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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12061 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
NRG. 25979 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Camerota
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Cucci e L. Ferro
all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, c.p.c..
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda e parte resistente ha accettato tale rinuncia (v. documentazione prodotta dalle parti il 20.11.25 e il 24.11.25).
Le spese di lite possono essere compensate integralmente secondo la volontà delle parti (v. documentazione su richiamata).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Camerota
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Cucci e L. Ferro
all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, c.p.c..
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda e parte resistente ha accettato tale rinuncia (v. documentazione prodotta dalle parti il 20.11.25 e il 24.11.25).
Le spese di lite possono essere compensate integralmente secondo la volontà delle parti (v. documentazione su richiamata).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro