Ordinanza collegiale 18 luglio 2022
Ordinanza collegiale 10 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09744/2025REG.PROV.COLL.
N. 07649/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7649 del 2018, proposto dal Signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Caterina Alaggio in Roma, via Ortigara n. 3 Palazz. B,
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero interno - Direzione centrale risorse umane, il Ministero dell’interno - Direzione centrale risorse umane-Servizio Sovr.ti-Ass.ti e Agenti-Div.I-Sezione Disciplina Roma, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione I, n. -OMISSIS-resa inter partes , concernente un provvedimento di cessazione dal servizio nell’Amministrazione di pubblica sicurezza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il consigliere GI TO e udito per la parte appellante l’avvocato Stefania Migno per l’avvocato Filippo Ferrara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 826 del 2013, proposto innanzi al T.a.r. Puglia, il signor -OMISSIS- agente scelto della Polizia di Stato, aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento del “ M.I., Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane — Servizio Sovr.ti — Ass.ti e Agenti — Div. I — Sezione Disciplina, del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ” in data 18 marzo 2013, con cui veniva decretata, nei suoi confronti, la revoca della sospensione cautelare dal servizio e la sua riammissione a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, e col quale veniva disposto che il medesimo doveva essere sottoposto agli accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali;
b ) del provvedimento del “ M.I., Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane — Servizio Sovr.ti — Ass.ti e Agenti — Div. I — Sezione Disciplina — Nr. 333-D/58585 ” del 26 marzo 2013, concernente la riammissione in servizio, l’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e la convocazione dello -OMISSIS-
c ) del giudizio della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, notificato mediante verbale in data 12 aprile 2013, con il quale la Commissione notificava allo -OMISSIS-“ che è stato riconosciuto non idoneo per i motivi specificati nell’allegata copia conforme della scheda di profilo individuale ”;
d ) della comunicazione del 18 aprile 2013 del “ M.I., Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane — Servizio Sovr.ti — Ass.ti e Agenti — Div. I — Sezione Stato Giuridico ”, con la quale si comunicava allo -OMISSIS-che, con provvedimento in corso nei suoi confronti, dichiarato non idoneo in attitudine, veniva disposta la cessazione dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dalla data di notifica della comunicazione;
e ) del provvedimento del “ M.I., Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane — Servizio Sovr.ti — Ass.ti e Agenti — Div. I — Sezione Stato Giuridico, del Direttore Centrale ”, del 18 aprile 2013, notificato il successivo 16 maggio, con il quale veniva decretato che il signor -OMISSIS-cessa dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in quanto non idoneo alle attitudini del servizio di polizia.
2. A sostegno del ricorso il signor -OMISSIS-- premesso di essere stato dichiarato cessato dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per mancanza dei requisiti attitudinali, dopo che egli, già sospeso cautelarmente, era stato assolto in primo grado dai reati ascrittigli con sentenza del GUP presso il Tribunale di Taranto n. 904 del 19 dicembre 2012 “ perché il fatto non sussiste ”, e di essere stato, dunque, dapprima interessato dalla revoca del provvedimento di sospensione cautelare con conseguente riammissione in servizio - aveva dedotto che:
i) non avrebbe potuto essere sottoposto nuovamente agli accertamenti attitudinali;
ii) il provvedimento non era assistito da adeguata motivazione;
iii) il giudizio negativo sarebbe contraddittorio rispetto a quello invece positivo afferente al giudizio di idoneità psichica;
iv) vi sarebbe difetto di proporzionalità ben potendo comunque essere il ricorrente adibito a mansioni e compiti, anche d’ufficio, meno impegnativi e stressanti.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “ la normativa che si assume violata (D.M. del 30 giugno 2003, n. 198) consente e legittima, la procedura di verifica dell’idoneità attitudinale del personale delle forze di polizia già in servizio, anche in caso di rientro dopo una prolungata assenza” e che “la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità del personale della P.S. già in servizio include legittimamente anche il profilo “attitudinale”, e non solo quello “psico-fisico”, ove sussistano peculiari condizioni, quali un periodo lungo di assenza dal servizio ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-ha interposto appello, notificato il 25 settembre 2018 e depositato il 28 settembre 2018, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 11-28), quanto di seguito sintetizzato:
i) avrebbe errato il Tribunale non avendo preso in considerazione le norme che regolamentano l’accertamento dei requisiti per coloro che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato ed espletano funzioni di polizia e per i quali non è prevista la nuova verifica circa il possesso dei requisiti attitudinali;
ii) il T.a.r. avrebbe mancato di riscontrare il difetto di motivazione, in quanto la p.A., pur rilevando il lungo periodo di assenza dal servizio, non ha indicato come tale assenza possa avere inciso sulla concreta idoneità a prestare servizio, né ha tenuto conto di vari elementi tra cui gli incarichi svolti;
iii) il T.a.r. non avrebbe preso in considerazione nemmeno la relazione di visita ed esame psico-diagnostico del 20 giugno 2013 a firma della dott.ssa -OMISSIS- dell’ASL TA D.S.M., dalla quale si evidenzia l’assenza di alterazioni patologiche della personalità e non avrebbe ben considerato il testo dell’art.1 d.P.R. 339/82 che, se interpretato nel senso di consentire il passaggio ad altri ruoli della stessa Amministrazione o di altra amministrazione soltanto in favore del dipendente dichiarato inidoneo al servizio per motivi di salute, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con evidenti profili di violazione dei principi costituzionali posti a salvaguardia del lavoro (artt. 1 comma 1, 3, 4, 38 e 97 Cost.).
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 5 novembre 2018 il Ministero si è costituito in giudizio.
8. In data 21 maggio 2022 parte appellata ha depositato memoria, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. In particolare, si è riportata alla chiara formulazione del d.m 30 giugno 2003, n.198 laddove prevede la verifica dell’idoneità fisica e psichica del dipendente anche sotto il profilo attitudinale in caso di “ prolungata assenza ” dal servizio.
9. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 luglio 2022, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione della causa “ visto che questa Sezione, con ordinanza 18 maggio 2022, n. 3940, ha rimesso all’Adunanza Plenaria una questione di diritto che potrebbe prospettarsi rilevante nella controversia in esame ”.
10. Rifissata la causa ad udienza pubblica (avendo nel frattempo l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato deciso la controversia analoga, con sentenza n. 12/2023), in data 11 settembre 2023 il Ministero appellato ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione richiamando le conclusioni già rese.
11. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 10 maggio 2024, il Collegio ha dichiarato “ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 1 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 della Costituzione e per contrasto con essi, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. 339/1982, nella parte in cui esclude o comunque non prevede la possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali ”. Ha quindi sospeso medio tempore il presente giudizio con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite e disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
12. Con sentenza n. 190/2024, la Corte costituzionale così si è pronunciata sulle questioni sollevate:
1) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
13. In data 30 giugno 2025 parte appellante ha depositato atto di riassunzione del giudizio.
14. In data 9 luglio 2025 il Ministero dell’interno si è nuovamente costituito in giudizio.
15. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 18 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
16. L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, va reputato infondato.
17. Occorre premettere che l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 12/2023, ha sancito che “ la perdita del requisito attitudinale comporta la cessazione del rapporto di impiego, in considerazione dell’art. 58 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per il quale le cause di cessazione dal servizio sono quelle previste dal Testo unico sugli impiegati civili dello Stato, e dell’art. 129 del predetto Testo unico, per il quale comporta la cessazione dal servizio la sopravvenuta incapacità allo svolgimento della prestazione lavorativa ...In conclusione, al primo quesito posto dall’ordinanza di rimessione va data risposta nel senso che “ l’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 d.P.R. n. 339 del 1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 T.u. impiegati civili dello Stato ” ed al secondo quesito nel senso che “ è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità di tale disciplina come pure di eventuale contrarietà al diritto euro-unitario ”.
Come riportato in punto di fatto, con ordinanza del 10 maggio 2024, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2024, questa Sezione – ritenuto “diritto vivente” quanto affermato dall’Adunanza Plenaria e non potendosene discostare, stante la funzione nomofilattica riconosciuta dagli artt. 99 e ss. c.p.a - ha quindi sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), ove si prevede che «[i] l personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego ».
La disposizione è censurata « nella parte in cui esclude o comunque non prevede la possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali ».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/2024, ha, in parte, dichiarato inammissibili le questioni sollevate ed, in parte, le ha reputate infondate, evidenziando, tra l’altro, che “ non risulta irragionevole, e costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non consentire il transito in altri ruoli dell’amministrazione dell’agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei requisiti attitudinali, non è più in possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l’espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto ” (cfr. Punto 4).
18. Fatta questa necessaria premessa – che vincola alcuni aspetti del giudizio di questo Collegio -, occorre trascorrere alla disamina dei motivi di censura sollevati da parte appellante e che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, non possono che essere respinti.
Per quanto attiene al primo mezzo, si deve appunto prendere atto del dictum della Corte nel senso che il venir meno dei requisiti di idoneità attitudinale non può non giustificare la cessazione del rapporto di servizio.
Infondato è anche il secondo mezzo, in quanto, una volta verificata la perdita dell’idoneità psicoattitudinale, non residuano margini valutativi che attengano alla causa efficiente di tale caducazione (ed in particolare, la circostanza che il mancato servizio era dipeso da sospensione disposta per pendenza di procedimento penale, dal quale l’appellante era stato assolto con formula piena), ovvero elementi che denotino l’attaccamento al servizio in periodi ormai trascorsi.
Le anzidette considerazioni valgono a denotare l’infondatezza anche del terzo motivo di gravame laddove parte appellante deduce che il giudizio espresso dall’Amministrazione sarebbe per giunta in contrasto con “ la relazione di visita ed esame psico-diagnostico del 20/06/2013 a firma della Dott.ssa -OMISSIS- dell’ASL TA D.S.M., versata in atti dalla quale si evidenzia l’assenza di alterazioni patologiche della personalità ”. Anche tale profilo di censura si palesa infondato perché afferente a profili che attengono alla salute psichica del dipendente e non alla sfera attitudinale. Si rammenti quanto osservato dall’A.p., con la summenzionata sentenza n. 12/2023 laddove osserva che “I requisiti attitudinali sono ben diversi dai requisiti psichici e fisici”.
Infondato è infine quanto dedotto a proposito del lamentato difetto motivazionale, evidenziandosi il fatto che non può reputarsi sufficiente, ai fini dell’avvertita necessità di sottoporre lo -OMISSIS-ad accertamento psico-attitudinale, la mera assenza per lungo periodo dal servizio. Evidenzia, sul punto, parte appellante il mancato riscontro di alterazioni della personalità e la pronuncia assolutoria emessa in sede penale.
In ordine a tale questione il Consiglio di Stato, con la richiamata ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ha già avuto modo di esprimersi nel senso che “ contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, l’accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali dell’appartenente alla Polizia di Stato può essere effettuato anche nel corso del rapporto d’impiego con possibili conseguenze esiziali sulla sua persistenza ” (cfr. Punto IV.3.). La stessa Adunanza plenaria ha osservato che “ Al pari dei requisiti psicofisici, anche i requisiti attitudinali possono essere incisi da vicende sopravvenute nel corso del rapporto di impiego ” (cfr. sentenza n. 12/2023, Punto 7.3).
Ebbene l’esito di tale accertamento non è inficiato dalle considerazioni dell’appellante siccome non afferenti all’idoneità attitudinale dello -OMISSIS-
19. Tanto premesso, l’appello, anche in considerazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria e delle conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale - è da reputare infondato.
20. Le spese del presente giudizio, stante l’assoluta particolarità della vicenda tanto da rendere necessaria la rimessione delle questioni sollevate alla Corte costituzionale, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7649/2018), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB LE, Presidente
GI TO, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TO | OB LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.