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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1298/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1772/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00344762 77 000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00344762 77 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00344762 77 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 940/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00344762 77 000, notificata in data 12.02.2025, con cui, relativamente ai ruoli 1) n. 2024/001700, Raccolta rifiuti anno 2008, 2) Ruolo n.
2024/001700 Raccolta rifiuti anno 2009, 3) Ruolo n. 2024/001700 Raccolta rifiuti anno 2012, è stato chiesto il pagamento della somma di € 750,88.
La ricorrente, affermando l'omessa notifica degli atti prodromici, ha eccepito la maturata prescrizione e decadenza dal diritto di riscuotere le somme indicate nell'atto impugnato.
L' AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, confermando la correttezza del proprio operato, ha evidenziato che il ruolo gli è stato consegnato in data 25.4.2024.
L'ATO ME 1, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici, rinviando alla documentazione depositata in atti.
Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Prima di esaminare la fattispecie in esame occorre precisare che il tributo per cui è causa trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debedi tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Fatta questa premessa, l'ATO ha evidenziato quanto segue: “con riferimento al servizio dalla stessa prestato relativo alla raccolta rifiuti anno 2008-2009-2012, la società ha emesso le fatture che ha correttamente inviato al contribuente;
In particolare in data 05/12/2017 è stato notificato e consegnato il saldo 2012(All. 2); Successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute e chieste con le relative fatture, sono stati inviati gli atti interruttivi della prescrizione, così da non incorrere in alcuna decadenza. Precisamente in data 04/10/2019 è stata consegnata l'intimazione n. 289199 del 29/07/2019 da cui è scaturita la cartella oggetto di impugnazione (All.3)”.
Orbene dall'esame della documentazione prodotta in atti dall'ATO si evince l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 289199 in data 4.10.2019, tuttavia, successivamente - e prima comunque della notifica della cartella di pagamento oggetto di gravame ( avvenuta nel 2025) - nessun altro atto è stato notificato alla contribuente ai fini dell'interruzione della prescrizione, consegue che il credito oggetto di causa deve ritenersi prescritto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione (dal 2019 al 2025).
Infine, per completezza si evidenzia che nella fattispecie in esame – diversamente da quanto sostenuto dall'ATO – non può trovare applicazione la disciplina emessa durante l'emergenza COVID atteso che il ruolo
è stato consegnato all'ADER nell'anno 2024 e, quindi, quando ormai era abbondantemente decorso il periodo dell'emergenziale epidemiologica (2020 – 2021).
Per le ragioni esposto il ricorso è fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente le spese sedi lite che liquida in € 400,00 oltre accessori se dovuti e il contributo unificato ove versato;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa
SE AC
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1772/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00344762 77 000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00344762 77 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00344762 77 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 940/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00344762 77 000, notificata in data 12.02.2025, con cui, relativamente ai ruoli 1) n. 2024/001700, Raccolta rifiuti anno 2008, 2) Ruolo n.
2024/001700 Raccolta rifiuti anno 2009, 3) Ruolo n. 2024/001700 Raccolta rifiuti anno 2012, è stato chiesto il pagamento della somma di € 750,88.
La ricorrente, affermando l'omessa notifica degli atti prodromici, ha eccepito la maturata prescrizione e decadenza dal diritto di riscuotere le somme indicate nell'atto impugnato.
L' AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, confermando la correttezza del proprio operato, ha evidenziato che il ruolo gli è stato consegnato in data 25.4.2024.
L'ATO ME 1, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici, rinviando alla documentazione depositata in atti.
Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Prima di esaminare la fattispecie in esame occorre precisare che il tributo per cui è causa trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debedi tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Fatta questa premessa, l'ATO ha evidenziato quanto segue: “con riferimento al servizio dalla stessa prestato relativo alla raccolta rifiuti anno 2008-2009-2012, la società ha emesso le fatture che ha correttamente inviato al contribuente;
In particolare in data 05/12/2017 è stato notificato e consegnato il saldo 2012(All. 2); Successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute e chieste con le relative fatture, sono stati inviati gli atti interruttivi della prescrizione, così da non incorrere in alcuna decadenza. Precisamente in data 04/10/2019 è stata consegnata l'intimazione n. 289199 del 29/07/2019 da cui è scaturita la cartella oggetto di impugnazione (All.3)”.
Orbene dall'esame della documentazione prodotta in atti dall'ATO si evince l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 289199 in data 4.10.2019, tuttavia, successivamente - e prima comunque della notifica della cartella di pagamento oggetto di gravame ( avvenuta nel 2025) - nessun altro atto è stato notificato alla contribuente ai fini dell'interruzione della prescrizione, consegue che il credito oggetto di causa deve ritenersi prescritto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione (dal 2019 al 2025).
Infine, per completezza si evidenzia che nella fattispecie in esame – diversamente da quanto sostenuto dall'ATO – non può trovare applicazione la disciplina emessa durante l'emergenza COVID atteso che il ruolo
è stato consegnato all'ADER nell'anno 2024 e, quindi, quando ormai era abbondantemente decorso il periodo dell'emergenziale epidemiologica (2020 – 2021).
Per le ragioni esposto il ricorso è fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente le spese sedi lite che liquida in € 400,00 oltre accessori se dovuti e il contributo unificato ove versato;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa
SE AC