TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2597/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Domenico Rambelli n. 26, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA BRANZAGLIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a GO (RA), via Baracca n. 19 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA BRANZAGLIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in GO (RA), via Baracca n. 19
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 02.04.2025. In data 15.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo congiunto per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.10.2023, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a GO (RA) in data Parte_2
27.08.2011 matrimonio concordatario, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, che dall'unione era nato in data [...] il figlio che la dimora coniugale veniva fissata nell'abitazione sita a GO (RA), Per_1 via Domenico Rambelli n. 26, di proprietà della sig.ra e che, a causa del venir meno Pt_1 dell'affectio coniugalis e per effetto delle incomprensioni maturate negli anni e via via acuitesi, la convivenza era divenuta intollerabile tanto che, anche al fine di non turbare l'equilibrata crescita psico- fisica del figlio, si determinavano a separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto congiuntamente al Tribunale di Ravenna di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. la dimora coniugale ubicata nel comune di GO, via Domenico Rambelli n. 26, di proprietà esclusiva della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Parte_1 stessa nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a Parte_1 quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il figlio sarà collocato in maniera alternata in egual misura presso la dimora del Persona_2 padre e della madre ma la residenza del minore sarà quella della madre.
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive.
5. nessun mantenimento è previsto in quanto entrambi i ricorrenti tengono il minore in egual misura in modo alternato.
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
pagina 2 di 5
7. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice relatore in modalità cartolare e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di GO.
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di GO, via Domenico Rambelli n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del Parte_1 figlio minore ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. confermare la collocazione del figlio in maniera alternata presso la dimora del Persona_2 padre e della madre.
5. confermare altresì la residenza del minore presso la madre.
6. relativamente alle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive;
7. confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8). le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 26.10.2023, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 21.03.2024 e, stante l'espressa richiesta delle parti, con successiva ordinanza emessa in data 04.12.2023 ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. In data 15.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 5 Nelle note sostitutive d'udienza depositate in data 07.12.2023 e sottoscritte dalle parti personalmente, le stesse rinunciavano a comparire personalmente in udienza, confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 28.03.2024, il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta e preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 24.04.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 485/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 04.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti provvedevano a depositare le note scritte nella data del 28.11.2024. Con ordinanza del 21.12.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che non risultava agli atti l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ne ordinava la produzione e rinviava pertanto il processo all'udienza del 30.01.2025 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Dopo il deposito delle note scritte delle parti in data 17.01.2025, con successiva ordinanza del 29.03.2025 il Giudice rilevava che le note scritte non erano state sottoscritte personalmente dalle parti e rinviava il processo all'udienza del 21.05.2025, di cui parimenti stabiliva lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note depositate in data 02.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra Pt_1
e dal sig. le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e Per_2 che non vi era stata alcuna riconciliazione tra le medesime. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 27.08.2011 a GO (RA) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 28, parte 2, s. A, dell'anno 2011. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 24.04.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini
pagina 4 di 5 sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse del figlio minore Per_1
Come da richiesta delle parti sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...] nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], a Pt_1 Parte_2
GO (RA) in data 27.08.2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 28, p. 2, s. A, dell'anno 2011;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli, addetta all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2597/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Domenico Rambelli n. 26, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA BRANZAGLIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a GO (RA), via Baracca n. 19 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA BRANZAGLIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in GO (RA), via Baracca n. 19
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 02.04.2025. In data 15.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo congiunto per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.10.2023, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a GO (RA) in data Parte_2
27.08.2011 matrimonio concordatario, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, che dall'unione era nato in data [...] il figlio che la dimora coniugale veniva fissata nell'abitazione sita a GO (RA), Per_1 via Domenico Rambelli n. 26, di proprietà della sig.ra e che, a causa del venir meno Pt_1 dell'affectio coniugalis e per effetto delle incomprensioni maturate negli anni e via via acuitesi, la convivenza era divenuta intollerabile tanto che, anche al fine di non turbare l'equilibrata crescita psico- fisica del figlio, si determinavano a separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto congiuntamente al Tribunale di Ravenna di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. la dimora coniugale ubicata nel comune di GO, via Domenico Rambelli n. 26, di proprietà esclusiva della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Parte_1 stessa nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a Parte_1 quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il figlio sarà collocato in maniera alternata in egual misura presso la dimora del Persona_2 padre e della madre ma la residenza del minore sarà quella della madre.
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive.
5. nessun mantenimento è previsto in quanto entrambi i ricorrenti tengono il minore in egual misura in modo alternato.
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
pagina 2 di 5
7. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice relatore in modalità cartolare e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di GO.
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di GO, via Domenico Rambelli n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del Parte_1 figlio minore ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. confermare la collocazione del figlio in maniera alternata presso la dimora del Persona_2 padre e della madre.
5. confermare altresì la residenza del minore presso la madre.
6. relativamente alle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive;
7. confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8). le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 26.10.2023, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 21.03.2024 e, stante l'espressa richiesta delle parti, con successiva ordinanza emessa in data 04.12.2023 ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. In data 15.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 5 Nelle note sostitutive d'udienza depositate in data 07.12.2023 e sottoscritte dalle parti personalmente, le stesse rinunciavano a comparire personalmente in udienza, confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 28.03.2024, il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta e preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 24.04.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 485/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 04.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti provvedevano a depositare le note scritte nella data del 28.11.2024. Con ordinanza del 21.12.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che non risultava agli atti l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ne ordinava la produzione e rinviava pertanto il processo all'udienza del 30.01.2025 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Dopo il deposito delle note scritte delle parti in data 17.01.2025, con successiva ordinanza del 29.03.2025 il Giudice rilevava che le note scritte non erano state sottoscritte personalmente dalle parti e rinviava il processo all'udienza del 21.05.2025, di cui parimenti stabiliva lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note depositate in data 02.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra Pt_1
e dal sig. le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e Per_2 che non vi era stata alcuna riconciliazione tra le medesime. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 27.08.2011 a GO (RA) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 28, parte 2, s. A, dell'anno 2011. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 24.04.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini
pagina 4 di 5 sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse del figlio minore Per_1
Come da richiesta delle parti sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...] nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], a Pt_1 Parte_2
GO (RA) in data 27.08.2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 28, p. 2, s. A, dell'anno 2011;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli, addetta all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5