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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA IE AR EV, Presidente
BOGGIO NI EP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1723/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TO0425452 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Estinzione del processo. Formazione di un accordo conciliativo fra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia, che inizialmente era sorta con riguardo al classamento di un immobile di proprietà della ricorrente sito in Torino, Indirizzo_1.
Si è in particolare proceduto, da parte dell'Ufficio, ad un riesame del classamento accertato per l'unità immobiliare in vertenza, basato sull'analisi delle caratteristiche tipologiche e costruttive della stessa, e sul confronto con altre unità similari presenti nella zona interessata e alla luce delle risultanze della valutazione sopra descritta, il classamento della medesima è stato rideterminato, a fini deflativi del contenzioso, nei termini che seguono: Comune di Torino (Codice L219), ubicazione Indirizzo_1, piano S1-S2-T-1, Zona Censuaria 1, censita al Catasto_1, Categoria C/1,
Classe 6, Consistenza 347 m2, Rendita euro 8.602,11 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, dopo aver esaminato gli atti e i documenti presentati dalla ricorrente, ha formulato la proposta di conciliazione n. 500003/2026. Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio, in quanto, in data 28/01/2026, il difensore della ricorrente, tramite posta elettronica certificata, ha fatto pervenire all'Agenzia delle Entrate la proposta di conciliazione firmata per accettazione (vedasi in allegato di parte resistente).
Nel sopra citato accordo conciliativo, allegato alla presente, le Parti hanno convenuto sulla conciliazione della controversia a spese compensate.
La Corte di Giustizia Tributaria prende atto e dichiara estinto il processo per intervenuta conciliazione.
Spese compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA IE AR EV, Presidente
BOGGIO NI EP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1723/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TO0425452 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Estinzione del processo. Formazione di un accordo conciliativo fra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia, che inizialmente era sorta con riguardo al classamento di un immobile di proprietà della ricorrente sito in Torino, Indirizzo_1.
Si è in particolare proceduto, da parte dell'Ufficio, ad un riesame del classamento accertato per l'unità immobiliare in vertenza, basato sull'analisi delle caratteristiche tipologiche e costruttive della stessa, e sul confronto con altre unità similari presenti nella zona interessata e alla luce delle risultanze della valutazione sopra descritta, il classamento della medesima è stato rideterminato, a fini deflativi del contenzioso, nei termini che seguono: Comune di Torino (Codice L219), ubicazione Indirizzo_1, piano S1-S2-T-1, Zona Censuaria 1, censita al Catasto_1, Categoria C/1,
Classe 6, Consistenza 347 m2, Rendita euro 8.602,11 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, dopo aver esaminato gli atti e i documenti presentati dalla ricorrente, ha formulato la proposta di conciliazione n. 500003/2026. Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio, in quanto, in data 28/01/2026, il difensore della ricorrente, tramite posta elettronica certificata, ha fatto pervenire all'Agenzia delle Entrate la proposta di conciliazione firmata per accettazione (vedasi in allegato di parte resistente).
Nel sopra citato accordo conciliativo, allegato alla presente, le Parti hanno convenuto sulla conciliazione della controversia a spese compensate.
La Corte di Giustizia Tributaria prende atto e dichiara estinto il processo per intervenuta conciliazione.
Spese compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate