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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. LEGROTTAGLIE CATERINA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente di cui in epigrafe - già titolare di pensione Cat.
VO/COM (vecchiaia dei commercianti), certificato n. 021-1600-36036626, erogata dall' con CP_1 decorrenza 11/2018 – allegava di aver avanzato per la prima volta, in data 24.10.2023, DOMANDA DI
SUPPLEMENTO, avendo continuato a versare i relativi contributi.
CP_ non ottemperava a tale legittima richiesta, seguiva quindi l'introduzione del presente giudizio al fine di “- accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto all'incremento della pensione a titolo Parte_1
di supplemento a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- condannare l' all'erogazione in favore del ricorrente dei ratei di supplemento spettanti in virtù di CP_1
domanda amministrativa presentata in data 24.10.2023.”
L' , si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere CP_1 atteso che l'ente aveva provveduto alla liquidazione del supplemento di pensione in data 12.09.2024, con decorrenza supplemento dal mese 11/2023.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della
materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a
contraddire e della conseguente necessità diuna pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta
soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla
pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova del diritto del ricorrente alla prestazione invocata;
- allo stato risulta che il ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo il medesimo ottemperato a tutte le obbligazioni su di lui gravanti;
CP_
- viceversa, risulta per tabulas che abbia erogato la prestazione con provvedimento datato
12.09.2024 solo dopo il deposito (22.07.2024) e la notifica (26/07/2024) del ricorso;
CP_ il Tribunale ritiene che le spese di lite debbano esser poste a carico dell' virtualmente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante le spese di lite che si liquidano in CP_1
EURO 886,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 25/02/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio