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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1072/2022 promossa da:
, (C.F. , , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Scaletta Zanclea, via Antonio Merenda n. 14, presso lo studio dell'Avv. Joseph Caminiti, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Igor Costa, giusta procura in atti.
Attori contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di
[...] P.IVA_1
Gotto, via Pitagora n. 10; rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Davide Bisognano giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , Parte_1 Parte_4 Parte_3 quali eredi di , convenivano in giudizio la CP_2 Controparte_2
” e il socio superstite , deducendo che il padre, deceduto il 20.10.2021, CP_1 CP_1 era titolare di una quota sociale nella predetta società e che dopo aver espletato la dichiarazione di successione in data 17.01.2022, gli eredi comunicavano al socio superstite la volontà di procedere alla liquidazione della quota, ai sensi dell'art. 2284 c.c., non intendendo proseguire l'attività sociale.
Deducevano che nonostante le richieste di accesso alla documentazione contabile e fiscale, il convenuto si limitava a trasmettere parziali dati contabili e, con raccomandata del 13.04.2022, pagina 1 di 5 N. R.G. 1072/2022 dichiarava di aver liquidato la quota del socio defunto in € 14.850,00, somma mai corrisposta agli attori.
Gli eredi contestavano la congruità di tale importo, evidenziando che dalla visura camerale risultavano ammortamenti per € 242.734,74 e che la società disponeva di immobili di rilevante valore, siti in
Barcellona Pozzo di Gotto, utilizzati per l'attività sociale. Persistendo il dissenso, gli attori richiedevano ulteriore documentazione contabile, ottenendo i bilanci degli anni 2018, 2019 e 2020, e conferivano incarico a un consulente tecnico di parte, il quale stimava il valore teorico della società in €
712.839,00. Tale stima confermava la sproporzione tra il valore reale della compagine sociale e l'importo indicato dal convenuto.
In assenza di accordo tra le parti e considerata la mancata collaborazione del socio superstite, gli attori chiedevano, ai sensi degli artt. 2284, 2289 e 2275 c.c., la messa in liquidazione della società, la nomina di un liquidatore e, in via istruttoria, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il reale valore delle quote spettanti. A sostegno delle proprie pretese, richiamavano la disciplina codicistica e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la morte del socio determina lo scioglimento del rapporto limitatamente a quest'ultimo, con conseguente diritto degli eredi a una somma di denaro rappresentativa del valore della quota, calcolata sulla situazione patrimoniale della società alla data dell'evento, senza che si realizzi alcuna continuità nella qualità di socio, essendo tale status inscindibilmente legato all'intutus personae.
Si costituivano in giudizio la società già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 CP_1 nonché il medesimo socio a titolo personale, contestando integralmente le domande attoree per infondatezza in fatto e in diritto.
I convenuti premettevano che la società originaria, composta dai soli soci e CP_2 CP_1
, era stata regolarizzata nel 1984 e che, a seguito del decesso del primo in data 20.10.2021, il
[...] socio superstite provvedeva, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 2272 n. 4 c.c., a ricostituire la pluralità dei soci mediante atto notarile del 13.04.2022, registrato il 20.04.2022, con conseguente modifica della denominazione sociale in “ e ingresso della Controparte_3 [...] quale nuovo socio. Controparte_4
Secondo la prospettazione difensiva, la morte del socio non attribuisce agli eredi alcun potere di interferire negli affari sociali né di chiedere lo scioglimento della società, essendo loro riconosciuto esclusivamente il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2284 c.c., senza trasmissione mortis causa della qualità di socio.
Deducevano, quindi, che: in applicazione di tale norma, il socio superstite comunicava agli eredi, con pagina 2 di 5 N. R.G. 1072/2022 raccomandate del 13.04.2022 regolarmente ricevute, di aver liquidato la quota del defunto in €
14.850,00, calcolata sulla situazione patrimoniale alla data del decesso, allegando la relativa documentazione contabile;
gli attori, pur avendo ricevuto tali comunicazioni, non sollevavano contestazioni, sicché l'eventuale mancato pagamento della somma non legittima la richiesta di messa in liquidazione della società, ma determina soltanto l'esigibilità del credito e l'applicazione delle regole in tema di mora e inadempimento.
I convenuti evidenziavano, inoltre, l'erroneità delle deduzioni attoree circa la proprietà degli immobili utilizzati per l'attività sociale, che risultano conferiti nel patrimonio della società sin dal 1984, e stigmatizzavano la condotta degli eredi che li avevano inseriti nella dichiarazione di successione.
Contestavano, altresì, la perizia di parte prodotta dagli attori, che stimava il valore della società in €
712.839,00, ritenendola inattendibile poiché riferita alla situazione patrimoniale al 31.12.2020 e non alla data del decesso, e producevano perizia del Rag. del 28.10.2022, che quantificava il Persona_1 valore della società in € 29.700,00 e la quota del socio defunto in € 14.850,00. Da ciò derivava, secondo la difesa, l'inammissibilità e inconducenza della richiesta di CTU, estranea all'oggetto del giudizio, che concerne esclusivamente la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.
Chiedevano, dunque, il rigetto delle domande formulate dagli attori, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con ordinanza del 31.07.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Indi, all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito secondo le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da , e , quali eredi Parte_1 Parte_4 Parte_3 di , deve ritenersi infondata e va, dunque, rigettata in forza della seguente motivazione. CP_2
Ed invero, deve evidenziarsi che nel caso in esame gli odierni attori hanno denunciato che a seguito della morte di , loro dante causa nonché socio della CP_2 Controparte_2
e , fosse venuta meno la pluralità dei soci, con conseguente intervenuto
[...] CP_1 scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c., chiedendo quindi disporsi lo scioglimento della società e la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 2275 c.c..
Ebbene, come è noto, l'art. 2272, n. 4, c.c., dettato in materia di società semplici, prevede che la società pagina 3 di 5 N. R.G. 1072/2022 si scioglie “quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”. Tale norma trova applicazione anche alla s.n.c. in forza del richiamo ad essa contenuto nell'art. 2308 c.c.
Dal tenore letterale dell'art. 2272, n. 4, c.c. si evince dunque che la società ha sei mesi di tempo per poter ricostituire la pluralità dei soci. Ma, proprio sulla base della lettera della norma, deve ritenersi che il venir meno di tale pluralità non sia di per sé causa di scioglimento della società, bensì è tale la mancata ricostituzione della pluralità entro il predetto termine di sei mesi.
Nell'odierna fattispecie, parte convenuta, a confutazione dell'assunto degli attori, ha prodotto atto notarile a firma del notaio del 13.04.2022, registrato il 20.04.2022 (cfr. all 3 fasc. di Persona_2 parte convenuta) – e dunque entro il decorso del termine semestrale dalla morte del socio CP_2
(20.10.2021) – con il quale è stata ricostituita la pluralità dei soci nonché deliberata la nuova denominazione “ . Controparte_3
Conseguentemente, preso atto dell'avvenuta ricostituzione della pluralità dei soci, non può ritenersi sussistente la causa di scioglimento invocata dagli attori;
né peraltro può assumere rilievo l'omessa liquidazione della quota di pertinenza del socio deceduto, atteso che il disposto di cui all'art. 2289 c.c. determina lo scioglimento del rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, cui consegue il sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società. Ne discende che il decorso del termine di sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto non refluisce sullo scioglimento della società, ma fa sì che il pagamento sia esigibile dal socio creditore.
In definitiva, difettando in atti la prova del verificarsi una causa di scioglimento della società, le domande formulate dagli attori nell'atto introduttivo non possono trovare accoglimento.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di “Disporre il pagamento di indennità di locazione dei locali commerciali utilizzati in maniera esclusiva e continuata da parte resistente, sin dalla data della morte del dante causa degli odierni attori, ad oggi”, formulata da parte attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni e dunque in violazione delle preclusioni assertive già maturate.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1072/2022, pagina 4 di 5 N. R.G. 1072/2022 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta le domande proposte da , e;
Parte_1 Parte_4 Parte_3
- condanna gli attori, in solido, alla refusione in favore di controparte delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 26.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1072/2022 promossa da:
, (C.F. , , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Scaletta Zanclea, via Antonio Merenda n. 14, presso lo studio dell'Avv. Joseph Caminiti, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Igor Costa, giusta procura in atti.
Attori contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di
[...] P.IVA_1
Gotto, via Pitagora n. 10; rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Davide Bisognano giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , Parte_1 Parte_4 Parte_3 quali eredi di , convenivano in giudizio la CP_2 Controparte_2
” e il socio superstite , deducendo che il padre, deceduto il 20.10.2021, CP_1 CP_1 era titolare di una quota sociale nella predetta società e che dopo aver espletato la dichiarazione di successione in data 17.01.2022, gli eredi comunicavano al socio superstite la volontà di procedere alla liquidazione della quota, ai sensi dell'art. 2284 c.c., non intendendo proseguire l'attività sociale.
Deducevano che nonostante le richieste di accesso alla documentazione contabile e fiscale, il convenuto si limitava a trasmettere parziali dati contabili e, con raccomandata del 13.04.2022, pagina 1 di 5 N. R.G. 1072/2022 dichiarava di aver liquidato la quota del socio defunto in € 14.850,00, somma mai corrisposta agli attori.
Gli eredi contestavano la congruità di tale importo, evidenziando che dalla visura camerale risultavano ammortamenti per € 242.734,74 e che la società disponeva di immobili di rilevante valore, siti in
Barcellona Pozzo di Gotto, utilizzati per l'attività sociale. Persistendo il dissenso, gli attori richiedevano ulteriore documentazione contabile, ottenendo i bilanci degli anni 2018, 2019 e 2020, e conferivano incarico a un consulente tecnico di parte, il quale stimava il valore teorico della società in €
712.839,00. Tale stima confermava la sproporzione tra il valore reale della compagine sociale e l'importo indicato dal convenuto.
In assenza di accordo tra le parti e considerata la mancata collaborazione del socio superstite, gli attori chiedevano, ai sensi degli artt. 2284, 2289 e 2275 c.c., la messa in liquidazione della società, la nomina di un liquidatore e, in via istruttoria, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il reale valore delle quote spettanti. A sostegno delle proprie pretese, richiamavano la disciplina codicistica e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la morte del socio determina lo scioglimento del rapporto limitatamente a quest'ultimo, con conseguente diritto degli eredi a una somma di denaro rappresentativa del valore della quota, calcolata sulla situazione patrimoniale della società alla data dell'evento, senza che si realizzi alcuna continuità nella qualità di socio, essendo tale status inscindibilmente legato all'intutus personae.
Si costituivano in giudizio la società già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 CP_1 nonché il medesimo socio a titolo personale, contestando integralmente le domande attoree per infondatezza in fatto e in diritto.
I convenuti premettevano che la società originaria, composta dai soli soci e CP_2 CP_1
, era stata regolarizzata nel 1984 e che, a seguito del decesso del primo in data 20.10.2021, il
[...] socio superstite provvedeva, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 2272 n. 4 c.c., a ricostituire la pluralità dei soci mediante atto notarile del 13.04.2022, registrato il 20.04.2022, con conseguente modifica della denominazione sociale in “ e ingresso della Controparte_3 [...] quale nuovo socio. Controparte_4
Secondo la prospettazione difensiva, la morte del socio non attribuisce agli eredi alcun potere di interferire negli affari sociali né di chiedere lo scioglimento della società, essendo loro riconosciuto esclusivamente il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2284 c.c., senza trasmissione mortis causa della qualità di socio.
Deducevano, quindi, che: in applicazione di tale norma, il socio superstite comunicava agli eredi, con pagina 2 di 5 N. R.G. 1072/2022 raccomandate del 13.04.2022 regolarmente ricevute, di aver liquidato la quota del defunto in €
14.850,00, calcolata sulla situazione patrimoniale alla data del decesso, allegando la relativa documentazione contabile;
gli attori, pur avendo ricevuto tali comunicazioni, non sollevavano contestazioni, sicché l'eventuale mancato pagamento della somma non legittima la richiesta di messa in liquidazione della società, ma determina soltanto l'esigibilità del credito e l'applicazione delle regole in tema di mora e inadempimento.
I convenuti evidenziavano, inoltre, l'erroneità delle deduzioni attoree circa la proprietà degli immobili utilizzati per l'attività sociale, che risultano conferiti nel patrimonio della società sin dal 1984, e stigmatizzavano la condotta degli eredi che li avevano inseriti nella dichiarazione di successione.
Contestavano, altresì, la perizia di parte prodotta dagli attori, che stimava il valore della società in €
712.839,00, ritenendola inattendibile poiché riferita alla situazione patrimoniale al 31.12.2020 e non alla data del decesso, e producevano perizia del Rag. del 28.10.2022, che quantificava il Persona_1 valore della società in € 29.700,00 e la quota del socio defunto in € 14.850,00. Da ciò derivava, secondo la difesa, l'inammissibilità e inconducenza della richiesta di CTU, estranea all'oggetto del giudizio, che concerne esclusivamente la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.
Chiedevano, dunque, il rigetto delle domande formulate dagli attori, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con ordinanza del 31.07.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Indi, all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito secondo le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da , e , quali eredi Parte_1 Parte_4 Parte_3 di , deve ritenersi infondata e va, dunque, rigettata in forza della seguente motivazione. CP_2
Ed invero, deve evidenziarsi che nel caso in esame gli odierni attori hanno denunciato che a seguito della morte di , loro dante causa nonché socio della CP_2 Controparte_2
e , fosse venuta meno la pluralità dei soci, con conseguente intervenuto
[...] CP_1 scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c., chiedendo quindi disporsi lo scioglimento della società e la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 2275 c.c..
Ebbene, come è noto, l'art. 2272, n. 4, c.c., dettato in materia di società semplici, prevede che la società pagina 3 di 5 N. R.G. 1072/2022 si scioglie “quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”. Tale norma trova applicazione anche alla s.n.c. in forza del richiamo ad essa contenuto nell'art. 2308 c.c.
Dal tenore letterale dell'art. 2272, n. 4, c.c. si evince dunque che la società ha sei mesi di tempo per poter ricostituire la pluralità dei soci. Ma, proprio sulla base della lettera della norma, deve ritenersi che il venir meno di tale pluralità non sia di per sé causa di scioglimento della società, bensì è tale la mancata ricostituzione della pluralità entro il predetto termine di sei mesi.
Nell'odierna fattispecie, parte convenuta, a confutazione dell'assunto degli attori, ha prodotto atto notarile a firma del notaio del 13.04.2022, registrato il 20.04.2022 (cfr. all 3 fasc. di Persona_2 parte convenuta) – e dunque entro il decorso del termine semestrale dalla morte del socio CP_2
(20.10.2021) – con il quale è stata ricostituita la pluralità dei soci nonché deliberata la nuova denominazione “ . Controparte_3
Conseguentemente, preso atto dell'avvenuta ricostituzione della pluralità dei soci, non può ritenersi sussistente la causa di scioglimento invocata dagli attori;
né peraltro può assumere rilievo l'omessa liquidazione della quota di pertinenza del socio deceduto, atteso che il disposto di cui all'art. 2289 c.c. determina lo scioglimento del rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, cui consegue il sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società. Ne discende che il decorso del termine di sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto non refluisce sullo scioglimento della società, ma fa sì che il pagamento sia esigibile dal socio creditore.
In definitiva, difettando in atti la prova del verificarsi una causa di scioglimento della società, le domande formulate dagli attori nell'atto introduttivo non possono trovare accoglimento.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di “Disporre il pagamento di indennità di locazione dei locali commerciali utilizzati in maniera esclusiva e continuata da parte resistente, sin dalla data della morte del dante causa degli odierni attori, ad oggi”, formulata da parte attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni e dunque in violazione delle preclusioni assertive già maturate.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1072/2022, pagina 4 di 5 N. R.G. 1072/2022 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta le domande proposte da , e;
Parte_1 Parte_4 Parte_3
- condanna gli attori, in solido, alla refusione in favore di controparte delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 26.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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