Art. 11. (Riduzione a un anno del requisito di contribuzione
richiesto per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che
intraprendano attivita' di volo all'estero).
All' articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma e' ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attivita' di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.
Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo".
richiesto per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che
intraprendano attivita' di volo all'estero).
All' articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma e' ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attivita' di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.
Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo".