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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12566/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Ippolito, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 117;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva in persona del l.r.p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale mandataria (c.f./p.iva ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, con cui elettivamente domicilia in Verona, al V.lo S. Bernardino n. 5;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 20 maggio 2024
Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto in oggetto, notificatogli ad istanza di
[...]
e (già quale sua mandataria, Controparte_1 Parte_2 CP_2 per l'importo complessivo di € 21.966,44, di cui € 19.347,78 per sorta capitale di cui al D.I. n. 1260/2022 del Tribunale di Napoli, € 1.355,01 per interessi di mora nella misura legale dal 18.02.2022, € 540,00 per compenso professionale liquidato nel decreto ingiuntivo oltre accessori, € 236,00 per onorario dell'atto di precetto, oltre rimborsi forfettario e spese di notifica ed € 200,00 per imposta di registro. La parte ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stante la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c; Nel merito e definitivamente pronunciando, dichiarare l'infondatezza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 20 05 2024, con conseguente declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso dichiarando che l'opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore dell'avv. Rosario Ippolito quale anticipatario”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù del decreto ingiuntivo n. 1260/2022 del Tribunale di Napoli, notificato in data 3.03.2022, non opposto e dichiarato esecutivo ex art 647 c.p.c. con provvedimento del 24.05.2022, con cui veniva ingiunto a , unitamente a , di pagare alla ricorrente Parte_1 Parte_3 [...]
e per essa, quale mandataria, la somma di Controparte_1 Parte_2
€ 19.347,78, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e spese e competenze del procedimento monitorio.
Con lo strumento di reazione azionato parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendone, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva per difetto di prova dell'esistenza della cessione in blocco dei crediti e dell'asserita qualità di successore a titolo particolare nella titolarità dello specifico diritto di credito per il cui pagamento è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Ha sostenuto, in particolare, che ai fini della prova dell'avvenuta cessione non fosse sufficiente l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che la stessa non gli era mai stata notificata, né poteva dirsi accettata in virtù della notifica del sotteso D.I., anch'essa contestata, eccependo che la cessione non implicasse anche prova della sussistenza e dell'entità del credito. Ha inoltre lamentato la nullità del precetto per la mancata proposizione da parte del creditore intimante del piano del consumatore e per l'illegittimità della ricapitalizzazione del credito e degli interessi moratori applicati, concludendo come innanzi.
Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda stante la formazione del giudicato sul titolo giudiziario sotteso. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione stante la prova della legittimazione attiva attestata dal titolo esecutivo, dal contratto di cessione già prodotto nel giudizio monitorio, l'estratto dell'allegato
- 2 - elenco dei debitori ceduti, l'avviso di cessione pubblicato in G.U., la comunicazione di cessione notificata all'opponente e la dichiarazione della cedente di conferma dell'avvenuta cessione. Nel merito, ha sostenuto l'inammissibilità per genericità della contestazione dell'an e del quantum debeatur e la legittimità degli interessi per mancato superamento del tasso soglia. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e della preliminare istanza inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo, vinte le spese e competenze di lite.
All'udienza cartolare di prima comparizione, ritenuti insussistenti i presupposti per accordare l'inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (cfr. ordinanza del 31 ottobre 2024), il giudizio è stato rinviato con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 4 giugno 2025 per la rimessione in decisione, allorquando è stato trattenuto a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è in parte infondata, in altra parte inammissibile, e va pertanto rigettata per le ragioni che seguono.
si è opposto al precetto intimatogli da Parte_1 Parte_2 quale mandataria di azionando il D.I. n. 1260/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Napoli in data 17.02.2022.
Nel ricorso monitorio prodromico al titolo azionato, l'intimante ha premesso di essere divenuta successore a titolo particolare nel diritto derivante dal contratto di credito al consumo concluso dall'istante con la in conseguenza Controparte_3 di una serie di operazioni di fusione per incorporazione confluite, infine, in un'operazione di cessione in blocco dei crediti a sofferenza, tra i quali quello nei confronti dell'odierno opponente, da parte di Intesa San Paolo S.p.A. in favore di
[...]
Controparte_1
L'intimato ha impugnato il precetto deducendo il difetto di legittimazione attiva in capo all'intimante e contestando l'ammontare della pretesa fatta valere.
In ordine al primo profilo, dalla semplice disamina del titolo emerge che lo stesso sia stato richiesto ed emesso in favore della parte intimante.
Viene dunque in rilievo la possibilità di dedurre la carenza di legittimazione attiva in capo all'intimante odierno opposto nonostante la formazione del giudicato.
Sul punto, ancora di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: a) è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato
- 3 - definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo;
b) il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
c) il suddetto principio trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio;
d) nel caso in esame, il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore al pagamento del prezzo della merce preclude un Pt_4 nuovo esame di tutte le possibili questioni (compresa l'eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta) che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva: in pratica, il decreto ingiuntivo non opposto ha (implicitamente) accertato, in maniera definitiva tra le parti, l'esatto adempimento del venditore e l'assenza di vizi della cosa (Cass. civ., ord. n. 8937/2024).
Di tali postulati costituisce corollario il principio per cui “I vizi inerenti la formazione del titolo non possono essere dedotti a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a meno che non si tratti di fatti estintivi impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo”.
Senonché, la specifica questione della legittimazione attiva va esaminata tenendo conto di quanto ulteriormente e costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che “Il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l'esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al “merito”), è rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di
- 4 - cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l'attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione” (Cass. 11/11/2011, n. 23568) ed ancora che “In tema di contenzioso tributario (…) il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire e, ove il rilievo venga effettuato in sede di legittimità, la sentenza va cassata senza rinvio, esclusa ogni pronuncia nel merito trattandosi di impugnazione inammissibile” (Cass. 13/09/2013, n. 20978; conf.: nn. 13695/2001, 9952/2003).
Da ultimo, infine, la Suprema Corte a Sezioni unite, tornata ad occuparsi dell'argomento, ha avuto modo di precisare che: “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale “quaestio iuris”, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio” (Cass. sez. un.
20/03/2019, n. 7925); (vd. Cass. civ.. sent. n. 4945/2021.
Ne discende che, ancorché il decreto ingiuntivo non opposto sotteso al precetto sia passato in giudicato, la prospettata questione di carenza di legittimazione della cessionaria possa trovare ingresso nel presente giudizio.
Nondimeno, l'eccezione è destituita di fondamento e, come tale, va rigettata.
All'atto della costituzione in giudizio l'opposta ha prodotto il fascicolo del procedimento monitorio contenente il contratto di cessione, il contratto di credito al consumo sotteso al decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art 50 T.U.B. del saldo debitore derivante dal contratto e le visure camerali dell'originaria società creditrice e delle successive in cui è stata incorporata;
ha inoltre depositato l'avviso della cessione dei crediti in blocco pubblicato ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana indicante la cedente, la cessionaria, la data della cessione e le categorie dei crediti ceduti, l'estratto dell'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione recante il n. di contratto sottoscritto dal debitore, la comunicazione di cessione notificata alla parte opponente prima della notifica del D.I. e l'attestazione della banca cedente di inclusione nella cessione del medesimo rapporto, nonché copia informatica dell'originale del titolo esecutivo azionato.
Ebbene sul tema è noto che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione
- 5 - dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024). Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
Facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
In definitiva, la complessiva disamina della documentazione innanzi richiamata non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato, a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U., tenuto conto altresì del possesso del titolo in originale, depositato telematicamente, del deposito del contratto a fondamento dell'ingiunzione, della prova delle vicende di trasformazione dell'originaria società creditrice.
Con l'ulteriore motivo di opposizione l'attore si duole del quantum debeatur con riferimento all'ammontare degli interessi richiesti prospettando, solo nel contesto delle memorie ex art. 171 ter, n. 2) c.p.c., la contestazione dell'abusività delle clausole del contratto da cui è scaturita la pretesa creditoria.
L'eccezione tardivamente avanzata è inammissibile anche tenuto conto dell'estrema genericità della relativa formulazione, che ne disvela la natura defatigatoria.
Le stesse considerazioni involgono la contestazione del quantum debeatur per la lamentata illegittima “ricapitalizzazione del credito”, ovvero per il calcolo di interessi
- 6 - moratori al di fuori della normativa vigente, di cui per ciò solo andrebbe dichiarata l'inammissibilità.
Va, però, ulteriormente osservato che l'entità degli accessori del credito di cui è stato intimato il pagamento (€ 1.355,01) corrisponde esattamente a quanto riconosciuto dal titolo e sul punto, diversamente da quanto esposto in merito alla legittimazione attiva, deve ritenersi inammissibile la formulazione dell'eccezione in sede di opposizione all'esecuzione in quanto censura di merito riservata al giudice della cognizione (opposizione a decreto ingiuntivo), assorbita dal giudicato formatosi in relazione al decreto non opposto.
Non soltanto.
Va altresì evidenziato che, pure a voler interpretare la doglianza come violazione del divieto di usura, la parte che solleva l'eccezione ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto e, in mancanza, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa ed andrebbe a supplire alle lacune della parte.
Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire al tasso di interesse ed essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (Cass. civ., sent. n. 2311/2018).
Infine, risulta priva di pregio l'eccezione di illegittimità della pretesa per la mancata proposizione del cosiddetto piano del consumatore. La relativa procedura, laddove ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, è riservata all'iniziativa del debitore che deposita la relativa proposta innanzi al Tribunale del luogo di residenza.
Di tanto non v'è evidenza documentale agli atti, né v'è prova dell'eventuale successiva determinazione del Giudice delegato in ordine al divieto di avvio e/o prosecuzione di procedure esecutive, restando riservata in ogni caso al giudice dell'esecuzione la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione in corso
(Cass. civ., sent. n. 22715/2023).
In definitiva, le ragioni poste a fondamento della domanda risultano inammissibili e infondate, dovendosi confermare la validità e l'efficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201-
- 7 - 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
quale sua mandataria, iscritta al n. 12566/2024 del R.G., così CP_2 provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 19 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12566/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Ippolito, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 117;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva in persona del l.r.p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale mandataria (c.f./p.iva ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, con cui elettivamente domicilia in Verona, al V.lo S. Bernardino n. 5;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 20 maggio 2024
Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto in oggetto, notificatogli ad istanza di
[...]
e (già quale sua mandataria, Controparte_1 Parte_2 CP_2 per l'importo complessivo di € 21.966,44, di cui € 19.347,78 per sorta capitale di cui al D.I. n. 1260/2022 del Tribunale di Napoli, € 1.355,01 per interessi di mora nella misura legale dal 18.02.2022, € 540,00 per compenso professionale liquidato nel decreto ingiuntivo oltre accessori, € 236,00 per onorario dell'atto di precetto, oltre rimborsi forfettario e spese di notifica ed € 200,00 per imposta di registro. La parte ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stante la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c; Nel merito e definitivamente pronunciando, dichiarare l'infondatezza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 20 05 2024, con conseguente declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso dichiarando che l'opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore dell'avv. Rosario Ippolito quale anticipatario”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù del decreto ingiuntivo n. 1260/2022 del Tribunale di Napoli, notificato in data 3.03.2022, non opposto e dichiarato esecutivo ex art 647 c.p.c. con provvedimento del 24.05.2022, con cui veniva ingiunto a , unitamente a , di pagare alla ricorrente Parte_1 Parte_3 [...]
e per essa, quale mandataria, la somma di Controparte_1 Parte_2
€ 19.347,78, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e spese e competenze del procedimento monitorio.
Con lo strumento di reazione azionato parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendone, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva per difetto di prova dell'esistenza della cessione in blocco dei crediti e dell'asserita qualità di successore a titolo particolare nella titolarità dello specifico diritto di credito per il cui pagamento è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Ha sostenuto, in particolare, che ai fini della prova dell'avvenuta cessione non fosse sufficiente l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che la stessa non gli era mai stata notificata, né poteva dirsi accettata in virtù della notifica del sotteso D.I., anch'essa contestata, eccependo che la cessione non implicasse anche prova della sussistenza e dell'entità del credito. Ha inoltre lamentato la nullità del precetto per la mancata proposizione da parte del creditore intimante del piano del consumatore e per l'illegittimità della ricapitalizzazione del credito e degli interessi moratori applicati, concludendo come innanzi.
Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda stante la formazione del giudicato sul titolo giudiziario sotteso. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione stante la prova della legittimazione attiva attestata dal titolo esecutivo, dal contratto di cessione già prodotto nel giudizio monitorio, l'estratto dell'allegato
- 2 - elenco dei debitori ceduti, l'avviso di cessione pubblicato in G.U., la comunicazione di cessione notificata all'opponente e la dichiarazione della cedente di conferma dell'avvenuta cessione. Nel merito, ha sostenuto l'inammissibilità per genericità della contestazione dell'an e del quantum debeatur e la legittimità degli interessi per mancato superamento del tasso soglia. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e della preliminare istanza inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo, vinte le spese e competenze di lite.
All'udienza cartolare di prima comparizione, ritenuti insussistenti i presupposti per accordare l'inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (cfr. ordinanza del 31 ottobre 2024), il giudizio è stato rinviato con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 4 giugno 2025 per la rimessione in decisione, allorquando è stato trattenuto a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è in parte infondata, in altra parte inammissibile, e va pertanto rigettata per le ragioni che seguono.
si è opposto al precetto intimatogli da Parte_1 Parte_2 quale mandataria di azionando il D.I. n. 1260/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Napoli in data 17.02.2022.
Nel ricorso monitorio prodromico al titolo azionato, l'intimante ha premesso di essere divenuta successore a titolo particolare nel diritto derivante dal contratto di credito al consumo concluso dall'istante con la in conseguenza Controparte_3 di una serie di operazioni di fusione per incorporazione confluite, infine, in un'operazione di cessione in blocco dei crediti a sofferenza, tra i quali quello nei confronti dell'odierno opponente, da parte di Intesa San Paolo S.p.A. in favore di
[...]
Controparte_1
L'intimato ha impugnato il precetto deducendo il difetto di legittimazione attiva in capo all'intimante e contestando l'ammontare della pretesa fatta valere.
In ordine al primo profilo, dalla semplice disamina del titolo emerge che lo stesso sia stato richiesto ed emesso in favore della parte intimante.
Viene dunque in rilievo la possibilità di dedurre la carenza di legittimazione attiva in capo all'intimante odierno opposto nonostante la formazione del giudicato.
Sul punto, ancora di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: a) è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato
- 3 - definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo;
b) il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
c) il suddetto principio trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio;
d) nel caso in esame, il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore al pagamento del prezzo della merce preclude un Pt_4 nuovo esame di tutte le possibili questioni (compresa l'eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta) che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva: in pratica, il decreto ingiuntivo non opposto ha (implicitamente) accertato, in maniera definitiva tra le parti, l'esatto adempimento del venditore e l'assenza di vizi della cosa (Cass. civ., ord. n. 8937/2024).
Di tali postulati costituisce corollario il principio per cui “I vizi inerenti la formazione del titolo non possono essere dedotti a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a meno che non si tratti di fatti estintivi impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo”.
Senonché, la specifica questione della legittimazione attiva va esaminata tenendo conto di quanto ulteriormente e costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che “Il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l'esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al “merito”), è rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di
- 4 - cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l'attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione” (Cass. 11/11/2011, n. 23568) ed ancora che “In tema di contenzioso tributario (…) il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire e, ove il rilievo venga effettuato in sede di legittimità, la sentenza va cassata senza rinvio, esclusa ogni pronuncia nel merito trattandosi di impugnazione inammissibile” (Cass. 13/09/2013, n. 20978; conf.: nn. 13695/2001, 9952/2003).
Da ultimo, infine, la Suprema Corte a Sezioni unite, tornata ad occuparsi dell'argomento, ha avuto modo di precisare che: “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale “quaestio iuris”, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio” (Cass. sez. un.
20/03/2019, n. 7925); (vd. Cass. civ.. sent. n. 4945/2021.
Ne discende che, ancorché il decreto ingiuntivo non opposto sotteso al precetto sia passato in giudicato, la prospettata questione di carenza di legittimazione della cessionaria possa trovare ingresso nel presente giudizio.
Nondimeno, l'eccezione è destituita di fondamento e, come tale, va rigettata.
All'atto della costituzione in giudizio l'opposta ha prodotto il fascicolo del procedimento monitorio contenente il contratto di cessione, il contratto di credito al consumo sotteso al decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art 50 T.U.B. del saldo debitore derivante dal contratto e le visure camerali dell'originaria società creditrice e delle successive in cui è stata incorporata;
ha inoltre depositato l'avviso della cessione dei crediti in blocco pubblicato ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana indicante la cedente, la cessionaria, la data della cessione e le categorie dei crediti ceduti, l'estratto dell'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione recante il n. di contratto sottoscritto dal debitore, la comunicazione di cessione notificata alla parte opponente prima della notifica del D.I. e l'attestazione della banca cedente di inclusione nella cessione del medesimo rapporto, nonché copia informatica dell'originale del titolo esecutivo azionato.
Ebbene sul tema è noto che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione
- 5 - dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024). Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
Facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
In definitiva, la complessiva disamina della documentazione innanzi richiamata non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato, a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U., tenuto conto altresì del possesso del titolo in originale, depositato telematicamente, del deposito del contratto a fondamento dell'ingiunzione, della prova delle vicende di trasformazione dell'originaria società creditrice.
Con l'ulteriore motivo di opposizione l'attore si duole del quantum debeatur con riferimento all'ammontare degli interessi richiesti prospettando, solo nel contesto delle memorie ex art. 171 ter, n. 2) c.p.c., la contestazione dell'abusività delle clausole del contratto da cui è scaturita la pretesa creditoria.
L'eccezione tardivamente avanzata è inammissibile anche tenuto conto dell'estrema genericità della relativa formulazione, che ne disvela la natura defatigatoria.
Le stesse considerazioni involgono la contestazione del quantum debeatur per la lamentata illegittima “ricapitalizzazione del credito”, ovvero per il calcolo di interessi
- 6 - moratori al di fuori della normativa vigente, di cui per ciò solo andrebbe dichiarata l'inammissibilità.
Va, però, ulteriormente osservato che l'entità degli accessori del credito di cui è stato intimato il pagamento (€ 1.355,01) corrisponde esattamente a quanto riconosciuto dal titolo e sul punto, diversamente da quanto esposto in merito alla legittimazione attiva, deve ritenersi inammissibile la formulazione dell'eccezione in sede di opposizione all'esecuzione in quanto censura di merito riservata al giudice della cognizione (opposizione a decreto ingiuntivo), assorbita dal giudicato formatosi in relazione al decreto non opposto.
Non soltanto.
Va altresì evidenziato che, pure a voler interpretare la doglianza come violazione del divieto di usura, la parte che solleva l'eccezione ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto e, in mancanza, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa ed andrebbe a supplire alle lacune della parte.
Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire al tasso di interesse ed essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (Cass. civ., sent. n. 2311/2018).
Infine, risulta priva di pregio l'eccezione di illegittimità della pretesa per la mancata proposizione del cosiddetto piano del consumatore. La relativa procedura, laddove ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, è riservata all'iniziativa del debitore che deposita la relativa proposta innanzi al Tribunale del luogo di residenza.
Di tanto non v'è evidenza documentale agli atti, né v'è prova dell'eventuale successiva determinazione del Giudice delegato in ordine al divieto di avvio e/o prosecuzione di procedure esecutive, restando riservata in ogni caso al giudice dell'esecuzione la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione in corso
(Cass. civ., sent. n. 22715/2023).
In definitiva, le ragioni poste a fondamento della domanda risultano inammissibili e infondate, dovendosi confermare la validità e l'efficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201-
- 7 - 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
quale sua mandataria, iscritta al n. 12566/2024 del R.G., così CP_2 provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 19 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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