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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8804/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8804 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa come da procura in atti dall'Avv. Anastasia Toraldo, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito C.F._1
(NA) alla Via Pietronudo n. 16;
- opponente
E
CONCERIA , P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Cesare,
C.F. , e NS Pisanzio, C.F. , C.F._2 C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò
n. 18;
- opposta
CONCLUSIONI:
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
Pag. 1 a 6 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994), la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2506/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 12.9.2024, notificato il
16.9.2024, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro di € 29.824,23 oltre interessi moratori al CP_2
tasso ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto per fornitura di merce come da fatture n. 115 del
31.10.2023, n. 132 del 29.11.2023, n. 140 del 22.12.2023 e n. 17 del 30.3.2024.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria,
l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria, e contestava la sussistenza di vizi della merce ricevuta, segnatamente la qualità ed il colore del pellame fornitole, palesemente e visibilmente scadente, oltre che diverso rispetto a quello concordato nell'ordinativo.
L'opponente precisava, ancora, che gran parte del pellame era inutilizzabile, ma che, al fine di poter evadere almeno una parte degli ordini dei propri clienti, si vedeva costretta ad attuare un ciclo di lavorazione molto più impegnativo, oltre che più lungo e a doversi munire di prodotti particolari per recuperare le pelli, che presentavano meno difetti, e riuscire così ad utilizzarle per la produzione di parte della collezione di calzature previste. Pag. 2 a 6 Insisteva, infine, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del
D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, assumendo che la società opponente mai aveva denunciato alcun vizio.
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 17.5.2025, ritenuto opportuno concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 17.11.2025.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza
- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova Pag. 3 a 6 del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1 comma, c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata, inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale non è stata contestata dall'opponente; di contro, l'opponente ha eccepito la sussistenza di vizi della fornitura.
Sul punto va evidenziato che ai sensi dell'art. 1495 c.c. “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
La merce risulta consegnata tra il mese di ottobre 2023 e marzo 2024; tuttavia,
l'opponente non ha provato di aver tempestivamente denunciato i vizi della fornitura.
In più, l'opponente precisa che gran parte del pellame era inutilizzabile, ma che, al fine di poter evadere almeno una parte degli ordini dei propri clienti, era costretta ad attuare un ciclo di lavorazione molto più impegnativo, oltre che più lungo e a doversi munire di prodotti particolari per recuperare le pelli, che
Pag. 4 a 6 presentavano meno difetti, e riuscire così ad utilizzarle per la produzione di parte della collezione di calzature previste.
Quindi, l'opponente non solo dichiara di aver utilizzato la pelle fornita ma precisa anche di aver effettuato delle lavorazioni sulle medesime.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (prodotta in atti da parte opposta) emerge che le uniche richieste formulate dall'opponente avevano ad oggetto la possibilità di procrastinare le scadenze dei pagamenti, ed in nessuna comunicazione si accenna alla presenza di vizi della pelle fornita.
Nel caso di specie, le prove addotte dalla società opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto.
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n.
55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2506/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 12.9.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_2
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 19.12.2025 Pag. 5 a 6 Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8804 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa come da procura in atti dall'Avv. Anastasia Toraldo, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito C.F._1
(NA) alla Via Pietronudo n. 16;
- opponente
E
CONCERIA , P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Cesare,
C.F. , e NS Pisanzio, C.F. , C.F._2 C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò
n. 18;
- opposta
CONCLUSIONI:
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
Pag. 1 a 6 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994), la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2506/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 12.9.2024, notificato il
16.9.2024, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro di € 29.824,23 oltre interessi moratori al CP_2
tasso ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto per fornitura di merce come da fatture n. 115 del
31.10.2023, n. 132 del 29.11.2023, n. 140 del 22.12.2023 e n. 17 del 30.3.2024.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria,
l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria, e contestava la sussistenza di vizi della merce ricevuta, segnatamente la qualità ed il colore del pellame fornitole, palesemente e visibilmente scadente, oltre che diverso rispetto a quello concordato nell'ordinativo.
L'opponente precisava, ancora, che gran parte del pellame era inutilizzabile, ma che, al fine di poter evadere almeno una parte degli ordini dei propri clienti, si vedeva costretta ad attuare un ciclo di lavorazione molto più impegnativo, oltre che più lungo e a doversi munire di prodotti particolari per recuperare le pelli, che presentavano meno difetti, e riuscire così ad utilizzarle per la produzione di parte della collezione di calzature previste. Pag. 2 a 6 Insisteva, infine, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del
D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, assumendo che la società opponente mai aveva denunciato alcun vizio.
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 17.5.2025, ritenuto opportuno concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 17.11.2025.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza
- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova Pag. 3 a 6 del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1 comma, c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata, inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale non è stata contestata dall'opponente; di contro, l'opponente ha eccepito la sussistenza di vizi della fornitura.
Sul punto va evidenziato che ai sensi dell'art. 1495 c.c. “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
La merce risulta consegnata tra il mese di ottobre 2023 e marzo 2024; tuttavia,
l'opponente non ha provato di aver tempestivamente denunciato i vizi della fornitura.
In più, l'opponente precisa che gran parte del pellame era inutilizzabile, ma che, al fine di poter evadere almeno una parte degli ordini dei propri clienti, era costretta ad attuare un ciclo di lavorazione molto più impegnativo, oltre che più lungo e a doversi munire di prodotti particolari per recuperare le pelli, che
Pag. 4 a 6 presentavano meno difetti, e riuscire così ad utilizzarle per la produzione di parte della collezione di calzature previste.
Quindi, l'opponente non solo dichiara di aver utilizzato la pelle fornita ma precisa anche di aver effettuato delle lavorazioni sulle medesime.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (prodotta in atti da parte opposta) emerge che le uniche richieste formulate dall'opponente avevano ad oggetto la possibilità di procrastinare le scadenze dei pagamenti, ed in nessuna comunicazione si accenna alla presenza di vizi della pelle fornita.
Nel caso di specie, le prove addotte dalla società opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto.
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n.
55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2506/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 12.9.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_2
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 19.12.2025 Pag. 5 a 6 Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 6 a 6