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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 15632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15632 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
llllmmmN. R.G. 67337/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67337/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DI CANDIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI CANDIA ANTONIO
OPPONENTE / ATTRICE contro
DA (C.F. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA CORRITORE IK, elettivamente domiciliato in
VIA FRANCESCO GENTILE 135 ROMA presso il difensore avv. DE LUCA CORRITORE
IK
NQ DI DA DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 CP_2
MAGRI' FA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIO VISCONTI VENOSTA, 4 20122
MILANO presso il difensore avv. MAGRI' FA
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132 CPC con le relative conclusioni.
Esaminato il fascicolo e dato atto che alcun delle parti ha provveduto al deposito degli scritti difensivi conclusivi, il giudice procederà alla decisione sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto e degli atti resi disponibili dalle parti e prodotti nel giudizio.
Nel corso dell'istruttoria, con provvedimento del 12.05.2023, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle obiezioni sollevate dalla parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare quelle consistenti nell'incertezza della persona del creditore essendosi costituite nel giudizio due società per il recupero del credito fondato sul pagamento della fornitura di energia elettrica.
Il decreto ingiuntivo è gia passato in giudicato ed è tardiva la presente opposizione rispetto alla quale la notifica dell'atto di citazione alla società opposta Pt_2
La parte opponente avrebbe dovuto avanzare opposizione al precetto.
Tuttavia, si deve osservare, nella complessità della vicenda in esame, attesa la scarsa linearità delle tesi difensive delle società opposte che asseriscono di essere titolari del diritto di credito, che, in primo luogo, non sono state prodotte le fatture di cui alla contestazione che costituiscono il titolo causale dell'azione monitoria, così come non risulta essere stato prodotto l'atto di cessione del credito odierno da ad CP_4
. Pertanto già questi elementi sono idonei a confutare la sussistenza CP_1
oggettiva delle ragioni creditorie in favore della società opposta cessionaria, la
Pt_2
In ordine, invece, alla contestazione della opponente circa l'omessa conoscenza del decreto ingiuntivo per non essere stato ricevuto e perché sottoscritto da 'un pagina 3 di 5 dipendente', adducendo l'asserto che in quella sede la società non avesse dipendenti, si deve osservare che allo stato la notifica appare regolare, conseguendo che la parte che ne eccepisce la eventuale non corrispondenza al vero avrebbe dovuto avanzare querela di falso, giacchè il luogo della notifica coincide con quello della sede sociale della società debitrice.
Come ulteriore elemento circa la prescrizione non può non osservarsi diversamente atteso che la data delle fatture, non prodotte, recano la data desumibile dagli atti delle parti rispettivamente del 27.01.2025 e 11.06.2025 e quindi alla data odierna il credito da esse addotto deve ritenersi prescritto, considerato che l'atto di diffida e messa in mora, tra l'altro indirizzato a mezzo raccomandata con AR alla sig. ra in proprio e non nella qualità di Legale Rappresentante della società Parte_3
opponente.
Da ultimo sembrerebbe agli atti il deposito di un'istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, depositata il 07.12.2023 per conto della
è invece una istanza di estromissione della società estromissione CP_1 Pt_2
che non è stata adeguatamente motivata.
La società quale mandante della società , ha dedotto di aver la prova CP_2 CP_1
della sua unica legittimazione a stare in giudizio consistente nella sentenza della
Corte di appello inserita tra i documenti allegati.
La documentazione in esame non vi è e non è stata prodotta;
ne segue che la legittimazione non è stata provata.
Con riferimento all'altra società sembrerebbe che, come da note del Pt_2
15.04.2024, ha chiesto di revocare il mandato e di risolvere il contratto tra le società esistenti, e CP_2 Pt_2
La vicenda de qua non mostra segni di linearità ma anzi vi sono profili per considerare come allo stato non oggettivamente provate le legittimazioni processuali delle parti
'opposte' ed in ogni caso l'opposizione deve ritenersi tardiva essendo il decreto pagina 4 di 5 ingiuntivo passato in giudicato prima dell'avvenuta cessione tra le società opposte dalla cessionaria CP_4
Posto ciò, il decreto ingiuntivo ha acquisito forza di giudicato;
corrispondentemente, le società opposte costituite non hanno provato la propria legittimazione attiva e dappoi la società ha chiesto di essere estromessa. Pt_2
In questo complesso stato di cose, reso più complicato dalla mancata indicazione in modo chiaro degli elementi costitutivi del credito ai sensi degli artt. 633 CPC come è necessario nella presente fase dell'opposizione, non può dirsi il credito certo liquido ed esigibile.
Ne discende che sia la parte opponente che la società devono ritenersi CP_1
reciprocamente soccombenti, con necessaria compensazione delle spese di lite anche nei confronti della Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara tardiva l'opposizione presentata dalla società Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 25802/2017, emesso dal tribunale
[...]
di Roma il 15.11.2017;
2) Dichiara il difetto di legittimazione attiva in relazione alla qualità di creditrici delle società ed;
CP_5 CP_1
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 CPC.
ROMA, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67337/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DI CANDIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI CANDIA ANTONIO
OPPONENTE / ATTRICE contro
DA (C.F. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA CORRITORE IK, elettivamente domiciliato in
VIA FRANCESCO GENTILE 135 ROMA presso il difensore avv. DE LUCA CORRITORE
IK
NQ DI DA DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 CP_2
MAGRI' FA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIO VISCONTI VENOSTA, 4 20122
MILANO presso il difensore avv. MAGRI' FA
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132 CPC con le relative conclusioni.
Esaminato il fascicolo e dato atto che alcun delle parti ha provveduto al deposito degli scritti difensivi conclusivi, il giudice procederà alla decisione sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto e degli atti resi disponibili dalle parti e prodotti nel giudizio.
Nel corso dell'istruttoria, con provvedimento del 12.05.2023, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle obiezioni sollevate dalla parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare quelle consistenti nell'incertezza della persona del creditore essendosi costituite nel giudizio due società per il recupero del credito fondato sul pagamento della fornitura di energia elettrica.
Il decreto ingiuntivo è gia passato in giudicato ed è tardiva la presente opposizione rispetto alla quale la notifica dell'atto di citazione alla società opposta Pt_2
La parte opponente avrebbe dovuto avanzare opposizione al precetto.
Tuttavia, si deve osservare, nella complessità della vicenda in esame, attesa la scarsa linearità delle tesi difensive delle società opposte che asseriscono di essere titolari del diritto di credito, che, in primo luogo, non sono state prodotte le fatture di cui alla contestazione che costituiscono il titolo causale dell'azione monitoria, così come non risulta essere stato prodotto l'atto di cessione del credito odierno da ad CP_4
. Pertanto già questi elementi sono idonei a confutare la sussistenza CP_1
oggettiva delle ragioni creditorie in favore della società opposta cessionaria, la
Pt_2
In ordine, invece, alla contestazione della opponente circa l'omessa conoscenza del decreto ingiuntivo per non essere stato ricevuto e perché sottoscritto da 'un pagina 3 di 5 dipendente', adducendo l'asserto che in quella sede la società non avesse dipendenti, si deve osservare che allo stato la notifica appare regolare, conseguendo che la parte che ne eccepisce la eventuale non corrispondenza al vero avrebbe dovuto avanzare querela di falso, giacchè il luogo della notifica coincide con quello della sede sociale della società debitrice.
Come ulteriore elemento circa la prescrizione non può non osservarsi diversamente atteso che la data delle fatture, non prodotte, recano la data desumibile dagli atti delle parti rispettivamente del 27.01.2025 e 11.06.2025 e quindi alla data odierna il credito da esse addotto deve ritenersi prescritto, considerato che l'atto di diffida e messa in mora, tra l'altro indirizzato a mezzo raccomandata con AR alla sig. ra in proprio e non nella qualità di Legale Rappresentante della società Parte_3
opponente.
Da ultimo sembrerebbe agli atti il deposito di un'istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, depositata il 07.12.2023 per conto della
è invece una istanza di estromissione della società estromissione CP_1 Pt_2
che non è stata adeguatamente motivata.
La società quale mandante della società , ha dedotto di aver la prova CP_2 CP_1
della sua unica legittimazione a stare in giudizio consistente nella sentenza della
Corte di appello inserita tra i documenti allegati.
La documentazione in esame non vi è e non è stata prodotta;
ne segue che la legittimazione non è stata provata.
Con riferimento all'altra società sembrerebbe che, come da note del Pt_2
15.04.2024, ha chiesto di revocare il mandato e di risolvere il contratto tra le società esistenti, e CP_2 Pt_2
La vicenda de qua non mostra segni di linearità ma anzi vi sono profili per considerare come allo stato non oggettivamente provate le legittimazioni processuali delle parti
'opposte' ed in ogni caso l'opposizione deve ritenersi tardiva essendo il decreto pagina 4 di 5 ingiuntivo passato in giudicato prima dell'avvenuta cessione tra le società opposte dalla cessionaria CP_4
Posto ciò, il decreto ingiuntivo ha acquisito forza di giudicato;
corrispondentemente, le società opposte costituite non hanno provato la propria legittimazione attiva e dappoi la società ha chiesto di essere estromessa. Pt_2
In questo complesso stato di cose, reso più complicato dalla mancata indicazione in modo chiaro degli elementi costitutivi del credito ai sensi degli artt. 633 CPC come è necessario nella presente fase dell'opposizione, non può dirsi il credito certo liquido ed esigibile.
Ne discende che sia la parte opponente che la società devono ritenersi CP_1
reciprocamente soccombenti, con necessaria compensazione delle spese di lite anche nei confronti della Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara tardiva l'opposizione presentata dalla società Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 25802/2017, emesso dal tribunale
[...]
di Roma il 15.11.2017;
2) Dichiara il difetto di legittimazione attiva in relazione alla qualità di creditrici delle società ed;
CP_5 CP_1
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 CPC.
ROMA, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5