TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00720 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00587/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2024, proposto da
Comune di Realmonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Palermo, via
AR Stabile n. 182.
per l'annullamento N. 00587/2024 REG.RIC.
del provvedimento prot. n. 3924 del 16/2/2024, con il quale il Servizio 3 – Assetto del
Territorio ha denegato l'aggiornamento del P.A.I. (“P4 – D.P.Reg. n. 9/AdB del
6/5/2021”), richiesto dal Comune di Realmonte con istanza prot. n. 13298 dell'8/11/2023; del D.P.Reg. n. 9/AdB del 6/5/2021, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/5/2021, recante l'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sicilia
(P.A.I.) e delle relative norme di attuazione, nella parte in cui interessa il territorio del
Comune di Realmonte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. EA IL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso ritualmente depositato il 2 maggio 2024, il Comune di Realmonte ha chiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo:
• l'annullamento del provvedimento prot. n. 3924 del 16 febbraio 2024 con cui il
Servizio 3 “Assetto del Territorio” dell'Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia ha negato l'aggiornamento del P.A.I. richiesto dal
Comune con istanza prot. n. 13298 dell'8 novembre 2023 (relativa alla perimetrazione P4 – D.P. Reg.le n. 9/AdB del 6 maggio 2021);
• l'annullamento, per la parte d'interesse, del D.P. Reg.le n. 9/AdB del 6 maggio
2021 (pubblicato in G.U.R.S. n. 22 del 21 maggio 2021) di approvazione del N. 00587/2024 REG.RIC.
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Sicilia (P.A.I.) e delle relative norme di attuazione, nella parte in cui incidono sul territorio del Comune di Realmonte;
• nonché l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.
A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a. Una parte molto ampia del territorio di Realmonte era classificata dal P.A.I. come “Sito di Attenzione” per possibili subsidenze, con un perimetro quasi coincidente con la concessione mineraria “Realmonte”. Questo vincolo così esteso limitava fortemente la pianificazione urbanistica e lo sviluppo locale.
b. Per verificare la pericolosità effettiva, il Comune affidava con Determina n. 34 del 26/04/2023 un incarico tecnico al prof. Ing. Freni e al dott. Mastrosimone
(geologo) per studi, rilievi e analisi, richiamando le procedure del P.A.I. che consentivano di proporre classificazioni più aderenti alla realtà.
c. Lo studio redatto dai tecnici comunali proponeva una riperimetrazione molto più ridotta rispetto al “Sito di Attenzione” esistente, limitando l'area vincolata alle zone realmente influenzate dalle lavorazioni con una fascia di sicurezza.
d. Su questa base il Comune presentava l'istanza prot. 13298 dell'8/11/2023 per l'aggiornamento del P.A.I. e la riduzione dell'area vincolata, invocando un equilibrio tra sicurezza e sviluppo e prevedendo monitoraggi periodici; con nota prot. n. 3924 del 16 febbraio 2024 l'Autorità di Bacino la rigettava, in applicazione del principio di precauzione.
Svolta questa premessa in fatto, il ricorrente Comune di Realmonte ha formulato una serie di motivi di ricorso avverso il diniego espresso, sostenendo in estrema sintesi che l'Autorità di Bacino abbia respinto l'aggiornamento del P.A.I. senza un effettivo confronto con lo studio tecnico prodotto dal Comune, limitandosi a valorizzare in via formale l'esistenza della concessione mineraria e la possibilità di future attività estrattive. N. 00587/2024 REG.RIC.
Secondo tale prospettazione, proprio l'omessa valutazione delle risultanze tecniche depositate avrebbe determinato il mantenimento di un vincolo eccessivamente ampio e sproporzionato, senza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di sviluppo del territorio e senza una puntuale analisi del rischio effettivo di subsidenza. Ne deriverebbero, quindi, il difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo stati adeguatamente considerati i dati tecnici relativi alle gallerie, alle profondità e alla diversa incidenza delle lavorazioni nelle varie aree comunali, né chiarita la coerenza tecnica delle ragioni ostative indicate dall'Autorità resistente.
2 – La Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia si
è costituita in giudizio il 3 maggio 2024 e, con memoria del 16 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In via preliminare ha evidenziato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla pianificazione territoriale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, e non alla gestione delle acque pubbliche. Nel merito ha sostenuto la legittimità del diniego, ritenuto espressione di valutazione tecnico- discrezionale volta a garantire la tutela del territorio e della popolazione in un'area già classificata dal PAI come “sito di attenzione”. L'Amministrazione ha inoltre osservato che la stessa relazione tecnica del Comune ha evidenziato la necessità di monitoraggi per possibili fenomeni di subsidenza, segnalando margini di incertezza; a ciò si è aggiunta la persistente vigenza della concessione mineraria e la possibile prosecuzione delle attività estrattive, nonché dati interferometrici satellitari che hanno indicato fenomeni di abbassamento del suolo. Alla luce di tali elementi, l'Autorità di Bacino ha ritenuto il diniego coerente con il principio di precauzione e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3 – Con memoria del 19 gennaio 2026 il Comune di Realmonte ha ribadito le censure del ricorso, insistendo per l'annullamento del diniego di aggiornamento del PAI. Ha sostenuto che l'attuale perimetrazione del “sito di attenzione”, estesa a circa metà del N. 00587/2024 REG.RIC.
territorio comunale perché coincidente con la concessione mineraria Realmonte, limita fortemente lo sviluppo urbanistico e non riflette la reale pericolosità dell'area.
Lo studio tecnico commissionato dal Comune individuerebbe infatti un'area di rischio molto più ridotta. Il Comune ha quindi lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego e, in via subordinata, ha chiesto una verificazione o CTU.
4 – Con memoria di replica del 27 gennaio 2026 la Regione Siciliana – Autorità di
Bacino ha richiamato ulteriori chiarimenti tecnici, ribadendo che l'area è classificata nel PAI come “sito di attenzione” per possibili fenomeni di subsidenza connessi all'attività mineraria. Ha evidenziato che dati interferometrici satellitari mostrano fenomeni di abbassamento del suolo e che gli stessi studi tecnici indicano condizioni di rischio nelle zone sovrastanti le lavorazioni. Inoltre ha osservato che il Comune ha ripresentato un'istanza di aggiornamento nel luglio 2024, respinta con nuovo provvedimento nel novembre 2025, mai impugnato. Per tale ragione l'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
5 – All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che successivamente all'adozione del provvedimento impugnato – con cui l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rigettato l'istanza del Comune di Realmonte volta all'aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – l'Amministrazione è stata nuovamente investita della medesima questione a seguito della presentazione, da parte del Comune, di una ulteriore istanza corredata da uno studio tecnico integrativo rispetto a quello già posto a fondamento della precedente richiesta. N. 00587/2024 REG.RIC.
All'esito dell'esame di tale nuova istanza, l'Autorità di Bacino ha adottato un ulteriore provvedimento espresso di diniego, con il quale ha nuovamente respinto la richiesta di aggiornamento e revisione del P.A.I. relativa al territorio comunale. Tale atto, intervenuto nel corso del giudizio, non è stato impugnato dal Comune ricorrente.
Il provvedimento sopravvenuto non può essere qualificato come meramente confermativo del precedente diniego, atteso che esso è stato adottato a seguito della presentazione di una nuova istanza e di una rinnovata istruttoria fondata su uno studio tecnico integrativo prodotto dall'amministrazione comunale.
L'Autorità di Bacino ha infatti proceduto ad una nuova valutazione tecnica della questione, prendendo in esame i dati e le considerazioni contenute nella documentazione sopravvenuta e svolgendo ulteriori approfondimenti in ordine ai fenomeni di subsidenza dell'area interessata.
Ne consegue che il nuovo provvedimento assume natura di atto autonomo, espressione di una rinnovata valutazione dell'Amministrazione e idoneo a regolare nuovamente il rapporto amministrativo tra le parti. In tale situazione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche tale atto sopravvenuto, atteso che l'eventuale annullamento del provvedimento originariamente gravato non sarebbe comunque idoneo a procurargli un'utilità concreta, permanendo l'efficacia del successivo diniego.
La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto comporta pertanto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile.
7 – Premesso quanto sopra, si osserva che lo stesso ricorso risulta anche infondato.
Nel caso in esame, l'Amministrazione ha fondato il diniego sull'analisi di dati interferometrici satellitari, dai quali emergono fenomeni di subsidenza nelle aree interessate dalle attività estrattive della concessione mineraria “Realmonte”, nonché su ulteriori studi tecnici che evidenziano l'esistenza di una conca di subsidenza e la N. 00587/2024 REG.RIC.
possibilità di cedimenti differenziali del terreno potenzialmente idonei ad incidere sui manufatti di superficie.
L'Autorità di Bacino ha inoltre evidenziato come i fenomeni di subsidenza non si manifestino necessariamente attraverso sprofondamenti repentini, ma possano consistere anche in abbassamenti progressivi del piano di campagna, non direttamente correlati ai carichi degli edifici e suscettibili di interessare porzioni più ampie di territorio.
A fronte di tali elementi, l'Amministrazione ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riduzione della perimetrazione del sito di attenzione, valorizzando il principio di precauzione che governa la pianificazione del rischio idrogeologico e impone di considerare non soltanto i fenomeni dissestivi già in atto, ma anche le condizioni potenzialmente predisponenti al loro verificarsi, specie in presenza di attività estrattive ancora in corso e suscettibili di ulteriore sviluppo.
Le censure del Comune ricorrente, fondate essenzialmente sulle conclusioni dello studio tecnico di parte volto a ridimensionare l'estensione dell'area a rischio, si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura tecnico-scientifica della medesima situazione fattuale. In sostanza, il Comune tende a sovrapporre la propria valutazione tecnica, elaborata dai consulenti incaricati, a quella istituzionalmente demandata all'Autorità di Bacino nell'esercizio delle funzioni di pianificazione e prevenzione del rischio idrogeologico.
L'eventuale accoglimento di tale impostazione comporterebbe, tuttavia, un'inammissibile sostituzione del giudice amministrativo nelle scelte tecnico- discrezionali che presiedono alla pianificazione del territorio, incompatibile con i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, che può esplicarsi soltanto nei casi di manifesta illogicità, errore sui presupposti di fatto o evidente incongruità della motivazione. Nel caso di specie, tali profili non risultano ravvisabili, atteso che l'Autorità di Bacino ha fondato le proprie determinazioni su dati tecnici e N. 00587/2024 REG.RIC.
scientifici – tra cui analisi interferometriche satellitari e studi specialistici relativi ai fenomeni di subsidenza connessi all'attività estrattiva – dai quali ha desunto la necessità di mantenere un approccio prudenziale nella classificazione dell'area, in applicazione dei principi di prevenzione e precauzione che governano la pianificazione del rischio geomorfologico.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e sorretto da un'istruttoria tecnica non manifestamente illogica né affetta da travisamento dei fatti, con conseguente infondatezza delle doglianze proposte.
8 – In definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile e le spese di lite devono essere compensate alla luce della natura pubblica di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA IL, Referendario, Estensore N. 00587/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
EA IL
IL PRESIDENTE
ST EN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00720 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00587/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2024, proposto da
Comune di Realmonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Palermo, via
AR Stabile n. 182.
per l'annullamento N. 00587/2024 REG.RIC.
del provvedimento prot. n. 3924 del 16/2/2024, con il quale il Servizio 3 – Assetto del
Territorio ha denegato l'aggiornamento del P.A.I. (“P4 – D.P.Reg. n. 9/AdB del
6/5/2021”), richiesto dal Comune di Realmonte con istanza prot. n. 13298 dell'8/11/2023; del D.P.Reg. n. 9/AdB del 6/5/2021, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/5/2021, recante l'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sicilia
(P.A.I.) e delle relative norme di attuazione, nella parte in cui interessa il territorio del
Comune di Realmonte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. EA IL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso ritualmente depositato il 2 maggio 2024, il Comune di Realmonte ha chiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo:
• l'annullamento del provvedimento prot. n. 3924 del 16 febbraio 2024 con cui il
Servizio 3 “Assetto del Territorio” dell'Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia ha negato l'aggiornamento del P.A.I. richiesto dal
Comune con istanza prot. n. 13298 dell'8 novembre 2023 (relativa alla perimetrazione P4 – D.P. Reg.le n. 9/AdB del 6 maggio 2021);
• l'annullamento, per la parte d'interesse, del D.P. Reg.le n. 9/AdB del 6 maggio
2021 (pubblicato in G.U.R.S. n. 22 del 21 maggio 2021) di approvazione del N. 00587/2024 REG.RIC.
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Sicilia (P.A.I.) e delle relative norme di attuazione, nella parte in cui incidono sul territorio del Comune di Realmonte;
• nonché l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.
A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a. Una parte molto ampia del territorio di Realmonte era classificata dal P.A.I. come “Sito di Attenzione” per possibili subsidenze, con un perimetro quasi coincidente con la concessione mineraria “Realmonte”. Questo vincolo così esteso limitava fortemente la pianificazione urbanistica e lo sviluppo locale.
b. Per verificare la pericolosità effettiva, il Comune affidava con Determina n. 34 del 26/04/2023 un incarico tecnico al prof. Ing. Freni e al dott. Mastrosimone
(geologo) per studi, rilievi e analisi, richiamando le procedure del P.A.I. che consentivano di proporre classificazioni più aderenti alla realtà.
c. Lo studio redatto dai tecnici comunali proponeva una riperimetrazione molto più ridotta rispetto al “Sito di Attenzione” esistente, limitando l'area vincolata alle zone realmente influenzate dalle lavorazioni con una fascia di sicurezza.
d. Su questa base il Comune presentava l'istanza prot. 13298 dell'8/11/2023 per l'aggiornamento del P.A.I. e la riduzione dell'area vincolata, invocando un equilibrio tra sicurezza e sviluppo e prevedendo monitoraggi periodici; con nota prot. n. 3924 del 16 febbraio 2024 l'Autorità di Bacino la rigettava, in applicazione del principio di precauzione.
Svolta questa premessa in fatto, il ricorrente Comune di Realmonte ha formulato una serie di motivi di ricorso avverso il diniego espresso, sostenendo in estrema sintesi che l'Autorità di Bacino abbia respinto l'aggiornamento del P.A.I. senza un effettivo confronto con lo studio tecnico prodotto dal Comune, limitandosi a valorizzare in via formale l'esistenza della concessione mineraria e la possibilità di future attività estrattive. N. 00587/2024 REG.RIC.
Secondo tale prospettazione, proprio l'omessa valutazione delle risultanze tecniche depositate avrebbe determinato il mantenimento di un vincolo eccessivamente ampio e sproporzionato, senza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di sviluppo del territorio e senza una puntuale analisi del rischio effettivo di subsidenza. Ne deriverebbero, quindi, il difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo stati adeguatamente considerati i dati tecnici relativi alle gallerie, alle profondità e alla diversa incidenza delle lavorazioni nelle varie aree comunali, né chiarita la coerenza tecnica delle ragioni ostative indicate dall'Autorità resistente.
2 – La Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia si
è costituita in giudizio il 3 maggio 2024 e, con memoria del 16 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In via preliminare ha evidenziato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla pianificazione territoriale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, e non alla gestione delle acque pubbliche. Nel merito ha sostenuto la legittimità del diniego, ritenuto espressione di valutazione tecnico- discrezionale volta a garantire la tutela del territorio e della popolazione in un'area già classificata dal PAI come “sito di attenzione”. L'Amministrazione ha inoltre osservato che la stessa relazione tecnica del Comune ha evidenziato la necessità di monitoraggi per possibili fenomeni di subsidenza, segnalando margini di incertezza; a ciò si è aggiunta la persistente vigenza della concessione mineraria e la possibile prosecuzione delle attività estrattive, nonché dati interferometrici satellitari che hanno indicato fenomeni di abbassamento del suolo. Alla luce di tali elementi, l'Autorità di Bacino ha ritenuto il diniego coerente con il principio di precauzione e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3 – Con memoria del 19 gennaio 2026 il Comune di Realmonte ha ribadito le censure del ricorso, insistendo per l'annullamento del diniego di aggiornamento del PAI. Ha sostenuto che l'attuale perimetrazione del “sito di attenzione”, estesa a circa metà del N. 00587/2024 REG.RIC.
territorio comunale perché coincidente con la concessione mineraria Realmonte, limita fortemente lo sviluppo urbanistico e non riflette la reale pericolosità dell'area.
Lo studio tecnico commissionato dal Comune individuerebbe infatti un'area di rischio molto più ridotta. Il Comune ha quindi lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego e, in via subordinata, ha chiesto una verificazione o CTU.
4 – Con memoria di replica del 27 gennaio 2026 la Regione Siciliana – Autorità di
Bacino ha richiamato ulteriori chiarimenti tecnici, ribadendo che l'area è classificata nel PAI come “sito di attenzione” per possibili fenomeni di subsidenza connessi all'attività mineraria. Ha evidenziato che dati interferometrici satellitari mostrano fenomeni di abbassamento del suolo e che gli stessi studi tecnici indicano condizioni di rischio nelle zone sovrastanti le lavorazioni. Inoltre ha osservato che il Comune ha ripresentato un'istanza di aggiornamento nel luglio 2024, respinta con nuovo provvedimento nel novembre 2025, mai impugnato. Per tale ragione l'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
5 – All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che successivamente all'adozione del provvedimento impugnato – con cui l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rigettato l'istanza del Comune di Realmonte volta all'aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – l'Amministrazione è stata nuovamente investita della medesima questione a seguito della presentazione, da parte del Comune, di una ulteriore istanza corredata da uno studio tecnico integrativo rispetto a quello già posto a fondamento della precedente richiesta. N. 00587/2024 REG.RIC.
All'esito dell'esame di tale nuova istanza, l'Autorità di Bacino ha adottato un ulteriore provvedimento espresso di diniego, con il quale ha nuovamente respinto la richiesta di aggiornamento e revisione del P.A.I. relativa al territorio comunale. Tale atto, intervenuto nel corso del giudizio, non è stato impugnato dal Comune ricorrente.
Il provvedimento sopravvenuto non può essere qualificato come meramente confermativo del precedente diniego, atteso che esso è stato adottato a seguito della presentazione di una nuova istanza e di una rinnovata istruttoria fondata su uno studio tecnico integrativo prodotto dall'amministrazione comunale.
L'Autorità di Bacino ha infatti proceduto ad una nuova valutazione tecnica della questione, prendendo in esame i dati e le considerazioni contenute nella documentazione sopravvenuta e svolgendo ulteriori approfondimenti in ordine ai fenomeni di subsidenza dell'area interessata.
Ne consegue che il nuovo provvedimento assume natura di atto autonomo, espressione di una rinnovata valutazione dell'Amministrazione e idoneo a regolare nuovamente il rapporto amministrativo tra le parti. In tale situazione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche tale atto sopravvenuto, atteso che l'eventuale annullamento del provvedimento originariamente gravato non sarebbe comunque idoneo a procurargli un'utilità concreta, permanendo l'efficacia del successivo diniego.
La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto comporta pertanto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile.
7 – Premesso quanto sopra, si osserva che lo stesso ricorso risulta anche infondato.
Nel caso in esame, l'Amministrazione ha fondato il diniego sull'analisi di dati interferometrici satellitari, dai quali emergono fenomeni di subsidenza nelle aree interessate dalle attività estrattive della concessione mineraria “Realmonte”, nonché su ulteriori studi tecnici che evidenziano l'esistenza di una conca di subsidenza e la N. 00587/2024 REG.RIC.
possibilità di cedimenti differenziali del terreno potenzialmente idonei ad incidere sui manufatti di superficie.
L'Autorità di Bacino ha inoltre evidenziato come i fenomeni di subsidenza non si manifestino necessariamente attraverso sprofondamenti repentini, ma possano consistere anche in abbassamenti progressivi del piano di campagna, non direttamente correlati ai carichi degli edifici e suscettibili di interessare porzioni più ampie di territorio.
A fronte di tali elementi, l'Amministrazione ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riduzione della perimetrazione del sito di attenzione, valorizzando il principio di precauzione che governa la pianificazione del rischio idrogeologico e impone di considerare non soltanto i fenomeni dissestivi già in atto, ma anche le condizioni potenzialmente predisponenti al loro verificarsi, specie in presenza di attività estrattive ancora in corso e suscettibili di ulteriore sviluppo.
Le censure del Comune ricorrente, fondate essenzialmente sulle conclusioni dello studio tecnico di parte volto a ridimensionare l'estensione dell'area a rischio, si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura tecnico-scientifica della medesima situazione fattuale. In sostanza, il Comune tende a sovrapporre la propria valutazione tecnica, elaborata dai consulenti incaricati, a quella istituzionalmente demandata all'Autorità di Bacino nell'esercizio delle funzioni di pianificazione e prevenzione del rischio idrogeologico.
L'eventuale accoglimento di tale impostazione comporterebbe, tuttavia, un'inammissibile sostituzione del giudice amministrativo nelle scelte tecnico- discrezionali che presiedono alla pianificazione del territorio, incompatibile con i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, che può esplicarsi soltanto nei casi di manifesta illogicità, errore sui presupposti di fatto o evidente incongruità della motivazione. Nel caso di specie, tali profili non risultano ravvisabili, atteso che l'Autorità di Bacino ha fondato le proprie determinazioni su dati tecnici e N. 00587/2024 REG.RIC.
scientifici – tra cui analisi interferometriche satellitari e studi specialistici relativi ai fenomeni di subsidenza connessi all'attività estrattiva – dai quali ha desunto la necessità di mantenere un approccio prudenziale nella classificazione dell'area, in applicazione dei principi di prevenzione e precauzione che governano la pianificazione del rischio geomorfologico.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e sorretto da un'istruttoria tecnica non manifestamente illogica né affetta da travisamento dei fatti, con conseguente infondatezza delle doglianze proposte.
8 – In definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile e le spese di lite devono essere compensate alla luce della natura pubblica di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA IL, Referendario, Estensore N. 00587/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
EA IL
IL PRESIDENTE
ST EN
IL SEGRETARIO