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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice EL PO ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9391/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. PIERALBERTO MORBI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ; (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi con l'avv. VALERIO NOVENTA C.F._3 nonché contro
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTI
Oggetto: diritti relativi al trattamento dei dati personali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che il presente ricorso, avverso il provvedimento di archiviazione del reclamo presentato in data 26.03.2024 dal signor emesso dal Garante della Pt_1 protezione dei dati personali e notificato in data 13.06.2024, è fondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, a parziale e/o totale riforma del provvedimento di archiviazione anzidetto:
- Accertare e dichiarare l'applicabilità del Reg. UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) al caso di specie, per i motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare che la condotta dei signori e , come rappresentata in CP_1 Parte_2 narrativa, costituisce violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e per l'effetto comminare le sanzioni che riterrà di giustizia;
1 - Per l'effetto, condannare i signori e alla rimozione di tutti i dispositivi di CP_1 Parte_2 sorveglianza che ledono la privacy del signor e di tutti gli interessati;
Parte_1
- Condannare i signori e al risarcimento del danno ex art. 82 Reg. UE n. 2016/679 CP_1 Parte_2
(c.d. GDPR) in favore del signor , da valutarsi in via equitativa ex art. 1126 c.c. e comunque Parte_1 quantificando lo stesso nella misura non inferiore ad euro 10.000,00.
- Rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in premessa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria: [omissis]”.
Per parte resistente e : CP_1 Parte_2
“NEL MERITO: respingere ogni e qualsiasi domanda del ricorrente avverso i Convenuti perché non vera in fatto ed errata in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]”.
Per parte resistente GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
“si rimette integralmente alla prudente valutazione del Tribunale in ordine alle richieste del ricorrente proposte esclusivamente nei confronti dei sig.ri e chiedendo che nessuna pronuncia sia effettuata nei CP_1 Pt_2 confronti dell'Autorità in mancanza di espressa domanda;
con esonero da qualsiasi spesa od onere”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024, esponeva che e Parte_1 CP_1
, vicini di casa, apponevano su una finestra della loro abitazione una telecamera Parte_2 di videosorveglianza riprendente, tra l'altro, il tratto di strada antistante al cancello di ingresso alla sua proprietà ed abitazione;
che inoltre installavano un sistema di allarme sonoro che si attivava ad ogni passaggio sulla anzidetta strada;
che, ritenute tali condotte contrarie alla normativa in tema di privacy e protezione dei dati personali, aveva presentato reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che, tuttavia, archiviava il procedimento (con provvedimento DREP/357643).
Pertanto proponeva ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196/2003, nel senso di accertare l'illecito trattamento dei dati personali operato dai resistenti tramite il sistema di videosorveglianza ed allarme sonoro e per l'effetto condannare i medesimi alla rimozione dei dispositivi ed a risarcire al ricorrente il danno da valutare in via equitativa in una somma non inferiore ad euro 10.000,00.
Si costituivano ritualmente i resistenti che chiedevano il rigetto delle domande avversarie, eccependo la non operatività della invocata normativa sul trattamento dati personali in quanto la telecamera non riprenderebbe la proprietà del ricorrente e sarebbe stata istallata a fini personali, per sicurezza e tutela della loro abitazione;
che le immagini della telecamera non sarebbero state conservate ma sovrascritte ogni 24 ore;
che l'allarme si attiverebbe solo accedendo dal loro cancello d'ingresso.
2 Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”) si costituiva rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine all'accertamento della violazione dei diritti sul trattamento dei dati personali, rilevando l'assenza di domande formulate nei suoi confronti dal ricorrente, pertanto chiedendo l'esonero dalle spese di lite.
In esito alla prima udienza del 20.5.2025, senza espletamento di istruttoria la causa era spedita in decisione all'udienza del 30.10.2025, previa assegnazione di termine per note finali.
***
Si confermano le determinazioni istruttorie assunte con l'ordinanza del 20/05/2025, richiamandone integralmente la motivazione.
Con il provvedimento opposto il Garante ha archiviato il reclamo del ricorrente, qualificandolo in termini di mera “segnalazione”, in quanto non supportato da elementi idonei a comprovare l'effettivo funzionamento del sistema di ripresa video in contestazione né la sua idoneità a riprendere aree diverse da quelle di stretta pertinenza di chi lo ha installato;
al contempo il Garante, richiamate disposizioni ed indicazioni in materia di protezione dei dati personali connesse con l'utilizzo di sistemi di rispesa audiovisiva, ha dato conto di avere invitato gli odierni resistenti Controparte_3 al loro puntuale rispetto.
In sede di impugnazione avverso tale provvedimento, il Giudice è chiamato ad un rinnovato esame della questione, funzionale all'accertamento del lamentato trattamento illecito di dati personali, da condurre sulla scorta delle allegazioni e degli elementi di prova forniti in giudizio dalle parti.
Ai sensi dell'art. 4 regolamento europeo 2016/679, c.d. GDPR, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e costituisce un trattamento di dati personali qualsiasi operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai suddetti dati, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, le ulteriori operazioni elencate nella norma.
In virtù delle definizioni sopra riportate appare indubbio che l'immagine di una persona ripresa con un sistema di video sorveglianza costituisca un dato personale e che la raccolta, registrazione, conservazione, in generale l'uso dell'immagine, configuri un trattamento di dati personali (Cass. sentenza n. 17440/2015; 13663/2016; ordinanza n. 7289/2024).
Data l'incidenza della videosorveglianza nella sfera privata dei soggetti ripresi, l'istallazione dei dispositivi ed il loro utilizzo deve avvenire in modo conforme oltre che alla disciplina della protezione dei dati personali, anche alle altre norme dell'ordinamento ed ai principi costituzionali a garanzia delle libertà individuali, sia che il trattamento avvenga ad opera di privati che di soggetti pubblici.
Infatti, la disciplina derogatoria prevista dal GDPR, all'art. 2 co. 2 lett. c) circa la non applicabilità del medesimo regolamento ai trattamenti di dati effettuati da una persona fisica per l'esercizio di
3 attività a carattere esclusivamente personale o domestico, non esonera il soggetto titolare o responsabile del trattamento al rispetto dell'altrui diritto alla privacy ed alla riservatezza del domicilio.
Ne discende che, nell'attività di videosorveglianza effettuata da un privato per fini personali, l'angolo visuale degli apparecchi usati per la ripresa deve essere limitato ai soli spazi di pertinenza di colui che effettua il trattamento, escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni ad altri soggetti;
analogamente, nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia esercitata dal privato per fini non esclusivamente personali, in presenza di particolari situazioni che di pericolo che giustificano l'istallazione di telecamere, l'angolo visuale degli strumenti usati deve essere limitato all'area effettivamente da proteggere, evitando per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti (ex multis, da ultima Cass. Ord. n. 7289/2024).
Nel caso in esame, le parti sono entrambe proprietarie di distinte villette facenti parte di un supercondominio c.d. orizzontale, dotate di giardino pertinenziale cui si accede mediante cancello privato;
villette e giardini antistanti e separate da un viale comune. La telecamera in questione è posizionata sulla facciata esterna della finestra al primo piano della casa dei resistenti (doc. 2 di parte attrice) e, come si evince da foto e filmati prodotti documenti 4, 5, 6 (di parte resistente)1, inquadra non soltanto la proprietà ensì anche aree di proprietà esclusiva del ricorrente, quali CP_4 Pt_2
l'ingresso tramite cancello, il piano primo con finestre e lato esterno del balcone, il piano terra limitatamente ad una finestra, essendo nel resto coperto dalla siepe che circonda il giardino;
nonché il viale che separa le due abitazioni ed il cancello di ingresso al supercondominio. In questo modo il ricorrente, i membri della sua famiglia o eventuali ospiti risultano ripresi in ogni accesso ed uscita dall'abitazione, nello svolgimento di attività sul terrazzo e nelle stanze su cui si aprono le finestre inquadrate.
Alla stregua dei principi sopra riportati in tema di protezione dei dati personali, la telecamera istallata appare all'evidenza lesiva della privacy e riservatezza del ricorrente, oltre che della sua famiglia e di terzi, ed eccedente lo scopo di protezione da furto o altri eventi lesivi per il quale i resistenti sostengono averla installata.
Vanno respinte per infondatezza le difese dei resistenti:
- pur ammessa la sussistenza di un concreto ed attuale rischio per la sicurezza della casa dei resistenti, la funzione di protezione del dispositivo non consente di estenderne l'angolo visuale 1 L'immagine del doc. 6 è estratta dalla videocamera per espressa ammissione dei resistenti il video al Controparte_3 doc. 4 si ritiene altresì estratto dalla videocamera riportando a sinistra in alto lo stesso formato ed ora che compare nel frame al doc. 6, in basso la marca del dispositivo “Tapo”. Anche l'immagine al doc. 5 deve ritenersi tratta dalla videocamera avendo la medesima visuale. 4 oltre l'area effettivamente da proteggere e quelle immediatamente prospicienti, certamente non potendo giungere ad inquadrare la proprietà di terzi.
- priva di pregio appare l'osservazione dei resistenti secondo cui le riprese sarebbero sovrascritte ogni 24 ore senza operare alcuna archiviazione e conservazione, in quanto il trattamento di dati personali si realizza anche mediante la sola registrazione delle immagini;
deduzione vieppiù smentita dalla produzione in giudizio delle immagini estratte dal dispositivo recanti data 2/07/2024 e 21/09/2024 (documenti 4 e 6).
Tanto premesso, consegue l'accoglimento della domanda dei ricorrenti che, in concreto, non può che attuarsi mediante la rimozione della telecamera in questione, a fronte dell'impossibilità di ordinare, nel caso di specie, una diversa angolazione o restringimento della visuale inquadrata: dalle riprese e immagini prodotte dagli stessi resistenti con la telecamera in esame non risulta possibile inquadrare esclusivamente il loro giardino fino al cancello di ingresso, essendo la visuale impedita dall'esistenza di una tettoia posta al di sotto del dispositivo (docc. 4,5,6 resistenti).
Quanto, invece, all'allarme sonoro, dispositivo autonomo rispetto alla videocamera, non si pone un problema di contrasto con la normativa dei dati personali non comportando il trattamento di dati relativi a soggetti identificati o identificabili, bensì va verificata la tollerabilità o meno del rumore.
Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 82 GDPR.
La domanda, genericamente formulata, non è accoglibile considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, proprio in punto di risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati personali, secondo cui “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.
196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva” (Cass. n. 17383 del 20/08/2020, Cass.
16133 del 15/07/2014, n. 20615 del 13/10/2016).
La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente dei resistenti e si liquidano, ai Parte_3 sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 97,00 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di
5 studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 2.000,00 per fase decisionale, dedotto un terzo per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
La mancata opposizione nel merito da parte del Garante dei dati personali consente di disporre la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna i resistenti alla rimozione, a proprie cure e spese, della telecamera Parte_3 oggetto di causa;
2. compensa per un terzo le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti Parte_3
3. condanna i resistenti al pagamento in via solidale delle restanti spese del Parte_3 giudizio in favore del ricorrente, liquidate in motivazione in € 97,00 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
4. compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il Garante per la protezione dei dati personali.
Brescia, 19/12/2025.
Il Giudice
EL PO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice EL PO ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9391/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. PIERALBERTO MORBI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ; (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi con l'avv. VALERIO NOVENTA C.F._3 nonché contro
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTI
Oggetto: diritti relativi al trattamento dei dati personali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che il presente ricorso, avverso il provvedimento di archiviazione del reclamo presentato in data 26.03.2024 dal signor emesso dal Garante della Pt_1 protezione dei dati personali e notificato in data 13.06.2024, è fondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, a parziale e/o totale riforma del provvedimento di archiviazione anzidetto:
- Accertare e dichiarare l'applicabilità del Reg. UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) al caso di specie, per i motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare che la condotta dei signori e , come rappresentata in CP_1 Parte_2 narrativa, costituisce violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e per l'effetto comminare le sanzioni che riterrà di giustizia;
1 - Per l'effetto, condannare i signori e alla rimozione di tutti i dispositivi di CP_1 Parte_2 sorveglianza che ledono la privacy del signor e di tutti gli interessati;
Parte_1
- Condannare i signori e al risarcimento del danno ex art. 82 Reg. UE n. 2016/679 CP_1 Parte_2
(c.d. GDPR) in favore del signor , da valutarsi in via equitativa ex art. 1126 c.c. e comunque Parte_1 quantificando lo stesso nella misura non inferiore ad euro 10.000,00.
- Rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in premessa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria: [omissis]”.
Per parte resistente e : CP_1 Parte_2
“NEL MERITO: respingere ogni e qualsiasi domanda del ricorrente avverso i Convenuti perché non vera in fatto ed errata in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]”.
Per parte resistente GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
“si rimette integralmente alla prudente valutazione del Tribunale in ordine alle richieste del ricorrente proposte esclusivamente nei confronti dei sig.ri e chiedendo che nessuna pronuncia sia effettuata nei CP_1 Pt_2 confronti dell'Autorità in mancanza di espressa domanda;
con esonero da qualsiasi spesa od onere”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024, esponeva che e Parte_1 CP_1
, vicini di casa, apponevano su una finestra della loro abitazione una telecamera Parte_2 di videosorveglianza riprendente, tra l'altro, il tratto di strada antistante al cancello di ingresso alla sua proprietà ed abitazione;
che inoltre installavano un sistema di allarme sonoro che si attivava ad ogni passaggio sulla anzidetta strada;
che, ritenute tali condotte contrarie alla normativa in tema di privacy e protezione dei dati personali, aveva presentato reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che, tuttavia, archiviava il procedimento (con provvedimento DREP/357643).
Pertanto proponeva ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196/2003, nel senso di accertare l'illecito trattamento dei dati personali operato dai resistenti tramite il sistema di videosorveglianza ed allarme sonoro e per l'effetto condannare i medesimi alla rimozione dei dispositivi ed a risarcire al ricorrente il danno da valutare in via equitativa in una somma non inferiore ad euro 10.000,00.
Si costituivano ritualmente i resistenti che chiedevano il rigetto delle domande avversarie, eccependo la non operatività della invocata normativa sul trattamento dati personali in quanto la telecamera non riprenderebbe la proprietà del ricorrente e sarebbe stata istallata a fini personali, per sicurezza e tutela della loro abitazione;
che le immagini della telecamera non sarebbero state conservate ma sovrascritte ogni 24 ore;
che l'allarme si attiverebbe solo accedendo dal loro cancello d'ingresso.
2 Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”) si costituiva rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine all'accertamento della violazione dei diritti sul trattamento dei dati personali, rilevando l'assenza di domande formulate nei suoi confronti dal ricorrente, pertanto chiedendo l'esonero dalle spese di lite.
In esito alla prima udienza del 20.5.2025, senza espletamento di istruttoria la causa era spedita in decisione all'udienza del 30.10.2025, previa assegnazione di termine per note finali.
***
Si confermano le determinazioni istruttorie assunte con l'ordinanza del 20/05/2025, richiamandone integralmente la motivazione.
Con il provvedimento opposto il Garante ha archiviato il reclamo del ricorrente, qualificandolo in termini di mera “segnalazione”, in quanto non supportato da elementi idonei a comprovare l'effettivo funzionamento del sistema di ripresa video in contestazione né la sua idoneità a riprendere aree diverse da quelle di stretta pertinenza di chi lo ha installato;
al contempo il Garante, richiamate disposizioni ed indicazioni in materia di protezione dei dati personali connesse con l'utilizzo di sistemi di rispesa audiovisiva, ha dato conto di avere invitato gli odierni resistenti Controparte_3 al loro puntuale rispetto.
In sede di impugnazione avverso tale provvedimento, il Giudice è chiamato ad un rinnovato esame della questione, funzionale all'accertamento del lamentato trattamento illecito di dati personali, da condurre sulla scorta delle allegazioni e degli elementi di prova forniti in giudizio dalle parti.
Ai sensi dell'art. 4 regolamento europeo 2016/679, c.d. GDPR, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e costituisce un trattamento di dati personali qualsiasi operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai suddetti dati, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, le ulteriori operazioni elencate nella norma.
In virtù delle definizioni sopra riportate appare indubbio che l'immagine di una persona ripresa con un sistema di video sorveglianza costituisca un dato personale e che la raccolta, registrazione, conservazione, in generale l'uso dell'immagine, configuri un trattamento di dati personali (Cass. sentenza n. 17440/2015; 13663/2016; ordinanza n. 7289/2024).
Data l'incidenza della videosorveglianza nella sfera privata dei soggetti ripresi, l'istallazione dei dispositivi ed il loro utilizzo deve avvenire in modo conforme oltre che alla disciplina della protezione dei dati personali, anche alle altre norme dell'ordinamento ed ai principi costituzionali a garanzia delle libertà individuali, sia che il trattamento avvenga ad opera di privati che di soggetti pubblici.
Infatti, la disciplina derogatoria prevista dal GDPR, all'art. 2 co. 2 lett. c) circa la non applicabilità del medesimo regolamento ai trattamenti di dati effettuati da una persona fisica per l'esercizio di
3 attività a carattere esclusivamente personale o domestico, non esonera il soggetto titolare o responsabile del trattamento al rispetto dell'altrui diritto alla privacy ed alla riservatezza del domicilio.
Ne discende che, nell'attività di videosorveglianza effettuata da un privato per fini personali, l'angolo visuale degli apparecchi usati per la ripresa deve essere limitato ai soli spazi di pertinenza di colui che effettua il trattamento, escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni ad altri soggetti;
analogamente, nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia esercitata dal privato per fini non esclusivamente personali, in presenza di particolari situazioni che di pericolo che giustificano l'istallazione di telecamere, l'angolo visuale degli strumenti usati deve essere limitato all'area effettivamente da proteggere, evitando per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti (ex multis, da ultima Cass. Ord. n. 7289/2024).
Nel caso in esame, le parti sono entrambe proprietarie di distinte villette facenti parte di un supercondominio c.d. orizzontale, dotate di giardino pertinenziale cui si accede mediante cancello privato;
villette e giardini antistanti e separate da un viale comune. La telecamera in questione è posizionata sulla facciata esterna della finestra al primo piano della casa dei resistenti (doc. 2 di parte attrice) e, come si evince da foto e filmati prodotti documenti 4, 5, 6 (di parte resistente)1, inquadra non soltanto la proprietà ensì anche aree di proprietà esclusiva del ricorrente, quali CP_4 Pt_2
l'ingresso tramite cancello, il piano primo con finestre e lato esterno del balcone, il piano terra limitatamente ad una finestra, essendo nel resto coperto dalla siepe che circonda il giardino;
nonché il viale che separa le due abitazioni ed il cancello di ingresso al supercondominio. In questo modo il ricorrente, i membri della sua famiglia o eventuali ospiti risultano ripresi in ogni accesso ed uscita dall'abitazione, nello svolgimento di attività sul terrazzo e nelle stanze su cui si aprono le finestre inquadrate.
Alla stregua dei principi sopra riportati in tema di protezione dei dati personali, la telecamera istallata appare all'evidenza lesiva della privacy e riservatezza del ricorrente, oltre che della sua famiglia e di terzi, ed eccedente lo scopo di protezione da furto o altri eventi lesivi per il quale i resistenti sostengono averla installata.
Vanno respinte per infondatezza le difese dei resistenti:
- pur ammessa la sussistenza di un concreto ed attuale rischio per la sicurezza della casa dei resistenti, la funzione di protezione del dispositivo non consente di estenderne l'angolo visuale 1 L'immagine del doc. 6 è estratta dalla videocamera per espressa ammissione dei resistenti il video al Controparte_3 doc. 4 si ritiene altresì estratto dalla videocamera riportando a sinistra in alto lo stesso formato ed ora che compare nel frame al doc. 6, in basso la marca del dispositivo “Tapo”. Anche l'immagine al doc. 5 deve ritenersi tratta dalla videocamera avendo la medesima visuale. 4 oltre l'area effettivamente da proteggere e quelle immediatamente prospicienti, certamente non potendo giungere ad inquadrare la proprietà di terzi.
- priva di pregio appare l'osservazione dei resistenti secondo cui le riprese sarebbero sovrascritte ogni 24 ore senza operare alcuna archiviazione e conservazione, in quanto il trattamento di dati personali si realizza anche mediante la sola registrazione delle immagini;
deduzione vieppiù smentita dalla produzione in giudizio delle immagini estratte dal dispositivo recanti data 2/07/2024 e 21/09/2024 (documenti 4 e 6).
Tanto premesso, consegue l'accoglimento della domanda dei ricorrenti che, in concreto, non può che attuarsi mediante la rimozione della telecamera in questione, a fronte dell'impossibilità di ordinare, nel caso di specie, una diversa angolazione o restringimento della visuale inquadrata: dalle riprese e immagini prodotte dagli stessi resistenti con la telecamera in esame non risulta possibile inquadrare esclusivamente il loro giardino fino al cancello di ingresso, essendo la visuale impedita dall'esistenza di una tettoia posta al di sotto del dispositivo (docc. 4,5,6 resistenti).
Quanto, invece, all'allarme sonoro, dispositivo autonomo rispetto alla videocamera, non si pone un problema di contrasto con la normativa dei dati personali non comportando il trattamento di dati relativi a soggetti identificati o identificabili, bensì va verificata la tollerabilità o meno del rumore.
Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 82 GDPR.
La domanda, genericamente formulata, non è accoglibile considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, proprio in punto di risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati personali, secondo cui “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.
196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva” (Cass. n. 17383 del 20/08/2020, Cass.
16133 del 15/07/2014, n. 20615 del 13/10/2016).
La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente dei resistenti e si liquidano, ai Parte_3 sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 97,00 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di
5 studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 2.000,00 per fase decisionale, dedotto un terzo per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
La mancata opposizione nel merito da parte del Garante dei dati personali consente di disporre la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna i resistenti alla rimozione, a proprie cure e spese, della telecamera Parte_3 oggetto di causa;
2. compensa per un terzo le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti Parte_3
3. condanna i resistenti al pagamento in via solidale delle restanti spese del Parte_3 giudizio in favore del ricorrente, liquidate in motivazione in € 97,00 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
4. compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il Garante per la protezione dei dati personali.
Brescia, 19/12/2025.
Il Giudice
EL PO
6