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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29066/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 29066/2021
TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(P.IVA , (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in Parte_5 C.F._5
calce al ricorso, dall'avv. Paola Grado (C.F. ) C.F._6
ATTORI
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2 C.F._7
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alfredo Maria Di Somma (C.F. ) C.F._8
CONVENUTA
E
(C.F. e (C.F. ), nonché Controparte_3 C.F._9 CP_4 C.F._10
(C.F. e (C.F. ), in Controparte_5 C.F._11 CP_6 C.F._12
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di (C.F. Persona_1 C.F._13
e (C.F. ; nonché (C.F. Controparte_7 C.F._14 Controparte_8
) e (C.F. ), in qualità di esercenti la C.F._15 Controparte_9 C.F._16
responsabilità genitoriale di (C.F. ) Persona_2 C.F._17
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria. Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 28.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3 dicembre 2021, , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, e , assumevano di essere creditori di
[...] Parte_4 Parte_5 CP_2
e di , della somma di € 106.516,73, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] Controparte_8
soddisfo e spese processuali liquidate in € 8.470,00, nonchè accessori di legge ed imposta di registro pari ad € 3.394,00, in virtù della sentenza n. 1165/2016, emessa e pubblicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 21.03.2016 a conclusione del giudizio R.G.N. 600532/2013, e notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 06.06.2016.
Ciò premesso, i ricorrenti rappresentavano che, con atto per OT , Repertorio Persona_3
n.29749, Raccolta n.13545, in data 07.12.2016, aveva costituito, ai sensi Controparte_2
dell'art. 2645 ter c.c., su beni immobili di sua proprietà, un vincolo di destinazione unilaterale in favore dei nipoti , , , e Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 CP_4
, volto ad assicurare agli stessi “un sostegno economico per ogni evenienza della Persona_2
loro vita, quale la cura il mantenimento e l'istruzione”.
Ritenendo che tale atto di disposizione a titolo gratuito fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni dei creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli istanti convenivano in giudizio innanzi a questo
Tribunale , , , nonché e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di e CP_6 Per_1 [...]
, e e , in qualità di esercenti la responsabilità CP_7 Controparte_8 Controparte_9
genitoriale di , perché, in accoglimento della domanda proposta, fosse accertata e Persona_2
dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, del suddetto atto, ai sensi dell'art. 2901 cit.
Si costituiva , la quale, deducendo l'inesistenza dei presupposti normativi per Controparte_2
l'esperimento dell'azione revocatoria e, in particolare, l'insussistenza dell'eventus damni, in ragione della presenza nel proprio patrimonio di ulteriori beni immobili sufficienti a soddisfare il credito, chiedeva il rigetto della domanda.
Restavano contumaci, invece, sebbene ritualmente citati, , , Controparte_3 CP_4 [...]
, , e . CP_5 CP_6 Controparte_8 Controparte_9
Disposto il mutamento di rito, istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 gennaio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con decorrenza dal successivo 5 febbraio.
Si osserva in diritto.
1. La domanda è fondata e va accolta.
1.1. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che alcun dubbio può sorgere in ordine alla revocabilità del vincolo di destinazione compiuto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.
Ed invero, ai sensi della citata norma, i beni oggetto del vincolo di destinazione possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione.
Ne consegue che, sebbene l'atto di destinazione non determini la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, ciò non di meno comporta un effetto di segregazione patrimoniale che imprime ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori.
Da ciò deriva l'assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria (cfr. per il principio, tra le altre,
Cass. n. 2530/2015 e nonché Cass. 29727/2019: “è soggetta ad azione revocatoria la costituzione del vincolo ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile sui propri beni (…), dovendosi escludere che la stessa non rappresenterebbe un atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del disponente. Al riguardo, infatti, è irrilevante sia che i beni siano rimasti di proprietà del disponente
e che i beneficiari non abbiano acquistato alcun diritto reale in relazione agli stessi, sia che
l'interesse perseguito sarebbe meritevole di tutela, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, e limitato a un lasso di tempo ragionevole”; nonché, nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello
Bologna 10 agosto 2017; Corte di Appello Torino 14 giugno 2017; Tribunale Pisa, 20 marzo 2020,
n.316).
1.2. Ciò posto, in diritto, come è noto, i presupposti dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'eventus damni, inteso come pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia;
c) il consilium fraudis, inteso come intento fraudolento del debitore, diretto a sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti;
4) la scientia damni del terzo, ovvero la consapevolezza di questo del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore.
1.2.1. Quanto al primo presupposto, va ribadito che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cfr. Cass. n. 5619/2016).
Dunque, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr. Cass. n. 23208 del 2016). Ciò, in linea con le ragioni ispiratrici della norma dell'art. 2901 c.c. che si rinvengono anche nell'intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, trovando attuazione “nell'estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali” (SS.UU. n. 9440 del 2004).
Passando al caso che occupa, risulta incontestato tra le parti (oltre che documentato) che la pretesa creditoria degli odierni ricorrenti si fonda su un titolo giudiziale, ossia la sentenza n.
1165/2016, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 21.03.2016 la quale, in assenza di contrarie allegazioni delle parti, è presumibilmente divenuta cosa giudicata.
Quanto, poi, al requisito dell'anteriorità rispetto all'atto impugnato del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, esso deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (già Cass. n. 8013/1996).
Ora, tenuto conto che già la sentenza con cui è stato accertato il credito in capo agli odierni attori
è risalente al 21 marzo 2016, nessun dubbio residua in ordine all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, posto in essere, come anticipato, il successivo 7 dicembre.
1.2.2. Passando al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) e, cioè, al pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, va precisato che, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, esso ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo determini un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore o comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Di talchè, la valutazione dell'eventus damni rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va condotta sul piano della mera potenzialità di rischio, quale attitudine ad incrementare la difficoltà della soddisfazione del credito.
Ancora in termini generali, va precisato che, se è onere del creditore dar prova dell'atto di disposizione, dell'oggettiva entità e rilevanza economica di detta diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale in questione ovvero della sua dannosità o pericolosità per le ragioni del creditore in relazione a tale rilevanza, incombe sul debitore, invece, al fine di sottrarsi agli effetti della predetta azione, l'onere di dimostrare che l'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito e sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 16221/19; Cass. 32835/2021).
Ebbene, nel caso che occupa, , pur avendo dimostrato di essere titolare di Controparte_2
immobili ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'atto di disposizione impugnato, non ha offerto alcun elemento di prova, neppure indiziario, del valore commerciale dei suddetti beni, in tal modo precludendo ogni valutazione in ordine alla idoneità del patrimonio residuo ad assicurare il soddisfacimento della ragione di credito vantata dalla controparte.
Occorre al riguardo precisare che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni è quello nel quale viene compiuto il negozio dispositivo oggetto della domanda revocatoria: è con riferimento a quel momento, cioè, che deve valutarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le attese del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione (cfr.
Cass. 8 marzo 1969, n. 755; Cass. 14 novembre 2011, n. 23743; Cass. ord. 6 febbraio 2019, n.
3538).
Deriva da quanto detto che, nel caso concreto, nessuna rilevanza possono assumere, ai fini della decisione, gli incrementi patrimoniali che hanno interessato la in epoca successiva al 2016. CP_2
Tanto chiarito, deve osservarsi che il vincolo di destinazione per cui è causa è stato imposto dalla sui beni che all'epoca integravano la parte più cospicua del patrimonio immobiliare CP_2
detenuto all'epoca dell'atto ai quali, peraltro, stando alle sole risultanze delle visure ipotecarie in atti, e in assenza di elementi ulteriori, va attribuito un valore economico certamente superiore a quello dei beni residui.
Sicchè, non appare dubitabile che l'atto dispositivo in commento abbia determinato una variazione patrimoniale tale da rendere più difficile o, comunque, più incerto il soddisfacimento delle pretese vantate dai creditori della convenuta.
D'altro canto, a parere di chi scrive, non si giungerebbe a una diversa valutazione neanche ove si volessero tenere in considerazione i beni entrati nel patrimonio della in epoca successiva CP_2
alla costituzione del fondo patrimoniale, ma precedente alla proposizione dell'azione revocatoria da parte degli odierni attori. Vale osservare, al riguardo, che l'incremento patrimoniale ha avuto a oggetto immobili di cui la non è proprietaria esclusiva ma solo pro quota. Trattasi, cioè, di beni solo parzialmente CP_2
nella titolarità della convenuta.
Pertanto, poiché, come detto, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, la perdita di beni immobili di proprietà esclusiva cui segue l'acquisto solo pro quota di altri, determina senz'altro una variazione qualitativa del patrimonio del disponente nei termini appena esposti.
1.2.3. Sussiste, altresì, il presupposto della scientia damni inteso come consapevolezza del debitore di sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti.
Invero, con riguardo all'elemento soggettivo, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorchè l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore ovvero semplicemente consapevole dell'incidenza negativa dell'atto stesso sulla consistenza della propria garanzia patrimoniale.
La prova di tale atteggiamento soggettivo, poi, può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr., Cass. Civ. n. 17327/11).
Tale consapevolezza deve ritenersi certa e indiscutibile, anche in base a quanto innanzi osservato in ordine alla insufficienza del patrimonio residuo del debitore all'epoca dell'atto di disposizione.
1.2.4. Non va, invece, accertato lo stato soggettivo del terzo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito, non sussistendo alcuna contropartita a favore dei costituenti (Cfr. Cass. n.
3697/2020).
1.3. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, pertanto, va accolta la domanda e, per l'effetto, a norma dell'art. 2901 c.c., va dichiarato inefficace nei confronti di , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della nonché di Controparte_1 Pt_2
, , e , l'atto pubblico per OT
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Repertorio n.29749, Raccolta 13545, con cui, in data 7 dicembre 2016, Persona_3
ha costituito, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., un vincolo di destinazione Controparte_2
unilaterale in favore dei nipoti , , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 [...]
e , sui seguenti beni immobili di sua proprietà:
1. Fabbricato sito in CP_4 Persona_2 comune di Caserta (CE), località Falciano, alla Via Guglielmo Marconi n.36, composto di: locale commerciale al piano terra con annesso garage al piano seminterrato, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub.1, cat. C1, cl. 5; appartamento al piano primo, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 6, cat. A/3, cl.3, vani 4; unità immobiliare adibita ad ufficio posta al primo piano riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 7, cat. A10, cl.2, vani 3,5; appartamento al secondo piano, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 8, cat. A/2, cl.3, vani 3,5; appartamento al secondo piano riportato nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella
658, sub. 11, cat. A/2, cl.3, vani 4; appartamento al terzo piano riportato nel NCEU del Comune di
Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 4, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5; cantinola al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta, foglio 45, particella 658, sub. 10, cat. C/2, cl. 2, mq 4; autorimessa al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 5, piano S1, cat. C6, cl. 2, mq. 87; 2. Porzioni immobiliari di un fabbricato ubicato nel Comune di Portico di Caserta alla Via Pola n.14, composto di: appartamentino al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.20 cat.
A/2, Cl. 2, vani 2,5; appartamentino al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di
Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 21, cat. A/2, cl. 2, vani 2,5; locale deposito al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta riportato nel NCEU del Comune di Portico di
Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 22, cat. C/2, cl.4, mq.51; locale deposito al piano seminterrato, numero interno 18, riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.18, cat. C/2, cl. 2, mq. 148.
2. Benchè non vi sia controversia e/o rifiuto al riguardo, si dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla annotazione della presente sentenza.
3. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate in favore degli attori come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero
Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 260.000,00, ridotti in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 29066/2021, così provvede: A. Accoglie la domanda e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
nonché di , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , l'atto pubblico per OT , Repertorio
[...] Parte_5 Persona_3
n.29749, Raccolta 13545, con cui, in data 7 dicembre 2016, ha Controparte_2
costituito, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., un vincolo di destinazione unilaterale in favore di , , , e Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 CP_4 Per_2
, sui seguenti beni immobili di sua proprietà: 1. Fabbricato sito in comune di
[...]
Caserta (CE), località Falciano, alla Via Guglielmo Marconi n.36, composto di: locale commerciale al piano terra con annesso garage al piano seminterrato, riportato nel
NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub.1, cat. C1, cl. 5; appartamento al piano primo, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 6, cat. A/3, cl.3, vani 4; unità immobiliare adibita ad ufficio posta al primo piano riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub.
7, cat. A10, cl.2, vani 3,5; appartamento al secondo piano, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 8, cat. A/2, cl.3, vani 3,5; appartamento al secondo piano riportato nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 11, cat. A/2, cl.3, vani 4; appartamento al terzo piano riportato nel
NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 4, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5; cantinola al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta, foglio 45, particella 658, sub. 10, cat. C/2, cl. 2, mq 4; autorimessa al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 5, piano S1, cat. C6, cl.
2, mq. 87; 2. Porzioni immobiliari di un fabbricato ubicato nel Comune di Portico di
Caserta alla Via Pola n.14, composto di: appartamentino al piano terra riportato nel
NCEU del Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.20 cat. A/2, Cl. 2, vani 2,5; appartamentino al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di
Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 21, cat. A/2, cl. 2, vani 2,5; locale deposito al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta riportato nel NCEU del
Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 22, cat. C/2, cl.4, mq.51; locale deposito al piano seminterrato, numero interno 18, riportato nel NCEU del
Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.18, cat. C/2, cl. 2, mq. 148; B. Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.462,00 (di cui € 7.052,00 per compensi ed € 410,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Paola Grado dichiaratasi antistataria;
C. Ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari e alla competente Camera di Commercio la annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 29066/2021
TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(P.IVA , (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in Parte_5 C.F._5
calce al ricorso, dall'avv. Paola Grado (C.F. ) C.F._6
ATTORI
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_2 C.F._7
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alfredo Maria Di Somma (C.F. ) C.F._8
CONVENUTA
E
(C.F. e (C.F. ), nonché Controparte_3 C.F._9 CP_4 C.F._10
(C.F. e (C.F. ), in Controparte_5 C.F._11 CP_6 C.F._12
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di (C.F. Persona_1 C.F._13
e (C.F. ; nonché (C.F. Controparte_7 C.F._14 Controparte_8
) e (C.F. ), in qualità di esercenti la C.F._15 Controparte_9 C.F._16
responsabilità genitoriale di (C.F. ) Persona_2 C.F._17
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria. Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 28.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3 dicembre 2021, , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, e , assumevano di essere creditori di
[...] Parte_4 Parte_5 CP_2
e di , della somma di € 106.516,73, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] Controparte_8
soddisfo e spese processuali liquidate in € 8.470,00, nonchè accessori di legge ed imposta di registro pari ad € 3.394,00, in virtù della sentenza n. 1165/2016, emessa e pubblicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 21.03.2016 a conclusione del giudizio R.G.N. 600532/2013, e notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 06.06.2016.
Ciò premesso, i ricorrenti rappresentavano che, con atto per OT , Repertorio Persona_3
n.29749, Raccolta n.13545, in data 07.12.2016, aveva costituito, ai sensi Controparte_2
dell'art. 2645 ter c.c., su beni immobili di sua proprietà, un vincolo di destinazione unilaterale in favore dei nipoti , , , e Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 CP_4
, volto ad assicurare agli stessi “un sostegno economico per ogni evenienza della Persona_2
loro vita, quale la cura il mantenimento e l'istruzione”.
Ritenendo che tale atto di disposizione a titolo gratuito fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni dei creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli istanti convenivano in giudizio innanzi a questo
Tribunale , , , nonché e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di e CP_6 Per_1 [...]
, e e , in qualità di esercenti la responsabilità CP_7 Controparte_8 Controparte_9
genitoriale di , perché, in accoglimento della domanda proposta, fosse accertata e Persona_2
dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, del suddetto atto, ai sensi dell'art. 2901 cit.
Si costituiva , la quale, deducendo l'inesistenza dei presupposti normativi per Controparte_2
l'esperimento dell'azione revocatoria e, in particolare, l'insussistenza dell'eventus damni, in ragione della presenza nel proprio patrimonio di ulteriori beni immobili sufficienti a soddisfare il credito, chiedeva il rigetto della domanda.
Restavano contumaci, invece, sebbene ritualmente citati, , , Controparte_3 CP_4 [...]
, , e . CP_5 CP_6 Controparte_8 Controparte_9
Disposto il mutamento di rito, istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 gennaio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con decorrenza dal successivo 5 febbraio.
Si osserva in diritto.
1. La domanda è fondata e va accolta.
1.1. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che alcun dubbio può sorgere in ordine alla revocabilità del vincolo di destinazione compiuto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.
Ed invero, ai sensi della citata norma, i beni oggetto del vincolo di destinazione possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione.
Ne consegue che, sebbene l'atto di destinazione non determini la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, ciò non di meno comporta un effetto di segregazione patrimoniale che imprime ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori.
Da ciò deriva l'assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria (cfr. per il principio, tra le altre,
Cass. n. 2530/2015 e nonché Cass. 29727/2019: “è soggetta ad azione revocatoria la costituzione del vincolo ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile sui propri beni (…), dovendosi escludere che la stessa non rappresenterebbe un atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del disponente. Al riguardo, infatti, è irrilevante sia che i beni siano rimasti di proprietà del disponente
e che i beneficiari non abbiano acquistato alcun diritto reale in relazione agli stessi, sia che
l'interesse perseguito sarebbe meritevole di tutela, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, e limitato a un lasso di tempo ragionevole”; nonché, nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello
Bologna 10 agosto 2017; Corte di Appello Torino 14 giugno 2017; Tribunale Pisa, 20 marzo 2020,
n.316).
1.2. Ciò posto, in diritto, come è noto, i presupposti dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'eventus damni, inteso come pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia;
c) il consilium fraudis, inteso come intento fraudolento del debitore, diretto a sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti;
4) la scientia damni del terzo, ovvero la consapevolezza di questo del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore.
1.2.1. Quanto al primo presupposto, va ribadito che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cfr. Cass. n. 5619/2016).
Dunque, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr. Cass. n. 23208 del 2016). Ciò, in linea con le ragioni ispiratrici della norma dell'art. 2901 c.c. che si rinvengono anche nell'intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, trovando attuazione “nell'estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali” (SS.UU. n. 9440 del 2004).
Passando al caso che occupa, risulta incontestato tra le parti (oltre che documentato) che la pretesa creditoria degli odierni ricorrenti si fonda su un titolo giudiziale, ossia la sentenza n.
1165/2016, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 21.03.2016 la quale, in assenza di contrarie allegazioni delle parti, è presumibilmente divenuta cosa giudicata.
Quanto, poi, al requisito dell'anteriorità rispetto all'atto impugnato del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, esso deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (già Cass. n. 8013/1996).
Ora, tenuto conto che già la sentenza con cui è stato accertato il credito in capo agli odierni attori
è risalente al 21 marzo 2016, nessun dubbio residua in ordine all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, posto in essere, come anticipato, il successivo 7 dicembre.
1.2.2. Passando al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) e, cioè, al pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, va precisato che, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, esso ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo determini un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore o comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Di talchè, la valutazione dell'eventus damni rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va condotta sul piano della mera potenzialità di rischio, quale attitudine ad incrementare la difficoltà della soddisfazione del credito.
Ancora in termini generali, va precisato che, se è onere del creditore dar prova dell'atto di disposizione, dell'oggettiva entità e rilevanza economica di detta diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale in questione ovvero della sua dannosità o pericolosità per le ragioni del creditore in relazione a tale rilevanza, incombe sul debitore, invece, al fine di sottrarsi agli effetti della predetta azione, l'onere di dimostrare che l'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito e sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 16221/19; Cass. 32835/2021).
Ebbene, nel caso che occupa, , pur avendo dimostrato di essere titolare di Controparte_2
immobili ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'atto di disposizione impugnato, non ha offerto alcun elemento di prova, neppure indiziario, del valore commerciale dei suddetti beni, in tal modo precludendo ogni valutazione in ordine alla idoneità del patrimonio residuo ad assicurare il soddisfacimento della ragione di credito vantata dalla controparte.
Occorre al riguardo precisare che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni è quello nel quale viene compiuto il negozio dispositivo oggetto della domanda revocatoria: è con riferimento a quel momento, cioè, che deve valutarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le attese del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione (cfr.
Cass. 8 marzo 1969, n. 755; Cass. 14 novembre 2011, n. 23743; Cass. ord. 6 febbraio 2019, n.
3538).
Deriva da quanto detto che, nel caso concreto, nessuna rilevanza possono assumere, ai fini della decisione, gli incrementi patrimoniali che hanno interessato la in epoca successiva al 2016. CP_2
Tanto chiarito, deve osservarsi che il vincolo di destinazione per cui è causa è stato imposto dalla sui beni che all'epoca integravano la parte più cospicua del patrimonio immobiliare CP_2
detenuto all'epoca dell'atto ai quali, peraltro, stando alle sole risultanze delle visure ipotecarie in atti, e in assenza di elementi ulteriori, va attribuito un valore economico certamente superiore a quello dei beni residui.
Sicchè, non appare dubitabile che l'atto dispositivo in commento abbia determinato una variazione patrimoniale tale da rendere più difficile o, comunque, più incerto il soddisfacimento delle pretese vantate dai creditori della convenuta.
D'altro canto, a parere di chi scrive, non si giungerebbe a una diversa valutazione neanche ove si volessero tenere in considerazione i beni entrati nel patrimonio della in epoca successiva CP_2
alla costituzione del fondo patrimoniale, ma precedente alla proposizione dell'azione revocatoria da parte degli odierni attori. Vale osservare, al riguardo, che l'incremento patrimoniale ha avuto a oggetto immobili di cui la non è proprietaria esclusiva ma solo pro quota. Trattasi, cioè, di beni solo parzialmente CP_2
nella titolarità della convenuta.
Pertanto, poiché, come detto, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, la perdita di beni immobili di proprietà esclusiva cui segue l'acquisto solo pro quota di altri, determina senz'altro una variazione qualitativa del patrimonio del disponente nei termini appena esposti.
1.2.3. Sussiste, altresì, il presupposto della scientia damni inteso come consapevolezza del debitore di sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti.
Invero, con riguardo all'elemento soggettivo, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorchè l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore ovvero semplicemente consapevole dell'incidenza negativa dell'atto stesso sulla consistenza della propria garanzia patrimoniale.
La prova di tale atteggiamento soggettivo, poi, può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr., Cass. Civ. n. 17327/11).
Tale consapevolezza deve ritenersi certa e indiscutibile, anche in base a quanto innanzi osservato in ordine alla insufficienza del patrimonio residuo del debitore all'epoca dell'atto di disposizione.
1.2.4. Non va, invece, accertato lo stato soggettivo del terzo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito, non sussistendo alcuna contropartita a favore dei costituenti (Cfr. Cass. n.
3697/2020).
1.3. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, pertanto, va accolta la domanda e, per l'effetto, a norma dell'art. 2901 c.c., va dichiarato inefficace nei confronti di , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della nonché di Controparte_1 Pt_2
, , e , l'atto pubblico per OT
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Repertorio n.29749, Raccolta 13545, con cui, in data 7 dicembre 2016, Persona_3
ha costituito, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., un vincolo di destinazione Controparte_2
unilaterale in favore dei nipoti , , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 [...]
e , sui seguenti beni immobili di sua proprietà:
1. Fabbricato sito in CP_4 Persona_2 comune di Caserta (CE), località Falciano, alla Via Guglielmo Marconi n.36, composto di: locale commerciale al piano terra con annesso garage al piano seminterrato, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub.1, cat. C1, cl. 5; appartamento al piano primo, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 6, cat. A/3, cl.3, vani 4; unità immobiliare adibita ad ufficio posta al primo piano riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 7, cat. A10, cl.2, vani 3,5; appartamento al secondo piano, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 8, cat. A/2, cl.3, vani 3,5; appartamento al secondo piano riportato nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella
658, sub. 11, cat. A/2, cl.3, vani 4; appartamento al terzo piano riportato nel NCEU del Comune di
Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 4, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5; cantinola al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta, foglio 45, particella 658, sub. 10, cat. C/2, cl. 2, mq 4; autorimessa al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 5, piano S1, cat. C6, cl. 2, mq. 87; 2. Porzioni immobiliari di un fabbricato ubicato nel Comune di Portico di Caserta alla Via Pola n.14, composto di: appartamentino al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.20 cat.
A/2, Cl. 2, vani 2,5; appartamentino al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di
Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 21, cat. A/2, cl. 2, vani 2,5; locale deposito al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta riportato nel NCEU del Comune di Portico di
Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 22, cat. C/2, cl.4, mq.51; locale deposito al piano seminterrato, numero interno 18, riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.18, cat. C/2, cl. 2, mq. 148.
2. Benchè non vi sia controversia e/o rifiuto al riguardo, si dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla annotazione della presente sentenza.
3. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate in favore degli attori come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero
Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 260.000,00, ridotti in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 29066/2021, così provvede: A. Accoglie la domanda e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
nonché di , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , l'atto pubblico per OT , Repertorio
[...] Parte_5 Persona_3
n.29749, Raccolta 13545, con cui, in data 7 dicembre 2016, ha Controparte_2
costituito, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., un vincolo di destinazione unilaterale in favore di , , , e Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 CP_4 Per_2
, sui seguenti beni immobili di sua proprietà: 1. Fabbricato sito in comune di
[...]
Caserta (CE), località Falciano, alla Via Guglielmo Marconi n.36, composto di: locale commerciale al piano terra con annesso garage al piano seminterrato, riportato nel
NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub.1, cat. C1, cl. 5; appartamento al piano primo, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 6, cat. A/3, cl.3, vani 4; unità immobiliare adibita ad ufficio posta al primo piano riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub.
7, cat. A10, cl.2, vani 3,5; appartamento al secondo piano, riportato nel NCEU del comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 8, cat. A/2, cl.3, vani 3,5; appartamento al secondo piano riportato nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 11, cat. A/2, cl.3, vani 4; appartamento al terzo piano riportato nel
NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 4, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5; cantinola al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta, foglio 45, particella 658, sub. 10, cat. C/2, cl. 2, mq 4; autorimessa al piano seminterrato riportata nel NCEU del Comune di Caserta al foglio 45, particella 658, sub. 5, piano S1, cat. C6, cl.
2, mq. 87; 2. Porzioni immobiliari di un fabbricato ubicato nel Comune di Portico di
Caserta alla Via Pola n.14, composto di: appartamentino al piano terra riportato nel
NCEU del Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.20 cat. A/2, Cl. 2, vani 2,5; appartamentino al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di
Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 21, cat. A/2, cl. 2, vani 2,5; locale deposito al piano terra riportato nel NCEU del Comune di Portico di Caserta riportato nel NCEU del
Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub. 22, cat. C/2, cl.4, mq.51; locale deposito al piano seminterrato, numero interno 18, riportato nel NCEU del
Comune di Portico di Caserta al foglio 2, particella 1317, sub.18, cat. C/2, cl. 2, mq. 148; B. Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.462,00 (di cui € 7.052,00 per compensi ed € 410,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Paola Grado dichiaratasi antistataria;
C. Ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari e alla competente Camera di Commercio la annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi