Lanusei.
9. Le spese legali verranno suddivise in pari quota tra i coniugi.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Devono invece ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle condizioni di affidamento della figlia essendo la stessa divenuta maggiorenne nelle more del Per_2
procedimento.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse delle figlie.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e AR DO, come sopra identificati, i quali Parte_1
contraevano matrimonio in Tortolì in data 14.04.1997, trascritto nel registro degli atti del medesimo
Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1997;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate, ad eccezione della condizione sull'affidamento di divenuta oramai maggiorenne. Per_2
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili