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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1001/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Avv.ti Silvio Campana e Nicola Campana
contro
:
Controparte_1
Avv. Andrea Galvani
Controparte_2
Avv. Davide Lombardi
Fatti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2023, , Parte_1 Parte_1
, e convenivano innanzi a Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 questa Corte, adita in unico grado, il ed il dott. Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare che con la deliberazione consiliare n. 41 del 31.3.2009, adottata dall'ente e sottoscritta dal quale Responsabile del Settore Patrimonio, i convenuti avevano illecitamente CP_2
pagina 1 di 6 disposto l'accorpamento al demanio comunale, a norma dell'art. 58 d.l. 112/2008, di aree di terreno di loro proprietà, site nel medesimo Comune, inserite nella convenzione urbanistica stipulata fra lo stesso ed i proprietari il 22.4.1980. CP_1
Esponevano che l'accorpamento delle aree era stato ritenuto illegittimo con sentenza del Consiglio di
Stato, sez. IV, n. 4012 del 20.4.2023 che aveva disposto l'annullamento della citata deliberazione consiliare n. 41 del 31.3.2009 e dell'allegata determina sottoscritta dal Responsabile, dott. CP_2
Conseguentemente, i convenuti erano civilmente responsabili dell'illecito commesso a norma
[...] dell'art. 2043 c.c. e quindi erano tenuti al risarcimento del danno nei confronti dei proprietari che lo avevano subito. La situazione di illegittimità dell'occupazione non era stata rimossa nonostante le ripetute richieste, proposte e diffide e le aree stesse erano ancora nel pieno possesso e disponibilità del
CP_1
Gli attori chiedevano quindi di dichiarare i convenuti responsabili ex art. 2043 c.c. per la mancata acquisizione del consenso previsto dall'art. 31 comma 21 l. 448/1998 e di condannarli al pagamento, a favore di ciascuno di loro, delle somme dovute per il pregiudizio patrimoniale subito per tutto il tempo di occupazione abusiva dal 15.4.2009 al 31.3.2023, ragguagliato al valore venale del bene e con applicazione dell'interesse annuo del 5% sulla somma dovuta, a norma del disposto dell'art. 42 bis del
T.U. del 8.6.2001 n. 327.
In via istruttoria, chiedevano di disporre una CTU diretta a determinare l'importo dovuto a norma dell'art. 42 bis cit. a ciascuno dei proprietari delle aree occupate abusivamente in forza della citata deliberazione consiliare, poi annullata, quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito per tutto l'indicato periodo di occupazione abusiva.
Secondo gli attori, l'intestata Corte, adita in unico grado, era competente per le controversie relative all'occupazione senza titolo da parte della P.A. secondo la pronuncia della sentenza SS.UU. n.
20691/2021.
Si costituiva il chiedendo dichiararsi nullo l'atto di citazione ex art. 164 Controparte_1
c.p.c., non riportando la cosa oggetto della domanda, gli elementi e l'esposizione dei fatti “in modo chiaro e specifico”, nonché inammissibile la domanda, anche per difetto di giurisdizione e/o per intervenuta prescrizione, e comunque infondata, ed opponendosi all'ammissione della CTU.
Affermava l'ente, fra le altre difese, che la mancanza nella fattispecie di un provvedimento della P.A. che avesse disposto, ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Esp., l'acquisizione sanante dei terreni di proprietà degli attori e che avesse determinato la relativa indennità, escludeva che la controversia rientrasse nella competenza in unico grado della Corte d'Appello in materia di opposizione alla stima, trovando applicazione la regola generale della competenza del Tribunale ex art. 9 c.p.c. pagina 2 di 6 Sussisteva poi la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a., avendo la vertenza ad oggetto l'adempimento, o meno, di obblighi convenzionali in materia urbanistica e di gestione del territorio;
anche la domanda risarcitoria, quale conseguenza dell'annullamento disposto dal Consiglio di Stato della delibera consiliare n. 41/2009, doveva essere proposta innanzi al giudice amministrativo.
L'azione giudiziale, inoltre, era prescritta.
La difesa del chiedeva altresì di dichiarare inammissibile l'azione giudiziaria per carenza di CP_1 legittimazione attiva in capo a e a Parte_1 Parte_1
Si costituiva il dott. contestando tutto quanto affermato in fatto e diritto dagli attori. Eccepiva CP_2 in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio o, in via pregiudiziale subordinata, di sospendere il giudizio in attesa della sentenza definitiva in sede giurisdizionale amministrativa.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità della domanda per limite esterno ed interno del presunto giudicato amministrativo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, la prescrizione del diritto al risarcimento e l'assenza dell'ingiustizia del danno e del nesso eziologico fra la propria condotta ed il danno, il difetto dei presupposti soggettivi per la condanna solidale al risarcimento del danno solidarietà e, da ultimo, l'erronea determinazione del quantum debeatur.
In particolare, la domanda risarcitoria, di competenza del giudice amministrativo, era stata proposta nelle forme del giudizio de quo al solo tentativo di aggirare le decadenze in punto di corretto esercizio dell'azione, essendo la pretesa ormai estinta per prescrizione. Mancava poi qualsiasi presupposto per dimostrare che l'attività del dirigente avesse cagionato il lamentato danno ai privati, poiché l'atto lesivo era stato assunto nella piena autonomia decisionale da diverso organo, a ciò istituzionalmente deputato.
Non sussistevano peraltro i presupposti soggettivi di condanna al risarcimento del danno, difettando lo status psicologico di dolo o colpa grave previsto dal T.U. del pubblico impiego per la responsabilità del dipendente pubblico e gli attori non avevano adempiuto al proprio onere probatorio circa il nesso causale ed il profilo di imperizia e negligenza del dipendente pubblico.
Al contrario, i profili emergenti dal giudizio amministrativo pendente, nonché l'andamento ondivago con sentenze opposte nei due gradi e la compensazione integrale delle spese, deponevano per una vertenza tutt'altro che pacifica, in cui l'eventuale profilo colposo del funzionario pubblico doveva essere del tutto marginale.
Infine, il convenuto contestava il quantum, avendo la domanda accorpato tutto il compendio immobiliare indistintamente inteso ai fini del calcolo risarcitorio.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. pagina 3 di 6 Alla prima udienza, su richiesta del Consigliere Istruttore riguardo all'azione esercitata, il difensore degli attori precisava di avere proposto la domanda ex art. 42 bis DPR 327/21 e art. 31 l. 448/1998, come da SU 20691/2021 richiamata nell'atto di citazione.
Ritenuto non necessario disporre la CTU richiesta da parte attrice, il Consigliere assegnava alle parti i termini ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Con note depositate fuori udienza, la difesa degli attori chiedeva prima la revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori e poi di disporre un ATP ex art. 696 bis c.p.c.
Il Consigliere, al fine di garantire il contraddittorio fra le parti su tali istanze, assegnava termini ai convenuti per depositare una memoria avente ad oggetto le richieste di parte attrice ed un termine a quest'ultima per il deposito di una memoria di replica.
Depositate le memorie autorizzate, il Consigliere, ritenendo non sussistere i presupposti per disporre la
CTU e l'ATP, assegnava i termini ex art. 352 c.p.c.; indi, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 22.4.2025.
Ragioni della decisione
L'azione è proposta, in unico grado, innanzi all'intestata Corte, dagli attori ritenuta competente per le controversie relative all'occupazione senza titolo da parte della P.A.
Le difese attoree intersecano, in modo non del tutto chiaro, il piano della responsabilità aquiliana con quello del procedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, entrambi espressamente richiamati, talché per certi versi tratteggiano l'ordinaria azione di accertamento della responsabilità ex art. 2043
c.c. – ove il fatto illecito prospettato pare essere la mancata emanazione del provvedimento dell'acquisizione cosiddetta “sanante” e, dunque, un comportamento di mero fatto dell'ente e l'indennizzo di cui all'art. 42 cit. pare richiamato solo come parametro di liquidazione del danno – e per altri versi delineano l'esercizio dell'azione in unico grado prevista dal citato art. 42 bis.
In entrambi i casi, le domande proposte dagli attori davanti a questa Corte d'appello sono inammissibili.
Nella prima ipotesi, infatti, la cognizione è devoluta al giudice di primo grado e non a quello d'appello che altro non può fare che dichiarare la domanda inammissibile.
Nella seconda ipotesi, l'azione attorea – indifferente il fatto che è proposta con atto di citazione anziché con rito semplificato ex art. 29 d.Lgs. n. 150/2011 – è inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 42 bis cit.
Tale norma, infatti, consente all'autorità che utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica pagina 4 di 6 utilità, di adottare un provvedimento che disponga l'acquisizione c.d. “sanante” dell'immobile, non retroattivamente, al proprio patrimonio indisponibile e prevede che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e, a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione sine titulo antecedente alla data del provvedimento acquisitivo, l'interesse annuo del 5% sull'importo calcolato a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale.
Il procedimento di acquisizione avviene mediante l'adozione di un provvedimento da parte dell'autorità procedente che, fra l'altro, oltre a contenere l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e le motivazioni in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni che ne giustificano l'emanazione, deve necessariamente contenere la liquidazione dell'indennizzo e la disposizione di pagamento entro trenta giorni;
la notifica dell'atto al proprietario comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute o del loro deposito.
Ora, l'art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 consente al proprietario espropriato, al promotore dell'espropriazione o al terzo che ne abbia interesse, di impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti, di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque di proporre richiesta di determinazione giudiziale dell'indennità.
Tale rimedio, che si sostanzia in un giudizio oppositivo avverso la stima dell'autorità procedente, per espresso rimando legislativo all'art. 29 D.Lgs. n. 150/2011, rubricato “Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità”, va proposto in unico grado innanzi alla
Corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
Tale azione, dunque, presuppone che l'amministrazione titolare del relativo potere abbia adottato il provvedimento acquisitivo di cui all'art. 42 bis T.U. del 2001; in tal caso, l'espropriato può esperire davanti alla competente Corte d'appello il relativo rimedio oppositivo alla stima.
Orbene, nel caso di specie il convenuto non ha emesso alcun provvedimento di acquisizione CP_1 sanante delle aree di proprietà degli attori.
E, del resto, nell'atto di citazione sono gli stessi attori ad affermare di avere diffidato il ad CP_1 emettere il formale provvedimento di acquisizione sanante a norma dell'art. 42 bis del D.P.R. n.
327/2001 con la liquidazione dell'indennizzo precisando che l'ente non lo ha emesso, né li ha indennizzati, come a configurare un comportamento di mero fatto che integra un illecito risarcibile la cui cognizione, in ipotesi, compete al giudice di primo grado, come sopra precisato.
In buona sostanza, la procedura oppositiva è qui impropriamente proposta dagli attori quale azione generale di accertamento e declaratoria del diritto con conseguente condanna dell'ente al pagina 5 di 6 riconoscimento della relativa indennità, perché il rimedio di cui al T.U. del 2001 si sostanzia nell'azione di opposizione alla stima, ossia alla quantificazione dell'indennizzo operata dall'autorità procedente, la cui proposizione vede nell'adozione di un provvedimento acquisitivo sanante e nella contestuale liquidazione dell'indennizzo a ristoro dell'atto espropriativo, l'indefettibile presupposto logico.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati, letta la nota spese, in dispositivo ex D.M. 55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibili le domande proposte da , , , Parte_1 Parte_1 Parte_1
, e contro il e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
- condanna gli attori alla rifusione a favore del e di Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte convenuta, in €
10.313 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1001/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Avv.ti Silvio Campana e Nicola Campana
contro
:
Controparte_1
Avv. Andrea Galvani
Controparte_2
Avv. Davide Lombardi
Fatti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2023, , Parte_1 Parte_1
, e convenivano innanzi a Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 questa Corte, adita in unico grado, il ed il dott. Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare che con la deliberazione consiliare n. 41 del 31.3.2009, adottata dall'ente e sottoscritta dal quale Responsabile del Settore Patrimonio, i convenuti avevano illecitamente CP_2
pagina 1 di 6 disposto l'accorpamento al demanio comunale, a norma dell'art. 58 d.l. 112/2008, di aree di terreno di loro proprietà, site nel medesimo Comune, inserite nella convenzione urbanistica stipulata fra lo stesso ed i proprietari il 22.4.1980. CP_1
Esponevano che l'accorpamento delle aree era stato ritenuto illegittimo con sentenza del Consiglio di
Stato, sez. IV, n. 4012 del 20.4.2023 che aveva disposto l'annullamento della citata deliberazione consiliare n. 41 del 31.3.2009 e dell'allegata determina sottoscritta dal Responsabile, dott. CP_2
Conseguentemente, i convenuti erano civilmente responsabili dell'illecito commesso a norma
[...] dell'art. 2043 c.c. e quindi erano tenuti al risarcimento del danno nei confronti dei proprietari che lo avevano subito. La situazione di illegittimità dell'occupazione non era stata rimossa nonostante le ripetute richieste, proposte e diffide e le aree stesse erano ancora nel pieno possesso e disponibilità del
CP_1
Gli attori chiedevano quindi di dichiarare i convenuti responsabili ex art. 2043 c.c. per la mancata acquisizione del consenso previsto dall'art. 31 comma 21 l. 448/1998 e di condannarli al pagamento, a favore di ciascuno di loro, delle somme dovute per il pregiudizio patrimoniale subito per tutto il tempo di occupazione abusiva dal 15.4.2009 al 31.3.2023, ragguagliato al valore venale del bene e con applicazione dell'interesse annuo del 5% sulla somma dovuta, a norma del disposto dell'art. 42 bis del
T.U. del 8.6.2001 n. 327.
In via istruttoria, chiedevano di disporre una CTU diretta a determinare l'importo dovuto a norma dell'art. 42 bis cit. a ciascuno dei proprietari delle aree occupate abusivamente in forza della citata deliberazione consiliare, poi annullata, quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito per tutto l'indicato periodo di occupazione abusiva.
Secondo gli attori, l'intestata Corte, adita in unico grado, era competente per le controversie relative all'occupazione senza titolo da parte della P.A. secondo la pronuncia della sentenza SS.UU. n.
20691/2021.
Si costituiva il chiedendo dichiararsi nullo l'atto di citazione ex art. 164 Controparte_1
c.p.c., non riportando la cosa oggetto della domanda, gli elementi e l'esposizione dei fatti “in modo chiaro e specifico”, nonché inammissibile la domanda, anche per difetto di giurisdizione e/o per intervenuta prescrizione, e comunque infondata, ed opponendosi all'ammissione della CTU.
Affermava l'ente, fra le altre difese, che la mancanza nella fattispecie di un provvedimento della P.A. che avesse disposto, ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Esp., l'acquisizione sanante dei terreni di proprietà degli attori e che avesse determinato la relativa indennità, escludeva che la controversia rientrasse nella competenza in unico grado della Corte d'Appello in materia di opposizione alla stima, trovando applicazione la regola generale della competenza del Tribunale ex art. 9 c.p.c. pagina 2 di 6 Sussisteva poi la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a., avendo la vertenza ad oggetto l'adempimento, o meno, di obblighi convenzionali in materia urbanistica e di gestione del territorio;
anche la domanda risarcitoria, quale conseguenza dell'annullamento disposto dal Consiglio di Stato della delibera consiliare n. 41/2009, doveva essere proposta innanzi al giudice amministrativo.
L'azione giudiziale, inoltre, era prescritta.
La difesa del chiedeva altresì di dichiarare inammissibile l'azione giudiziaria per carenza di CP_1 legittimazione attiva in capo a e a Parte_1 Parte_1
Si costituiva il dott. contestando tutto quanto affermato in fatto e diritto dagli attori. Eccepiva CP_2 in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio o, in via pregiudiziale subordinata, di sospendere il giudizio in attesa della sentenza definitiva in sede giurisdizionale amministrativa.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità della domanda per limite esterno ed interno del presunto giudicato amministrativo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, la prescrizione del diritto al risarcimento e l'assenza dell'ingiustizia del danno e del nesso eziologico fra la propria condotta ed il danno, il difetto dei presupposti soggettivi per la condanna solidale al risarcimento del danno solidarietà e, da ultimo, l'erronea determinazione del quantum debeatur.
In particolare, la domanda risarcitoria, di competenza del giudice amministrativo, era stata proposta nelle forme del giudizio de quo al solo tentativo di aggirare le decadenze in punto di corretto esercizio dell'azione, essendo la pretesa ormai estinta per prescrizione. Mancava poi qualsiasi presupposto per dimostrare che l'attività del dirigente avesse cagionato il lamentato danno ai privati, poiché l'atto lesivo era stato assunto nella piena autonomia decisionale da diverso organo, a ciò istituzionalmente deputato.
Non sussistevano peraltro i presupposti soggettivi di condanna al risarcimento del danno, difettando lo status psicologico di dolo o colpa grave previsto dal T.U. del pubblico impiego per la responsabilità del dipendente pubblico e gli attori non avevano adempiuto al proprio onere probatorio circa il nesso causale ed il profilo di imperizia e negligenza del dipendente pubblico.
Al contrario, i profili emergenti dal giudizio amministrativo pendente, nonché l'andamento ondivago con sentenze opposte nei due gradi e la compensazione integrale delle spese, deponevano per una vertenza tutt'altro che pacifica, in cui l'eventuale profilo colposo del funzionario pubblico doveva essere del tutto marginale.
Infine, il convenuto contestava il quantum, avendo la domanda accorpato tutto il compendio immobiliare indistintamente inteso ai fini del calcolo risarcitorio.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. pagina 3 di 6 Alla prima udienza, su richiesta del Consigliere Istruttore riguardo all'azione esercitata, il difensore degli attori precisava di avere proposto la domanda ex art. 42 bis DPR 327/21 e art. 31 l. 448/1998, come da SU 20691/2021 richiamata nell'atto di citazione.
Ritenuto non necessario disporre la CTU richiesta da parte attrice, il Consigliere assegnava alle parti i termini ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Con note depositate fuori udienza, la difesa degli attori chiedeva prima la revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori e poi di disporre un ATP ex art. 696 bis c.p.c.
Il Consigliere, al fine di garantire il contraddittorio fra le parti su tali istanze, assegnava termini ai convenuti per depositare una memoria avente ad oggetto le richieste di parte attrice ed un termine a quest'ultima per il deposito di una memoria di replica.
Depositate le memorie autorizzate, il Consigliere, ritenendo non sussistere i presupposti per disporre la
CTU e l'ATP, assegnava i termini ex art. 352 c.p.c.; indi, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 22.4.2025.
Ragioni della decisione
L'azione è proposta, in unico grado, innanzi all'intestata Corte, dagli attori ritenuta competente per le controversie relative all'occupazione senza titolo da parte della P.A.
Le difese attoree intersecano, in modo non del tutto chiaro, il piano della responsabilità aquiliana con quello del procedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, entrambi espressamente richiamati, talché per certi versi tratteggiano l'ordinaria azione di accertamento della responsabilità ex art. 2043
c.c. – ove il fatto illecito prospettato pare essere la mancata emanazione del provvedimento dell'acquisizione cosiddetta “sanante” e, dunque, un comportamento di mero fatto dell'ente e l'indennizzo di cui all'art. 42 cit. pare richiamato solo come parametro di liquidazione del danno – e per altri versi delineano l'esercizio dell'azione in unico grado prevista dal citato art. 42 bis.
In entrambi i casi, le domande proposte dagli attori davanti a questa Corte d'appello sono inammissibili.
Nella prima ipotesi, infatti, la cognizione è devoluta al giudice di primo grado e non a quello d'appello che altro non può fare che dichiarare la domanda inammissibile.
Nella seconda ipotesi, l'azione attorea – indifferente il fatto che è proposta con atto di citazione anziché con rito semplificato ex art. 29 d.Lgs. n. 150/2011 – è inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 42 bis cit.
Tale norma, infatti, consente all'autorità che utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica pagina 4 di 6 utilità, di adottare un provvedimento che disponga l'acquisizione c.d. “sanante” dell'immobile, non retroattivamente, al proprio patrimonio indisponibile e prevede che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e, a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione sine titulo antecedente alla data del provvedimento acquisitivo, l'interesse annuo del 5% sull'importo calcolato a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale.
Il procedimento di acquisizione avviene mediante l'adozione di un provvedimento da parte dell'autorità procedente che, fra l'altro, oltre a contenere l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e le motivazioni in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni che ne giustificano l'emanazione, deve necessariamente contenere la liquidazione dell'indennizzo e la disposizione di pagamento entro trenta giorni;
la notifica dell'atto al proprietario comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute o del loro deposito.
Ora, l'art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 consente al proprietario espropriato, al promotore dell'espropriazione o al terzo che ne abbia interesse, di impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti, di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque di proporre richiesta di determinazione giudiziale dell'indennità.
Tale rimedio, che si sostanzia in un giudizio oppositivo avverso la stima dell'autorità procedente, per espresso rimando legislativo all'art. 29 D.Lgs. n. 150/2011, rubricato “Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità”, va proposto in unico grado innanzi alla
Corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
Tale azione, dunque, presuppone che l'amministrazione titolare del relativo potere abbia adottato il provvedimento acquisitivo di cui all'art. 42 bis T.U. del 2001; in tal caso, l'espropriato può esperire davanti alla competente Corte d'appello il relativo rimedio oppositivo alla stima.
Orbene, nel caso di specie il convenuto non ha emesso alcun provvedimento di acquisizione CP_1 sanante delle aree di proprietà degli attori.
E, del resto, nell'atto di citazione sono gli stessi attori ad affermare di avere diffidato il ad CP_1 emettere il formale provvedimento di acquisizione sanante a norma dell'art. 42 bis del D.P.R. n.
327/2001 con la liquidazione dell'indennizzo precisando che l'ente non lo ha emesso, né li ha indennizzati, come a configurare un comportamento di mero fatto che integra un illecito risarcibile la cui cognizione, in ipotesi, compete al giudice di primo grado, come sopra precisato.
In buona sostanza, la procedura oppositiva è qui impropriamente proposta dagli attori quale azione generale di accertamento e declaratoria del diritto con conseguente condanna dell'ente al pagina 5 di 6 riconoscimento della relativa indennità, perché il rimedio di cui al T.U. del 2001 si sostanzia nell'azione di opposizione alla stima, ossia alla quantificazione dell'indennizzo operata dall'autorità procedente, la cui proposizione vede nell'adozione di un provvedimento acquisitivo sanante e nella contestuale liquidazione dell'indennizzo a ristoro dell'atto espropriativo, l'indefettibile presupposto logico.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati, letta la nota spese, in dispositivo ex D.M. 55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibili le domande proposte da , , , Parte_1 Parte_1 Parte_1
, e contro il e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
- condanna gli attori alla rifusione a favore del e di Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte convenuta, in €
10.313 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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