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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2669/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2669/25 R.G. V.G. promossa con ricorso congiunto da elettivamente domiciliato in Saronno presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonella Blazich, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
e da elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Parte_2
Georgia Donadeo, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con figli nati fuori dal matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto le parti instavano per la regolamentazione dei loro rapporti relativamente al figlio , nato il [...] dalla loro relazione sentimentale. Per_1
In particolare, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: “1) stabilire che il figlio rimanga affidato ai genitori in via condivisa, con Per_1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in
Gerenzano (VA) via Montenero n.8;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e resta inteso che tutte le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei figli minori riguardanti l'educazione e lo stato di salute (salva l'urgenza in caso di problemi di salute), saranno comunque prese dai genitori di comune accordo;
3) il padre terrà con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
− tutte le settimane, per due giorni infrasettimanali da concordarsi con la madre, dall'uscita dal luogo di lavoro del signor sino al giorno successivo, allorché Pt_1
verrà accompagnato a scuola dal padre o dai nonni paterni. Per_1
− ove il padre o i nonni paterni non possano accompagnare presso l'istituto Per_1 scolastico, la signora compatibilmente con i propri impegni lavorativi, Pt_2 accompagnerà il figlio a scuola, previo accordo tra le parti.
− a fine settimana alternati.
- le parti concordano che, nei fine settimana di competenza paterna, starà con Per_1 il padre dal giovedì dall'uscita del lavoro del signor sino al mercoledì mattina Pt_1 allorché il minore verrà riaccompagnato a scuola o presso la residenza materna.
− nel caso di trasferte del padre per motivi lavorativi gli eventuali giorni di frequentazione con il figlio minore verranno recuperati secondo gli accordi assunti tra i genitori.
- durante le vacanze natalizie trascorrerà, secondo il principio Per_1 dell'alternanza annuale, il giorno di Natale con un genitore e quello di S. Stefano con l'altro genitore, così come il 31 dicembre con un genitore ed il primo di gennaio con l'altro genitore.
- per le vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con Per_1 un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
- per le ulteriori festività infrannuali e per i ponti si seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
- il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto in ogni caso degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e degli impegni lavorativi dei genitori.
4) il signor corrisponderà alla signora un contributo al mantenimento del Pt_1 Pt_2 figlio minore nella misura di euro 370,00, da versarsi in via anticipata entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. 5) Ciascuno dei genitori sosterrà, nella misura del 50%, le spese extra assegno relative al figlio stesso come disciplinate dalle linee guida approvate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, che di seguito si trascrivono:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail o messaggio whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori in merito a un'eventuale diversa scansione temporale dell'invio della documentazione di spesa e dei relativi rimborsi;
6) l'assegno unico e universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre, così come eventuali ulteriori bonus e indennità in favore dei nuclei familiari con figli.
7) le parti continueranno a versare, secondo la propria quota del 50%, il rateo mensile del mutuo gravante sull'immobile adibito ad ex casa familiare.
8) i ricorrenti concordano che, alla ripresa del piano di ammortamento del mutuo avvenuta il 29 aprile 2025, il signor si accollerà in via esclusiva la maggior Pt_1 quota di interessi maturati durante il periodo di sospensione su ciascun rateo a scadere sino all'estinzione del mutuo.
9) il signor continuerà a sostenere il costo dell'abbonamento della linea Pt_1 internet della ex casa familiare.
10) le spese straordinarie da sostenersi per il cane di famiglia verranno suddivise al
50% tra le parti. Ciascuno dei genitori dovrà occuparsi dell'accudimento e del mantenimento del cane nei rispettivi tempi di frequentazione con il figlio minore
, eventualmente affidandolo a terzi. Restano fermi di diversi accordi tra le parti Per_1 sulla gestione del cane, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore.
11) le parti dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione tutte le questioni economiche e patrimoniali tra le stesse pendenti e dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere, l'una nei confronti dell'altro, a qualsivoglia titolo, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
12) i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio per il figlio e in ragione di ciò si adopereranno per confermare l'autorizzazione al momento della formale richiesta presso gli Uffici (firma dei moduli e ove richiesto presentazione presso l'Ufficio). Permarranno in ogni caso gli obblighi di previo accordo all'espatrio e comunicazione reciproca tra i genitori. 13) spese e competenze legali relative al presente procedimento compensate tra le parti.”
E' stato acquisito il parere favorevole del P.M. Il Collegio ritiene che non sussistano circostanze ostative all'accoglimento delle istanze congiunte delle parti, in quanto conformi all'interesse primario della prole ed alle condizioni reddituali delle parti.
Sussistono gravi motivi per compensarsi tra le parti le spese di lite alla luce della natura congiunta del ricorso.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento condiviso di con il collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Prende atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente Estensore