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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
FE FE, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
21/05/25, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 1529/2018 R.G.;
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via n. S.S. Martiri
Salernitani n.31, presso lo studio dell'avv. Marcello Fortunato, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa parte opposta
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via M. Ripa
n.2, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n.10020170022157512000 notificata, in data
10/06/2017, ad istanza di ( Equitalia S.p.A.) sulla scorta Controparte_2 del ruolo n.1050/2017 formato da per il recupero dell'importo Controparte_1 complessivamente indicato in € 56.376,03, a titolo di indennità asseritamente dovuta per l'occupazione sine titulo del bene pubblico denominato “Casa dei Pescatori” - concesso all'odierna opponente in godimento esennale con contratto concluso in data 13/01/2004 - per il periodo dal 01/01/2015 al 28/10/2015.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto delle convenute di procedere ad esecuzione forzata in suo danno e, al riguardo, ha dedotto:
i) in primo luogo, la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta, assumendo di essere titolare – in relazione al bene - di un contratto di affitto ancora vigente nel periodo di riferimento, stante il tacito rinnovo del rapporto intervenuto successivamente alla scadenza del primo sessennio ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, in difetto di tempestiva disdetta a cura del locatore/concedente;
ii) in secondo luogo, il difetto di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.46 del 1999;
iii) infine, e in ogni caso, l'estinzione integrale della pretesa per intervenuta compensazione con il maggior credito nascente dal mancato rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria (eseguiti a beneficio del compendio) di competenza della e per il risarcimento del danno derivante da siffatto inadempimento. Controparte_1
Costituitasi nel giudizio, l' preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione conseguente, per un verso, all'inosservanza del termine di decadenza previsto per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 617
c.p.c. e per altro verso, alla mancata impugnazione degli atti presupposti e propedeutici alla formazione del titolo;
nel merito, segnalata la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda, attesa la avvenuta cessione del bene in favore del CP_3
, ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che: intanto, le somme intimate
[...] si riferivano a crediti il cui pagamento era stato richiesto ai sensi dell'art. 1 c. 274 L. 311 del 2004; di poi, che il credito intimato era dovuto a titolo di indennità per l'indebito utilizzo, da parte della dell'immobile per il periodo successivo alla scadenza della Parte_1 concessione in godimento, vista la deroga espressa al rinnovo tacito ex art. 5 del contratto.
Parimenti l' , costituitasi nel giudizio, ha eccepito la Controparte_2 propria carenza di legittimazione quanto alle doglianze relative alla iscrizione a ruolo del credito e, conseguentemente, domandato il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, la causa - istruita mediante produzione documentale - è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/05/2025 ed ivi trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Orbene, anzitutto è da rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione come dall'ente impositore. Invero, quanto alla legittimazione dell' non v'è chi non veda come Controparte_2
l'opposizione sia stata “generata” da un atto della esazione nel senso che, in base al principio di causalità (che informa anche il principio della soccombenza), la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento. Ciò importa che l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale vede inevitabilmente quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (consistente nel diritto di intraprendere l'azione esecutiva) della quale, con l'opposizione, si domanda l'accertamento negativo.
Quanto alla legittimazione della convenuta , è sufficiente invece Controparte_1 ricordare che, per consolidato indirizzo pretorio, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può agire indifferentemente tanto nei confronti dell'esattore quanto dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 10528/17), a nulla rilevando la cessione del bene medio tempore intervenuta in favore di altro soggetto pubblico.
2.1. Tanto chiarito, la domanda – da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (concernendo, tutte le doglianze formulate dall'opponente, l'an stesso del diritto di procedere esecutivamente, tanto sul piano dell'esistenza del credito, quanto della idoneità del titolo) – non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, deve premettersi che dalla lettura della cartella di pagamento in atti (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente) si evince che gli importi intimati sono stati richiesti a titolo di indennità di occupazione abusiva di bene pubblico - appartenente al patrimonio disponibile dello Stato per effetto di sdemanializzazione avvenuta nell'anno
1951 - e che per tale importo viene fatto espresso riferimento alla seconda richiesta di pagamento di cui all'art. 1 co. 274 l.n.311 del 2004 (nonché al relativo protocollo ed alla data di notifica) quale presupposto dell'iscrizione a ruolo del credito.
Ebbene, la norma richiamata così dispone: “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_1 somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
È quindi infondato il motivo di opposizione sopra indicato sub ii) con cui è stata eccepita la carenza di titolo ad agire per l'ente creditore, avendo quest'ultimo provveduto alla iscrizione a ruolo del credito alla luce della disposizione richiamata.
Al riguardo, è infatti sufficiente osservare come, sebbene la regola generale dettata per le entrate di diritto privato - quale pacificamente deve ritenersi l'indennità di occupazione - richieda un titolo esecutivo preesistente, esistano delle eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge.
Del resto, l'art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999, a mente del quale la riscossione mediante ruolo delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato postulerebbe la preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva, contiene al suo stesso interno una clausola espressa di salvezza per il caso in cui “sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
Con riguardo ai crediti nascenti dall'utilizzazione, a qualunque titolo, anche di fatto, di beni di proprietà dello Stato, una specifica disposizione di legge derogativa si rinviene proprio nell'art. 1, co. 274 della legge 311 del 2004 la quale, nel prevedere il ricorso alla procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo per il recupero del credito, costituisce una deroga esplicita alla normativa generale volta a conferire all'Amministrazione un potente strumento di auto-accertamento.
In altri termini, la legge del 2004 crea un 'doppio binario' per la riscossione.
Per le entrate di natura pubblicistica, il ruolo è di per sé titolo esecutivo. Per quelle di natura privatistica, di norma serve un titolo preesistente. Tuttavia, la fattispecie dell'indennità per occupazione abusiva di beni demaniali rientra in una clausola di salvaguardia prevista proprio per i rapporti privatistici, per i quali una legge speciale – in questo caso la L. 311/2004 – dispone diversamente.
In virtù di questa norma speciale, la pretesa dello Stato non necessita di un preventivo accertamento giudiziale. Il procedimento attivato dall'ente, che culmina con la seconda richiesta di pagamento, è sufficiente a fondare la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
ruolo che, in questo specifico contesto, assume la natura e l'efficacia di titolo esecutivo, permettendo la riscossione coattiva del credito.
Né vale ad infirmare tale conclusione la circostanza che l'intestato Tribunale abbia con la pronuncia n.4097/2018 definito la vertenza intercorrente tra le medesime parti circa la legittimità della iscrizione a ruolo del credito - sotteso alla cartella n. 10020170010421215 di cui al ruolo n.413/17 – nascente dalla pretesa indennità di occupazione sine titulo del bene per il quale è causa per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014.
Invero, in disparte l'assenza di certezza in ordine alla definitività di tale pronuncia, deve escludersi la formazione di un giudicato implicito sulla illustrata questione.
Considerata la diversità dei crediti (riferiti a differenti periodi di occupazione sine titulo), non v'è infatti chi non veda come gli effetti dell'ipotetico giudicato possano al più configurarsi in relazione alla natura del rapporto generativo delle distinte pretese;
rapporto che, conformemente a quanto già accertato dal Tribunale di Salerno con la sentenza appena richiamata, questo Giudice inscrive nell'orbita privatistica dell'art. 21 del D. Lgs. n.
46 del 1999, senza discostarsi dall'invocato accertamento. Di contro, la pronuncia non vincola sul piano della legittimità del ricorso, da parte dell' , alla Controparte_1 procedura riscossiva diretta (cioè, senza previa formazione di titolo), avendo tale accertamento ad oggetto la specifica iscrizione a ruolo del credito per il quale si procede, per quanto detto distinto ed ulteriore rispetto a quello concretamente azionato con la cartella oggetto dell'opposizione definita con la sentenza n. 4097/18.
Quanto ai restanti profili di merito, sopra indicati sub i) e iii), si osserva quanto segue.
In particolare, con il primo di siffatti motivi di opposizione l'attore ha postulato, in riferimento agli artt. 28 e 29 della legge sull'equo canone, l'inesigibilità del credito iscritto a ruolo a titolo di indennità di occupazione sine titulo del compendio denominato “Casa dei
Pescatori”, a fronte della legittima detenzione del bene, in quanto condotto in godimento a far data dal 13/01/2004 e senza soluzione di continuità a seguito della rinnovazione tacita del contratto intervenuta alla scadenza del primo sessennio, in assenza di tempestiva disdetta. Il motivo, quando non inammissibile, è tuttavia privo di fondamento.
Invero, l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, prevede che l' CP_1 ovvero degli enti gestori, possa procedere alla riscossione mediante ruolo delle
[...] somme dovute anche a titolo di occupazione di fatto, decorsi 90 giorni dalla seconda richiesta di pagamento;
richiesta, nel caso di specie, regolarmente inoltrata alla odierna parte opponente, a cura dell'ente creditore, in data 19/06/2017 con prot. n.8192 (cfr. doc
.2 produzione attore).
Ebbene, incontestata l'osservanza della riferita sequenza procedimentale, va da sé che le censure di merito con le quali viene odiernamente opposta la cartella esattoriale non possano più essere esaminate, in quanto attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato il precedente atto di accertamento, regolarmente notificato.
Invero, la cartella esattoriale recante l'intimazione di pagamento di un credito avente titolo in un precedente avviso di accertamento, notificato ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata e invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (sentenze 24 novembre 2000, n.
15207, e 10 aprile 2013, n. 8704). Pertanto, anche volendo ipotizzare, in astratto, che l'Amministrazione abbia esercitato di un potere che non aveva, cioè quello di pretendere una indennità di occupazione sine titulo, omettendo di considerare la portata precettiva della tacita rinnovabilità del contratto di locazione per uso diverso da quello abitativo di cui agli artt. 28 e 29 della legge 392 del 1978, resta il fatto che tali ragioni avrebbero dovuto essere evidenziate e fatte valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo.
Ciò in quanto la seconda richiesta di pagamento (espressamente indicata anche quale titolo legittimante l'iscrizione nella stessa cartella di pagamento) costituisce atto equiparabile ad una ingiunzione di pagamento;
ingiunzione per la quale valgono i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità relativi ai poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione da adire nel termine indicato.
Conseguentemente - quanto meno fuori dalle ipotesi nelle quali la pretesa impositiva viene per la prima volta portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella esattoriale - la mancata contestazione della pretesa nella fase di accertamento della pretesa dell'amministrazione, nella specie concretizzata attraverso la notifica della seconda richiesta di pagamento ex art. 1, co. 274 legge 311 del 2004, importa l'automatica iscrizione a ruolo del credito divenuto, per tale via, certo, liquido ed esigibile.
Parimenti inammissibile è il motivo di opposizione sopra indicato sub iii).
In proposito, si è già sottolineato come parte opponente, fermo il carattere assorbente delle doglianze già esaminate, abbia postulato l'integrale estinzione del credito azionato per asserita compensazione con il maggior credito, vantato nei confronti dell' CP_1 per il mancato rimborso delle spese di manutenzione straordinaria sostenute per
[...] la conservazione del compendio concesso in godimento, oltre che a titolo di risarcimento del danno per tale inadempimento.
Ebbene, fatta tara della pur non trascurabile genericità delle allegazioni di parte attrice, non pare fuor luogo osservare come per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità: “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2016,
n. 23225).
In questa prospettiva, cioè, la Corte di Cassazione ha evidenziato come: da un lato, non possa operare alcuna forma di compensazione legale qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la legge richiede – affinché la compensazione legale si verifichi – la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
dall'altro lato, sia del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza che i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ. per la compensazione legale debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, atteso che il secondo comma di detta disposizione “si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo”, “ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n.
16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso”; Nel caso di specie, considerato che l'accertamento del maggior credito dell'opponente costituisce – per pacifica ammissione delle parti - oggetto di separato giudizio (iscritto al n.6354/2015 del Ruolo Generale del Tribunale di Salerno), e a tacere della anteriorità, rispetto alla formazione del titolo, del fatto generativo del presunto controcredito, deve escludersi la ricorrenza del presupposto minimo per procedere allo scrutinio della pretesa compensazione tra crediti, tenuto conto della controvertibilità delle ragioni creditorie dell'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve quindi essere rigettata.
3. Circa il regolamento delle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti, per tutte le fasi, dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a €260.000,00, avuto riguardo alla attività di difesa complessivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• CONDANNA parte opponente, al pagamento - in Controparte_4
favore delle parti opposte, e Controparte_1 Controparte_2
- dell'importo complessivo di € 7.052,00, per compensi oltre spese
[...] generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a.
03/11/2025
Il Giudice dott.ssa FE FE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
FE FE, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
21/05/25, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 1529/2018 R.G.;
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via n. S.S. Martiri
Salernitani n.31, presso lo studio dell'avv. Marcello Fortunato, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa parte opposta
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via M. Ripa
n.2, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n.10020170022157512000 notificata, in data
10/06/2017, ad istanza di ( Equitalia S.p.A.) sulla scorta Controparte_2 del ruolo n.1050/2017 formato da per il recupero dell'importo Controparte_1 complessivamente indicato in € 56.376,03, a titolo di indennità asseritamente dovuta per l'occupazione sine titulo del bene pubblico denominato “Casa dei Pescatori” - concesso all'odierna opponente in godimento esennale con contratto concluso in data 13/01/2004 - per il periodo dal 01/01/2015 al 28/10/2015.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto delle convenute di procedere ad esecuzione forzata in suo danno e, al riguardo, ha dedotto:
i) in primo luogo, la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta, assumendo di essere titolare – in relazione al bene - di un contratto di affitto ancora vigente nel periodo di riferimento, stante il tacito rinnovo del rapporto intervenuto successivamente alla scadenza del primo sessennio ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, in difetto di tempestiva disdetta a cura del locatore/concedente;
ii) in secondo luogo, il difetto di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.46 del 1999;
iii) infine, e in ogni caso, l'estinzione integrale della pretesa per intervenuta compensazione con il maggior credito nascente dal mancato rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria (eseguiti a beneficio del compendio) di competenza della e per il risarcimento del danno derivante da siffatto inadempimento. Controparte_1
Costituitasi nel giudizio, l' preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione conseguente, per un verso, all'inosservanza del termine di decadenza previsto per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 617
c.p.c. e per altro verso, alla mancata impugnazione degli atti presupposti e propedeutici alla formazione del titolo;
nel merito, segnalata la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda, attesa la avvenuta cessione del bene in favore del CP_3
, ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che: intanto, le somme intimate
[...] si riferivano a crediti il cui pagamento era stato richiesto ai sensi dell'art. 1 c. 274 L. 311 del 2004; di poi, che il credito intimato era dovuto a titolo di indennità per l'indebito utilizzo, da parte della dell'immobile per il periodo successivo alla scadenza della Parte_1 concessione in godimento, vista la deroga espressa al rinnovo tacito ex art. 5 del contratto.
Parimenti l' , costituitasi nel giudizio, ha eccepito la Controparte_2 propria carenza di legittimazione quanto alle doglianze relative alla iscrizione a ruolo del credito e, conseguentemente, domandato il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, la causa - istruita mediante produzione documentale - è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/05/2025 ed ivi trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Orbene, anzitutto è da rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione come dall'ente impositore. Invero, quanto alla legittimazione dell' non v'è chi non veda come Controparte_2
l'opposizione sia stata “generata” da un atto della esazione nel senso che, in base al principio di causalità (che informa anche il principio della soccombenza), la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento. Ciò importa che l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale vede inevitabilmente quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (consistente nel diritto di intraprendere l'azione esecutiva) della quale, con l'opposizione, si domanda l'accertamento negativo.
Quanto alla legittimazione della convenuta , è sufficiente invece Controparte_1 ricordare che, per consolidato indirizzo pretorio, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può agire indifferentemente tanto nei confronti dell'esattore quanto dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 10528/17), a nulla rilevando la cessione del bene medio tempore intervenuta in favore di altro soggetto pubblico.
2.1. Tanto chiarito, la domanda – da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (concernendo, tutte le doglianze formulate dall'opponente, l'an stesso del diritto di procedere esecutivamente, tanto sul piano dell'esistenza del credito, quanto della idoneità del titolo) – non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, deve premettersi che dalla lettura della cartella di pagamento in atti (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente) si evince che gli importi intimati sono stati richiesti a titolo di indennità di occupazione abusiva di bene pubblico - appartenente al patrimonio disponibile dello Stato per effetto di sdemanializzazione avvenuta nell'anno
1951 - e che per tale importo viene fatto espresso riferimento alla seconda richiesta di pagamento di cui all'art. 1 co. 274 l.n.311 del 2004 (nonché al relativo protocollo ed alla data di notifica) quale presupposto dell'iscrizione a ruolo del credito.
Ebbene, la norma richiamata così dispone: “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_1 somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
È quindi infondato il motivo di opposizione sopra indicato sub ii) con cui è stata eccepita la carenza di titolo ad agire per l'ente creditore, avendo quest'ultimo provveduto alla iscrizione a ruolo del credito alla luce della disposizione richiamata.
Al riguardo, è infatti sufficiente osservare come, sebbene la regola generale dettata per le entrate di diritto privato - quale pacificamente deve ritenersi l'indennità di occupazione - richieda un titolo esecutivo preesistente, esistano delle eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge.
Del resto, l'art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999, a mente del quale la riscossione mediante ruolo delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato postulerebbe la preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva, contiene al suo stesso interno una clausola espressa di salvezza per il caso in cui “sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
Con riguardo ai crediti nascenti dall'utilizzazione, a qualunque titolo, anche di fatto, di beni di proprietà dello Stato, una specifica disposizione di legge derogativa si rinviene proprio nell'art. 1, co. 274 della legge 311 del 2004 la quale, nel prevedere il ricorso alla procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo per il recupero del credito, costituisce una deroga esplicita alla normativa generale volta a conferire all'Amministrazione un potente strumento di auto-accertamento.
In altri termini, la legge del 2004 crea un 'doppio binario' per la riscossione.
Per le entrate di natura pubblicistica, il ruolo è di per sé titolo esecutivo. Per quelle di natura privatistica, di norma serve un titolo preesistente. Tuttavia, la fattispecie dell'indennità per occupazione abusiva di beni demaniali rientra in una clausola di salvaguardia prevista proprio per i rapporti privatistici, per i quali una legge speciale – in questo caso la L. 311/2004 – dispone diversamente.
In virtù di questa norma speciale, la pretesa dello Stato non necessita di un preventivo accertamento giudiziale. Il procedimento attivato dall'ente, che culmina con la seconda richiesta di pagamento, è sufficiente a fondare la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
ruolo che, in questo specifico contesto, assume la natura e l'efficacia di titolo esecutivo, permettendo la riscossione coattiva del credito.
Né vale ad infirmare tale conclusione la circostanza che l'intestato Tribunale abbia con la pronuncia n.4097/2018 definito la vertenza intercorrente tra le medesime parti circa la legittimità della iscrizione a ruolo del credito - sotteso alla cartella n. 10020170010421215 di cui al ruolo n.413/17 – nascente dalla pretesa indennità di occupazione sine titulo del bene per il quale è causa per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014.
Invero, in disparte l'assenza di certezza in ordine alla definitività di tale pronuncia, deve escludersi la formazione di un giudicato implicito sulla illustrata questione.
Considerata la diversità dei crediti (riferiti a differenti periodi di occupazione sine titulo), non v'è infatti chi non veda come gli effetti dell'ipotetico giudicato possano al più configurarsi in relazione alla natura del rapporto generativo delle distinte pretese;
rapporto che, conformemente a quanto già accertato dal Tribunale di Salerno con la sentenza appena richiamata, questo Giudice inscrive nell'orbita privatistica dell'art. 21 del D. Lgs. n.
46 del 1999, senza discostarsi dall'invocato accertamento. Di contro, la pronuncia non vincola sul piano della legittimità del ricorso, da parte dell' , alla Controparte_1 procedura riscossiva diretta (cioè, senza previa formazione di titolo), avendo tale accertamento ad oggetto la specifica iscrizione a ruolo del credito per il quale si procede, per quanto detto distinto ed ulteriore rispetto a quello concretamente azionato con la cartella oggetto dell'opposizione definita con la sentenza n. 4097/18.
Quanto ai restanti profili di merito, sopra indicati sub i) e iii), si osserva quanto segue.
In particolare, con il primo di siffatti motivi di opposizione l'attore ha postulato, in riferimento agli artt. 28 e 29 della legge sull'equo canone, l'inesigibilità del credito iscritto a ruolo a titolo di indennità di occupazione sine titulo del compendio denominato “Casa dei
Pescatori”, a fronte della legittima detenzione del bene, in quanto condotto in godimento a far data dal 13/01/2004 e senza soluzione di continuità a seguito della rinnovazione tacita del contratto intervenuta alla scadenza del primo sessennio, in assenza di tempestiva disdetta. Il motivo, quando non inammissibile, è tuttavia privo di fondamento.
Invero, l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, prevede che l' CP_1 ovvero degli enti gestori, possa procedere alla riscossione mediante ruolo delle
[...] somme dovute anche a titolo di occupazione di fatto, decorsi 90 giorni dalla seconda richiesta di pagamento;
richiesta, nel caso di specie, regolarmente inoltrata alla odierna parte opponente, a cura dell'ente creditore, in data 19/06/2017 con prot. n.8192 (cfr. doc
.2 produzione attore).
Ebbene, incontestata l'osservanza della riferita sequenza procedimentale, va da sé che le censure di merito con le quali viene odiernamente opposta la cartella esattoriale non possano più essere esaminate, in quanto attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato il precedente atto di accertamento, regolarmente notificato.
Invero, la cartella esattoriale recante l'intimazione di pagamento di un credito avente titolo in un precedente avviso di accertamento, notificato ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata e invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (sentenze 24 novembre 2000, n.
15207, e 10 aprile 2013, n. 8704). Pertanto, anche volendo ipotizzare, in astratto, che l'Amministrazione abbia esercitato di un potere che non aveva, cioè quello di pretendere una indennità di occupazione sine titulo, omettendo di considerare la portata precettiva della tacita rinnovabilità del contratto di locazione per uso diverso da quello abitativo di cui agli artt. 28 e 29 della legge 392 del 1978, resta il fatto che tali ragioni avrebbero dovuto essere evidenziate e fatte valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo.
Ciò in quanto la seconda richiesta di pagamento (espressamente indicata anche quale titolo legittimante l'iscrizione nella stessa cartella di pagamento) costituisce atto equiparabile ad una ingiunzione di pagamento;
ingiunzione per la quale valgono i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità relativi ai poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione da adire nel termine indicato.
Conseguentemente - quanto meno fuori dalle ipotesi nelle quali la pretesa impositiva viene per la prima volta portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella esattoriale - la mancata contestazione della pretesa nella fase di accertamento della pretesa dell'amministrazione, nella specie concretizzata attraverso la notifica della seconda richiesta di pagamento ex art. 1, co. 274 legge 311 del 2004, importa l'automatica iscrizione a ruolo del credito divenuto, per tale via, certo, liquido ed esigibile.
Parimenti inammissibile è il motivo di opposizione sopra indicato sub iii).
In proposito, si è già sottolineato come parte opponente, fermo il carattere assorbente delle doglianze già esaminate, abbia postulato l'integrale estinzione del credito azionato per asserita compensazione con il maggior credito, vantato nei confronti dell' CP_1 per il mancato rimborso delle spese di manutenzione straordinaria sostenute per
[...] la conservazione del compendio concesso in godimento, oltre che a titolo di risarcimento del danno per tale inadempimento.
Ebbene, fatta tara della pur non trascurabile genericità delle allegazioni di parte attrice, non pare fuor luogo osservare come per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità: “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2016,
n. 23225).
In questa prospettiva, cioè, la Corte di Cassazione ha evidenziato come: da un lato, non possa operare alcuna forma di compensazione legale qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la legge richiede – affinché la compensazione legale si verifichi – la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
dall'altro lato, sia del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza che i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ. per la compensazione legale debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, atteso che il secondo comma di detta disposizione “si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo”, “ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n.
16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso”; Nel caso di specie, considerato che l'accertamento del maggior credito dell'opponente costituisce – per pacifica ammissione delle parti - oggetto di separato giudizio (iscritto al n.6354/2015 del Ruolo Generale del Tribunale di Salerno), e a tacere della anteriorità, rispetto alla formazione del titolo, del fatto generativo del presunto controcredito, deve escludersi la ricorrenza del presupposto minimo per procedere allo scrutinio della pretesa compensazione tra crediti, tenuto conto della controvertibilità delle ragioni creditorie dell'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve quindi essere rigettata.
3. Circa il regolamento delle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti, per tutte le fasi, dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a €260.000,00, avuto riguardo alla attività di difesa complessivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• CONDANNA parte opponente, al pagamento - in Controparte_4
favore delle parti opposte, e Controparte_1 Controparte_2
- dell'importo complessivo di € 7.052,00, per compensi oltre spese
[...] generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a.
03/11/2025
Il Giudice dott.ssa FE FE