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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 512/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortoreto - Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17398 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17402 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclsuioni rassegnate in atti Resistente come da conclusioni rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento Imu e tasi anni 2019 notificati dal Comune resistente con i quali si richiedevano le due imposte ritenendo non applicabile l'agevolazione Imu per abitazione principale.
La ricorrente contestava la fondatezza del recupero sostenendo di aver acquistato la casa nel 2019 e di come tale immobile fosse per lei prima casa nonché abitazione principale poiché tra la ricorrente e il marito vi era in atto una separazione di fatto. Nell'immobile di Tortoreto viva da sola, poiché i figli frequentavano l'università di Luogo_1. La stessa evidenziava che da un puntio di vista lavorativo era una pendolare poiché lavorava a Luogo2, dove vive anche la madre disabile a cui lei prestava assistenza. Richiamava giurisprudenza di vertice circa la possibilità per i coniugi di avere due abitazioni diverse e di come entrambe potessero essere considerate prima casa godendo delle esenzioni Imu e Tasi. Concludeva per annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune impositore il quale sosteneva che dai documenti risultava che la ricorrente svolgeva la attività lavorativa come dipendente di un centro di bellezza sito a Luogo2, dove vive anche la madre invalida che veniva assistita dalla stessa. Il Comune evidenziava come le bollette luce, acqua e gas depositate dalla parte per dimostrareche la stessa risiedeva abitualmente presso la casa di Tortoreto, riguardavano i periodi di giugno e di settembre - ottobre, e dalle stesse si evidenziava un consumo comunque modesto per la luce e acqua e gas. Nessuna bolletta relative alle utenza luce, acqua, gas invece vi era per i periodi invernali novembre- dicembre, ne per il periodio di maggio. Il comune riteneva che ciò dimostrasse che si trattava di un immobile usato saltuariamente per i periodi estivi. Il comune, quindi sosteneva che la revoca non era dovuta legata alla doppia abitazione dei coniugi, ma al fatto che nell'immobile della ricorrente la stessa non dimorava abitualmente con il nucleo familiare dato che la madre risiedeva a Luogo2 ed i figli altrove Chiedeva quindi il rigetto del ricorso . la parte depositava memorie di replica in cui oltre a ribadire quando deotto in atgti sosteneva che le'sguito consumo era legato alla presenza di un impianto fotovoltaico condominale.
Conclueva per accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di cui appresso
Appare opportuno richiamare l'art. 1, co. 741, il quale prevede che l'esenzione Imu può essere richiesta per abitazione principale per essa si intende l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono quindi due i requisiti che devono sussistere – dimora abituale e residenza anagrafica – affinché un immobile si possa definirsi abitazione principale e possa beneficiare dell'esenzione IMU e ciò, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale invocata dalla ricorrente, che ha riconosciuto il diritto all'agevolazione per entrambi i coniugi che vivono in luoghi diversi, purchè coesistano i requisiti imposti dalla norma di legge, ovvero la dimora abituale e la residenza anagrafica nei due immobili, come ricordato anche dalla Suprema
Corte con l'ordinanza 19684/2024.
Nel caso in esame la ricorrente non è riuscita a provare che effettivamente l'immobile ove ha la residenza anagrafica sia anche la sua dimora abituale, anzi depongono in senso contrario l'irrisorità dei consumi di acqua e gas luce, documentati dalla ricorrente solo per i periodi estivi, ma completamente inesistenti nei peridio invernali, come sottolineato anche dal Comune con la sua produzione documentale. Ne appare credibile che i consumi siano irrisori per la presenza di pannelli fotovoltaici, i quali al più potrebbero incidere sulla fornirtura elettrica e quindi sul costo dell'energia, ma non certamente per quanto attiene il consumo di gas e di acqua
Il fatto stesso che la parte ha dichiarato di lavorare a Luogo2 e di prestare assistenza alla madre invalida residente a [...], sono ulteriori elementi che sorreggono la fondatezza del recupero, considerata la notevole distanza tra il comune ove è collocato l'immobile e Luogo2 luogo di lavoro e di residenza della madre disabile, in assenza da parte della ricorrente di prova documentale volta a dimostrare il pendolarismo quotidiano tra
Luogo2 e l'abitazione presso il Comune resistente. L'assenza di tali prove avvalora la tesi dell'ufficio in ordine all'utilizzo saltuario della casa da parte ricorrente che quindi non può essere considerata dimora abituale. In conclusione mancando la dimostrazione che l'immobile sia dimora abituale della ricorrente la sola residenza anagrafica non è elemento sufficiente a sorreggere l'esenzione imu richiesta.
Il ricorso pertanto va rigettato. La parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 a favore del comune resistente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800,00
a favore del comune Cosi deciso in Teramo il 9.2.2026 Il giudice d.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 512/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortoreto - Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17398 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17402 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclsuioni rassegnate in atti Resistente come da conclusioni rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento Imu e tasi anni 2019 notificati dal Comune resistente con i quali si richiedevano le due imposte ritenendo non applicabile l'agevolazione Imu per abitazione principale.
La ricorrente contestava la fondatezza del recupero sostenendo di aver acquistato la casa nel 2019 e di come tale immobile fosse per lei prima casa nonché abitazione principale poiché tra la ricorrente e il marito vi era in atto una separazione di fatto. Nell'immobile di Tortoreto viva da sola, poiché i figli frequentavano l'università di Luogo_1. La stessa evidenziava che da un puntio di vista lavorativo era una pendolare poiché lavorava a Luogo2, dove vive anche la madre disabile a cui lei prestava assistenza. Richiamava giurisprudenza di vertice circa la possibilità per i coniugi di avere due abitazioni diverse e di come entrambe potessero essere considerate prima casa godendo delle esenzioni Imu e Tasi. Concludeva per annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune impositore il quale sosteneva che dai documenti risultava che la ricorrente svolgeva la attività lavorativa come dipendente di un centro di bellezza sito a Luogo2, dove vive anche la madre invalida che veniva assistita dalla stessa. Il Comune evidenziava come le bollette luce, acqua e gas depositate dalla parte per dimostrareche la stessa risiedeva abitualmente presso la casa di Tortoreto, riguardavano i periodi di giugno e di settembre - ottobre, e dalle stesse si evidenziava un consumo comunque modesto per la luce e acqua e gas. Nessuna bolletta relative alle utenza luce, acqua, gas invece vi era per i periodi invernali novembre- dicembre, ne per il periodio di maggio. Il comune riteneva che ciò dimostrasse che si trattava di un immobile usato saltuariamente per i periodi estivi. Il comune, quindi sosteneva che la revoca non era dovuta legata alla doppia abitazione dei coniugi, ma al fatto che nell'immobile della ricorrente la stessa non dimorava abitualmente con il nucleo familiare dato che la madre risiedeva a Luogo2 ed i figli altrove Chiedeva quindi il rigetto del ricorso . la parte depositava memorie di replica in cui oltre a ribadire quando deotto in atgti sosteneva che le'sguito consumo era legato alla presenza di un impianto fotovoltaico condominale.
Conclueva per accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di cui appresso
Appare opportuno richiamare l'art. 1, co. 741, il quale prevede che l'esenzione Imu può essere richiesta per abitazione principale per essa si intende l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono quindi due i requisiti che devono sussistere – dimora abituale e residenza anagrafica – affinché un immobile si possa definirsi abitazione principale e possa beneficiare dell'esenzione IMU e ciò, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale invocata dalla ricorrente, che ha riconosciuto il diritto all'agevolazione per entrambi i coniugi che vivono in luoghi diversi, purchè coesistano i requisiti imposti dalla norma di legge, ovvero la dimora abituale e la residenza anagrafica nei due immobili, come ricordato anche dalla Suprema
Corte con l'ordinanza 19684/2024.
Nel caso in esame la ricorrente non è riuscita a provare che effettivamente l'immobile ove ha la residenza anagrafica sia anche la sua dimora abituale, anzi depongono in senso contrario l'irrisorità dei consumi di acqua e gas luce, documentati dalla ricorrente solo per i periodi estivi, ma completamente inesistenti nei peridio invernali, come sottolineato anche dal Comune con la sua produzione documentale. Ne appare credibile che i consumi siano irrisori per la presenza di pannelli fotovoltaici, i quali al più potrebbero incidere sulla fornirtura elettrica e quindi sul costo dell'energia, ma non certamente per quanto attiene il consumo di gas e di acqua
Il fatto stesso che la parte ha dichiarato di lavorare a Luogo2 e di prestare assistenza alla madre invalida residente a [...], sono ulteriori elementi che sorreggono la fondatezza del recupero, considerata la notevole distanza tra il comune ove è collocato l'immobile e Luogo2 luogo di lavoro e di residenza della madre disabile, in assenza da parte della ricorrente di prova documentale volta a dimostrare il pendolarismo quotidiano tra
Luogo2 e l'abitazione presso il Comune resistente. L'assenza di tali prove avvalora la tesi dell'ufficio in ordine all'utilizzo saltuario della casa da parte ricorrente che quindi non può essere considerata dimora abituale. In conclusione mancando la dimostrazione che l'immobile sia dimora abituale della ricorrente la sola residenza anagrafica non è elemento sufficiente a sorreggere l'esenzione imu richiesta.
Il ricorso pertanto va rigettato. La parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 a favore del comune resistente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800,00
a favore del comune Cosi deciso in Teramo il 9.2.2026 Il giudice d.ssa Roberta Pia Rita Papa