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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1643/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Spina Alessandro Pasquale presso il cui Parte_1 studio, sito in Bisceglie alla via Pasubio n. 6, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciaula Luigi presso il cui studio, sito in Controparte_1
Bari alla via Principe Amedeo n. 39, elettivamente domicilia;
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 27.6.2002 (reg. atto n. 66, parte II, serie A, anno 2002) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21.8.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.8.2024. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, avvenuta il 6.10.2008, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 3981/2008 del 15.10.2008, depositato il 3.11.2008, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, previste anche nell'interesse del figlio maggiorenne , che devono intendersi qui integralmente Per_1 riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 27.6.2002 tra e alle condizioni indicate in ricorso che Parte_1 Controparte_1 si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 30.1.2025. Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Concetta Race Dott. Cantore Laura
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Spina Alessandro Pasquale presso il cui Parte_1 studio, sito in Bisceglie alla via Pasubio n. 6, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciaula Luigi presso il cui studio, sito in Controparte_1
Bari alla via Principe Amedeo n. 39, elettivamente domicilia;
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 27.6.2002 (reg. atto n. 66, parte II, serie A, anno 2002) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21.8.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.8.2024. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, avvenuta il 6.10.2008, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 3981/2008 del 15.10.2008, depositato il 3.11.2008, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, previste anche nell'interesse del figlio maggiorenne , che devono intendersi qui integralmente Per_1 riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 27.6.2002 tra e alle condizioni indicate in ricorso che Parte_1 Controparte_1 si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 30.1.2025. Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Concetta Race Dott. Cantore Laura