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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 423/2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione il 03/04/2025 e vertente tra
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in AL (AL), Corso Garibaldi n. 130, presso C.F._1
lo Studio dell'Avv. Simona E. Oliviero del Foro di Alessandria (C.F.: ) che C.F._2
la rappresenta e difende, domiciliata presso il difensore, come da mandato telematicamente allegato al ricorso;
Ricorrente
contro
FU CP_1 Per_1
FU Controparte_2 Per_1
FU CP_3 Per_1
FU CELESTE;
Controparte_4 FU CELESTE;
Controparte_5
FU CELESTE;
Parte_2
FU Parte_3 Per_1
FU CELESTE;
Parte_4
FU CELESTE;
Parte_5
Resistenti contumaci
Oggetto: usucapione immobiliare ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: vedi ricorso introduttivo datato 19 febbraio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alle controparti la signora Parte_1
dopo aver premesso di essere proprietaria della quota di 5/30 di immobili siti in AL
[...]
(AL), Frazione Villabella - conveniva in giudizio i sopra generalizzati convenuti, intestatari come da allegate visure catastali dei beni oggetto della domanda, o eredi di questi, quali proprietari della restante quota di 25/30, esponendo che da oltre venti anni era nel possesso esclusivo, pacifico,
pubblico e ininterrotto di tali beni che risultano ad oggi così censiti:
al Catasto Fabbricati di AL nella sezione urbana VIL nel foglio 4 della particella 139 sub.
3 (Via P. Pasino n. 46, piano T-1, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6, mq. 122, rendita euro 526,79);
al Catasto Terreni nel foglio 6 della particella 110 (qualità seminativo, classe 3, superficie mq.
2240, reddito dominicale euro 13,88, reddito agrario euro 13,30).
In particolare, la ricorrente esponeva che, pur avendone acquistato in data 25 settembre 1974 solo una quota di 1/6 come da documentazione prodotta (doc. 2-3), si era sempre comportata come unica proprietaria dei beni in questione, utilizzandoli quindi in via esclusiva e realizzando altresì, a proprie spese, opere di manutenzione e che nessun'altra persona ne aveva avuto il possesso.
Con riferimento agli altri intestatari degli immobili, nessuno si era mai occupato degli stessi,
lasciandone pacificamente il possesso esclusivo alla ricorrente, la quale agiva al fine di essere dichiarata unica proprietaria dei suddetti beni, per compiutasi usucapione ventennale.
I convenuti, pur regolarmente citati per pubblici proclami, rimanevano contumaci.
Il giudice istruttore - dopo aver disposto la prova per testi richiesta da parte ricorrente e dopo aver proceduto all'escussione dei testi e - tratteneva la causa per la decisione Tes_1 Tes_2
all'udienza del 3 aprile 2025.
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Con la prima deposizione testimoniale, infatti, è emerso che, già a partire dal 1993, la signora viveva con il marito e i figli all'interno dell'immobile sito in via Pietro Pasino n. 46. La Pt_1
teste ha altresì detto che nello stesso fabbricato non aveva mai visto vivere nessun altro all'infuori della ricorrente.
Con riferimento poi al terreno di cui alla particella 110, foglio 6, il secondo teste, dopo aver premesso di conoscere la signora e i suoi familiari da tanti anni, ha chiarito che si tratta di Pt_1
un bosco che conosce bene in quanto da anni è stato autorizzato dalla famiglia a recarvisi Pt_1
per raccogliere della legna. Inoltre ha confermato che sono trascorsi almeno venti anni da quando la ricorrente ha iniziato a prendersi cura del terreno in via esclusiva, non avendovi mai visto altre persone. Ha infine aggiunto che una volta il marito della signora gli ha chiesto di mettere Pt_1
una griglia nel pozzo ivi presente al fine di evitare che qualcuno ci cadesse dentro.
Alla luce di quanto riferito dai testi, appare evidente che la ricorrente, assieme alla sua famiglia, con i comportamenti sopra indicati manifestava la volontà di possedere i beni oggetto della presente causa come se ne fosse l'esclusiva proprietaria.
Inoltre, come riscontrabile dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, nel corso degli anni, la ricorrente ha effettuato numerosi lavori di ristrutturazione degli immobili, apportandovi migliorie e sostenendo interamente le spese necessarie (docc. 6-7-8). Ad esempio, nel 1991, ha fatto eseguire dei lavori di rifacimento del tetto in coppi e di tinteggiatura della facciata del fabbricato, ha ristrutturato l'immobile, occupandosi della installazione di serramenti, porte e tapparelle e ha anche provveduto all'attivazione e all'allacciamento a nome proprio delle utenze di acqua e telefono.
Per di più, sempre relativamente all'immobile censito al Catasto dei Fabbricati nel foglio 4 della particella 139, nel 2009, la signora ha avviato una pratica presso l'Agenzia Parte_1
del Territorio per la soppressione dei subalterni nn. 1 e 2 e la costituzione del subalterno n. 3 (doc.
n. 9).
Quanto sin qui specificato, tanto più in mancanza di opposizione dei proprietari formali della restante quota di 25/30 degli immobili in oggetto, consente di ritenere sussistenti tutti gli elementi della fattispecie acquisitiva a titolo originario prevista dall'art. 1158 c.c., per cui il
Tribunale accerta che in forza di usucapione ventennale, è l'unica Parte_1
proprietaria degli immobili descritti nella parte dispositiva.
Atteso che non è stata svolta opposizione alla domanda, le spese della lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) accerta che, in forza di usucapione ventennale – , nata a Parte_1
AL (AL) il 16 dicembre 1944 (c.f.: ) ha acquistato per usucapione la C.F._1
quota di 25/30 dei seguenti beni immobili:
- nel Catasto Fabbricati del Comune di AL (AL) nella sezione urbana VIL:
a) foglio 4 della particella 139 sub. 3, Via P. Pasino n. 46, piano T-1, categoria A/3, classe
3, consistenza vani 6, mq. 122, rendita euro 526,79;
- nel Catasto Terreni del Comune di AL (AL):
b) foglio 6, particella 110 (qualità seminativo, classe 3, superficie mq. 2240, reddito
dominicale euro 13,88, reddito agrario euro 13,30). 2) dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla trascrizione della presente sentenza, ad istanza della parte interessata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese della lite.
Così deciso in Alessandria, il 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 423/2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione il 03/04/2025 e vertente tra
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in AL (AL), Corso Garibaldi n. 130, presso C.F._1
lo Studio dell'Avv. Simona E. Oliviero del Foro di Alessandria (C.F.: ) che C.F._2
la rappresenta e difende, domiciliata presso il difensore, come da mandato telematicamente allegato al ricorso;
Ricorrente
contro
FU CP_1 Per_1
FU Controparte_2 Per_1
FU CP_3 Per_1
FU CELESTE;
Controparte_4 FU CELESTE;
Controparte_5
FU CELESTE;
Parte_2
FU Parte_3 Per_1
FU CELESTE;
Parte_4
FU CELESTE;
Parte_5
Resistenti contumaci
Oggetto: usucapione immobiliare ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: vedi ricorso introduttivo datato 19 febbraio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alle controparti la signora Parte_1
dopo aver premesso di essere proprietaria della quota di 5/30 di immobili siti in AL
[...]
(AL), Frazione Villabella - conveniva in giudizio i sopra generalizzati convenuti, intestatari come da allegate visure catastali dei beni oggetto della domanda, o eredi di questi, quali proprietari della restante quota di 25/30, esponendo che da oltre venti anni era nel possesso esclusivo, pacifico,
pubblico e ininterrotto di tali beni che risultano ad oggi così censiti:
al Catasto Fabbricati di AL nella sezione urbana VIL nel foglio 4 della particella 139 sub.
3 (Via P. Pasino n. 46, piano T-1, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6, mq. 122, rendita euro 526,79);
al Catasto Terreni nel foglio 6 della particella 110 (qualità seminativo, classe 3, superficie mq.
2240, reddito dominicale euro 13,88, reddito agrario euro 13,30).
In particolare, la ricorrente esponeva che, pur avendone acquistato in data 25 settembre 1974 solo una quota di 1/6 come da documentazione prodotta (doc. 2-3), si era sempre comportata come unica proprietaria dei beni in questione, utilizzandoli quindi in via esclusiva e realizzando altresì, a proprie spese, opere di manutenzione e che nessun'altra persona ne aveva avuto il possesso.
Con riferimento agli altri intestatari degli immobili, nessuno si era mai occupato degli stessi,
lasciandone pacificamente il possesso esclusivo alla ricorrente, la quale agiva al fine di essere dichiarata unica proprietaria dei suddetti beni, per compiutasi usucapione ventennale.
I convenuti, pur regolarmente citati per pubblici proclami, rimanevano contumaci.
Il giudice istruttore - dopo aver disposto la prova per testi richiesta da parte ricorrente e dopo aver proceduto all'escussione dei testi e - tratteneva la causa per la decisione Tes_1 Tes_2
all'udienza del 3 aprile 2025.
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Con la prima deposizione testimoniale, infatti, è emerso che, già a partire dal 1993, la signora viveva con il marito e i figli all'interno dell'immobile sito in via Pietro Pasino n. 46. La Pt_1
teste ha altresì detto che nello stesso fabbricato non aveva mai visto vivere nessun altro all'infuori della ricorrente.
Con riferimento poi al terreno di cui alla particella 110, foglio 6, il secondo teste, dopo aver premesso di conoscere la signora e i suoi familiari da tanti anni, ha chiarito che si tratta di Pt_1
un bosco che conosce bene in quanto da anni è stato autorizzato dalla famiglia a recarvisi Pt_1
per raccogliere della legna. Inoltre ha confermato che sono trascorsi almeno venti anni da quando la ricorrente ha iniziato a prendersi cura del terreno in via esclusiva, non avendovi mai visto altre persone. Ha infine aggiunto che una volta il marito della signora gli ha chiesto di mettere Pt_1
una griglia nel pozzo ivi presente al fine di evitare che qualcuno ci cadesse dentro.
Alla luce di quanto riferito dai testi, appare evidente che la ricorrente, assieme alla sua famiglia, con i comportamenti sopra indicati manifestava la volontà di possedere i beni oggetto della presente causa come se ne fosse l'esclusiva proprietaria.
Inoltre, come riscontrabile dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, nel corso degli anni, la ricorrente ha effettuato numerosi lavori di ristrutturazione degli immobili, apportandovi migliorie e sostenendo interamente le spese necessarie (docc. 6-7-8). Ad esempio, nel 1991, ha fatto eseguire dei lavori di rifacimento del tetto in coppi e di tinteggiatura della facciata del fabbricato, ha ristrutturato l'immobile, occupandosi della installazione di serramenti, porte e tapparelle e ha anche provveduto all'attivazione e all'allacciamento a nome proprio delle utenze di acqua e telefono.
Per di più, sempre relativamente all'immobile censito al Catasto dei Fabbricati nel foglio 4 della particella 139, nel 2009, la signora ha avviato una pratica presso l'Agenzia Parte_1
del Territorio per la soppressione dei subalterni nn. 1 e 2 e la costituzione del subalterno n. 3 (doc.
n. 9).
Quanto sin qui specificato, tanto più in mancanza di opposizione dei proprietari formali della restante quota di 25/30 degli immobili in oggetto, consente di ritenere sussistenti tutti gli elementi della fattispecie acquisitiva a titolo originario prevista dall'art. 1158 c.c., per cui il
Tribunale accerta che in forza di usucapione ventennale, è l'unica Parte_1
proprietaria degli immobili descritti nella parte dispositiva.
Atteso che non è stata svolta opposizione alla domanda, le spese della lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) accerta che, in forza di usucapione ventennale – , nata a Parte_1
AL (AL) il 16 dicembre 1944 (c.f.: ) ha acquistato per usucapione la C.F._1
quota di 25/30 dei seguenti beni immobili:
- nel Catasto Fabbricati del Comune di AL (AL) nella sezione urbana VIL:
a) foglio 4 della particella 139 sub. 3, Via P. Pasino n. 46, piano T-1, categoria A/3, classe
3, consistenza vani 6, mq. 122, rendita euro 526,79;
- nel Catasto Terreni del Comune di AL (AL):
b) foglio 6, particella 110 (qualità seminativo, classe 3, superficie mq. 2240, reddito
dominicale euro 13,88, reddito agrario euro 13,30). 2) dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla trascrizione della presente sentenza, ad istanza della parte interessata, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese della lite.
Così deciso in Alessandria, il 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto