TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10981 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 23198/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24/11/2025, alle ore 11, 00 nella XIV SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Laura Martano,
è chiamata la causa
E' presente l'Avv. D'ANTONA ALESSANDRO, per l'attore il quale conclu- de chiedendo l'estinzione del giudizio
Per per il convenuto, l'avv. Fabio Morre per delega CP_1 dell'Avv. GRANDE GERARDO, il quale chiede un rinvio per bonario componimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccol- ta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23198/2022
1
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. D'ANTONA ALESSANDRO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione
- ATTORE- opponente
E
(c.f.: Controparte_2
, elett.te dom.to alla VIA A.VESPUCCI 9 80142 NAPOLI P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. GRANDE GERARDO (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._3
margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO- opposto
Nonché
, rappresentato e Controparte_3 C.F._4
difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Maurizio
IN ( , presso il cui studio elettivamente domi- C.F._5
cilia in San Sebastiano al Vesuvio (Na)
- CONVENUTO- opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che con-
2
cerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
In via assolutamente preliminare va detto che il Tribunale con ordinan- za del 9.05.2023, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione nei e , ne dichiarava la contu- Parte_2 Persona_1 macia;
autorizzava invece la rinnovazione della notifica dell'atto di cita- zione in uno al verbale di udienza nei confronti di e Parte_3
entro il 30.09.2023. CP_4
Nessuna rinnovazione è stata effettuata da parte opponente che ha di- chiarato di non avervi proceduto essendo cessata la materia del con- tendere.
Tanto opportunamente premesso, va dichiarata l'estinzione del giudi- zio.
Ebbene, come noto, l'art. 307 comma 3 cpc sanziona con l'estinzione del giudizio per inattività delle parti la mancata rinnovazione della ci- tazione;
l'art. 291 co 3 richiama l'art. 307 co 3 cpc quando l'inattività riguarda la notifica della citazione nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice .
Davanti al giudice unico del Tribunale l'estinzione del giudizio deve es- sere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di prov- vedimento di natura decisoria [cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. II,
10/10/2006, n. 21707; Cass. Civ., I, 6.6.02, n.2004; Trib. Milano,
2.6.97 in Giur. it. 1998, 2316].
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio con conseguente regola- mentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso, in Napoli, in data 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano 3
4
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24/11/2025, alle ore 11, 00 nella XIV SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Laura Martano,
è chiamata la causa
E' presente l'Avv. D'ANTONA ALESSANDRO, per l'attore il quale conclu- de chiedendo l'estinzione del giudizio
Per per il convenuto, l'avv. Fabio Morre per delega CP_1 dell'Avv. GRANDE GERARDO, il quale chiede un rinvio per bonario componimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccol- ta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23198/2022
1
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. D'ANTONA ALESSANDRO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione
- ATTORE- opponente
E
(c.f.: Controparte_2
, elett.te dom.to alla VIA A.VESPUCCI 9 80142 NAPOLI P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. GRANDE GERARDO (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._3
margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO- opposto
Nonché
, rappresentato e Controparte_3 C.F._4
difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Maurizio
IN ( , presso il cui studio elettivamente domi- C.F._5
cilia in San Sebastiano al Vesuvio (Na)
- CONVENUTO- opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che con-
2
cerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
In via assolutamente preliminare va detto che il Tribunale con ordinan- za del 9.05.2023, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione nei e , ne dichiarava la contu- Parte_2 Persona_1 macia;
autorizzava invece la rinnovazione della notifica dell'atto di cita- zione in uno al verbale di udienza nei confronti di e Parte_3
entro il 30.09.2023. CP_4
Nessuna rinnovazione è stata effettuata da parte opponente che ha di- chiarato di non avervi proceduto essendo cessata la materia del con- tendere.
Tanto opportunamente premesso, va dichiarata l'estinzione del giudi- zio.
Ebbene, come noto, l'art. 307 comma 3 cpc sanziona con l'estinzione del giudizio per inattività delle parti la mancata rinnovazione della ci- tazione;
l'art. 291 co 3 richiama l'art. 307 co 3 cpc quando l'inattività riguarda la notifica della citazione nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice .
Davanti al giudice unico del Tribunale l'estinzione del giudizio deve es- sere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di prov- vedimento di natura decisoria [cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. II,
10/10/2006, n. 21707; Cass. Civ., I, 6.6.02, n.2004; Trib. Milano,
2.6.97 in Giur. it. 1998, 2316].
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio con conseguente regola- mentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso, in Napoli, in data 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano 3
4