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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 116/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.”,
promossa da
(C.F. ), in persona del relativo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore, elett.te domiciliato a Crotone in via Torino nr. 148; rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Scaramuzza, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliato a Cerenzia (KR) al Controparte_1 C.F._1
C.so Colombo n. 1; rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 15.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa espressa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l Parte_1
, in persona del relativo amministratore pro tempore, ha proposto opposizione
[...] all'atto di precetto, notificatogli in data 22.11.2023, con cui l'Avv. gli Controparte_2 intimava il pagamento della somma pari ad € 10.303,72, dovuta a titolo di spese legali distratte in suo favore con sentenza n. 810/2023 emessa, in data 26.10.2023, dal Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro all'esito del giudizio in cui era risultato vittorioso il di lui assistito , ex lavoratore dipendente del condominio. Testimone_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
a) la nullità e/o inesistenza degli atti di precetto e delle relative notifiche, non essendo conseguentemente dovute le spese richieste a tale titolo;
b) l'esorbitanza degli importi a tal fine pretesi da controparte, non rispondenti ai
DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022;
c) l'illegittima notifica degli atti di precetto per cui è causa, perché eseguiti in violazione dei pregressi accordi.
Per le suddette ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione ex artt. 615 co. 1, 617 e 618 bis c.p.c.:
1) in via preliminare e cautelare, sospendere con decreto inaudita altera parte ovvero con ordinanza l'efficacia esecutiva del titolo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa, salvo altri;
2) nel merito, dichiarare la nullità e/o inesistenza ovvero annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace e/o improcedibile l'atto di precetto relativo all'Avv. (cfr. doc. Controparte_1
7/8) per tutti i motivi esposti nel presente atto, salvo altri, con ogni consequenziale pronuncia anche in termini di inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata per
l'importo intimato;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Avv. , il Controparte_1 quale ha eccepito l'ingiustificata instaurazione del giudizio di opposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere nonché l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
2 «1) Dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso in opposizione del Parte_2
per inesistenza della materia del contendere alla luce dei motivi sopra esposti
[...]
2) condannare il in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
15.01.2025, la causa è stata posta in decisione con concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento, ad opera del opponente, dell'importo preteso da controparte al netto delle sole Parte_2 spese di precetto, le uniche ad essere contestate (cfr. verbale d'udienza).
Con riguardo a tali spese, tuttavia, è la stessa parte opposta ad aver formalizzato la rinuncia al relativo diritto di credito, giusta comunicazione inviata a mezzo PEC in data
08.01.2024 (cfr. doc. 10 allegato alla relativa comparsa costitutiva: «Gent.mo Collega, in risposta alla Tua ultima comunicazione, dopo confronto con il cliente, sono a specificare quanto a seguire. Fermo restando la liceità e regolarità del precetto notificato alla luce della rinuncia del precedente precetto, stante il pagamento integrale delle somme liquidate in sentenza maggiorate degli interessi e rivalutazione monetaria, e stante l'esiguità della somma indicata in precetto a titolo di spese legali, lo stesso comunica la propria volontà di rinunciare all'atto di precetto notificato e pertanto non dar seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi»).
In particolare, venendo in rilievo un atto con effetti dismissivi e/o abdicativi del diritto di credito vantato in proprio dall'Avv. , lo stesso prescinde Controparte_1 dall'accettazione di controparte, trattandosi di negozio giuridico unilaterale per il quale non è richiesta l'adesione del debitore.
3. - Ne consegue, quindi, che va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento delle somme liquidate con il titolo giudiziale e per rinuncia del creditore alle ulteriori spese di precetto.
4. - Ciò posto, va fatta applicazione del principio secondo cui «La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale» (cfr., tra le più recenti Cass. Civ., sez. VI, ord. 14.07.2020 n.14939).
Orbene, nella specie, sia pure ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, deve osservarsi quanto segue.
3 4.1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio – peraltro erroneamente depositato presso la cancelleria della Sezione Lavoro, anziché presso quella del Contenzioso
Ordinario – l'odierno opponente ha contestato il diritto ad agire esecutivamente per la riscossione coattiva del credito vantato, non solo dall'Avv. , ma anche dal di lui CP_1 assistito (cfr. atto introduttivo, pag. 6: «L'Avv. - con Testimone_1 Controparte_1 riferimento al precetto notificato il 22.11.2023 con il quale era intimato il pagamento della complessiva somma pari ad € 10.303,72, oltre ritenuta d'acconto per € 1.859,09 - ed il sig.
- con riferimento al precetto notificato il 22.11.2023 con il quale era intimato Testimone_1 il pagamento della complessiva somma pari ad € 18.638,46 - non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente condominio, il quale pertanto propone formale opposizione ex art. 615 co. 1, 617 e 618 bis c.p.c.»; pag. 9: «Parimenti, anche l'atto di precetto
(privo di sottoscrizione) notificato (a destinatario diverso dal condominio) via PEC il 22.11.2023 afferente la sorte capitale spettante al sig. è ingiustificato in quanto si pone Testimone_1 in contrasto con l'accordo per il pagamento rateizzato del dovuto - peraltro "ratificato" dall
[...] della C.G.I.L. - formalmente perfezionatosi tramite lo scambio delle seguenti Controparte_3 note: - con nota del 18.11.2023 (cfr. doc. 2), il condominio proponeva il pagamento del dovuto in sei rate mensili, consecutive e di pari importo;
- con nota del 21.11.2023 (cfr. doc. 3), l'Avv. CP_1 comunicava la disponibilità del sig. a ricevere il pagamento della sorte capitale "in n. 6 Tes_1 rate di pari importo a far data dal mese di Gennaio 2024 e con ultima rata il mese di Giugno
2024", mentre richiedeva il pagamento in unica soluzione, entro e non oltre l'11.12.2023, delle spese legali liquidategli in sentenza»).
4.2. - Senonché, l'opposizione è stata formalmente proposta nei confronti del solo
Avv. in proprio e non come difensore del (cfr. atto introduttivo pag. 1: CP_1 Tes_1
«CONTRO
Avv. (C.F. ), nato a [...] il [...]. domiciliato Controparte_1 C.F._1 presso il suo studio in Cerenzia al c.so Colombo n. 1, PEC estratta dal REGINDE, che si rappresenta e difende Email_1 in proprio;
cfr. altresì conclusioni ivi rassegnate: «dichiarare la nullità e/o inesistenza ovvero annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace e/o improcedibile l'atto di precetto relativo all'Avv. »). Controparte_1
4.3. - Inoltre, proprio perché liquidati con un titolo di formazione giudiziale, non veniva contestata né l'entità del credito vantato dal né quella del credito Tes_1 vantato dall'Avv. a titolo di competenze ed onorari per l'attività professionale dal CP_1 medesimo espletata nel corso del giudizio di merito.
4.4. - L'unica censura formulata dall'opponente afferiva, invece, all'entità delle spese pretese dal difensore per la redazione dell'atto di precetto notificato il 22.11.2023
(ritenendo l'atto nullo e/o inesistente perché privo di idonea sottoscrizione).
4.5. - Ciò nonostante, il valore della controversia veniva identificato in misura pari ad euro 10.303,72 (corrispondente all'intero credito vantato esclusivamente dall'Avv. ) CP_1
4 e, soprattutto, con il relativo atto introduttivo veniva richiesta la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva del titolo, in spregio al constante indirizzo espresso dalla Suprema
Corte secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità
(o inefficacia) parziale per l'eventuale somma eccedente (cfr. Cass. Civ. n. 2938/1992; Cass.
Civ. n. 5515/2008; Cass. Civ. n. 2938 del 1992).
4.6. - Tale giudizio di opposizione, peraltro, veniva incardinato con ricorso depositato in data 03.12.2023 sebbene già in data 28.11.2023 il Condominio opponente avesse pagato all'Avv. l'importo pari ad euro 9.934,98 (a saldo delle spese legali liquidate in CP_1 sentenza ed al netto della ritenuta d'acconto) ed il creditore avesse espressamente riconosciuto il relativo incameramento, emettendo apposita fattura a titolo di “Parziale
Pagamento Precetto su sentenza n. 810/2023 Trib. Crotone” (così chiarendo, quindi, che l'eventuale azione esecutiva preannunciata con il precetto sarebbe stata volta alla sola riscossione delle somme residue).
In parte qua, quindi, l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., nella parte in cui era tesa a paralizzare il diritto ad agire esecutivamente, sarebbe stata destinata ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opponente.
4.7. - Per il minore ed esiguo importo richiesto a solo titolo di spese di precetto (per il quale l'opposizione va autonomamente qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., contestandosi la regolarità formale del precetto per sua omessa rituale sottoscrizione), in disparte l'ondivago andamento delle trattative tra le parti, resta fermo che già in data
08.01.2024, come tale antecedente alla prima udienza celebrata dal Giudice del Lavoro il
24.01.2024, il creditore comunicava comunque la propria formale rinuncia al pagamento di tali ulteriori somme.
Anche sotto questo profilo, quindi, appare del tutto ingiustificata la scelta dell'opponente di dare seguito al giudizio innanzi al Giudice tabellarmente competente, essendo tale strategia processuale comunque destinata, non già ad un accoglimento anche solo parziale della domanda, ma al suo rigetto sia pure per ragioni di rito.
4.8. - Quindi, con riguardo al diritto di agire esecutivamente per le spese di lite liquidate in sentenza, l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. e la stessa risulta inammissibile per originario difetto di interesse ad agire.
Con riguardo, invece, al residuo importo preteso dall'Avv. a titolo di spese di CP_1 precetto, l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed essa, ab origine infondata (giacché: a) la mancata sottoscrizione della copia notificata da parte del difensore non incide sulla validità dello stesso se gli ivi elementi presenti permette alla controparte di dedurne la provenienza: cfr. Cass. Civ. ord. 10450 del 2020; b) la notifica all'Avv. Alberto Mano, subentrato nella qualità di amministratore condominiale, consentiva senz'altro a quest'ultimo di comprendere l'oggetto della pretesa creditoria, relativa proprio ad importi dovuti dall'insediamento condominiale dal medesimo
5 rappresentato;
c) l'entità della somma a tale titolo pretesa dal creditore non avrebbe comunque giustificato un'inefficacia integrale del precetto;
d) l'asserita violazione di accordi pregressi sarebbe stata al più fonte di autonoma responsabilità risarcitoria, senza privare il titolo giudiziale della sua efficacia esecutiva e senza precludere al creditore la possibilità di preannunciare l'avvio della procedura esecutiva), già a distanza di una sola settimana dal deposito del ricorso è divenuta improcedibile per espressa rinuncia dell'intimante alle spese di precetto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 31.10.2022 n.
32061).
4.9. - Sicché, in virtù del principio di causalità del giudizio, le spese devono essere poste a carico dell'opponente e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
5. - Va invece esclusa la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., atteso che “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I,
9.09.2004 n. 18169).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 116/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite che, liquida in Euro
1.700,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 28.01.2025.
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 116/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.”,
promossa da
(C.F. ), in persona del relativo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore, elett.te domiciliato a Crotone in via Torino nr. 148; rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Scaramuzza, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliato a Cerenzia (KR) al Controparte_1 C.F._1
C.so Colombo n. 1; rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 15.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa espressa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l Parte_1
, in persona del relativo amministratore pro tempore, ha proposto opposizione
[...] all'atto di precetto, notificatogli in data 22.11.2023, con cui l'Avv. gli Controparte_2 intimava il pagamento della somma pari ad € 10.303,72, dovuta a titolo di spese legali distratte in suo favore con sentenza n. 810/2023 emessa, in data 26.10.2023, dal Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro all'esito del giudizio in cui era risultato vittorioso il di lui assistito , ex lavoratore dipendente del condominio. Testimone_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
a) la nullità e/o inesistenza degli atti di precetto e delle relative notifiche, non essendo conseguentemente dovute le spese richieste a tale titolo;
b) l'esorbitanza degli importi a tal fine pretesi da controparte, non rispondenti ai
DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022;
c) l'illegittima notifica degli atti di precetto per cui è causa, perché eseguiti in violazione dei pregressi accordi.
Per le suddette ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione ex artt. 615 co. 1, 617 e 618 bis c.p.c.:
1) in via preliminare e cautelare, sospendere con decreto inaudita altera parte ovvero con ordinanza l'efficacia esecutiva del titolo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa, salvo altri;
2) nel merito, dichiarare la nullità e/o inesistenza ovvero annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace e/o improcedibile l'atto di precetto relativo all'Avv. (cfr. doc. Controparte_1
7/8) per tutti i motivi esposti nel presente atto, salvo altri, con ogni consequenziale pronuncia anche in termini di inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata per
l'importo intimato;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Avv. , il Controparte_1 quale ha eccepito l'ingiustificata instaurazione del giudizio di opposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere nonché l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
2 «1) Dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso in opposizione del Parte_2
per inesistenza della materia del contendere alla luce dei motivi sopra esposti
[...]
2) condannare il in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
15.01.2025, la causa è stata posta in decisione con concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento, ad opera del opponente, dell'importo preteso da controparte al netto delle sole Parte_2 spese di precetto, le uniche ad essere contestate (cfr. verbale d'udienza).
Con riguardo a tali spese, tuttavia, è la stessa parte opposta ad aver formalizzato la rinuncia al relativo diritto di credito, giusta comunicazione inviata a mezzo PEC in data
08.01.2024 (cfr. doc. 10 allegato alla relativa comparsa costitutiva: «Gent.mo Collega, in risposta alla Tua ultima comunicazione, dopo confronto con il cliente, sono a specificare quanto a seguire. Fermo restando la liceità e regolarità del precetto notificato alla luce della rinuncia del precedente precetto, stante il pagamento integrale delle somme liquidate in sentenza maggiorate degli interessi e rivalutazione monetaria, e stante l'esiguità della somma indicata in precetto a titolo di spese legali, lo stesso comunica la propria volontà di rinunciare all'atto di precetto notificato e pertanto non dar seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi»).
In particolare, venendo in rilievo un atto con effetti dismissivi e/o abdicativi del diritto di credito vantato in proprio dall'Avv. , lo stesso prescinde Controparte_1 dall'accettazione di controparte, trattandosi di negozio giuridico unilaterale per il quale non è richiesta l'adesione del debitore.
3. - Ne consegue, quindi, che va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento delle somme liquidate con il titolo giudiziale e per rinuncia del creditore alle ulteriori spese di precetto.
4. - Ciò posto, va fatta applicazione del principio secondo cui «La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale» (cfr., tra le più recenti Cass. Civ., sez. VI, ord. 14.07.2020 n.14939).
Orbene, nella specie, sia pure ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, deve osservarsi quanto segue.
3 4.1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio – peraltro erroneamente depositato presso la cancelleria della Sezione Lavoro, anziché presso quella del Contenzioso
Ordinario – l'odierno opponente ha contestato il diritto ad agire esecutivamente per la riscossione coattiva del credito vantato, non solo dall'Avv. , ma anche dal di lui CP_1 assistito (cfr. atto introduttivo, pag. 6: «L'Avv. - con Testimone_1 Controparte_1 riferimento al precetto notificato il 22.11.2023 con il quale era intimato il pagamento della complessiva somma pari ad € 10.303,72, oltre ritenuta d'acconto per € 1.859,09 - ed il sig.
- con riferimento al precetto notificato il 22.11.2023 con il quale era intimato Testimone_1 il pagamento della complessiva somma pari ad € 18.638,46 - non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente condominio, il quale pertanto propone formale opposizione ex art. 615 co. 1, 617 e 618 bis c.p.c.»; pag. 9: «Parimenti, anche l'atto di precetto
(privo di sottoscrizione) notificato (a destinatario diverso dal condominio) via PEC il 22.11.2023 afferente la sorte capitale spettante al sig. è ingiustificato in quanto si pone Testimone_1 in contrasto con l'accordo per il pagamento rateizzato del dovuto - peraltro "ratificato" dall
[...] della C.G.I.L. - formalmente perfezionatosi tramite lo scambio delle seguenti Controparte_3 note: - con nota del 18.11.2023 (cfr. doc. 2), il condominio proponeva il pagamento del dovuto in sei rate mensili, consecutive e di pari importo;
- con nota del 21.11.2023 (cfr. doc. 3), l'Avv. CP_1 comunicava la disponibilità del sig. a ricevere il pagamento della sorte capitale "in n. 6 Tes_1 rate di pari importo a far data dal mese di Gennaio 2024 e con ultima rata il mese di Giugno
2024", mentre richiedeva il pagamento in unica soluzione, entro e non oltre l'11.12.2023, delle spese legali liquidategli in sentenza»).
4.2. - Senonché, l'opposizione è stata formalmente proposta nei confronti del solo
Avv. in proprio e non come difensore del (cfr. atto introduttivo pag. 1: CP_1 Tes_1
«CONTRO
Avv. (C.F. ), nato a [...] il [...]. domiciliato Controparte_1 C.F._1 presso il suo studio in Cerenzia al c.so Colombo n. 1, PEC estratta dal REGINDE, che si rappresenta e difende Email_1 in proprio;
cfr. altresì conclusioni ivi rassegnate: «dichiarare la nullità e/o inesistenza ovvero annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace e/o improcedibile l'atto di precetto relativo all'Avv. »). Controparte_1
4.3. - Inoltre, proprio perché liquidati con un titolo di formazione giudiziale, non veniva contestata né l'entità del credito vantato dal né quella del credito Tes_1 vantato dall'Avv. a titolo di competenze ed onorari per l'attività professionale dal CP_1 medesimo espletata nel corso del giudizio di merito.
4.4. - L'unica censura formulata dall'opponente afferiva, invece, all'entità delle spese pretese dal difensore per la redazione dell'atto di precetto notificato il 22.11.2023
(ritenendo l'atto nullo e/o inesistente perché privo di idonea sottoscrizione).
4.5. - Ciò nonostante, il valore della controversia veniva identificato in misura pari ad euro 10.303,72 (corrispondente all'intero credito vantato esclusivamente dall'Avv. ) CP_1
4 e, soprattutto, con il relativo atto introduttivo veniva richiesta la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva del titolo, in spregio al constante indirizzo espresso dalla Suprema
Corte secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità
(o inefficacia) parziale per l'eventuale somma eccedente (cfr. Cass. Civ. n. 2938/1992; Cass.
Civ. n. 5515/2008; Cass. Civ. n. 2938 del 1992).
4.6. - Tale giudizio di opposizione, peraltro, veniva incardinato con ricorso depositato in data 03.12.2023 sebbene già in data 28.11.2023 il Condominio opponente avesse pagato all'Avv. l'importo pari ad euro 9.934,98 (a saldo delle spese legali liquidate in CP_1 sentenza ed al netto della ritenuta d'acconto) ed il creditore avesse espressamente riconosciuto il relativo incameramento, emettendo apposita fattura a titolo di “Parziale
Pagamento Precetto su sentenza n. 810/2023 Trib. Crotone” (così chiarendo, quindi, che l'eventuale azione esecutiva preannunciata con il precetto sarebbe stata volta alla sola riscossione delle somme residue).
In parte qua, quindi, l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., nella parte in cui era tesa a paralizzare il diritto ad agire esecutivamente, sarebbe stata destinata ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opponente.
4.7. - Per il minore ed esiguo importo richiesto a solo titolo di spese di precetto (per il quale l'opposizione va autonomamente qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., contestandosi la regolarità formale del precetto per sua omessa rituale sottoscrizione), in disparte l'ondivago andamento delle trattative tra le parti, resta fermo che già in data
08.01.2024, come tale antecedente alla prima udienza celebrata dal Giudice del Lavoro il
24.01.2024, il creditore comunicava comunque la propria formale rinuncia al pagamento di tali ulteriori somme.
Anche sotto questo profilo, quindi, appare del tutto ingiustificata la scelta dell'opponente di dare seguito al giudizio innanzi al Giudice tabellarmente competente, essendo tale strategia processuale comunque destinata, non già ad un accoglimento anche solo parziale della domanda, ma al suo rigetto sia pure per ragioni di rito.
4.8. - Quindi, con riguardo al diritto di agire esecutivamente per le spese di lite liquidate in sentenza, l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. e la stessa risulta inammissibile per originario difetto di interesse ad agire.
Con riguardo, invece, al residuo importo preteso dall'Avv. a titolo di spese di CP_1 precetto, l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed essa, ab origine infondata (giacché: a) la mancata sottoscrizione della copia notificata da parte del difensore non incide sulla validità dello stesso se gli ivi elementi presenti permette alla controparte di dedurne la provenienza: cfr. Cass. Civ. ord. 10450 del 2020; b) la notifica all'Avv. Alberto Mano, subentrato nella qualità di amministratore condominiale, consentiva senz'altro a quest'ultimo di comprendere l'oggetto della pretesa creditoria, relativa proprio ad importi dovuti dall'insediamento condominiale dal medesimo
5 rappresentato;
c) l'entità della somma a tale titolo pretesa dal creditore non avrebbe comunque giustificato un'inefficacia integrale del precetto;
d) l'asserita violazione di accordi pregressi sarebbe stata al più fonte di autonoma responsabilità risarcitoria, senza privare il titolo giudiziale della sua efficacia esecutiva e senza precludere al creditore la possibilità di preannunciare l'avvio della procedura esecutiva), già a distanza di una sola settimana dal deposito del ricorso è divenuta improcedibile per espressa rinuncia dell'intimante alle spese di precetto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 31.10.2022 n.
32061).
4.9. - Sicché, in virtù del principio di causalità del giudizio, le spese devono essere poste a carico dell'opponente e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
5. - Va invece esclusa la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., atteso che “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I,
9.09.2004 n. 18169).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 116/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite che, liquida in Euro
1.700,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 28.01.2025.
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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