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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1234/2021 del R.A.C.C. in data
26/04/2021, iniziata con atto di citazione d a
- C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. MASTRI
VANESSA e CENNA PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA L.
GUERRA, 3 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. MASTRI
VANESSA,
attrice / opponente c o n t r o
- (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti EVA SALBEGO e
MILAN MARKIS, elettivamente domiciliata in VICOLO BELLINI 12 -
PADOVA, presso i difensori avv. EVA SALBEGO e MILAN MARKIS
convenuta / opposta avente per oggetto: Vendita di cose mobili, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
26/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “IN VIA PRELIMINARE Parte_1
Pag. 1 Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Mantova ritenesse che le domande svolte dalla società in punto di Parte_1
concorrenza sleale rientrino nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa si chiede che il Giudice Voglia disporre la separazione delle cause.
IN VIA PRINCIPALE ED IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare la violazione della clausola di esclusiva di cui al contratto del 21.11.2011 da parte di per tutti i Controparte_1
motivi indicati in atti e conseguentemente,
-condannare la società al pagamento della Controparte_1
somma di € 100.000,00 (centomila/00) a titolo di penale in favore della società Parte_1
- accertare e dichiarare la violazione del patto di non concorrenza di cui al contratto del 21.11.2011 da parte di per tutti i Controparte_1
motivi indicati in atti e conseguentemente,
-condannare la società in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
200.000,00 (duecentomila/00) a titolo di penale in favore della società
Controparte_2
- per l'effetto dichiarare la nullità, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n. 414/2021 R.G, emesso dal Tribunale di Mantova in data
09.03.2021, qui opposto per carenza dei presupposti, nonché in considerazione dell'inadempimento della ingiungente alle obbligazioni contrattualmente assunte verso l'opponente e per tutti i motivi esposti in atti;
- per l'effetto disporne la revoca, nonché la restituzione in favore della società della somma di € 269.378,96, oltre interessi di Parte_1
Pag. 2 legge, pagata a in conseguenza dell'ordinanza del 9.11.2021 Controparte_1
con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
- disporre la compensazione tra le somme dovute da Controparte_1
a e quelle eventualmente dovute
[...] Parte_1
da quest'ultima all'ingiungente, con condanna al pagamento della differenza;
- accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere da
[...]
in danno di nel CP_1 Parte_1
periodo 2019-2020 con riguardo al cliente è idoneo ad Persona_1
integrare la fattispecie della concorrenza sleale;
per l'effetto condannare la società al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore della società Parte_1
nella misura di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) o di quella maggior o minor somma che sarà provata in corso di giudizio o da determinare in via equitativa
IN VIA SUBORDINATA
- ridurre al minimo le somme eventualmente dovute da a sulla base Parte_1 Controparte_1
di quanto dovesse emergere in corso di causa,
- dichiarare la nullità, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n.
414/2021 R.G, emesso dal Tribunale di Mantova in data 09.03.2021 qui opposto per carenza dei presupposti, nonché in considerazione dell'inadempimento della ingiungente alle obbligazioni contrattualmente assunte verso l'opponente e per tutti i motivi esposti in atti;
Pag.
3 - per l'effetto disporne la revoca nonché la restituzione in favore della società della somma di € 269.378,96, oltre interessi di Parte_1
legge, pagata a in conseguenza dell'ordinanza del 9.11.2021 Controparte_1
con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Previa modifica dell'ordinanza del 11.7.2022 e del 21.01.2024, si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordini alla società
[...]
con sedi in ZA (Croazia) KI Put 11-E ES CP_1
(Croazia) e ZA (Croazia) TA 37 l'esibizione anche di tutte le fatture emesse dalla stessa relative alle forniture effettuate nell'anno 2020,
nei confronti di:
on sede legale in Belosevac bb, 14104 Valjevo;
Parte_2
con sede legale in Castiglione delle Stiviere Via Controparte_3
Leopardi n. 3/5;
con sede legale in Malcesine (VR), IC MB Controparte_4
Primo 5/3, compresa la divisione CP_5
Ai sensi dell'art. 212 c.p.c si chiede che il Giudice ordini alla società
con sedi in ZA (Croazia) KI Put 11-E Controparte_1
ES (Croazia) e ZA (Croazia) TA 37, l'esibizione dei libri di commercio o dei registri contabili ( libri ausiliari e il libro mastro, nonché
il libro riguardante le entrate e le uscite) al fine di estrarne le partite relative alla transazioni economiche con le società Parte_2 CP_3
, per gli anni 2018-2019-2020.
[...] Controparte_4
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si insiste affinché il Giudice emetta nei confronti di:
Pag. 4 - , titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Goito CP_6
(MN) Via Risorgimento n. 18 C.F. - P.IVA C.F._1
; P.IVA_3
- della società in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Goito (MN) Via Risorgimento n. 18,
P.IVA , P.IVA_4
l'ordine di esibizione di tutte le fatture da loro emesse nei confronti di con sedi in ZA (Croazia) KI Put 11-E Controparte_1
ES (Croazia) e ZA (Croazia) TA 37 , per il periodo 2016-
2017-2018-2019-2020.
Ai sensi dell'art. 212 c.p.c si chiede che il Giudice ordini al sig.
[...]
titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Goito (MN) Via CP_6
Risorgimento n. 18 e alla società in persona Parte_3
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Goito (MN) Via
Risorgimento n. 18, l'esibizione dei libri di commercio o dei registri contabili al fine di estrarne le partite relative alla transazioni economiche con la società con sedi in ZA (Croazia) KI Controparte_1
Put 11-E ES (Croazia) e ZA (Croazia) TA 37 per gli anni
2016-2017-2018-2019-2020.
IN OGNI CASO
- Con favore di compensi e spese”;
- per “in via principale, nel merito, rigettare Controparte_1
l'opposizione proposta da , siccome inammissibile Parte_1
per genericità ed indeterminatezza e, comunque, infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 5 in ogni caso, accertata la mancata contestazione del credito di euro
251.378,04 euro, in sorte capitale, azionato da col decreto ingiuntivo CP_1
oggetto di opposizione e, comunque, accertata la sussistenza del predetto credito di euro 251.378,04 vantato con l'atto di ricorso per decreto ingiuntivo cui si fa qui integrale ed esaustivo richiamo, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
251.378,04 euro, oltre ad interessi ai sensi degli artt. 5 e 11 del D.Lgs.
09.10.2002 n. 231 dalla data di scadenza delle fatture al saldo, oltre a spese,
diritti ed onorari del presente procedimento, e successive occorrende;
in via istruttoria, conclude come da memoria ex artt. 183 n. 2 e n. 3 in relazione alle istanze ed eccezioni non accolte.;
in ogni caso, condannare al risarcimento dei danni Parte_1
da lite temeraria ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; condannare la stessa a rifondare le spese e competenze del giudizio, compresa la fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società
convenuta per il mancato pagamento delle fatture azionate nella fase monitoria.
Deduceva la parte attrice che il credito fosse inesigibile perché ampiamente compensato dal controcredito maturato dalla parte verso la convenuta a causa dei suoi atti di concorrenza sleale posti in violazione del contratto che prevedeva una clausola di esclusiva collegato alla tutela del diritto di proprietà industriale.
Pag. 6 Evidenziava in particolare l'opponente che le parti avevano pattuito in contratto che la violazione di tale obbligo avrebbe comportato l'applicazione di una penale di euro 200.000, fatto salvo il maggior danno patito.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante prova orale.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Preliminarmente si deve rilevare come la domanda riconvenzionale svolta dalla parte attrice/opponente sia di competenza del Tribunale di Brescia
Sezione Specializzata Imprese.
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 maggio 2019, n. 14171, ha affermato che l'azione giudiziale volta a far valere la responsabilità civile per concorrenza sleale pura non è di competenza della sezione specializzata del
Tribunale delle Imprese ma deve essere devoluta al Giudice Ordinario, al
Pag. 7 contrario, come nel caso all'esame in questo giudizio, la domanda che potremmo definire “titolata” poiché involge il rapporto contrattuale e per espressa previsione contrattuale riguarda la tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'attrice come si ricava proprio dall'esame del punto 8 del contratto prodotto in atti, va devoluta alla Sezione Imprese.
Nello stesso senso si inserisce anche la precedente decisione resa da Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25535 del 13/12/2016 secondo la quale “La
competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (sia nel testo anteriore che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif.,
dalla l. n. 27 del 2012) va affermata anche nei casi di proposizione di domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale, nella quale la lesione dei diritti riservati sotto forma di "know how", ossia di informazioni aziendali e di processi ed esperienze tecnico-industriali e commerciali, sia, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, elemento costitutivo o relativo all'accertamento dell'illecito della lesione del diritto alla lealtà
concorrenziale”.
In atti è la stessa parte attrice-opponente che pone il problema che la sua domanda sia in realtà di competenza del Tribunale Imprese tanto da chiedere essa stessa la separazione della sua domanda.
Quanto al merito si deve rilevare come in atti non vi sia alcuna contestazione sulla domanda monitoria non essendovi in particolare nessuna contestazione sulla esatta fornitura della merce fatturata relativa alle fatture prodotte nella fase monitoria che infatti sono prive di qualsivoglia contestazione incentrandosi tutto il giudizio di opposizione sulla presunta violazione della clausola di non concorrenza di cui al punto 8 del contratto prodotto in atti.
Pag. 8 In assenza di qualsivoglia contestazione sul credito azionato ed essendo la domanda riconvenzionale rivolta a giudice incompetente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori medi con un aumento del 15% per essere la causa stata dichiarata di valore superiore ai
520.000, ma entro il milione di euro, dalla parte attrice/opponente nella NIR.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'opposizione perché infondata;
2) Dichiara la incompetenza del Tribunale Ordinario a decidere sulla domanda riconvenzionale svolta dall'attrice per essere competente il
Tribunale di Brescia Sezione Specializzata Imprese;
3) Condanna C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in €
25.825,15 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%
sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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